N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 settembre 2001

Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8
settembre 2001 (del giudice dell'udienza preliminare)

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  in  data  30 gennaio 2003, con la quale si dichiara che i
  fatti  per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Alessio
  Butti per diffamazione nei confronti di Roberto Zaccaria e Vittorio
  Emiliani  concernono  opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio  delle  sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra
  poteri  dello  Stato sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Roma per
  la  ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio
  delle funzioni parlamentari.
- Deliberazione della Camera dei deputati in data 30 gennaio 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
    Il giudice dell'udienza preliminare, vista la richiesta di rinvio
a  giudizio  depositata il 16 ottobre 2002 dal pubblico ministero nei
confronti  di  Butti  Alessio,  nato  in  Como  il  15 ottobre  1964,
residente  vicolo  San  Giuliano,  7  -  Como,  difeso di fiducia da:
avv. Sandro  Delmastro  delle  Vedove,  via delle Rose n. 4 - Biella,
indagato  del  reato di cui agli artt. 110, 81, 595 commi 2 e 3 c.p.,
13  legge  n. 47/1948,  perche'  in  concorso  con Pierleoni Cesare e
Stefanelli  Elisabetta offendeva la reputazione di Zaccaria Roberto e
Emiliani  Vittorio  attribuendo  loro  il pagamento o la ricezione di
«tangenti»  per  la conclusione dell'accordo Raiway-Crown Castle, con
le  aggravanti  di  aver  recato  l'offesa  a  mezzo  stampa e con la
attribuzione  di  un fatto determinato; in particolare commettendo il
fatto,  il  Butti  con il dichiarare: «Si dovra' verificare per quale
motivo  Zaccaria,  Emiliani e compagni volevano concludere un accordo
penalizzante  per  gli  interessi  della RAI. Ma soprattutto perche',
all'indomani  della  presa  d'atto  negativa  del governo, gli stessi
personaggi  si  stracciano le vesti per la mancata vendita di Raiway:
Non  vorremmo che con la vignetta di sabato sul Foglio (Gli americani
che  riconsegnano  le  antenne si chiedono se devono rendere anche le
mazzette)  Vincino  abbia,  involontariamente  e con il sorriso sulle
labbra, rappresentato la verita' o qualcosa che si avvicina ad essa»;
il  Pierleoni,  in  concorso  con il Butti Alessio, quale giornalista
della  agenzia  AGI,  con  il  riportare  tale  dichiarazione  in  un
comunicato diffuso il 30 ottobre 2001; la Stefanelli, in concorso con
il  Butti  Alessio,  quale  giornalista  della  agenzia  ANSA, con il
riportare  le  dichiarazioni  del  Butti  in un comunicato diffuso il
30 ottobre 2001, in Roma il 30 ottobre 2001

                            O s s e r v a

      A  seguito  di  querela  sporta  il  23 gennaio 2002 da Roberto
Zaccaria  e  Vittorio  Emiliani,  rispettivamente  quali presidente e
consigliere  in  carica della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.,
il  pubblico ministero, con richiesta di rinvio a giudizio depositata
in  data 16 ottobre 2002, ha esercitato l'azione penale nei confronti
del deputato Alessio Butti per le dichiarazioni diffuse il 30 ottobre
2001  dalle  agenzie  di  stampa  ANSA  e  AGI  e richiamate nel capo
d'imputazione.
    Con  delibera  assembleare  del  30  gennaio  2003  (pervenuta  a
quest'ufficio il 6 febbraio 2003) la Camera dei deputati, su conformi
conclusioni  della  giunta  per le autorizzazioni, ha stabilito che i
fatti  oggetto del presente procedimento concernono opinioni espresse
da  un  membro  del  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai
sensi dell'art. 68 Cost.
    Il  relatore  on. Giuseppe Lezza, in particolare, premesso che le
dichiarazioni  contenute  nei  comunicati  d'agenzia  furono rese dal
Butti  in qualita' di rappresentante del gruppo di Alleanza Nazionale
nella  Commissione  parlamentare  di  vigilanza sul servizio pubblico
radiotelevisivo,  ha  evidenziato che nei giorni successivi alla data
in  cui  esse  furono  rese,  era  iniziato  in  seno  alla  predetta
Commissione il dibattito sul «caso RAIWAY», svoltosi nelle sedute del
6, 14 e 21 novembre 2001, avente ad oggetto l'intervento del ministro
Gasparri e il profilo di gestione economica dell'azienda RAI. Inoltre
anche  precedentemente  la  stessa  questione (vantaggi gestionali, e
patrimoniali  di  un  eventuale  accordo  tra  la RAI e la menzionata
societa'   americana)   era   stata   oggetto   di  un'interrogazione
parlamentare  sollevata dal deputato Rositani (appartenente al gruppo
di A.N.).
    Come  e'  costante  giurisprudenza  della Corte costituzionale la
prerogativa  di  cui  all'art. 68  comma  1  Cost. non copre tutte le
opinioni  espresse  dal  parlamentare  nello  svolgimento  della  sua
attivita'  politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le
attivita'  svolte  nella  qualita'  di  membro delle Camere (v. Corte
cost. n. l0/2000, n. 11/2000, n. 56/2000, n. 58/2000).
    In  particolare  nelle  ipotesi  di opinioni espresse al di fuori
dell'ambito dei lavori parlamentari, come nel caso in esame, il nesso
funzionale  deve  consistere  non  gia'  in  una  semplice  forma  di
collegamento   -   di   argomento  o  di  contesto  -  fra  attivita'
parlamentare e dichiarazioni, ma in una sostanziale corrispondenza di
significati  tra  le  dichiarazioni  rese  al di fuori dell'esercizio
delle  attivita'  parlamentari  tipiche  svolte  in  Parlamento  e le
opinioni  gia'  espresse  nell'ambito  di queste ultime (v. per tutte
Corte cost. n. 321/2000 e n. 79/2002)
    Inoltre  non  puo'  essere  attribuito  rilievo,  ai  fini  della
valutazione   in  ordine  alla  sussistenza  del  «nesso  funzionale»
richiesto  come  condizione  di  applicabilita' dell'art. 68 Cost., a
quegli  atti  ed  attivita'  parlamentari  svolte dall'interessato in
epoca   successiva   al   fatto   oggetto   di   imputazione  penale.
«Diversamente  opinando,  qualsiasi  affermazione  potrebbe diventare
insindacabile   a   seguito  della  semplice  presentazione  in  data
successiva  al  fatto  di  un'interrogazione  ad  hoc»  (Cort.  cost.
n. 289/1998).
    La  Corte  costituzionale  ha  sul  punto  enucleato il principio
secondo  cui  l'estensione dell'immunita' prevista dall'art. 68 Cost.
alle  affermazioni  rese  dal  parlamentare  al di fuori dei luoghi e
delle  sedi  proprie  e specifiche della sua funzione, richiede quale
ulteriore  requisito  che  tali  affermazioni  siano  riproduttive di
contenuti  storici  gia'  espressi  nelle  sedi  istituzionali (v. da
ultimo Corte cost. n.79/2002).
    Le   dichiarazioni   dell'on. Butti,  ritenute  diffamatorie  dal
pubblico  ministero,  anche  se  rilasciate  nell'ambito di un vivace
dibattito  politico,  non  sono  in  alcun  modo  ricollegabili  alla
funzione parlamentare tipica del deputato.
    Esse  infatti, rese in un'intervista giornalistica e quindi fuori
dell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  tipiche,  non  possono
essere  qualificate  come  espressione dell'attivita' parlamentare in
quanto   esse   certamente   non   sono   riproduzione   di  analoghe
dichiarazioni esternate in una sede istituzionale.
    Emerge dalla stessa delibera infatti che soltanto successivamente
si  sviluppo'  il  dibattito  politico  in  seno  alla Commissione di
vigilanza   che   comunque   non   ebbe   ad   oggetto  la  eventuale
corresponsione  di  «tangenti»  (frase  che le parti offese lamentano
come  offensiva),  bensi' la convenienza dal punto di vista economico
dell'eperazione  commerciale,  ne' e' stato dedotto che in altra sede
istituzionale  l'on. Butti  prima  del  30  ottobre  2001 abbia preso
analoghe  iniziative  parlamentari,  di  cui  la condotta ascritta in
imputazione possa costituire «riflesso».
    Da  cio'  discende  che  nel caso in esame il potere conferito ai
Parlamento   dall'art. 68   Cost.   e'   stato   esercitato  in  modo
illegittimo,  avendo  la Camera dei deputati valutato erroneamente il
presupposto  del collegamento tra le opinioni espresse dall'on. Butti
nell'intervista  del  30  ottobre  2001  e l'esercizio della funzione
parlamentare.
    Conseguentemente la delibera di insindacabilita' della Camera dei
deputati  in  data 30 gennaio 2003, relativa all'on. Butti, e' lesiva
delle attribuzioni di questo organo giurisdizionale.
    Si   impone   quindi   il   ricorso   al   giudizio  della  Corte
costituzionale  perche'  si  pronunci  sul conflitto tra poteri dello
Stato  (da  un  lato  quello  ex  art.  68  Cost.,  dall'altro quello
garantito  dagli  artt. 101  comma 2, 102 comma 1 e 104 comma 1 Cost.
che  assegnano  la  titolarita'  della  funzione giurisdizionale alla
magistratura  e  tutelano  la  legalita'  e  l'indipendenza  del  suo
esercizio).
    In  relazione  alla  disposizione  di cui all'art. 23 della legge
n. 87/1953,  richiamata dall'art. 37 della stessa legge, la questione
e'  rilevante  in  quante  la  delibera  adottata  ha determinato una
illegittima    interferenza    nelle    attribuzioni   dell'autorita'
giudiziaria    che    vedrebbe   menomata   la   propria   competenza
costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 134  Cost.,  l'art. 37, legge 11 marzo 1953 n. 87 e
l'art. 26  delibera  Corte  cost. 16 marzo 1956; solleva conflitto di
attribuzione  nei confronti della Camera dei deputati ricorrendo alla
Corte costituzionale affinche':
        1) affermi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare
l'insindacabilita'  ai  sensi  dell'art. 68,  comma  1,  Cost.  delle
opinioni  espresse  dall'on. Alessio  Butti  nell'intervista  diffusa
dalle agenzie di stampa il 30 ottobre 2001;
        2) annulli, conseguentemente, la deliberazione adottata dalla
Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 2003.
    Dispone  la  sospensione del procedimento penale n. 34994/02 R.G.
Gip.
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
        Roma, addi' 10 aprile 2003.
   Il giudice dell'udienza preliminare: Dott.ssa Roberta Palmisano
04C1041