N. 15 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 settembre 2004
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° settembre 2004 (della Regione Valle d'Aosta) Trasporti pubblici - Decreto ministeriale recante finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale attraverso l'incremento del gettito dell'accisa sulle benzine di spettanza dello Stato, mediante trasferimenti erariali, senza inclusioni in questi ultimi della quota di accisa riservata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Valle D'Aosta - Dedotta incidenza sul principio di autonomia finanziaria della regione - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004. - Costituzione art. 119 in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale Regione Valle D'Aosta artt. 12 e 50, quinto comma, in relazione alla legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. 4, secondo comma; decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47, art. 23. Trasporti pubblici - Decreto ministeriale recante finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale attraverso l'incremento del gettito dell'accisa sulle benzine di spettanza dello Stato, mediante trasferimenti erariali, senza inclusioni in questi ultimi della quota di accisa riservata alle Regioni speciali e alle Province autonome - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Valle D'Aosta - Dedotta lesione delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico regionale e locale. - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004. - Costituzione art. 117, terzo e quarto comma, in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale Regione Valle D'Aosta art. 2, primo comma, lett. h); e 4.(GU n.42 del 27-10-2004 )
Ricorso della Regione Valle d'Aosta, in persona del presidente pro tempore della regione, Carlo Perrin, giusta deliberazione della giunta regionale n. 2664 adottata in data 2 agosto 2004, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Santa Maria in Via n. 12; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica nel giudizio per regolamento di competenza relativo al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr.) L. 1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto degli autoferrotranviari, trasmesso alla Regione con lettera del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 giugno 2004, prot. n. 584 (Segr.) L. 1. F a t t o A seguito del riconoscimento degli adeguamenti retributivi in favore dei dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale, in base all'ipotesi di accordo tra le parti interessate sottoscritto in data 20 dicembre 2003 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' stato adottato l'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47. Il comma 1 del richiamato art. 23 - intitolato «Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidita' civile» - stabilisce che «al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di Euro 337.500.000per l'anno 2004 e di Euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281». Al comma 3 del richiamato art. 23 si precisa che «all'onere complessivo, pari a Euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a Euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a Euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo». Dal citato art. 23 risulta che alla copertura finanziaria si provvede mediante «trasferimenti erariali» (comma 1), senza distinzione tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale. Il citato art. 23 d.l. n. 355 del 2003, che costituisce l'antefatto legislativo del provvedimento ministeriale all'origine del presente conflitto, in base al suo tenore letterale deve intendersi nel senso che le risorse indicate quale mezzo di copertura finanziaria non includono la quota (9/10) riservata dall'art. 4, secondo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) alla Regione Valle d'Aosta, sulla base dello statuto speciale. In apparente attuazione dell'art. 23, comma 1, d.l. n. 355, ma in contrasto con il medesimo art. 23 ed in modo lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione Valle d'Aosta, in data 24 giugno 2004, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il decreto ministeriale con il quale sono regolate - in parte, poiche' si rinvia ad un successivo, ulteriore decreto ministeriale - «le procedure e le modalita» per i trasferimenti erariali di cui al citato art. 23. Occorre premettere che sullo schema di decreto ministeriale la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, dando atto tuttavia, nel preambolo del parere stesso, dell'avviso contrario delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta. L'impugnato decreto ministeriale appare lesivo delle attribuzioni della ricorrente in materia di trasporto pubblico locale e della sua autonomia finanziaria, nella parte in cui, in premessa, contiene la seguente affermazione: «Considerati i particolari ordinamenti finanziari delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtu' dei quali l'erogazione dei contributi e' operata dalle predette autonomie speciali attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma, 3, della richiamata legge n. 47/2004». Tale premessa costituisce un chiaro disconoscimento dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta, come garantita dallo statuto speciale e dalla gia' richiamata legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 4, secondo comma. La legge n. 690 del 1981, recante «Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta', all'art. 4, secondo comma, prevede infatti che «e' altresi' attribuita alla Regione Valle d'Aosta una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situati nel territorio regionale». Si tratta di una disciplina adottata in applicazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (adottato con legge costituzionale n. 4 del 1948), il quale, all'art. 12, primo comma, stabilisce che «oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali». La censurata premessa dell'impugnato decreto ministeriale, per un verso, disconosce la spettanza integrale alla Regione Valle d'Aosta dei 9/10 del gettito dell'accisa sulle benzine, in contrasto con il d.l. n. 355 del 2003 che all'art. 23 prevede per tutte le regioni «trasferimenti erariali»; per un altro verso, nel presupporre che l'incremento derivante dalla disposizione statale sia destinato alla copertura degli adeguamenti retributivi dei dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale, impone un vincolo di destinazione su risorse destinate ad interventi in materia di competenza regionale. Nella parte dispositiva, il decreto ministeriale impugnato stabilisce all'art. 1 che, «al fine di creare una banca dati necessaria per procedere alla individuazione delle risorse da destinare al finanziamento del rinnovo del contratto nazionale di categoria, il Dipartimento dei trasporti terrestri provvede all'istituzione dell'anagrafe delle aziende che operano nel trasporto pubblico locale» (comma 1), aggiungendo, al comma 3, che «per le finalita' sopra indicate, le regioni e le province autonome competenti istituzionalmente ... inoltrano al predetto Dipartimento dei trasporti terrestri i prospetti riportati negli allegati 1 e 2», imponendo tale adempimento a tutte le regioni, anche a quelle, come la ricorrente, che, in base alla denunciata premessa, dovrebbero provvedere alla copertura degli adeguamenti retributivi «attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa». L'art. 2 del d.m. stabilisce che «le procedure e modalita' preordinate al trasferimento delle risorse finanziarie autorizzate dalle legge n. 47 del 2004... saranno stabilite con successivo decreto, sentita la Conferenza unificata». I richiamati artt. 1 e 2, al di la' dei rilevati elementi di contraddittorieta', non smentiscono la premessa circa la destinazione - lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione Valle d'Aosta - dell'incremento del gettito della quota di accisa sulle benzine acquisito al bilancio della regione stessa, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale in oggetto, oneri che il d.l. n. 355 del 2003, convertito nella legge n. 47 del 2004, pone invece a carico dello Stato, senza alcuna distinzione tra imprese di trasporto pubblico locale operanti in regioni a statuto ordinario e in regioni a statuto speciale. In base al decreto-legge n. 355 del 2003, gli oneri derivanti per le imprese operanti in Valle d'Aosta dagli incrementi retributivi conseguenti all'accordo del 20 dicembre 2003 devono essere coperti attraverso l'incremento del gettito dell'accisa sulle benzine di cui all'art. 23 citato, senza includere in tale incremento il maggior gettito rientrante nei 9/10 che per statuto competono alla regione. D'altro canto, occorre ricordare che le regioni non avevano partecipato, tranne la Regione Lazio, alle trattative sfociate nell'accordo tra i rappresentanti dei lavoratori autoferrotranviari ed i rappresentanti delle imprese di trasporto pubblico locale in data 20 dicembre 2003, sottoscritto con la mediazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In considerazione dell'importanza delle attribuzioni costituzionalmente garantite della regione ricorrente che risultano lese, la giunta della Regione Valle d'Aosta ha deliberato di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, in relazione decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr.) L. 1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto degli autoferrotranviari, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi di D i r i t t o I. - Lesione e menomazione dell'autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt. 12 e 50, quinto comma, dello statuto speciale; 4, secondo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690; 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge n. 3 del 2001; violazione del principio di leale collaborazione; violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito nella legge n. 47 del 2004. L'impugnato decreto ministeriale, che si presenta come attuativo dell'art. 23 del d.l. n. 355 del 2003, e' lesivo dell'autonomia finanziaria regionale, nella parte in cui enuncia la seguente premessa: «Considerati i particolari ordinamenti finanziari delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtu' dei quali l'erogazione dei contributi e' operata dalle predette autonomie speciali attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma 3, della richiamata legge n. 47/2004». L'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, al comma 1 stabilisce che, «al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di Euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di Euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281». Al comma 3 del richiamato art. 23 si precisa che «all'onere complessivo, pari a Euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a Euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a Euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo». Dal citato art. 23 risulta che alla copertura finanziaria si provvede mediante «trasferimenti erariali» (comma 1) senza distinzione tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale. Il citato art. 23 d.l. n. 355 del 2003, che costituisce il presupposto legislativo del provvedimento ministeriale all'origine del presente conflitto, in base al suo tenore letterale deve essere inteso nel senso che i trasferimenti erariali alimentati con l'aumento del gettito dell'accisa sulle benzine non includono la quota 9/10) riservata dall'art. 4, secondo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) alla Regione Valle d'Aosta, sulla base dello statuto speciale. L'art. 23 del d.l. n. 355 del 2003 potrebbe essere inteso diversamente solo se risultasse in modo univoco la volonta' legislativa di avvalersi del meccanismo «derogatorio» (Corte cost., sent. n. 98 del 2000) - peraltro di dubbia legittimita' costituzionale, ove interpretato come meccanismo attivabile ad libitum dal legislatore statale - di cui all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale prevede, al primo comma, che «il provento derivante alla Regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote ... ove sia destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale e' riversato allo Stato»; e, al secondo comma, che tale «ammontare ... e determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale». Ma cosi' non e', disponendo l'art. 23 d.l. n. 355 «trasferimenti erariali», in assenza di qualsiasi riferimento alla richiamata procedura di intesa, necessaria - a norma dell'art. 8 della legge n. 690 del 1981, che riguarda comunque l'ipotesi di finanziamento di funzioni statali - qualora il menzionato art. 23 dovesse erroneamente intendersi come preordinato a sottrarre al bilancio regionale il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di accisa. Da quanto precede risulta che - nella doverosa prospettiva dell'interpretazione conforme a Costituzione - la disposizione legislativa alla quale il decreto ministeriale del 24 giugno 2004 vuole dare attuazione deve essere intesa come preordinata a fornire la copertura finanziaria del rinnovo contrattuale di cui si tratta attraverso il previsto incremento del gettito dell'accisa sulle benzine di spettanza dello Stato, mediante trasferimenti erariali, senza inclusione in questi ultimi della quota di accisa riservata alle regioni speciali e alle province autonome. Tale premessa interpretativa determina l'illegittimita' del decreto ministeriale, nella parte in cui assume che la Regione Valle d'Aosta debba provvedere alla copertura degli adeguamenti retributivi attraverso l'utilizzo della quota di accisa sulle benzine di sua pertinenza. Sul piano costituzionale, si tratta di un chiaro disconoscimento dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta, come garantita non solo dalla gia' richiamata legge 26 novembre 1981, n. 690, adottata sulla base dello statuto speciale, ma anche dall'art. 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La legge n. 690 del 1981, recante «Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta», all'art. 4, secondo comma, prevede che «e' altresi' attribuita alla Regione Valle d'Aosta una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situati nel territorio regionale». Si tratta di una disciplina di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (adottato con legge costituzionale n. 4 del 1948), che all'art. 12, primo comma, stabilisce che «oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali» (e, all'art. 50, quinto comma, prevede che «entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della regione»). La citata premessa dell'impugnato decreto ministeriale, per un verso, disconosce la spettanza integrale alla Regione Valle d'Aosta dei 9/10 del gettito dell'accisa sulle benzine, garantita dallo statuto e dalle norme di attuazione del tutto indipendentemente - al di fuori dell'ipotesi derogatoria e delle garanzie di cui all'art. 8 della legge n. 690 del 1981 - dalle motivazioni che sono all'origine di eventuali incrementi disposti dal legislatore statale; per un altro verso, nel presupporre che l'incremento derivante dalla disposizione statale sia destinato alla copertura degli adeguamenti retributivi dei dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale, impone un vincolo di destinazione su entrate attribuite alla Regione, in materia assegnata alla sua competenza esclusiva. Ne' i richiamati artt. 1 e 2 del decreto ministeriale denunciato smentiscono la premessa circa la destinazione dell'incremento del gettito della quota di accisa sulle benzine gia' «acquisito» al bilancio della regione alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale in oggetto, spese che il d.l. n. 355 del 2003, convertito nella legge n. 47 del 2004, pone chiaramente a carico dello Stato. Si aggiunga che la prevista copertura degli incrementi retributivi tramite «l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa» risulta ulteriormente penalizzante per le autonomie speciali menzionate in premessa, in quanto non tiene conto del rimanente decimo escluso dal riparto fiscale, e del maggior gettito a tale decimo imputabile, che dalle stesse non verrebbe percepito, ne' attraverso la riserva statutaria, ne' attraverso il riparto destinato a trovare attuazione sulla base dei provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 23 d.l. n. 355 del 2003. Il meccanismo risultante dalla censurata premessa ha quindi l'effetto di escludere illegittimamente, in via amministrativa, la ricorrente da trasferimenti erariali che il decreto-legge n. 355 del 2003 e la legge di conversione n. 47 del 2004 hanno destinato alla generalita' delle regioni. D'altro canto, quand'anche si optasse per una diversa interpretazione dell'art. 23 d.l. n. 355, riportandolo al meccanismo derogatorio di cui al citato art. 8 della legge n. 690 del 1981, il decreto ministeriale conserverebbe il suo contenuto lesivo, in quanto affermativo dell'obbligo della ricorrente di erogare alle imprese di trasporto contributi finanziari in adempimento di un accordo da essa non sottoscritto, «attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro [delle regioni speciali e delle province autonome] bilancio», senza alcuna forma di intesa ex art. 8 della legge n. 690 del 1981 - indispensabile in funzione garanzia dell'autonomia finanziaria regionale, anche in osservanza del principio di leale collaborazione - e in palese violazione del principio costituzionale che vieta trasferimenti erariali alle regioni, nelle materie di loro competenza (in questo caso: trasporti e linee automobilistiche locali; tutela e sicurezza del lavoro) soggetti a vincolo di destinazione, cio' che a maggior ragione implica la lesivita' dell'imposizione di un vincolo di destinazione gravante su risorse gia' «acquisite» al bilancio della ricorrente, quale quello risultante dalla premessa del provvedimento ministeriale all'origine del presente conflitto. Dopo la revisione del Titolo V Cost., i principi invocati hanno assunto una particolare cogenza nella giurisprudenza costituzionale. Si vedano, da ultimo, specialmente le sentenze n. 370 del 2003 e n. 49 e 16 del 2004, nella quale ultima si legge che, per quanto riguarda la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal bilancio statale, «fin d'ora lo Stato puo' e deve agire in conformita' al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica», cio' che rende a fortiori censurabile un provvedimento ministeriale volto ad imporre un vincolo di destinazione, in materia di competenza regionale, su fondi acquisiti al bilancio regionale in base alle norme che ne garantiscono l'autonomia finanziaria. L'impugnato decreto ministeriale, nella premessa secondo la quale, da parte della Regione Valle d'Aosta, l'erogazione dei contributi e' operata attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al proprio bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine, e' pertanto lesivo dell'autonomia finanziaria regionale, sia che si intenda l'art. 23 decreto-legge n. 355 del 2003 nel modo da ritenersi corretto, vale a dire come preordinato a fornire copertura finanziaria alla contribuzione erariale destinata alle imprese di trasporto pubblico locale mediante utilizzo del maggior gettito di accisa di spettanza dello Stato; sia che si intenda il citato art. 23 come diretto ad individuare la copertura finanziaria degli adeguamenti retributivi dei dipendenti delle imprese di trasporto nel maggior gettito dell'accisa sulle benzine riscossa sull'intero territorio nazionale, risultando, in questa seconda ipotesi, esclusi dal decreto ministeriale impugnato, sia le necessarie garanzie cooperative e di intesa (la cui importanza per l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta e' stata sottolineata nelle sentt. di codesta ecc.ma Corte n. 95 del 1981 e n. 98 del 2000), sia il rispetto del divieto costituzionale di vincoli di destinazione rispetto a trasferimenti erariali in materie di competenza regionale, in palese contrasto con la piu' recente e gia' richiamata giurisprudenza concernente l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome dopo la revisione del 2001. Ancora prima della revisione costituzionale del Titolo V Cost., la giurisprudenza costituzionale aveva del resto chiarito, con riferimento ad altre autonomie speciali, ma con principi idonei a trovare applicazione anche nel presente caso, che la riserva allo Stato di quote di tributi erariali altrimenti riservate da norme statutarie o di attuazione statutaria all'ente territoriale ad autonomia differenziata puo' trovare giustificazione nella esigenza fondamentale del riequilibrio finanziario - che vale per tutte le istituzioni della Repubblica - in vista del miglioramento della situazione del debito pubblico e in adempimento a precisi impegni comunitari» (Corte cost., sent. n. 355 del 1994). Dalla richiamata giurisprudenza emerge che il maggior gettito dei tributi erariali conseguenti a modificazioni della relativa disciplina legislativa, puo' essere, previo esperimento di procedure di intesa, riservato allo Stato solo ove la riserva allo Stato disposta dalla legge sia finalizzata alla copertura di spese che abbiano un fine particolare e ben determinato e che siano riconducibili a competenze statali; e solo ove la riserva allo Stato abbia valore di disciplina provvisoria, anche in relazione al carattere contingente della spesa che la riserva e' destinata a finanziare (indirettamente, Corte cost., sentt. n. 363 del 1993; n. 198 del 1999). Ne' - sebbene riguardante l'ordinamento finanziario della Regione Siciliana - si puo' omettere di ricordare la successiva sent. n. 98 del 2000, la quale ha ribadito che le clausole di riserva di nuove entrate all'erario costituiscono ... un meccanismo derogatorio, consentito al legislatore statale, rispetto al principio, sancito dalla norma di attuazione dello statuto, della attribuzione alla regione dell'intero gettito dei tributi erariali (eccettuati alcuni) riscossi nell'ambito del territorio regionale; la loro attuazione incide pertanto direttamente sulla effettiva garanzia dell'autonomia finanziaria della regione, oltre che sugli interessi attinenti alle specifiche finalita' statali, alle quali sono destinate per legge le maggiori entrate. Il principio, dunque, di leale cooperazione fra Stato e regione, che domina le relazioni fra i livelli di governo la' dove si verifichino, come in queste ipotesi accade, interferenze fra le rispettive sfere e i rispettivi ambiti finanziari, esige che si attui tale meccanismo mediante procedimenti non unilaterali, ma che contemplino una partecipazione della regione direttamente interessata.». II. - Lesione e menomazione delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale. Il provvedimento ministeriale all'origine del presente conflitto e' lesivo delle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente in materia di trasporto pubblico regionale e locale. Infatti, l'art. 2, primo comma, lettera h) dello statuto speciale per la Valle d'Aosta assegna alla Regione potesta' legislativa esclusiva in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche locali ed il successivo art. 4 stabilisce che «la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3». L'assetto delle competenze va peraltro riconsiderato alla luce dell'art. 117 Cost., in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. In base a tale combinato disposto, alla Regione Valle d'Aosta va riconosciuta potesta' legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., giacche' al terzo comma di tale articolo la materia in oggetto non e' menzionata, ne' richiamata implicitamente. Per quanto riguarda le problematiche contrattuali ed occupazionali legate al settore del trasporto pubblico locale, esse vanno ricondotte alla materia della «tutela e sicurezza del lavoro», nella quale anche alla ricorrente va riconosciuta - in base all'art. 3, della legge costituzionale n. 3 del 2001, in connessione con l'art. 117, terzo comma, Cost. - competenza legislativa concorrente. La censurata premessa del decreto ministeriale impugnato intende imporre alla Regione, in modo lesivo delle sue attribuzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale, oltre che della sua autonomia finanziaria, un comportamento, contra legem, e precisamente un comportamento contrastante con una disposizione legislativa regionale specificamente preordinata alla disciplina della materia. Infatti, a norma dell'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, recante «Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea», «l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus e' disciplinato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e il soggetto concessionario». (comma 1). Il provvedimento ministeriale impugnato, nell'assumere un trasferimento a carico del bilancio regionale destinato a gravare su risorse, riservate alla regione in base allo statuto e alle norme di attuazione statutaria, pretende di imporre in via amministrativa alla ricorrente di disattendere i contratti di servizio che regolano i rapporti tra la regione e le imprese di trasporto pubblico locale adottati a norma di legge regionale (art. 8 legge regionale n. 29 del 1997), i quali prevedono che siano le imprese affidatarie (i datori di lavoro che hanno sottoscritto l'accordo del 20 dicembre 2003, quindi, e non la regione) ad applicare a tutto il personale impiegato nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale del settore. La premessa contenuta nell'impugnato decreto, secondo la quale l'erogazione dei contributi e' operata dalla Regione Valle d'Aosta attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al proprio bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine, costituisce pertanto una grave interferenza nelle attribuzioni legislative e amministrative costituzionalmente garantite della ricorrente in materia di trasporto pubblico locale. Non va sottaciuto che, prima dell'adozione del decreto ministeriale impugnato, la ricorrente si era fatta carico di segnalare il contenuto lesivo dello schema di decreto ministeriale trasmesso alla Conferenza unificata per acquisirne il parere, e che dal parere favorevole reso il 17 giugno 2004 dalla Conferenza risulta non solo il contrario avviso della Regione Valle d'Aosta, ma anche - espressamente - che fa parte integrante (come Allegato a) del parere poi trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il documento consegnato in pari data dal Presidente della Regione Valle d'Aosta alla Conferenza unificata, nel quale si avverte che la premessa contestata, «in contrasto con la propria collocazione, riveste natura dispositiva, incidente sullo speciale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta» e nel quale altresi' si rileva che «una tale disposizione si rivelerebbe peraltro inapplicabile ... in quanto in Valle d'Aosta il trasporto pubblico locale e' disciplinato da contratti di servizio stipulati a seguito di gare d'appalto». D'altro canto, occorre ricordare che le regioni non avevano partecipato, tranne la Regione Lazio, alle trattative sfociate nell'accordo tra i rappresentanti dei lavoratori autoferrotranviari ed i rappresentanti delle imprese di trasporto pubblico locale, in data 20 dicembre 2003, cosicche' la previsione della destinazione del maggior gettito derivante dall'aumento dell'accisa sulle benzine acquisito al bilancio della ricorrente alla copertura dei rinnovi contrattuali dei dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale operanti in Valle d'Aosta assume il carattere di una spesa imposta alla regione per adempiere obbligazioni contratte da altri - le imprese di trasporto - nei confronti dei lavoratori autoferrotranviari, con la mediazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottare il decreto in data 24 giugno 2004, protocollo n. 578 (Segr.) L.1, recante la seguente premessa: «Considerati i particolari ordinamenti finanziari delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtu' dei quali l'erogazione dei contributi e' operata dalle predette autonomie speciali attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma, 3, della richiamata legge n. 47/2004 e di conseguenza annullare l'impugnato decreto del Ministro. Roma, addi' 5 agosto 2004 Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari 04C1039