N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 settembre 2004
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 settembre 2004 (del Tribunale di Taranto) Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Giancarlo Cito per le dichiarazioni da questi rese nel corso di un comizio e di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attivita' parlamentare. - Deliberazione della Camera dei deputati del 27 maggio 2003. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.42 del 27-10-2004 )
IL TRIBUNALE Sentiti l'imputato ed il suo difensore che hanno insistito per l'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. di Cito Giancarlo dalle imputazioni di diffamazione per cui si procede; Sentiti il p.m. e la parte civile che hanno formulato richiesta di proposizione dinanzi alla Corte costituzionale di conflitto di attibuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera adottata dalla detta Assemblea nella seduta del 27 maggio 2003; O s s e r v a Il 5 giugno 2003 e' pervenuta presso questo ufficio nota del Presidente della Camera dei deputati con la quale si comunica che, con la predetta delibera, l'Assemblea si e' pronunciata nel senso che i fatti contestati a Cito Giancarlo ai capi b) ed f) del decreto che dispone il giudizio in data 2 marzo 1999 (N. 3532/96 RGNR) nonche' nel decreto che ha disposto il giudizio in data 7 maggio 1999, (1360/97 RGNR), che entrambi si allegano e per i quali, previa riunione; e' in corso il processo penale n. 6169/99 RG Dib. «concernano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle due funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione». Contrariamente a quanto affermato dalla Camera dei deputati, le dichiarazioni di cui si tratta, in quanto rese fuori dall'esercizio delle funzioni «parlamentari tipiche, non possono essere a queste ultime ricondotte e quindi non opera la garanzia prevista dall'art. 68 comma 1 Cost. E' giurisprudenza pacifica della Corte costituzionale quella per cui, per poter ricondurre le dichiarazioni extra moenia nell'alveo dell'art. 68 Cost «non basta la semplice comunanza di argomenti ne' la medesimezza del contesto politico tra quelle dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici della funzione parlamentare» occorrendo, invece, una «sostanziale» corrispondenza di significati tra tali dichiarazioni e le opinioni gia' espresse nell'ambito delle attivita' parlamentari tipiche (tra le molte di segno conforme, si vedano sent. n. 51/2002, n. 207/2002, n. 257/2002 ed ancor prima n. 321/2000). La condotta contestata all'imputato Cito, invece, non appare in alcun modo collegata con la funzione parlamentare, non potendosi nella stessa ravvisare un intento divulgativo di una scelta o di un'attivita' politico parlamentare ovvero di temi tipici del gruppo parlamentare di appartenenza dell'onorevole Cito. E difatti, le opinioni sono state espresse sia nel corso di un comizio tenuto a chiusura della campagna elettorale sia nel corso di due distinte trasmissioni televisive mandate in onda dall'emittente locale «Super 7» e non risulta che fossero riproduttive di opinioni altrimenti espresse in sede parlamentare.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 della delib. 16 marzo 1956 della Corte costituzionale (norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) solleva conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 27 maggio 2003 relativa a Cito Giancarlo, richiedendo che la Corte costituzionale adotti la decisione prevista dall'art. 38 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed il deposito del presente ricorso nella cancelleria della stessa Corte. Ordina che a cura della cancelleria in sede la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Visto l'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, sospende il giudizio in corso in attesa della decisione della Corte costituzionale. Taranto, addi' 17 giugno 2003 Il Presidente: Rosati Avvertenza: L'ordinanza n. 296 del 13-28 luglio 2004 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4 agosto 2004. 04C1075