MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Decadenza  di  taluni concessionari dalle concessioni per l'esercizio
della raccolta per le scommesse sportive
(GU n.247 del 20-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

    (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3001  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune di Brugherio
(Milano).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3002  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune  di  Muggio'
(Milano).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' dell'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C.
S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove
e  piu'  favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta
legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto  il Concessionario IPPOS di Lombardi
Patrizia  &  C.  S.n.c.,  con  sede legale in Lucca, via Di Tiglio n.
1350/F  -  55100,  dalla  concessione  n.  3049 per la raccolta delle
scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota fissa operante nel
comune di Prato.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C.
S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove
e  piu'  favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta
legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto  il Concessionario IPPOS di Lombardi
Patrizia  &  C.  S.n.c.,  con  sede legale in Lucca, via Di Tiglio n.
1350/F  -  55100,  dalla  concessione  n.  3100 per la raccolta delle
scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota fissa operante nel
comune di Agliana (Pistoia).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c.
di   Ughi   Nicola   e   C.   non   ha  dichiarato  di  aderire  alla
rideterminazione  delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche
stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse
Lucca  S.n.c.  di  Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di
Tiglio  n.  1350/F - 55100, dalla concessione n. 3127 per la raccolta
delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel
comune di Lucca.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  del relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista daI decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che il Concessionario Agenzia Ippica di Viareggio di
Ughi   &   Fiorillo   S.n.c.   non  ha  dichiarato  di  aderire  alla
rideterminazione  delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche
stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto  il Concessionario Agenzia Ippica di
Viareggio  di  Ughi  &  Fiorillo S.n.c., con sede legale in Viareggio
(Lucca),  via  E  Duse,  8  - 55049, dalla concessione n. 3130 per la
raccolta  delle  scommesse  sportive  a totalizzatore e a quota fissa
operante nel comune di Camaiore (Lucca).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  del relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c.
di   Ughi   Nicola   e   C.   non   ha  dichiarato  di  aderire  alla
rideterminazione  delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche
stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse
Lucca  S.n.c.  di  Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di
Tiglio  n.  1350/F - 55100, dalla concessione n. 3132 per la raccolta
delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel
comune di Montemurlo (Prato).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  del relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c.
di   Ughi   Nicola   e   C.   non   ha  dichiarato  di  aderire  alla
rideterminazione  delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche
stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse
Lucca  S.n.c.  di  Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di
Tiglio  n.  1350/F - 55100, dalla concessione n. 3133 per la raccolta
delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel
comune di Lucca.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  del relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che il S.I.S. S.r.l. Societa' italiana scommesse non
ha  dichiarato  di  aderire  alla rideterminazione delle nuove e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.   E'  dichiarato  decaduto  il  Concessionario  S.I.S.  S.r.l.
Societa'  italiana  scommesse,  con sede legale in Roma, via Vincenzo
Lamaro,  21  - 00173, dalla concessione n. 3175 per la raccolta delle
scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota fissa operante nel
comune di Marsala (Trapani).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    E'  dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede
legale  in  Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n.
3315  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Borgosesia (Vicenza).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3321 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Forli' (Forli-Cesena).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1  E'  dichiarato  decaduto  il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3340 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Meda (Milano).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3367  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Nardo' (Lecce).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis).
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3377  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis).
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3391 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Pietrasanta (Lucca).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3422 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Vittorio Veneto (Treviso).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3428 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Treviso.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3430 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Udine.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art.  8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3436  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Alessandria.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3448  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Grado (Gorizia).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3452  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune di Maranello
(Modena).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3487  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota fissa operante nel comune di Busto Arsizio
(Varese).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3489  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Latina.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  S.P.A.T.I.  S.p.a.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a.,
con  sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla
concessione  n.  3500  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune di Comacchio
(Ferrara).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3507 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Torino.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  Giochi  e Scommesse Firenze
S.n.c.   di   Ughi  M.  &  C.  non  ha  dichiarato  di  aderire  alla
rideterminazione  delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche
stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse
Firenze  S.n.c.  di  Ughi  M.  & C., con sede legale in LUCCA, via di
Tiglio  n.  1350/F - 55100, dalla concessione n. 3524 per la raccolta
delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel
comune di Prato.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato   che   il   Concessionario  Fin-Bet  S.r.l.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato decaduto il Concessionario Fin-Bet S.r.l., con
sede  legale in Assago (Milano) C. Dir. Milanofiori, strada 4 Pal A/5
-  20090,  dalla  concessione n. 3542 per la raccolta delle scommesse
sportive  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa operante nel comune di
Milano.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  Spazio  Bet  S.r.l.  non ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato decaduto il Concessionario Spazio Bet. S.r.l.,
con  sede  legale  in  Lucca,  via di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla
concessione  n.  3556  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore  e  a quota fissa operante nel comune di Campi Bisenzio
(Firenze).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3641 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Piacenza.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3734 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Melzo (Milano).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3736 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Vimodrone (Milano).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3737 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Calolziocorte (Lecco).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato
di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e  piu' favorevoli
condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con
sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione
n.  3739 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Lentate sul Seveso (Milano).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15
per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la  maggiore  somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza
dei  debiti  non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8
della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario Agenzia Ippica di Mantova di
Bassi   Sandro  &  C.  S.n.c.  non  ha  dichiarato  di  aderire  alla
rideterminazione  delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche
stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto  il Concessionario Agenzia Ippica di
Mantova  di  Bassi  Sandro  &  C. S.n.c., con sede legale in Mantova,
piazza  Arche,  4  - 46100, dalla concessione n. 3333 per la raccolta
delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel
comune di Mantova.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della  quota  prelievo  maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  Arcobaleno  S.r.l.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Arcobaleno S.r.l.,
con  sede  legale  in San Giorgio di Mantova (Mantova), via Divisione
Acqui,  6  -  46030,  dalla concessione n. 3398 per la raccolta delle
scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota fissa operante nel
comune di S. Giovanni Lupatoto (Verona).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della  quota  prelievo  maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  Mondial  Bet  S.r.l. non ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l.,
con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030,
dalla  concessione n. 3424 per la raccolta delle scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante nel comune di Villafranca
(Verona).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della  quota  prelievo  maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  Mondial  Bet  S.r.l. non ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l.,
con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030,
dalla  concessione n. 3432 per la raccolta delle scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune  di  Viadana
(Mantova).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della  quota  prelievo  maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  Mondial  Bet  S.r.l. non ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l.,
con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030,
dalla  concessione n. 3476 per la raccolta delle scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune  di  Suzzara
(Mantova).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata condecreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repuhbiica
o,  in  altemativa,  ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  Winning Point S.r.l. non ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Winning Point S.r.l.,
con  sede  legale  in Cagliari, via Grazia Deledda, 70 - 09100, dalla
concessione  n.  3563  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cagliari.
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3. Avverso il presente decreto e' .ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato   che  il  Concessionario  Best  Bet  S.r.l.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E' dichiarato decaduto il Concessionario Best Bet S.r.l., con
sede legale in Mantova, via Pisacane, 6 - 46100, dalla concessione n.
3661  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungmlento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato   che  il  Concessionario  Best  Bet  S.r.l.  non  ha
dichiarato  di  aderire  alla  rideterminazione  delle  nuove  e piu'
favorevoli  condizioni  economiche  stabilite dalla predetta legge n.
350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E' dichiarato decaduto il Concessionario Best Bet S.r.l., con
sede legale in Mantova, via Pisacane, 6 - 46100, dalla concessione n.
3662  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Assemini (Cagliari).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata condecreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi o sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  il  Concessionario  L'Elefantino Due di Antonio
Ferro S.a.s. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle
nuove   e  piu'  favorevoli  condizioni  economiche  stabilite  dalla
predetta legge n. 350/2003;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato decaduto il Concessionario L'Elefantino Due di
Antonio  Ferro  S.a.s.,  con  sede  legale in Castellammare di Stabia
(Napoli),  via Viviaini, 56 - 80053, dalla concessione n. 3754 per la
raccolta  delle  scommesse  sportive  a totalizzatore e a quota fissa
operante nel comune di Castellana Grotte (Bari).
    2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi    e    sessanta   giorni   dalla   data   di   notificata
all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10542/COA/CPS  del
27 febbraio  2004  il  Concessionario Sesterzi S.p.a., titolare della
concessione  n. 3717 del comune di Torino, e' stato invitato, ai fini
della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle
quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato  che il Concessionario Sesterzi S.p.a. non ha versato
gli  importi  a debito richiesti ai fini dalla regolarizzazione della
posizione contabile ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il
collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E' dichiarato decaduto il Concessionario Sesterzi S.p.a., con
sede  legale in via Vittor Pisani, 8/A - Milano, dalla concessione n.
3717  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Torino.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relalivi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi o sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/18449/COA/CPS/SCO del
2 aprile  2004  il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini
della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento della
prima  rata  delle  somme  dovute  per quote di prelievo non versate,
relative  agli  anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi,
scaduta il 28 febbraio 2004;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione contabile ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il
collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1.  E'  dichiarato  decaduto il Concessionario Arcobaleno S.r.l.,
con  sede  legale  in  Vico  Belledonne  a  Chiaia, 6 - Napoli, dalla
concessione  n.  3295  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante nel comune di Fiorenzuola
D'Arda (Piacenza).
    2.  Sara'  provveduto a recuperare ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relarivi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

   (Omissis);
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/18452/COA/CPS/SCO del
2 aprile  2004  il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini
della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento della
prima  rata  delle  somme  dovute  per quote di prelievo non versate,
relative  agli  anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi,
scaduta il 28 febbraio 2004;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della  regolanzzazione della
posizione contabile ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il
collegamento telematico dello stesso con il Totallizzatore Nazionale;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

    1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Adria Bet S.r.l., con
sede  legale  in Vico Belledonne a Chiaia - Napoli, dalla concessione
n.  3307 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Adria (Rovigo).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Tino