MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 agosto 2004 

Riconoscimento,   in  favore  della  cittadina  comunitaria  prof.ssa
Johanna  Maria  Jäger,  di  titolo  di  formazione,  acquisito  nella
Comunita'  europea  (Germania), quale titolo abilitante all'esercizio
in  Italia  della  professione  di  insegnante, in applicazione della
direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988
(89/48/CEE)   e   del  relativo  decreto  legislativo  di  attuazione
27 gennaio 1992, n. 115.
(GU n.247 del 20-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297; il decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.   39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  n.  201  del  6 agosto  1999;  il  decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  25 luglio  1998, n. 286; il decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4 giugno  2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio  2002,  n.  54; l'accordo tra Comunita'
europea  e  Confederazione  svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno
1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n, 53;
il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo, alla
conoscenza della lingua italiana;
  Visto  il  precedente provvedimento di riconoscimento prot. n. 9126
del 17 maggio 2004;
  Ritenuto che:
    sussistono  i presupposti per ulteriore riconoscimento atteso che
il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento   non   debba  essere  subordinato  a  misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    la   formazione   professionale   attestata  dal  titolo  non  e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione  superiore:  «Zeugnis  über  die  Erste
Staatsprüfung  für  das Lehramt an Gymnasien - Musik», rilasciato dal
Bayerisches  Staatsministerium für Unterricht und Kultus il 3 gennaio
2000;
    titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite
Staatsprüfung  für  das Lehramt an Gymnasien in Musik» rilasciato dal
Bayerisches   Staatsministerium   für   Unterricht   und   Kultus  il
13 febbraio 2004,
  posseduto da:
    cognome: Jäger;
    nome: Johanna Maria;
    nata a: Eggenfelden (Germania);
    il: 30 maggio 1975;
    cittadinanza comunitaria (tedesca),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo   27 gennaio   1992,  n.  115,  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle  scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A
«Strumento musicale nella scuola media» (pianoforte e violino).
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 25 agosto 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli