N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 settembre 2004

Ricorso  per  conflitto  di attribuzione depositato in cancelleria il
14 settembre 2004 (del Tribunale di Taranto)

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari - Procedimento penale a carico
  dell'on.  Giancarlo  Cito  per  le dichiarazioni da questi rese nel
  corso di un comizio e di trasmissioni televisive - Deliberazione di
  insindacabilita'   della   Camera   dei  deputati  -  Conflitto  di
  attribuzione tra poteri sollevato dal Tribunale di Taranto, seconda
  sezione  penale  -  Denunciata  mancanza  di  nesso  funzionale tra
  opinioni espresse ed attivita' parlamentare.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 27 maggio 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Sentiti  l'imputato  ed  il suo difensore che hanno insistito per
l'immediato  proscioglimento  ai  sensi  dell'art. 129 c.p.p. di Cito
Giancarlo dalle imputazioni di diffamazione per cui si procede;
    Sentiti  il  p.m. e la parte civile che hanno formulato richiesta
di  proposizione  dinanzi  alla  Corte costituzionale di conflitto di
attibuzione  nei  confronti  della Camera dei deputati in ordine alla
delibera  adottata  dalla  detta Assemblea nella seduta del 27 maggio
2003;

                            O s s e r v a

    Il  5  giugno  2003  e'  pervenuta presso questo ufficio nota del
Presidente  della  Camera  dei deputati con la quale si comunica che,
con la predetta delibera, l'Assemblea si e' pronunciata nel senso che
i  fatti contestati a Cito Giancarlo ai capi b) ed f) del decreto che
dispone  il  giudizio  in data 2 marzo 1999 (N. 3532/96 RGNR) nonche'
nel  decreto  che  ha  disposto  il  giudizio  in data 7 maggio 1999,
(1360/97  RGNR),  che  entrambi  si  allegano  e  per i quali, previa
riunione;   e'  in  corso  il  processo  penale  n. 6169/99  RG  Dib.
«concernano   opinioni   espresse   da   un   membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  due  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione».
    Contrariamente  a  quanto affermato dalla Camera dei deputati, le
dichiarazioni  di  cui si tratta, in quanto rese fuori dall'esercizio
delle  funzioni  «parlamentari  tipiche,  non possono essere a queste
ultime   ricondotte   e   quindi   non  opera  la  garanzia  prevista
dall'art. 68  comma  1  Cost.  E' giurisprudenza pacifica della Corte
costituzionale  quella per cui, per poter ricondurre le dichiarazioni
extra  moenia  nell'alveo  dell'art.  68  Cost «non basta la semplice
comunanza  di  argomenti ne' la medesimezza del contesto politico tra
quelle  dichiarazioni  e l'espletamento di atti tipici della funzione
parlamentare» occorrendo, invece, una «sostanziale» corrispondenza di
significati  tra  tali  dichiarazioni  e  le  opinioni  gia' espresse
nell'ambito  delle  attivita'  parlamentari  tipiche (tra le molte di
segno  conforme, si vedano sent. n. 51/2002, n. 207/2002, n. 257/2002
ed ancor prima n. 321/2000).
    La  condotta  contestata all'imputato Cito, invece, non appare in
alcun  modo  collegata  con  la  funzione parlamentare, non potendosi
nella  stessa  ravvisare  un  intento  divulgativo di una scelta o di
un'attivita'  politico  parlamentare ovvero di temi tipici del gruppo
parlamentare  di  appartenenza  dell'onorevole  Cito.  E  difatti, le
opinioni  sono  state  espresse  sia nel corso di un comizio tenuto a
chiusura  della  campagna  elettorale  sia  nel corso di due distinte
trasmissioni  televisive mandate in onda dall'emittente locale «Super
7»  e  non  risulta  che  fossero riproduttive di opinioni altrimenti
espresse in sede parlamentare.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione, 37 della legge 11
marzo  1953,  n. 87  e  26  della  delib.  16  marzo 1956 della Corte
costituzionale  (norme  integrative  per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale)  solleva  conflitto  di attribuzioni tra poteri dello
Stato  in  relazione  alla  delibera della Camera dei deputati del 27
maggio  2003  relativa  a  Cito  Giancarlo,  richiedendo che la Corte
costituzionale  adotti  la  decisione  prevista dall'art. 38 legge 11
marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  ed il deposito del presente ricorso nella cancelleria
della stessa Corte.
    Ordina che a cura della cancelleria in sede la presente ordinanza
sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Visto  l'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, sospende il giudizio
in corso in attesa della decisione della Corte costituzionale.
        Taranto, addi' 17 giugno 2003
                        Il Presidente: Rosati
          Avvertenza:
              L'ordinanza  n. 296  del  13-28  luglio  2004  e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30  del 4 agosto
          2004.
04C1075