N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 ottobre 2004 (della Regione autonoma Valle d'Aosta)

Bilancio   e  contabilita'  pubblica  -  Interventi  urgenti  per  il
  contenimento  della  spesa  pubblica  -  Acquisto di beni e servizi
  mediante  le  cosiddette  convenzioni  CONSIP  -  Previsione  della
  possibilita'  per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a dette
  convenzioni  -  Obbligo  per le amministrazioni pubbliche stesse di
  utilizzare  i  parametri  di  prezzo - qualita', stabiliti da dette
  convenzioni,  come  limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi
  comparabili  con  l'oggetto delle convenzioni medesime - Previsione
  di  responsabilita'  amministrativa  in  caso di stipulazione di un
  contratto  in  violazione  di detto obbligo - Previsione, altresi',
  dell'obbligo,  per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere, in
  caso  di  acquisto  di  beni e servizi in modo autonomo, i relativi
  provvedimenti  alle  strutture  ed  uffici preposti al controllo di
  gestione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione
  della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia di ordinamento
  regionale   e   locale   -  Violazione  dell'autonomia  finanziaria
  regionale.
- Decreto-legge    12 luglio    2004,    n. 168,    convertito,   con
  modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 4.
- Costituzione,  artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma;
  Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a)
  e b), e 4.
Bilancio   e  contabilita'  pubblica  -  Interventi  urgenti  per  il
  contenimento  della spesa pubblica - Regioni e provincie autonome -
  Ricorso    all'indebitamento   per   finanziare   contributi   agli
  investimenti privati - Limiti - Ricorso della Regione Valle d'Aosta
  in   materia   di  ordinamento  regionale  e  locale  -  Violazione
  dell'autonomia finanziaria regionale - Mancata adozione mediante il
  procedimento   previsto  dallo  Statuto  per  l'approvazione  o  la
  modifica delle norme di attuazione dello Statuto stesso - Lamentata
  ripercussione  sulla  disciplina regionale dell'indebitamento degli
  enti locali.
- Decreto-legge    12 luglio    2004,    n. 168,    convertito,   con
  modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 3, comma 1.
- Costituzione,  artt. 117, e 119, primo comma; Statuto della Regione
  Valle  d'Aosta,  artt. 2,  primo  comma,  lett. a), 3, primo comma,
  lett. f),  e  48-bis;  legge  26 novembre  1981,  n. 690,  art. 11;
  decreto  legislativo  28 dicembre  1989,  n. 431,  art. 6;  decreto
  legislativo 22 aprile 1994, n. 320, art. 1.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
    Ricorso  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta, in persona del
presidente  della  regione  e legale rappresentante pro tempore, sig.
Carlo  Perrin,  giusta  deliberazione  della giunta regionale n. 3259
adottata  in data 20 settembre 2004 (all. 1), rappresentata e difesa,
in  forza  di  procura  a  margine del presente atto, dall'avv. prof.
Giuseppe  Franco  Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Roma, Via Santa Maria in Via n. 12;

    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona del
Presidente   del   Consiglio   in  carica  per  la  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale  della  legge  30 luglio 2004, n. 191,
«Conversione  in  legge,  con modificazioni, del d.l. 12 luglio 2004,
n. 168,  recante  interventi  urgenti per il contenimento della spesa
pubblica»,  limitatamente  agli  artt. 1,  comma 4, e 3, comma 1, del
d.l.  12  luglio  2004  n. 168,  pubblicata nel supplemento ordinario
n. 136/L  della  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 178 del 31
luglio 2004.

                              F a t t o

    La   legge   30  luglio  2004,  n. 191,  oggetto  della  presente
impugnazione,  provvede alla conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti
per  il  contenimento  della  spesa  pubblica», lesivo della sfera di
competenza  costituzionalmente garantita della Regione Valle d'Aosta,
in  conseguenza  di quanto disposto agli artt. 1, comma 4, e 3, comma
1, del d.l. n. 168/2004.
    Le  disposizioni  statali  censurate  tornano  a  disciplinare in
termini  lesivi delle attribuzioni costituzionali della ricorrente la
materia  -  oggetto  negli  ultimi  anni di ripetuti e contraddittori
interventi  del legislatore statale - dell'acquisto di beni e servizi
da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  ed altresi' la materia
dell'indebitamento  degli  enti  territoriali per il finanziamento di
spese di investimento.
    L'art. 1,  comma  4,  del  decreto  legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  30  luglio  2004,  191,
modifica   l'art. 26   della   legge   23   dicembre   1999,  n. 488,
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. (Legge finanziaria 2000)».
    In  primo luogo, la censurata disposizione modifica nuovamente la
rubrica  del citato art. 26 della legge n. 488 del 1999, la quale, in
origine,  era  la  seguente:  «Acquisto di beni e servizi»; a seguito
della  modifica  apportata  dall'art. 3, comma 166, legge 24 dicembre
2003, n. 350, tale rubrica era diventata: «Acquisto di beni e servizi
che  abbiano  rilevanza  nazionale»;  la  precisazione disposta dalla
legge  finanziaria per il 2004 viene ora soppressa dall'art. 1, comma
4,  lettera  a),  del d.l. n. 168 del 2004, che ripristina la rubrica
originaria:  «Acquisto  di  beni  e  servizi»,  disponendo  che nella
medesima siano soppresse le parole «che abbiano rilevanza nazionale».
    In  secondo luogo, coerentemente con quanto previsto in merito al
tenore  della  rubrica,  il  denunciato  art. 1, comma 4, lettera b),
dispone che all'art. 26 della legge n. 488 del 1999, al comma 1, sono
soppresse le parole: «a rilevanza nazionale».
    In  terzo  luogo,  l'art. 1,  comma  4,  lettera  c), modifica ed
integra  il  comma  3  dell'art. 26  della  legge  n. 488  del  1999,
concernente  l'acquisto  di  beni  e  servizi  mediante convenzioni -
recita  il  comma  1, che disciplina lo strumento destinato a trovare
poi  attuazione attraverso le c.d. convenzioni CONSIP - stipulate dal
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  scelta del
contraente   ...   anche   avvalendosi   di  societa'  di  consulenza
specializzate,   selezionate   anche  in  deroga  alla  normativa  di
contabilita'   pubblica,   con  procedure  competitive  tra  primarie
societa'  nazionali  ed estere», con le quali «l'impresa prescelta si
impegna  ad  accettare,  sino  a  concorrenza della quantita' massima
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi
previsti,  ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni  dello  Stato  anche  con  il  ricorso alla locazione
finanziaria».
    Il censurato art. 1, comma 4, lettera c) del d.l. n. 168 del 2004
dispone che il comma 3 del citato art. 26 della legge n. 488 del 1999
e' sostituito dai seguenti:
    «3.   -  Le  amministrazioni  pubbliche  possono  ricorrere  alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri  di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di
beni  e  servizi  comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure  telematiche  per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione  di  un  contratto  in  violazione del presente comma e'
causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del  danno  erariale  si  tiene  anche  conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni  di cui al presente comma non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione
fino a 5.000 abitanti.
    3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni pubbliche
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e
servizi  sono  trasmessi  alle  strutture  e  agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza
e  di  controllo,  anche  ai  sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto   il   contratto   allega   allo   stesso  una  apposita
dichiarazione  con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445,  e  successive  modifiche, il rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3».
    Parimenti  lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite
della  ricorrente  e'  l'art. 3,  comma  1, del d.l. n. 168 del 2004,
convertito  nella  legge n. 191 del 2004, con il quale il legislatore
statale   interviene  nuovamente  con  disposizioni  di  dettaglio  a
regolare la materia dell'indebitamento delle regioni, anche a statuto
speciale,  e delle province autonome, oggetto per la Valle d'Aosta di
specifica  garanzia in base alle norme di attuazione statutaria, alla
luce delle quali va interpretato lo Statuto.
    Il denunciato art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 stabilisce infatti
che  all'articolo  3  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, dopo il
comma  21,  sono  inseriti  i  seguenti:  «21-bis. In deroga a quanto
stabilito dal comma 18, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di   Bolzano   possono  ricorrere  all'indebitamento  per  finanziare
contributi a gli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
        a)  impegni  assunti  al 31 dicembre 2003, al netto di quelli
gia'  coperti  con  maggiori  entrate  o  minori  spese, derivanti da
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  finanziati  con  ricorso
all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla
legge di assestamento del bilancio 2004;
        b)  impegni  assunti  nel  corso dell'anno 2004, derivanti da
obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   e   risultanti   dalla
elencazione  effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data
di  approvazione  della  legge  di  bilancio  per  l'anno  2004,  con
esclusione  di  qualsiasi  variazione  in  aumento che dovesse essere
apportata successivamente.
    21-ter.  L'istituto  finanziatore  puo' concedere i finanziamenti
destinati  ai  contributi  agli  investimenti  a  privati soltanto se
compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto
ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».
    In  riferimento  sia  a  disposizioni  statutarie e di attuazione
statutaria,  sia  a  disposizioni del Titolo V della Costituzione, la
richiamata   disciplina   statale   risulta  lesiva  della  sfera  di
competenza  della  regione Valle d'Aosta sotto molteplici profili. Di
qui  la  necessita'  della  proposizione del seguente ricorso, per la
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della legge 30 luglio
2004,  n. 191,  «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12
luglio  2004,  n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento
della  spesa  pubblica»,  limitatamente  agli  artt. 1, comma 4, e 3,
comma 1, del d.l. 12 luglio 2004 n. 168, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 4, del
decreto-legge  n. 168  del  2004,  convertito  nella legge n. 191 del
2004,  per  violazione dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), e 4
dello  Statuto  speciale  per  la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del
1948).  Contrasto  con  gli  artt. 117,  terzo e quarto comma, e 119,
primo comma, Cost.
    La   disciplina   statale  impugnata,  estremamente  dettagliata,
modifica  ancora  una  volta il quadro entro il quale dovrebbe essere
regolata,  anche a livello regionale e locale, la materia - attinente
all'ordinamento  degli  enti  territoriali regionali e locali - delle
procedure  di  acquisto  di  beni  e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni.
    Le  disposizioni statali, nell'imporre la scelta obbligata tra le
convenzioni  di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999
e  l'assunzione  dei  parametri  di prezzo-qualita' in esse convenuti
come  limiti  massimi  per  l'acquisto  di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, e nell'imporre l'ulteriore, connessa disciplina
di   dettaglio,  concernente  anche  l'organizzazione  dei  controlli
interni,  sembrano  dirette  ad  imporsi anche alle regioni a statuto
speciale,  in  assenza di qualsiasi indicazione di segno contrario ed
in  assenza  di  una specifica ed esplicita clausola di salvaguardia,
sia nel d.l. n. 168 del 2004 e nella legge di conversione n. 191, sia
nel  testo  legislativo modificato da tali provvedimenti legislativi,
oggetto di censura nel presente giudizio in via principale, al di la'
della  generica  previsione gia' presente nella legge finanziaria per
il  2000,  che  all'art. 71,  comma 2, prevedeva che «le disposizioni
della  presente  legge  sono  applicabili  nelle  Regioni  a  statuto
speciale   e   nelle   Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».
    Si   tratta   di   una  invasione  della  sfera  di  attribuzioni
costituzionalmente garantite della regione ricorrente, come definite,
in  particolare,  dall'art. 2,  primo  comma,  lettere  a) e b) dello
Statuto   speciale   per   la   Valle  d'Aosta,  adottato  con  legge
costituzionale  26 febbraio 1948 n. 4, che attribuiscono alla regione
potesta'   legislativa   primaria  in  materia,  rispettivamente,  di
«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione» e di
«ordinamento   degli  enti  locali»,  oltre  che  di  un'interferenza
nell'esercizio  delle  funzioni  amministrative  regionali, garantite
dall'art. 4  dello  Statuto,  costantemente interpretati, anche nella
giurisprudenza  piu'  risalente  concernente  le  regioni  a  statuto
speciale,   come   inclusive  della  materia  del  bilancio  e  della
contabilita'  regionale.  Nella  sent.  n. 107  del 1970, concernente
l'ordinamento  della Regione Sardegna, si chiariva che «il bilancio e
la  contabilita'  non  possono  ...  essere intesi come materia a se'
stante,  ma  rappresentano mezzi e strumenti giuridici indispensabili
perche'   l'ente   regione   possa   concretamente   operare  per  il
perseguimento  dei  vari fini assegnatigli»; si precisava inoltre che
nella  materia  dell'ordinamento degli uffici va ricompreso il potere
di  regolare  «la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in
esso stanziate».
    Nuovamente   (e   inopinatamente)   introdotto   con  una  scelta
legislativa di segno opposto rispetto a quella sottesa alla legge, di
poco  antecedente, n. 350 del 2003 - che all'art. 3, comma 166, aveva
disposto  l'abrogazione  parziale dell'art. 24, legge n. 289 del 2002
-,  il divieto assoluto di provvedere all'acquisizione dei beni e dei
servizi  necessari  per  l'esercizio  delle  funzioni statutariamente
assegnate  alla regione al di fuori delle convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.A. o in deroga alle condizioni in esse stabilite per
l'acquisto  di  beni  e servizi comparabili, senza alcun riguardo per
eventuali  specifiche  esigenze  degli  uffici  della  Regione  Valle
d'Aosta,  limita  altresi'  l'autonomia  di  spesa  di  quest'ultima,
tutelata anche a norma dell'art. 119, primo comma, Cost.
    In base poi all'art. 117 Cost., la materia degli appalti pubblici
di  servizi  e  forniture  dovrebbe  ritenersi  rimessa alla potesta'
legislativa  residuale  delle regioni, nelle materie non enumerate al
secondo  comma  dello  stesso  art. 117. La competenza legislativa e'
infatti   dello   Stato   per   quanto   concerne   la  contabilita',
l'ordinamento  e  l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti  pubblici nazionali; e' invece regionale, per quanto concerne la
contabilita',  l'ordinamento  e l'organizzazione amministrativa delle
regioni e degli enti pubblici dipendenti dalla regione, oltre che, in
linea di principio, degli altri enti pubblici non nazionali.
    La  riserva  allo  Stato  del  «sistema  contabile  dello  Stato»
(art. 117, secondo comma, lettera e) configura infatti una competenza
legislativa   regionale  (probabilmente  residuale)  in  ordine  alla
disciplina   della  contabilita'  regionale  e  locale,  nella  quale
tradizionalmente   rientra   la   materia   degli   appalti  e  della
acquisizione di beni e servizi (v. r.d. n. 827 del 1924).
    Inoltre,   l'omesso  riferimento  all'ordinamento  amministrativo
accanto   all'ordinamento   civile   e   penale   (e  alla  giustizia
amministrativa)  sub art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. esclude
una riserva di legge statale in materia di disciplina delle procedure
e  delle  modalita'  di  scelta  del contraente e, a rigore, anche in
materia di responsabilita' amministrativa.
    Ne'  la  denunciata  disciplina  degli acquisti di beni e servizi
puo'    ritenersi   integralmente   giustificata   da   esigenze   di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  giacche'  l'art. 117, terzo
comma,  della  Costituzione,  rimette  al  legislatore regionale tale
materia, consentendo al legislatore statale la sola determinazione di
principi  fondamentali,  in  termini  che l'art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001 non permette comunque di applicare in malam partem alla
regione  ricorrente,  la  quale,  come  si  e'  detto,  in materia di
acquisizione di beni e servizi ha competenza legislativa esclusiva, a
norma dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b) dello Statuto.
    Anche ammettendo, sulla scorta dei principi delineati nella sent.
n. 36  del  2004  di  codesta  ecc.ma  Corte, che alcune disposizioni
dell'impugnato  art. 1,  comma  4, d.l. n. 168/2004, convertito nella
legge  n. 191/2004,  siano  effettivamente  espressive di principi di
coordinamento  della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, Cost.
-  secondo la citata pronuncia n. 36 del 2004, puo' considerarsi tale
l'obbligo  imposto  di  adottare i prezzi delle convenzioni come base
d'asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, ritenuto
comunque  «un'ingerenza non poco penetrante nell'autonomia degli enti
quanto  alla  gestione  della spesa» - si tratterebbe in ogni caso di
principi  «fondamentali» (non di principi dell'ordinamento o di norme
fondamentali  di  riforma  ex art. 4 dello Statuto) privi pertanto di
forza  vincolante nei confronti della Regione Valle d'Aosta, titolare
di  potesta' legislativa primaria sia in materia di ordinamento degli
uffici regionali, sia in materia d'ordinamento degli enti locali.
    Quanto  alla  pretesa  giustificazione della disciplina impugnata
sulla  scorta  della  riserva  di  legge statale in materia di tutela
della  concorrenza,  una  disciplina  che  impone  l'opzione  tra  le
convenzioni  quadro  definite  dalla  CONSlP  S.p.A. con un ristretto
numero  di fornitori e l'assunzione dei prezzi ivi indicati come base
d'asta al ribasso, evidentemente limitativa della concorrenza e delle
dinamiche  del mercato, non puo' certo essere ricondotta alla lettera
f)  del  secondo  comma  dell'art. 117  Cost.,  pur inteso nell'ampia
accezione accolta nella sent. n. 14 del 2004 di codesta ecc.ma Corte,
nella  quale peraltro si precisa che «una dilatazione massima di tale
competenza, che non presenta i caratteri di una materia di estensione
certa,  ma  quelli  di  una  funzione  esercitabile  sui piu' diversi
oggetti,   rischierebbe   di   vanificare   lo   schema   di  riparto
dell'art. 117 Cost.».
    Ne'  e'  possibile  riportare  la  materia de qua all'ordinamento
civile  (art. 117, secondo comma, lettera l), giacche' e' pacifica la
natura  pubblicistica  della  disciplina  dei  sistemi  di scelta del
contraente da parte delle pubbliche amministrazioni.
    L'odierna  ricorrente  deve  poter esercitare le proprie funzioni
legislative  e amministrative nel rispetto della Costituzione e dello
Statuto,  nonche'  della  normativa  comunitaria,  coerentemente  con
quanto affermato da codesta ecc.ma Corte nella sent. n. 207 del 2001,
dove   si   e'  precisato  che  una  regolamentazione  regionale  dei
procedimenti    di   selezione   dei   contraenti   delle   pubbliche
amministrazioni  «e'  di  per  se'  possibile,  negli  stessi limiti,
discendenti  dal  diritto  comunitario,  valevoli  per il legislatore
statale,  nonche'  entro  gli ulteriori limiti che, nei singoli casi,
possono   discendere,   nei  confronti  delle  regioni,  dalle  norme
costituzionali o statutarie che ne disciplinano l'autonomia», purche'
non si traduca «nella apposizione di barriere discriminatorie a danno
di soggetti non localizzati nel territorio regionale».
    La  disciplina  statale impugnata si appalesa pertanto lesiva dei
parametri  invocati.  Per  la  parte  in  cui tale disciplina dovesse
essere  ritenuta espressiva di principi fondamentali di coordinamento
della  finanza  pubblica, risulterebbe comunque lesiva della sfera di
attribuzioni  definita  dall'art. 2,  comma 1, lettere a) e b), dello
Statuto   speciale   per   la   Valle  d'Aosta,  adottato  con  legge
costituzionale  26  febbraio 1948 n. 4, che non prevede il limite dei
principi   fondamentali   nelle   materie   assegnate  alla  potesta'
legislativa primaria della regione, ne', dopo la revisione del Titolo
V  Cost.,  in virtu' dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001,    il   limite   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali (Corte cost., sent. n. 274 del 2003).
    2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.l.
n. 168  del  2004,  convertito  nella  legge  n. 191  del  2004,  per
violazione  degli  artt. 2,  primo  comma, lett. a) e 3, primo comma,
lettera  f) dello Statuto speciale (anche alla luce degli artt. 117 e
119 Cost.). Violazione delle norme di attuazione di cui agli artt. 11
della  legge  26 novembre 1981, n. 690, 2 e 6 del decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 431.
    Con l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, convertito nella
legge  n. 191  del 2004, il legislatore statale interviene nuovamente
con    disposizioni    di    dettaglio    a   regolare   la   materia
dell'indebitamento  delle regioni, anche a statuto speciale, oggetto,
per  la  Valle d'Aosta, di specifica garanzia costituzionale, in base
allo  Statuto  speciale  ed alle norme di attuazione, alla luce delle
quali  va  interpretato  il  disposto  statutario (Corte cost., sent.
n. 341 del 2001).
    Nel  disporre  che  all'articolo  3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350,  dopo  il  comma 21, e' inserito il comma 21-bis, a norma del
quale  «in  deroga  a  quanto stabilito dal comma 18, le Regioni e le
Province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano  possono  ricorrere
all'indebitamento  per  finanziare  contributi  agli  investimenti  a
privati»  entro i limiti ivi indicati, il denunciato art. 3, comma 1,
del  d.l. n. 168 introduce una disciplina espressamente diretta anche
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, preordinata
all'introduzione  unilaterale  di  norme  immediatamente  applicabili
all'esercizio  finanziario  in  corso  e  destinate,  al  di  la' dei
contenuti  della  disciplina  statale  denunciata,  a  modificare  ed
integrare  unilateralmente  l'ordinamento  finanziario  della Regione
Valle d'Aosta.
    Quantunque  apparentemente  preordinata  a prevedere, solo per le
regioni e le province autonome, ipotesi del ricorso all'indebitamento
ulteriori  rispetto  a  quelle  consentite (anche agli enti locali ed
agli  altri  enti menzionati al comma 16) dal richiamato comma 18, si
tratta   ancora  di  una  disciplina  comunque  limitativa,  volta  a
disciplinare   le   modalita'   del   ricorso  all'indebitamento  per
finanziamenti  a  privati  nelle due ipotesi, temporalmente limitate,
contemplate al citato art. 21-bis: «a) impegni assunti al 31 dicembre
2003,  al  netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori
spese,   derivanti   da   obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,
finanziati  con  ricorso  all'indebitamento  e risultanti da apposito
prospetto  da  allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b)   impegni   assunti   nel   corso  dell'anno  2004,  derivanti  da
obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   e  risultanti  dal  la
elencazione  effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data
di  approvazione  della  legge  di  bilancio  per  l'anno  2004,  con
esclusione  di  qualsiasi  variazione  in  aumento che dovesse essere
apportata successivamente».
    Il  comma  21-ter,  aggiunto  anch'esso all'art. 3 della legge 24
dicembre   2003,  n. 350,  disciplina  poi  una  forma  di  controllo
sull'ente  regione  affidato  all'istituto finanziatore, specificando
che «l'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati
ai  contributi  agli  investimenti a privati soltanto se compresi nei
prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire
apposita attestazione dall'ente territoriale».
    Si  tratta  di  una  invasione  della sfera di attribuzioni della
regione  ricorrente,  come  definite,  in  particolare,  dall'art. 2,
lettera a) dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione Valle
d'Aosta  potesta'  legislativa  primaria  in materia di ordinamento -
anche contabile, evidentemente - degli uffici e degli enti dipendenti
dalla  regione, nonche' dall'art. 3, lettera f), che attribuisce alla
regione  una potesta' legislativa in materia di finanze regionali che
non  puo'  risultare  meno  ampia  rispetto  a  quella spettante alle
regioni  ordinarie  a  norma degli artt. 117 e 119 Cost., applicabili
alla Regione Valle d'Aosta nei termini di cui all'art. 10 della legge
costituzionale  n. 3  del 2001, senza che cio' comporti, peraltro, la
possibilita' per lo Stato di alterare l'ordinamento finanziario della
regione  Valle  d'Aosta,  unilateralmente integrando o derogando alle
norme  di  attuazione statutaria, in totale dispregio delle procedure
previste  per  la  modifica  di  queste  ultime, come meglio si dira'
sub-3.
    Che  l'impugnata  normativa  statale  sia lesiva delle richiamate
competenze  legislative  della ricorrente si desume anche dalla sent.
n. 17  del  2004,  nella  quale  codesta  ecc.ma  Corte chiarisce che
«nell'assetto  delle  competenze costituzionali configurato dal nuovo
Titolo  V,  parte  II,  della Costituzione, l'autofinanziamento delle
funzioni  attribuite  a  regioni ed enti locali non costituisce altro
che  un  corollario della potesta' legislativa regionale esclusiva in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, affinche' per
tale via possa trovare compiuta realizzazione il principio piu' volte
ribadito da questa Corte circa il parallelismo tra responsabilita' di
disciplina della materia e responsabilita' finanziaria».
    La  censurata  disposizione  viola  altresi'  le  disposizioni di
attuazione statutaria di cui all'art. 11 della legge 26 novembre 1981
n. 690,  «Revisione  dell'ordinamento finanziario della Regione Valle
d'Aosta», il quale al primo comma stabilisce - senza la previsione di
particolari limitazioni, modalita' e controlli, tanto meno affidati a
soggetti  privati - che «la Regione Valle d'Aosta puo' assumere mutui
ed  emettere  obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle
entrate  ordinarie,  esclusivamente  al fine di provvedere a spese di
investimento,  nonche' al fine di assumere partecipazioni in societa'
finanziarie   regionali  alle  quali  partecipino  anche  altri  enti
pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli
2  e  3  dello  statuto  speciale  od  in  quelle  delegate  ai sensi
dell'articolo 4 dello statuto stesso.».
    I denunciati commi 21-bis e 21-ter disciplinano e limitano, anche
dal  punto  di vista temporale, l'ampia autorizzazione legislativa di
cui  all'art. 11  della  legge  26  novembre  1981 n. 690, cosi' come
violano  l'art. 2  del  decreto  legislativo 28 dicembre 1989 n. 431,
recante  «Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la Regione
Valle  d'Aosta  in  materia  di  finanze  regionali  e comunali», che
richiama  il  citato  art. 11,  stabilendo  che  «la Cassa depositi e
prestiti,   la   Direzione  generale  degli  istituti  di  previdenza
amministrati  dal  Ministero  del  tesoro e l'Istituto per il credito
sportivo  possono  concedere  mutui alla regione per il finanziamento
delle  spese  di  cui  all'articolo  11 della legge 26 novembre 1981,
numero 690».
    La  normativa  statale  impugnata introduce norme di dettaglio in
una   materia  assegnata  alla  potesta'  legislativa  della  regione
dall'art. 3,   lettera   f),  in  materia  di  «finanze  regionali  e
comunali»,  suscettibile  di  interventi del legislatore statale solo
attraverso   disposizioni  di  principio,  come  chiaramente  risulta
dall'art. 6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  28  dicembre 1989
n. 431,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale per la
Regione  Valle  d'Aosta  in materia di finanze regionali e comunali»,
oltre  che  dall'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  che  assegna  alla
competenza  legislativa  regionale la materia dell'armonizzazione dei
bilanci  pubblici  e  del  coordinamento della finanza pubblica e del
sistema  tributario,  salvo  che  per  la determinazione dei principi
fondamentali.
    Piu'  specificamente, le dettagliate disposizioni statali violano
l'autonomia  legislativa e finanziaria regionale come garantita dallo
Statuto  e  dalle  norme di attuazione di cui al citato art. 11 della
legge   26   novembre   1981   n. 690,   «Revisione  dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta», il quale, per un verso, non
prevede alcun intervento statale, neppure di principio, nella materia
dell'indebitamento  per  finanziare spese di investimento, oggetto al
comma  1  di  una chiara norma autorizzatrice; per un altro verso, la
richiamata  disposizione  di  attuazione  statutaria, contempla nella
materia de qua, al comma 2, solo interventi del legislatore regionale
(«La  legge  regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui
al precedente comma deve specificare l'incidenza della operazione sui
singoli  esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi per la copertura
degli  oneri  relativi»).  Il legislatore statale, in particolare, in
base  alle  norme  di attuazione statutaria, non puo' unilateralmente
intervenire  neppure  per  precisare  la  categoria legislativa delle
«spese di investimento».
    Laddove   la   disciplina  di  attuazione  statutaria  ha  inteso
consentire   l'applicazione   della   disciplina   statale,   lo   ha
espressamente  previsto,  per un profilo specifico e circoscritto, al
comma  3  dell'art. 11  della  legge  26  novembre  1981  n. 690 («Ai
prestiti   contratti  dalla  Regione  Valle  d'Aosta  si  applica  il
trattamento    fiscale    previsto    per   i   corrispondenti   atti
dell'amministrazione dello Stato»).
    A  giustificazione della richiamata normativa statale non si puo'
invocare  la sent. n. 376 del 2003, che ha ricondotto l'indebitamento
degli   enti   territoriali   alla   riserva  di  competenza  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in materia di tutela del
risparmio    e   mercati   finanziari,   giacche'   le   disposizioni
costituzionali  introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 2001,
a  norma  dell'art. 10, non possono limitare le prerogative derivanti
per le regioni a statuto speciale dal quadro statutario e dalle norme
di attuazione.
    D'altro  canto, proprio nella citata sent. n. 376, codesta ecc.ma
Corte ha evidenziato l'esigenza che gli interventi statali in materia
di  indebitamento  da  parte delle stesse regioni a statuto ordinario
siano  assistiti da precise garanzie procedurali di tipo cooperativo,
avvertendo  che  «l'azione  di  coordinamento non puo' mai eccedere i
limiti,  al  di  la'  dei  quali  si  trasformerebbe  in attivita' di
direzione  o  in  indebito  condizionamento dell'attivita' degli enti
autonomi».
    La  disciplina  statale  denunciata,  in quanto unilateralmente e
direttamente preordinata a trovare applicazione anche nelle regioni a
statuto  speciale e nelle province autonome, come risultante, in modo
non  suscettibile  di  interpretazione  adeguatrice,  dal  suo tenore
letterale,  lede  l'autonomia legislativa e finanziaria della Regione
Valle  d'Aosta,  garantita  dallo Statuto speciale e dalle richiamate
norme  di  attuazione  statutaria,  le quali non sono suscettibili di
modifica  o di integrazione al di fuori delle procedure appositamente
previste.
    3.  -  Segue. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
del d.l. n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004, per
violazione  degli  artt. 1  del d.lgs. n. 320 del 1994 e 48-bis dello
Statuto speciale.
    Le  disposizioni  impugnate si appalesano gravemente lesive delle
attribuzioni  costituzionalmente garantite della ricorrente, giacche'
la  materia  oggetto  delle richiamate norme di attuazione statutaria
non puo' essere ulteriormente disciplinata - tanto meno, con norme di
dettaglio  -  dal legislatore statale se non seguendo il procedimento
previsto dall'art. 48-bis dello Statuto speciale per l'approvazione e
la  modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale, con il
limite,  beninteso,  dell'art. 116  Cost.  e dell'art. 10 della legge
costituzionale  n. 3 del 2001, che garantiscono alle regioni speciali
forme e condizioni particolari di autonomia.
    Indipendentemente  dai  contenuti specifici, comunque lesivi, dei
commi  2l-bis  e  21-ter, e' evidente che ci si trova di fronte ad un
intervento   del   legislatore  statale  diretto  a  circoscrivere  e
precisare   l'ambito   di  applicazione  di  norme  statutarie  e  di
attuazione  statutaria, modificandole ed integrandole unilateralmente
senza  seguire  il  procedimento  previsto  per la loro revisione, in
contrasto con l'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994 n. 320,
recante  «Norme  di  attuazione  dello statuto speciale della Regione
Valle  d'Aosta».  Tale art. 1, concernente le modifiche alle norme di
attuazione,  stabilisce  infatti  che  le  norme  di attuazione dello
statuto  speciale della Regione Valle d'Aosta contenute, tra l'altro,
come  risulta  da  esplicito  richiamo,  nel  decreto  legislativo 28
dicembre  1989,  n. 431,  e  l'ordinamento  finanziario della regione
stabilito,  ai  sensi  dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale,
con  la  legge  26  novembre 1981, n. 690, «possono essere modificati
solo  con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto
speciale»,  il  quale  prevede  la  partecipazione di una commissione
paritetica  -  composta  da sei membri nominati, rispettivamente, tre
dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta - ed il
parere del consiglio stesso.
    Anche,  e  a  piu'  forte ragione, successivamente alla revisione
costituzionale  del  Titolo  V,  e' essenziale tener fermi i principi
elaborati  dalla  giurisprudenza costituzionale in tema di intervento
di  norme  statali ordinarie in materie gia' oggetto di disciplina da
parte di norme di attuazione degli statuti speciali.
    Con  riguardo  alle  garanzie costituzionali proprie dell'odierna
ricorrente,  codesta  ecc.ma  Corte,  nella sent. n. 221 del 2003, ha
chiarito  che  «con specifico riferimento alla Regione Valle d'Aosta,
lo   statuto  speciale  prevede  che  le  relative  "disposizioni  di
attuazione"  e  le  "disposizioni  per  armonizzare  la  legislazione
nazionale  con  l'ordinamento  della  regione" devono essere adottate
tenendo  conto  delle  particolari condizioni di autonomia attribuite
alla regione e che "gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati
da  una  commissione  paritetica  composta  da  sei  membri nominati,
rispettivamente,  tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della
Valle  d'Aosta  e  sono  sottoposti  al  parere del Consiglio stesso"
(art. 48-bis dello statuto di autonomia, introdotto dall'art. 3 della
legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2)».
    In  generale,  codesta  ecc.ma  Corte  ha in piu' di un'occasione
ribadito   che   la   legislazione   ordinaria   statale   non   puo'
legittimamente   avere   l'effetto  di  eliminare  o  restringere  le
specifiche  competenze  attribuite  ad una regione a statuto speciale
dalle  norme  di  attuazione  dello  statuto,  se non ricorrendo alla
procedura   particolare   di  modifica  delle  stesse.  Le  norme  di
attuazione  statutaria,  si  legge nella sent. n. 341 del 2001, «sono
dotate  di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze
n. 213 del 1998; n. 160 del 1985 e n. 151 del 1972). Infatti le norme
di   attuazione  dello  statuto  speciale  si  basano  su  un  potere
attribuito  dalla  norma  costituzionale  in via permanente e stabile
(sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui
competenza  ha  "carattere  riservato  e  separato  rispetto a quella
esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica" (sentenza n. 213
del  1998;  n. 137  del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212
del  1984;  n. 237  del  1983).  Le  predette  norme  di  attuazione,
pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse
leggi  ordinarie,  con  possibilita',  quindi,  di  derogarvi,  negli
anzidetti  limiti  (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151
del 1972)».
    La citata sentenza n. 341 del 2001 contiene anche la fondamentale
precisazione  secondo  la quale «le norme di attuazione dello statuto
regionale  ad  autonomia  speciale  sono  destinate  a contenere, tra
l'altro,  non  solo  disposizioni  di  vera  e  propria  esecuzione o
integrative secundum legem, non essendo escluso un "contenuto praeter
legem  nel  senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo
ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", con il "limite
della  corrispondenza alle norme e alla finalita' di attuazione dello
Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale" (sentenza
n. 212 del 1984; n. 20 del 1956)».
    4.   -   Segue.   Le  ripercussioni  sulla  disciplina  regionale
dell'indebitamento degli enti locali. Violazione degli artt. 2, primo
comma,  lett. b) e 3, primo comma, lettera f) dello Statuto speciale.
Violazione delle norme di attuazione di cui agli artt. 11 della legge
26 novembre 1981, n. 690, e 6 d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431.
    Sotto  un  differente  profilo,  l'impugnata  disciplina  statale
dell'indebitamento   delle   regioni   e   delle  province  autonome,
prevedendo  una  limitata  deroga al comma 18 dell'art. 3 della legge
n. 350   del  2003,  in  violazione  dei  parametri  sopra  indicati,
ribadisce  i gia' previsti limiti all'indebitamento degli enti locali
e  pertanto  viola  anche  l'art. 2,  primo  comma,  lettera b) dello
Statuto,  che  attribuisce alla regione potesta' legislativa primaria
in  materia  di  ordinamento  degli enti locali, e la disposizione di
attuazione  statutaria  di  cui  all'art. 6,  comma  1,  del  decreto
legislativo  28  dicembre  1989  n. 431, recante «Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  per  la Regione Valle d'Aosta in materia di
finanze regionali e comunali», a norma del quale «spetta alla regione
emanare   norme   in   materia   di   bilanci,   di   rendiconti,  di
amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della
Valle  d'Aosta  e  delle  loro  aziende,  nel  rispetto  dei principi
fondamentali   stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  in  materia  di
contabilita'  degli  enti locali, nonche' delle disposizioni relative
alla  normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al
titolo   IV   della   legge  5  agosto  1978,  n. 468,  e  successive
modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 421».
    Anche  sotto  questo  secondo profilo risulta l'attitudine lesiva
dell'art. 3,  comma  1,  del  d.l.  n. 168 del 2004, convertito nella
legge  n. 191  del 2004, che pretende di inserirsi unilateralmente ed
immediatamente   in   un   settore  dell'ordinamento  regionale  gia'
disciplinato  dalla  legislazione regionale adottata sulla base delle
attribuzioni  statutarie  e  delle  norme  di  attuazione.  La  legge
regionale  16  dicembre  1997  n. 40,  recante  «Norme  in materia di
contabilita'   e   di   controlli   sugli  atti  degli  enti  locali.
Modificazioni   alla   legge   regionale   20  novembre  1995,  n. 48
(Interventi  regionali  in  materia  di  finanza locale) e alla legge
regionale  23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti
degli   enti   locali)»,  ha  in  particolare  demandato  alla  fonte
regolamentare  regionale la disciplina dell'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali della Valle d'Aosta, e l'art. 44 del Reg.
3  febbraio  1999,  n. 1,  «Ordinamento finanziario e contabile degli
enti   locali  della  Valle  d'Aosta»,  ha  disciplinato  il  ricorso
all'indebitamento   da  parte  degli  enti  locali,  stabilendo,  tra
l'altro,  che  esso  «e'  ammesso esclusivamente per la realizzazione
degli investimenti».
                              P. Q. M.
    Voglia   codesta  ecc.ma  Corte,  in  accoglimento  del  presente
ricorso,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale della legge 30
luglio  2004,  n. 191,  «Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l.  12  luglio  2004,  n. 168,  recante  interventi  urgenti per il
contenimento   della  spesa  pubblica»,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 136/L della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178
del  31  luglio 2004, con particolare riferimento agli artt. 1, comma
4, e 3, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004 n. 168.
        Roma, addi' 24 settembre 2004
                 Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari
04C1100