N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 settembre 2001
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8 settembre 2001 (del giudice dell'udienza preliminare) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 30 gennaio 2003, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Alessio Butti per diffamazione nei confronti di Roberto Zaccaria e Vittorio Emiliani concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari. - Deliberazione della Camera dei deputati in data 30 gennaio 2003. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.42 del 27-10-2004 )
Il giudice dell'udienza preliminare, vista la richiesta di rinvio a giudizio depositata il 16 ottobre 2002 dal pubblico ministero nei confronti di Butti Alessio, nato in Como il 15 ottobre 1964, residente vicolo San Giuliano, 7 - Como, difeso di fiducia da: avv. Sandro Delmastro delle Vedove, via delle Rose n. 4 - Biella, indagato del reato di cui agli artt. 110, 81, 595 commi 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948, perche' in concorso con Pierleoni Cesare e Stefanelli Elisabetta offendeva la reputazione di Zaccaria Roberto e Emiliani Vittorio attribuendo loro il pagamento o la ricezione di «tangenti» per la conclusione dell'accordo Raiway-Crown Castle, con le aggravanti di aver recato l'offesa a mezzo stampa e con la attribuzione di un fatto determinato; in particolare commettendo il fatto, il Butti con il dichiarare: «Si dovra' verificare per quale motivo Zaccaria, Emiliani e compagni volevano concludere un accordo penalizzante per gli interessi della RAI. Ma soprattutto perche', all'indomani della presa d'atto negativa del governo, gli stessi personaggi si stracciano le vesti per la mancata vendita di Raiway: Non vorremmo che con la vignetta di sabato sul Foglio (Gli americani che riconsegnano le antenne si chiedono se devono rendere anche le mazzette) Vincino abbia, involontariamente e con il sorriso sulle labbra, rappresentato la verita' o qualcosa che si avvicina ad essa»; il Pierleoni, in concorso con il Butti Alessio, quale giornalista della agenzia AGI, con il riportare tale dichiarazione in un comunicato diffuso il 30 ottobre 2001; la Stefanelli, in concorso con il Butti Alessio, quale giornalista della agenzia ANSA, con il riportare le dichiarazioni del Butti in un comunicato diffuso il 30 ottobre 2001, in Roma il 30 ottobre 2001 O s s e r v a A seguito di querela sporta il 23 gennaio 2002 da Roberto Zaccaria e Vittorio Emiliani, rispettivamente quali presidente e consigliere in carica della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., il pubblico ministero, con richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 16 ottobre 2002, ha esercitato l'azione penale nei confronti del deputato Alessio Butti per le dichiarazioni diffuse il 30 ottobre 2001 dalle agenzie di stampa ANSA e AGI e richiamate nel capo d'imputazione. Con delibera assembleare del 30 gennaio 2003 (pervenuta a quest'ufficio il 6 febbraio 2003) la Camera dei deputati, su conformi conclusioni della giunta per le autorizzazioni, ha stabilito che i fatti oggetto del presente procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 Cost. Il relatore on. Giuseppe Lezza, in particolare, premesso che le dichiarazioni contenute nei comunicati d'agenzia furono rese dal Butti in qualita' di rappresentante del gruppo di Alleanza Nazionale nella Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, ha evidenziato che nei giorni successivi alla data in cui esse furono rese, era iniziato in seno alla predetta Commissione il dibattito sul «caso RAIWAY», svoltosi nelle sedute del 6, 14 e 21 novembre 2001, avente ad oggetto l'intervento del ministro Gasparri e il profilo di gestione economica dell'azienda RAI. Inoltre anche precedentemente la stessa questione (vantaggi gestionali, e patrimoniali di un eventuale accordo tra la RAI e la menzionata societa' americana) era stata oggetto di un'interrogazione parlamentare sollevata dal deputato Rositani (appartenente al gruppo di A.N.). Come e' costante giurisprudenza della Corte costituzionale la prerogativa di cui all'art. 68 comma 1 Cost. non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attivita' politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attivita' svolte nella qualita' di membro delle Camere (v. Corte cost. n. l0/2000, n. 11/2000, n. 56/2000, n. 58/2000). In particolare nelle ipotesi di opinioni espresse al di fuori dell'ambito dei lavori parlamentari, come nel caso in esame, il nesso funzionale deve consistere non gia' in una semplice forma di collegamento - di argomento o di contesto - fra attivita' parlamentare e dichiarazioni, ma in una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attivita' parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime (v. per tutte Corte cost. n. 321/2000 e n. 79/2002) Inoltre non puo' essere attribuito rilievo, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del «nesso funzionale» richiesto come condizione di applicabilita' dell'art. 68 Cost., a quegli atti ed attivita' parlamentari svolte dall'interessato in epoca successiva al fatto oggetto di imputazione penale. «Diversamente opinando, qualsiasi affermazione potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un'interrogazione ad hoc» (Cort. cost. n. 289/1998). La Corte costituzionale ha sul punto enucleato il principio secondo cui l'estensione dell'immunita' prevista dall'art. 68 Cost. alle affermazioni rese dal parlamentare al di fuori dei luoghi e delle sedi proprie e specifiche della sua funzione, richiede quale ulteriore requisito che tali affermazioni siano riproduttive di contenuti storici gia' espressi nelle sedi istituzionali (v. da ultimo Corte cost. n.79/2002). Le dichiarazioni dell'on. Butti, ritenute diffamatorie dal pubblico ministero, anche se rilasciate nell'ambito di un vivace dibattito politico, non sono in alcun modo ricollegabili alla funzione parlamentare tipica del deputato. Esse infatti, rese in un'intervista giornalistica e quindi fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, non possono essere qualificate come espressione dell'attivita' parlamentare in quanto esse certamente non sono riproduzione di analoghe dichiarazioni esternate in una sede istituzionale. Emerge dalla stessa delibera infatti che soltanto successivamente si sviluppo' il dibattito politico in seno alla Commissione di vigilanza che comunque non ebbe ad oggetto la eventuale corresponsione di «tangenti» (frase che le parti offese lamentano come offensiva), bensi' la convenienza dal punto di vista economico dell'eperazione commerciale, ne' e' stato dedotto che in altra sede istituzionale l'on. Butti prima del 30 ottobre 2001 abbia preso analoghe iniziative parlamentari, di cui la condotta ascritta in imputazione possa costituire «riflesso». Da cio' discende che nel caso in esame il potere conferito ai Parlamento dall'art. 68 Cost. e' stato esercitato in modo illegittimo, avendo la Camera dei deputati valutato erroneamente il presupposto del collegamento tra le opinioni espresse dall'on. Butti nell'intervista del 30 ottobre 2001 e l'esercizio della funzione parlamentare. Conseguentemente la delibera di insindacabilita' della Camera dei deputati in data 30 gennaio 2003, relativa all'on. Butti, e' lesiva delle attribuzioni di questo organo giurisdizionale. Si impone quindi il ricorso al giudizio della Corte costituzionale perche' si pronunci sul conflitto tra poteri dello Stato (da un lato quello ex art. 68 Cost., dall'altro quello garantito dagli artt. 101 comma 2, 102 comma 1 e 104 comma 1 Cost. che assegnano la titolarita' della funzione giurisdizionale alla magistratura e tutelano la legalita' e l'indipendenza del suo esercizio). In relazione alla disposizione di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953, richiamata dall'art. 37 della stessa legge, la questione e' rilevante in quante la delibera adottata ha determinato una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria che vedrebbe menomata la propria competenza costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 134 Cost., l'art. 37, legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 26 delibera Corte cost. 16 marzo 1956; solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati ricorrendo alla Corte costituzionale affinche': 1) affermi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, comma 1, Cost. delle opinioni espresse dall'on. Alessio Butti nell'intervista diffusa dalle agenzie di stampa il 30 ottobre 2001; 2) annulli, conseguentemente, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 2003. Dispone la sospensione del procedimento penale n. 34994/02 R.G. Gip. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Roma, addi' 10 aprile 2003. Il giudice dell'udienza preliminare: Dott.ssa Roberta Palmisano 04C1041