N. 15 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 settembre 2004

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1°
settembre 2004 (della Regione Valle d'Aosta)

Trasporti  pubblici  - Decreto ministeriale recante finanziamento del
  rinnovo  contrattuale  per il settore del trasporto pubblico locale
  attraverso  l'incremento  del  gettito dell'accisa sulle benzine di
  spettanza  dello  Stato,  mediante  trasferimenti  erariali,  senza
  inclusioni  in  questi  ultimi della quota di accisa riservata alle
  Regioni  a  statuto speciale e alle Province autonome - Ricorso per
  conflitto  di  attribuzioni sollevato dalla Regione Valle D'Aosta -
  Dedotta  incidenza  sul  principio  di  autonomia finanziaria della
  regione - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto   del   Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
  24 giugno 2004.
- Costituzione   art. 119   in   combinato   disposto  con  la  legge
  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3,  art. 10; Statuto speciale
  Regione  Valle  D'Aosta  artt. 12  e 50, quinto comma, in relazione
  alla  legge  26 novembre  1981,  n. 690,  artt. 4,  secondo  comma;
  decreto   legge  24 dicembre  2003,  n. 355,  convertito  in  legge
  27 febbraio 2004, n. 47, art. 23.
Trasporti  pubblici  - Decreto ministeriale recante finanziamento del
  rinnovo  contrattuale  per il settore del trasporto pubblico locale
  attraverso  l'incremento  del  gettito dell'accisa sulle benzine di
  spettanza  dello  Stato,  mediante  trasferimenti  erariali,  senza
  inclusioni  in  questi  ultimi della quota di accisa riservata alle
  Regioni  speciali  e alle Province autonome - Ricorso per conflitto
  di  attribuzioni  sollevato  dalla  Regione Valle D'Aosta - Dedotta
  lesione  delle  attribuzioni  regionali  in  materia  di  trasporto
  pubblico regionale e locale.
- Decreto   del   Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
  24 giugno 2004.
- Costituzione  art. 117, terzo e quarto comma, in combinato disposto
  con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto
  speciale Regione Valle D'Aosta art. 2, primo comma, lett. h); e 4.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
    Ricorso  della  Regione  Valle d'Aosta, in persona del presidente
pro  tempore  della regione, Carlo Perrin, giusta deliberazione della
giunta   regionale   n. 2664   adottata   in   data  2  agosto  2004,
rappresentata  e  difesa,  in forza di procura a margine del presente
atto,  dall'avv.  prof.  Giuseppe  Franco  Ferrari,  ed elettivamente
domiciliata  presso  il  suo  studio  in Roma, via Santa Maria in Via
n. 12;

    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona del
Presidente  del  Consiglio  in carica nel giudizio per regolamento di
competenza  relativo  al  decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  in  data  24  giugno 2004, prot. n. 578 (Segr.) L. 1,
concernente  l'acquisizione  dei  dati  necessari  all'erogazione dei
fondi  destinati  al  rinnovo del contratto degli autoferrotranviari,
trasmesso  alla  Regione  con lettera del Capo del Dipartimento per i
trasporti  terrestri  e  per  i  sistemi informativi e statistici del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti del 25 giugno 2004,
prot. n. 584 (Segr.) L. 1.

                              F a t t o

    A  seguito  del  riconoscimento  degli adeguamenti retributivi in
favore  dei dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale, in
base  all'ipotesi di accordo tra le parti interessate sottoscritto in
data 20 dicembre 2003 presso la sede del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  e' stato adottato l'art. 23 del decreto-legge 24
dicembre 2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 2004, n. 47.
    Il comma 1 del richiamato art. 23 - intitolato «Finanziamento del
rinnovo  contrattuale  per  il settore del trasporto pubblico locale,
proroga  di  termine  in  materia  di  servizi  di trasporto pubblico
regionale  e  locale  e  differimento  del nuovo regime di ricorsi in
materia   di  invalidita'  civile»  -  stabilisce  che  «al  fine  di
assicurare  il  rinnovo  del contratto collettivo relativo al settore
del  trasporto  pubblico  locale  e'  autorizzata  la  spesa  di Euro
337.500.000per  l'anno  2004  e di Euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno  2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati
con  le  procedure  e le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281».
    Al  comma  3  del  richiamato  art. 23  si precisa che «all'onere
complessivo,  pari  a  Euro  339.500.000  per  l'anno  2004  e a Euro
214.300.000  annui  a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente
articolo,  si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti
all'aumento  a  Euro  558,64  per mille litri dell'aliquota di accisa
sulla benzina e sulla benzina senza piombo».
    Dal  citato  art. 23  risulta  che  alla copertura finanziaria si
provvede   mediante   «trasferimenti   erariali»   (comma 1),   senza
distinzione tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale.
    Il   citato  art.  23  d.l.  n. 355  del  2003,  che  costituisce
l'antefatto  legislativo  del  provvedimento ministeriale all'origine
del  presente  conflitto,  in  base  al  suo  tenore  letterale  deve
intendersi nel senso che le risorse indicate quale mezzo di copertura
finanziaria  non  includono  la  quota  (9/10) riservata dall'art. 4,
secondo  comma,  della  legge  26  novembre  1981,  n. 690 (Revisione
dell'ordinamento   finanziario  della  Regione  Valle  d'Aosta)  alla
Regione Valle d'Aosta, sulla base dello statuto speciale.
    In apparente attuazione dell'art. 23, comma 1, d.l. n. 355, ma in
contrasto   con   il   medesimo  art. 23  ed  in  modo  lesivo  delle
attribuzioni  costituzionali  della Regione Valle d'Aosta, in data 24
giugno  2004,  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti ha
adottato  il  decreto  ministeriale  con  il quale sono regolate - in
parte,   poiche'  si  rinvia  ad  un  successivo,  ulteriore  decreto
ministeriale  -  «le  procedure  e  le  modalita» per i trasferimenti
erariali di cui al citato art. 23.
    Occorre  premettere  che  sullo schema di decreto ministeriale la
Conferenza  unificata  ha  espresso  parere  favorevole,  dando  atto
tuttavia,  nel  preambolo  del  parere  stesso, dell'avviso contrario
delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta.
    L'impugnato decreto ministeriale appare lesivo delle attribuzioni
della  ricorrente in materia di trasporto pubblico locale e della sua
autonomia  finanziaria,  nella parte in cui, in premessa, contiene la
seguente   affermazione:   «Considerati   i  particolari  ordinamenti
finanziari  delle  Regioni  Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province
autonome  di  Trento  e Bolzano, in virtu' dei quali l'erogazione dei
contributi  e'  operata  dalle predette autonomie speciali attraverso
l'utilizzo  del  maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito
dell'aumento dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma, 3,
della richiamata legge n. 47/2004».
    Tale    premessa    costituisce    un    chiaro   disconoscimento
dell'autonomia   finanziaria   della   Regione  Valle  d'Aosta,  come
garantita  dallo  statuto  speciale  e dalla gia' richiamata legge 26
novembre 1981, n. 690, art. 4, secondo comma.
    La  legge  n. 690  del  1981, recante «Revisione dell'ordinamento
finanziario  della Regione Valle d'Aosta', all'art. 4, secondo comma,
prevede  infatti  che  «e'  altresi'  attribuita  alla  Regione Valle
d'Aosta  una  quota  commisurata  ai  nove  decimi  del gettito delle
imposte  di  fabbricazione,  rilevata  dal competente ufficio tecnico
delle  imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la
devoluzione  si  riferisce,  sulla  benzina,  sugli  olii  da gas per
autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per autotrazione,
erogati  non  in  esenzione  fiscale  dagli impianti di distribuzione
stradale situati nel territorio regionale».
    Si  tratta  di  una  disciplina  adottata  in  applicazione dello
statuto   speciale   per   la   Valle  d'Aosta  (adottato  con  legge
costituzionale  n. 4  del  1948), il quale, all'art. 12, primo comma,
stabilisce  che  «oltre il gettito delle entrate proprie della Valle,
sara'  dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla
stessa una quota dei tributi erariali».
    La censurata premessa dell'impugnato decreto ministeriale, per un
verso,  disconosce  la spettanza integrale alla Regione Valle d'Aosta
dei  9/10  del gettito dell'accisa sulle benzine, in contrasto con il
d.l.  n. 355  del  2003  che all'art. 23 prevede per tutte le regioni
«trasferimenti  erariali»;  per  un  altro verso, nel presupporre che
l'incremento  derivante dalla disposizione statale sia destinato alla
copertura  degli adeguamenti retributivi dei dipendenti delle imprese
di  trasporto  pubblico  locale, impone un vincolo di destinazione su
risorse destinate ad interventi in materia di competenza regionale.
    Nella   parte  dispositiva,  il  decreto  ministeriale  impugnato
stabilisce  all'art.  1  che,  «al  fine  di  creare  una  banca dati
necessaria   per  procedere  alla  individuazione  delle  risorse  da
destinare  al  finanziamento  del  rinnovo del contratto nazionale di
categoria,   il   Dipartimento   dei   trasporti  terrestri  provvede
all'istituzione dell'anagrafe delle aziende che operano nel trasporto
pubblico  locale»  (comma  1),  aggiungendo,  al comma 3, che «per le
finalita'   sopra   indicate,  le  regioni  e  le  province  autonome
competenti  istituzionalmente  ... inoltrano al predetto Dipartimento
dei  trasporti terrestri i prospetti riportati negli allegati 1 e 2»,
imponendo  tale  adempimento a tutte le regioni, anche a quelle, come
la  ricorrente,  che,  in  base  alla denunciata premessa, dovrebbero
provvedere  alla  copertura degli adeguamenti retributivi «attraverso
l'utilizzo  del  maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito
dell'aumento dell'aliquota di accisa».
    L'art.  2  del  d.m.  stabilisce  che  «le  procedure e modalita'
preordinate  al  trasferimento  delle risorse finanziarie autorizzate
dalle  legge  n. 47  del  2004...  saranno  stabilite  con successivo
decreto, sentita la Conferenza unificata».
    I  richiamati  artt. 1  e  2,  al di la' dei rilevati elementi di
contraddittorieta', non smentiscono la premessa circa la destinazione
-   lesiva  delle  attribuzioni  costituzionalmente  garantite  della
Regione  Valle  d'Aosta  - dell'incremento del gettito della quota di
accisa sulle benzine acquisito al bilancio della regione stessa, alla
copertura  degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale in oggetto,
oneri  che  il d.l. n. 355 del 2003, convertito nella legge n. 47 del
2004,  pone invece a carico dello Stato, senza alcuna distinzione tra
imprese  di  trasporto  pubblico locale operanti in regioni a statuto
ordinario e in regioni a statuto speciale.
    In base al decreto-legge n. 355 del 2003, gli oneri derivanti per
le  imprese  operanti  in  Valle d'Aosta dagli incrementi retributivi
conseguenti  all'accordo  del  20 dicembre 2003 devono essere coperti
attraverso  l'incremento del gettito dell'accisa sulle benzine di cui
all'art. 23  citato,  senza  includere  in tale incremento il maggior
gettito rientrante nei 9/10 che per statuto competono alla regione.
    D'altro  canto,  occorre  ricordare  che  le  regioni non avevano
partecipato,  tranne  la  Regione  Lazio,  alle  trattative  sfociate
nell'accordo  tra  i rappresentanti dei lavoratori autoferrotranviari
ed  i  rappresentanti  delle  imprese di trasporto pubblico locale in
data  20  dicembre 2003, sottoscritto con la mediazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
    In     considerazione    dell'importanza    delle    attribuzioni
costituzionalmente  garantite  della regione ricorrente che risultano
lese,  la  giunta  della  Regione  Valle  d'Aosta  ha  deliberato  di
sollevare    conflitto    di    attribuzione   dinanzi   alla   Corte
costituzionale,    in    relazione   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  del  24  giugno 2004, prot. n. 578
(Segr.)   L.   1,   concernente  l'acquisizione  dei  dati  necessari
all'erogazione  dei  fondi  destinati  al rinnovo del contratto degli
autoferrotranviari, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi
di

                            D i r i t t o

    I.  -  Lesione e menomazione dell'autonomia finanziaria regionale
garantita  dagli artt. 12 e 50, quinto comma, dello statuto speciale;
4,  secondo  comma,  della  legge 26 novembre 1981, n. 690; 119 della
Costituzione,  in  combinato  disposto con l'art. 10 della legge n. 3
del   2001;   violazione   del  principio  di  leale  collaborazione;
violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito
nella legge n. 47 del 2004.
    L'impugnato  decreto ministeriale, che si presenta come attuativo
dell'art.  23  del  d.l.  n. 355  del  2003, e' lesivo dell'autonomia
finanziaria  regionale,  nella  parte  in  cui  enuncia  la  seguente
premessa:  «Considerati  i  particolari  ordinamenti finanziari delle
Regioni  Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento
e Bolzano, in virtu' dei quali l'erogazione dei contributi e' operata
dalle  predette  autonomie speciali attraverso l'utilizzo del maggior
gettito   acquisito   al   loro   bilancio   a  seguito  dell'aumento
dell'aliquota   di  accisa  disposto  dall'art.  23,  comma 3,  della
richiamata legge n. 47/2004».
    L'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 27 febbraio 2004, n. 47, al comma 1
stabilisce  che,  «al  fine  di  assicurare  il rinnovo del contratto
collettivo  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico locale e'
autorizzata  la  spesa  di Euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di Euro
214.300.000   annui  a  decorrere  dall'anno  2005;  i  trasferimenti
erariali  conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281».
    Al  comma  3  del  richiamato  art.  23 si precisa che «all'onere
complessivo,  pari  a  Euro  339.500.000  per  l'anno  2004  e a Euro
214.300.000  annui  a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente
articolo,  si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti
all'aumento  a  Euro  558,64  per mille litri dell'aliquota di accisa
sulla benzina e sulla benzina senza piombo».
    Dal  citato  art.  23  risulta  che alla copertura finanziaria si
provvede    mediante   «trasferimenti   erariali»   (comma 1)   senza
distinzione tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale.
    Il  citato  art.  23  d.l.  n. 355  del  2003, che costituisce il
presupposto  legislativo  del  provvedimento ministeriale all'origine
del  presente  conflitto, in base al suo tenore letterale deve essere
inteso   nel  senso  che  i  trasferimenti  erariali  alimentati  con
l'aumento  del  gettito  dell'accisa  sulle  benzine non includono la
quota  9/10)  riservata  dall'art. 4,  secondo  comma, della legge 26
novembre  1981,  n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della
Regione  Valle  d'Aosta) alla Regione Valle d'Aosta, sulla base dello
statuto  speciale. L'art. 23 del d.l. n. 355 del 2003 potrebbe essere
inteso  diversamente  solo  se risultasse in modo univoco la volonta'
legislativa  di  avvalersi del meccanismo «derogatorio» (Corte cost.,
sent.   n. 98   del   2000)   -   peraltro   di  dubbia  legittimita'
costituzionale,   ove  interpretato  come  meccanismo  attivabile  ad
libitum  dal  legislatore  statale  -  di  cui all'art. 8 della legge
n. 690  del  1981, il quale prevede, al primo comma, che «il provento
derivante alla Regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote ...
ove  sia  destinato  per  legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma,
della  Costituzione,  per  la copertura di nuove o maggiori spese che
sono  da  effettuare  a carico del bilancio statale e' riversato allo
Stato»;  e,  al  secondo comma, che tale «ammontare ... e determinato
per  ciascun  esercizio  finanziario  con  decreto dei Ministri delle
finanze  e  del  tesoro,  d'intesa  con  il  presidente  della giunta
regionale».
    Ma  cosi' non e', disponendo l'art. 23 d.l. n. 355 «trasferimenti
erariali»,  in  assenza  di  qualsiasi  riferimento  alla  richiamata
procedura  di  intesa,  necessaria  - a norma dell'art. 8 della legge
n. 690  del 1981, che riguarda comunque l'ipotesi di finanziamento di
funzioni statali - qualora il menzionato art. 23 dovesse erroneamente
intendersi  come  preordinato  a  sottrarre  al bilancio regionale il
maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di accisa.
    Da  quanto  precede  risulta  che  -  nella  doverosa prospettiva
dell'interpretazione   conforme  a  Costituzione  -  la  disposizione
legislativa  alla  quale  il  decreto ministeriale del 24 giugno 2004
vuole  dare  attuazione deve essere intesa come preordinata a fornire
la  copertura  finanziaria  del rinnovo contrattuale di cui si tratta
attraverso  il  previsto  incremento  del  gettito  dell'accisa sulle
benzine  di  spettanza  dello Stato, mediante trasferimenti erariali,
senza  inclusione  in  questi  ultimi della quota di accisa riservata
alle regioni speciali e alle province autonome.
    Tale   premessa  interpretativa  determina  l'illegittimita'  del
decreto  ministeriale, nella parte in cui assume che la Regione Valle
d'Aosta debba provvedere alla copertura degli adeguamenti retributivi
attraverso  l'utilizzo  della  quota  di  accisa sulle benzine di sua
pertinenza.
    Sul  piano costituzionale, si tratta di un chiaro disconoscimento
dell'autonomia   finanziaria   della   Regione  Valle  d'Aosta,  come
garantita  non  solo  dalla  gia'  richiamata legge 26 novembre 1981,
n. 690,   adottata  sulla  base  dello  statuto  speciale,  ma  anche
dall'art.  119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001.
    La  legge  n. 690  del  1981, recante «Revisione dell'ordinamento
finanziario  della Regione Valle d'Aosta», all'art. 4, secondo comma,
prevede  che  «e'  altresi' attribuita alla Regione Valle d'Aosta una
quota  commisurata  ai  nove  decimi  del  gettito  delle  imposte di
fabbricazione,  rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte
di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si
riferisce,  sulla  benzina,  sugli olii da gas per autotrazione e sui
gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione
fiscale   dagli   impianti  di  distribuzione  stradale  situati  nel
territorio regionale».
    Si  tratta di una disciplina di attuazione dello statuto speciale
per  la  Valle  d'Aosta  (adottato  con legge costituzionale n. 4 del
1948), che all'art. 12, primo comma, stabilisce che «oltre il gettito
delle  entrate  proprie  della  Valle,  sara' dallo Stato, sentito il
Consiglio  della  Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi
erariali»  (e, all'art. 50, quinto comma, prevede che «entro due anni
dall'elezione  del  Consiglio  della Valle, con legge dello Stato, in
accordo  con  la  giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli
artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della regione»).
    La  citata  premessa  dell'impugnato decreto ministeriale, per un
verso,  disconosce  la spettanza integrale alla Regione Valle d'Aosta
dei  9/10  del  gettito  dell'accisa  sulle  benzine, garantita dallo
statuto  e dalle norme di attuazione del tutto indipendentemente - al
di  fuori dell'ipotesi derogatoria e delle garanzie di cui all'art. 8
della  legge n. 690 del 1981 - dalle motivazioni che sono all'origine
di  eventuali  incrementi  disposti  dal  legislatore statale; per un
altro   verso,  nel  presupporre  che  l'incremento  derivante  dalla
disposizione  statale  sia destinato alla copertura degli adeguamenti
retributivi  dei  dipendenti  delle  imprese  di  trasporto  pubblico
locale,  impone un vincolo di destinazione su entrate attribuite alla
Regione, in materia assegnata alla sua competenza esclusiva.
    Ne'  i richiamati artt. 1 e 2 del decreto ministeriale denunciato
smentiscono  la  premessa  circa  la destinazione dell'incremento del
gettito  della  quota  di  accisa  sulle  benzine gia' «acquisito» al
bilancio  della  regione  alla  copertura  degli  oneri derivanti dal
rinnovo  contrattuale  in oggetto, spese che il d.l. n. 355 del 2003,
convertito  nella  legge  n. 47  del  2004, pone chiaramente a carico
dello Stato.
    Si   aggiunga   che   la   prevista  copertura  degli  incrementi
retributivi tramite «l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro
bilancio  a  seguito  dell'aumento  dell'aliquota  di accisa» risulta
ulteriormente  penalizzante  per  le autonomie speciali menzionate in
premessa,  in quanto non tiene conto del rimanente decimo escluso dal
riparto  fiscale, e del maggior gettito a tale decimo imputabile, che
dalle  stesse  non  verrebbe  percepito,  ne'  attraverso  la riserva
statutaria,  ne' attraverso il riparto destinato a trovare attuazione
sulla  base dei provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 23 d.l.
n. 355 del 2003.
    Il  meccanismo  risultante  dalla  censurata  premessa  ha quindi
l'effetto  di  escludere  illegittimamente, in via amministrativa, la
ricorrente  da trasferimenti erariali che il decreto-legge n. 355 del
2003  e  la  legge di conversione n. 47 del 2004 hanno destinato alla
generalita' delle regioni.
    D'altro   canto,   quand'anche   si   optasse   per  una  diversa
interpretazione  dell'art. 23 d.l. n. 355, riportandolo al meccanismo
derogatorio  di  cui al citato art. 8 della legge n. 690 del 1981, il
decreto ministeriale conserverebbe il suo contenuto lesivo, in quanto
affermativo  dell'obbligo della ricorrente di erogare alle imprese di
trasporto  contributi finanziari in adempimento di un accordo da essa
non   sottoscritto,   «attraverso   l'utilizzo  del  maggior  gettito
acquisito  al loro [delle regioni speciali e delle province autonome]
bilancio»,  senza alcuna forma di intesa ex art. 8 della legge n. 690
del   1981  -  indispensabile  in  funzione  garanzia  dell'autonomia
finanziaria  regionale,  anche  in  osservanza del principio di leale
collaborazione  - e in palese violazione del principio costituzionale
che  vieta trasferimenti erariali alle regioni, nelle materie di loro
competenza  (in  questo  caso:  trasporti  e  linee  automobilistiche
locali;  tutela  e  sicurezza  del  lavoro)  soggetti  a  vincolo  di
destinazione,  cio'  che  a  maggior  ragione  implica  la  lesivita'
dell'imposizione  di  un  vincolo di destinazione gravante su risorse
gia'   «acquisite»   al   bilancio  della  ricorrente,  quale  quello
risultante  dalla premessa del provvedimento ministeriale all'origine
del presente conflitto.
    Dopo  la  revisione del Titolo V Cost., i principi invocati hanno
assunto  una particolare cogenza nella giurisprudenza costituzionale.
Si  vedano,  da  ultimo,  specialmente  le sentenze n. 370 del 2003 e
n. 49  e  16  del  2004,  nella quale ultima si legge che, per quanto
riguarda  la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal
bilancio   statale,  «fin  d'ora  lo  Stato  puo'  e  deve  agire  in
conformita'  al  nuovo  riparto  di  competenze  e alle nuove regole,
disponendo  i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica»,
cio'  che  rende a fortiori censurabile un provvedimento ministeriale
volto ad imporre un vincolo di destinazione, in materia di competenza
regionale,  su  fondi  acquisiti  al  bilancio regionale in base alle
norme che ne garantiscono l'autonomia finanziaria.
    L'impugnato  decreto  ministeriale,  nella  premessa  secondo  la
quale,  da  parte  della  Regione  Valle  d'Aosta,  l'erogazione  dei
contributi  e'  operata  attraverso  l'utilizzo  del  maggior gettito
acquisito al proprio bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di
accisa  sulle  benzine, e' pertanto lesivo dell'autonomia finanziaria
regionale, sia che si intenda l'art. 23 decreto-legge n. 355 del 2003
nel  modo  da  ritenersi  corretto,  vale  a  dire come preordinato a
fornire  copertura  finanziaria alla contribuzione erariale destinata
alle  imprese  di  trasporto  pubblico  locale  mediante utilizzo del
maggior  gettito  di  accisa  di  spettanza  dello  Stato; sia che si
intenda  il  citato  art. 23 come diretto ad individuare la copertura
finanziaria   degli  adeguamenti  retributivi  dei  dipendenti  delle
imprese  di  trasporto  nel maggior gettito dell'accisa sulle benzine
riscossa  sull'intero  territorio  nazionale,  risultando,  in questa
seconda  ipotesi,  esclusi dal decreto ministeriale impugnato, sia le
necessarie  garanzie  cooperative  e di intesa (la cui importanza per
l'ordinamento  finanziario  della Valle d'Aosta e' stata sottolineata
nelle  sentt.  di  codesta  ecc.ma  Corte  n. 95 del 1981 e n. 98 del
2000),  sia  il  rispetto  del  divieto  costituzionale di vincoli di
destinazione   rispetto   a  trasferimenti  erariali  in  materie  di
competenza  regionale, in palese contrasto con la piu' recente e gia'
richiamata  giurisprudenza  concernente l'autonomia finanziaria delle
regioni e delle province autonome dopo la revisione del 2001.
    Ancora  prima  della revisione costituzionale del Titolo V Cost.,
la  giurisprudenza  costituzionale  aveva  del  resto  chiarito,  con
riferimento  ad  altre  autonomie  speciali, ma con principi idonei a
trovare  applicazione  anche  nel  presente caso, che la riserva allo
Stato  di  quote  di  tributi  erariali altrimenti riservate da norme
statutarie  o  di  attuazione  statutaria  all'ente  territoriale  ad
autonomia  differenziata  puo' trovare giustificazione nella esigenza
fondamentale  del  riequilibrio  finanziario  - che vale per tutte le
istituzioni  della  Repubblica  -  in  vista  del miglioramento della
situazione  del  debito  pubblico  e in adempimento a precisi impegni
comunitari» (Corte cost., sent. n. 355 del 1994).
    Dalla richiamata giurisprudenza emerge che il maggior gettito dei
tributi   erariali   conseguenti   a   modificazioni  della  relativa
disciplina  legislativa, puo' essere, previo esperimento di procedure
di  intesa,  riservato  allo  Stato  solo  ove  la riserva allo Stato
disposta  dalla  legge  sia  finalizzata  alla copertura di spese che
abbiano   un   fine   particolare  e  ben  determinato  e  che  siano
riconducibili  a competenze statali; e solo ove la riserva allo Stato
abbia  valore  di  disciplina  provvisoria,  anche  in  relazione  al
carattere  contingente  della  spesa  che  la  riserva e' destinata a
finanziare  (indirettamente,  Corte  cost.,  sentt.  n. 363 del 1993;
n. 198 del 1999).
    Ne' - sebbene riguardante l'ordinamento finanziario della Regione
Siciliana  -  si puo' omettere di ricordare la successiva sent. n. 98
del  2000,  la  quale ha ribadito che le clausole di riserva di nuove
entrate  all'erario  costituiscono  ...  un  meccanismo  derogatorio,
consentito  al  legislatore  statale,  rispetto al principio, sancito
dalla  norma  di  attuazione  dello  statuto, della attribuzione alla
regione  dell'intero gettito dei tributi erariali (eccettuati alcuni)
riscossi  nell'ambito  del  territorio  regionale; la loro attuazione
incide  pertanto direttamente sulla effettiva garanzia dell'autonomia
finanziaria  della  regione, oltre che sugli interessi attinenti alle
specifiche  finalita' statali, alle quali sono destinate per legge le
maggiori  entrate.  Il  principio,  dunque, di leale cooperazione fra
Stato e regione, che domina le relazioni fra i livelli di governo la'
dove  si verifichino, come in queste ipotesi accade, interferenze fra
le  rispettive  sfere  e i rispettivi ambiti finanziari, esige che si
attui  tale  meccanismo mediante procedimenti non unilaterali, ma che
contemplino    una    partecipazione   della   regione   direttamente
interessata.».
    II.  -  Lesione  e  menomazione  delle  attribuzioni regionali in
materia di trasporto pubblico locale.
    Il  provvedimento ministeriale all'origine del presente conflitto
e'  lesivo  delle  attribuzioni  costituzionalmente  garantite  della
ricorrente  in  materia  di  trasporto  pubblico  regionale e locale.
Infatti, l'art. 2, primo comma, lettera h) dello statuto speciale per
la  Valle d'Aosta assegna alla Regione potesta' legislativa esclusiva
in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche locali ed
il  successivo art. 4 stabilisce che «la Regione esercita le funzioni
amministrative  sulle  materie  nelle quali ha potesta' legislativa a
norma  degli  articoli 2 e 3». L'assetto delle competenze va peraltro
riconsiderato  alla  luce  dell'art.  117  Cost.,  in connessione con
l'art.  10  della  legge costituzionale n. 3 del 2001. In base a tale
combinato  disposto,  alla  Regione  Valle  d'Aosta  va  riconosciuta
potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia  di  trasporto pubblico
regionale  e  locale,  ai  sensi  e  nei termini di cui all'art. 117,
quarto  comma,  Cost.,  giacche'  al  terzo comma di tale articolo la
materia in oggetto non e' menzionata, ne' richiamata implicitamente.
    Per    quanto   riguarda   le   problematiche   contrattuali   ed
occupazionali  legate  al settore del trasporto pubblico locale, esse
vanno  ricondotte alla materia della «tutela e sicurezza del lavoro»,
nella  quale anche alla ricorrente va riconosciuta - in base all'art.
3,  della  legge  costituzionale  n. 3  del  2001, in connessione con
l'art. 117, terzo comma, Cost. - competenza legislativa concorrente.
     La censurata premessa del decreto ministeriale impugnato intende
imporre  alla  Regione,  in  modo  lesivo  delle  sue attribuzioni in
materia di trasporto pubblico regionale e locale, oltre che della sua
autonomia finanziaria, un comportamento, contra legem, e precisamente
un   comportamento  contrastante  con  una  disposizione  legislativa
regionale specificamente preordinata alla disciplina della materia.
    Infatti,  a  norma dell'art. 8 della legge regionale 1° settembre
1997,  n. 29,  recante  «Norme  in  materia  di  servizi di trasporto
pubblico  di  linea»,  «l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
con autobus e' disciplinato da contratti di servizio stipulati tra la
Regione e il soggetto concessionario». (comma 1).
    Il   provvedimento   ministeriale   impugnato,  nell'assumere  un
trasferimento  a carico del bilancio regionale destinato a gravare su
risorse,  riservate alla regione in base allo statuto e alle norme di
attuazione statutaria, pretende di imporre in via amministrativa alla
ricorrente  di  disattendere  i  contratti di servizio che regolano i
rapporti  tra  la  regione  e le imprese di trasporto pubblico locale
adottati a norma di legge regionale (art. 8 legge regionale n. 29 del
1997),  i  quali prevedono che siano le imprese affidatarie (i datori
di  lavoro  che  hanno  sottoscritto  l'accordo del 20 dicembre 2003,
quindi, e non la regione) ad applicare a tutto il personale impiegato
nell'esercizio  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  i  trattamenti
economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale del
settore.
    La  premessa  contenuta  nell'impugnato decreto, secondo la quale
l'erogazione  dei  contributi  e' operata dalla Regione Valle d'Aosta
attraverso  l'utilizzo  del  maggior  gettito  acquisito  al  proprio
bilancio   a  seguito  dell'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sulle
benzine,   costituisce   pertanto   una   grave   interferenza  nelle
attribuzioni    legislative   e   amministrative   costituzionalmente
garantite della ricorrente in materia di trasporto pubblico locale.
    Non   va   sottaciuto   che,   prima  dell'adozione  del  decreto
ministeriale   impugnato,  la  ricorrente  si  era  fatta  carico  di
segnalare  il  contenuto  lesivo dello schema di decreto ministeriale
trasmesso  alla  Conferenza unificata per acquisirne il parere, e che
dal parere favorevole reso il 17 giugno 2004 dalla Conferenza risulta
non  solo il contrario avviso della Regione Valle d'Aosta, ma anche -
espressamente  - che fa parte integrante (come Allegato a) del parere
poi  trasmesso  al  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti il
documento  consegnato in pari data dal Presidente della Regione Valle
d'Aosta  alla  Conferenza  unificata,  nel  quale  si  avverte che la
premessa  contestata,  «in  contrasto  con  la  propria collocazione,
riveste  natura  dispositiva,  incidente  sullo  speciale ordinamento
finanziario  della  Valle d'Aosta» e nel quale altresi' si rileva che
«una  tale  disposizione si rivelerebbe peraltro inapplicabile ... in
quanto  in Valle d'Aosta il trasporto pubblico locale e' disciplinato
da contratti di servizio stipulati a seguito di gare d'appalto».
    D'altro  canto,  occorre  ricordare  che  le  regioni non avevano
partecipato,  tranne  la  Regione  Lazio,  alle  trattative  sfociate
nell'accordo  tra  i rappresentanti dei lavoratori autoferrotranviari
ed  i  rappresentanti  delle imprese di trasporto pubblico locale, in
data 20 dicembre 2003, cosicche' la previsione della destinazione del
maggior  gettito  derivante  dall'aumento  dell'accisa  sulle benzine
acquisito  al  bilancio  della  ricorrente alla copertura dei rinnovi
contrattuali  dei  dipendenti  delle  imprese  di  trasporto pubblico
locale  operanti  in  Valle  d'Aosta assume il carattere di una spesa
imposta  alla regione per adempiere obbligazioni contratte da altri -
le   imprese   di   trasporto   -   nei   confronti   dei  lavoratori
autoferrotranviari,  con  la  mediazione  del  Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte voglia dichiarare che non
spetta  allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  adottare  il  decreto  in data 24 giugno 2004, protocollo
n. 578  (Segr.)  L.1,  recante  la  seguente premessa: «Considerati i
particolari  ordinamenti  finanziari  delle  Regioni Sardegna e Valle
d'Aosta  e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtu' dei
quali l'erogazione dei contributi e' operata dalle predette autonomie
speciali  attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro
bilancio  a  seguito  dell'aumento  dell'aliquota  di accisa disposto
dall'art.  23,  comma,  3,  della  richiamata  legge  n. 47/2004 e di
conseguenza annullare l'impugnato decreto del Ministro.
        Roma, addi' 5 agosto 2004
                 Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari
04C1039