N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2004 (della Regione autonoma Valle d'Aosta) Bilancio e contabilita' pubblica - Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica - Acquisto di beni e servizi mediante le cosiddette convenzioni CONSIP - Previsione della possibilita' per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a dette convenzioni - Obbligo per le amministrazioni pubbliche stesse di utilizzare i parametri di prezzo - qualita', stabiliti da dette convenzioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni medesime - Previsione di responsabilita' amministrativa in caso di stipulazione di un contratto in violazione di detto obbligo - Previsione, altresi', dell'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere, in caso di acquisto di beni e servizi in modo autonomo, i relativi provvedimenti alle strutture ed uffici preposti al controllo di gestione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento regionale e locale - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale. - Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 4. - Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a) e b), e 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica - Regioni e provincie autonome - Ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti privati - Limiti - Ricorso della Regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento regionale e locale - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Mancata adozione mediante il procedimento previsto dallo Statuto per l'approvazione o la modifica delle norme di attuazione dello Statuto stesso - Lamentata ripercussione sulla disciplina regionale dell'indebitamento degli enti locali. - Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 117, e 119, primo comma; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 11; decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, art. 6; decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, art. 1.(GU n.42 del 27-10-2004 )
Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della regione e legale rappresentante pro tempore, sig. Carlo Perrin, giusta deliberazione della giunta regionale n. 3259 adottata in data 20 settembre 2004 (all. 1), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Santa Maria in Via n. 12; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 30 luglio 2004, n. 191, «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», limitatamente agli artt. 1, comma 4, e 3, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004 n. 168, pubblicata nel supplemento ordinario n. 136/L della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2004. F a t t o La legge 30 luglio 2004, n. 191, oggetto della presente impugnazione, provvede alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», lesivo della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Regione Valle d'Aosta, in conseguenza di quanto disposto agli artt. 1, comma 4, e 3, comma 1, del d.l. n. 168/2004. Le disposizioni statali censurate tornano a disciplinare in termini lesivi delle attribuzioni costituzionali della ricorrente la materia - oggetto negli ultimi anni di ripetuti e contraddittori interventi del legislatore statale - dell'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, ed altresi' la materia dell'indebitamento degli enti territoriali per il finanziamento di spese di investimento. L'art. 1, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, 191, modifica l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)». In primo luogo, la censurata disposizione modifica nuovamente la rubrica del citato art. 26 della legge n. 488 del 1999, la quale, in origine, era la seguente: «Acquisto di beni e servizi»; a seguito della modifica apportata dall'art. 3, comma 166, legge 24 dicembre 2003, n. 350, tale rubrica era diventata: «Acquisto di beni e servizi che abbiano rilevanza nazionale»; la precisazione disposta dalla legge finanziaria per il 2004 viene ora soppressa dall'art. 1, comma 4, lettera a), del d.l. n. 168 del 2004, che ripristina la rubrica originaria: «Acquisto di beni e servizi», disponendo che nella medesima siano soppresse le parole «che abbiano rilevanza nazionale». In secondo luogo, coerentemente con quanto previsto in merito al tenore della rubrica, il denunciato art. 1, comma 4, lettera b), dispone che all'art. 26 della legge n. 488 del 1999, al comma 1, sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale». In terzo luogo, l'art. 1, comma 4, lettera c), modifica ed integra il comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999, concernente l'acquisto di beni e servizi mediante convenzioni - recita il comma 1, che disciplina lo strumento destinato a trovare poi attuazione attraverso le c.d. convenzioni CONSIP - stipulate dal «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente ... anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere», con le quali «l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria». Il censurato art. 1, comma 4, lettera c) del d.l. n. 168 del 2004 dispone che il comma 3 del citato art. 26 della legge n. 488 del 1999 e' sostituito dai seguenti: «3. - Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3». Parimenti lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente e' l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004, con il quale il legislatore statale interviene nuovamente con disposizioni di dettaglio a regolare la materia dell'indebitamento delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome, oggetto per la Valle d'Aosta di specifica garanzia in base alle norme di attuazione statutaria, alla luce delle quali va interpretato lo Statuto. Il denunciato art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 stabilisce infatti che all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti: «21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi a gli investimenti a privati entro i seguenti limiti: a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004; b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente. 21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.». In riferimento sia a disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, sia a disposizioni del Titolo V della Costituzione, la richiamata disciplina statale risulta lesiva della sfera di competenza della regione Valle d'Aosta sotto molteplici profili. Di qui la necessita' della proposizione del seguente ricorso, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 30 luglio 2004, n. 191, «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», limitatamente agli artt. 1, comma 4, e 3, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004 n. 168, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004, per violazione dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948). Contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. La disciplina statale impugnata, estremamente dettagliata, modifica ancora una volta il quadro entro il quale dovrebbe essere regolata, anche a livello regionale e locale, la materia - attinente all'ordinamento degli enti territoriali regionali e locali - delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni statali, nell'imporre la scelta obbligata tra le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e l'assunzione dei parametri di prezzo-qualita' in esse convenuti come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, e nell'imporre l'ulteriore, connessa disciplina di dettaglio, concernente anche l'organizzazione dei controlli interni, sembrano dirette ad imporsi anche alle regioni a statuto speciale, in assenza di qualsiasi indicazione di segno contrario ed in assenza di una specifica ed esplicita clausola di salvaguardia, sia nel d.l. n. 168 del 2004 e nella legge di conversione n. 191, sia nel testo legislativo modificato da tali provvedimenti legislativi, oggetto di censura nel presente giudizio in via principale, al di la' della generica previsione gia' presente nella legge finanziaria per il 2000, che all'art. 71, comma 2, prevedeva che «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Si tratta di una invasione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della regione ricorrente, come definite, in particolare, dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, che attribuiscono alla regione potesta' legislativa primaria in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione» e di «ordinamento degli enti locali», oltre che di un'interferenza nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali, garantite dall'art. 4 dello Statuto, costantemente interpretati, anche nella giurisprudenza piu' risalente concernente le regioni a statuto speciale, come inclusive della materia del bilancio e della contabilita' regionale. Nella sent. n. 107 del 1970, concernente l'ordinamento della Regione Sardegna, si chiariva che «il bilancio e la contabilita' non possono ... essere intesi come materia a se' stante, ma rappresentano mezzi e strumenti giuridici indispensabili perche' l'ente regione possa concretamente operare per il perseguimento dei vari fini assegnatigli»; si precisava inoltre che nella materia dell'ordinamento degli uffici va ricompreso il potere di regolare «la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate». Nuovamente (e inopinatamente) introdotto con una scelta legislativa di segno opposto rispetto a quella sottesa alla legge, di poco antecedente, n. 350 del 2003 - che all'art. 3, comma 166, aveva disposto l'abrogazione parziale dell'art. 24, legge n. 289 del 2002 -, il divieto assoluto di provvedere all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l'esercizio delle funzioni statutariamente assegnate alla regione al di fuori delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. o in deroga alle condizioni in esse stabilite per l'acquisto di beni e servizi comparabili, senza alcun riguardo per eventuali specifiche esigenze degli uffici della Regione Valle d'Aosta, limita altresi' l'autonomia di spesa di quest'ultima, tutelata anche a norma dell'art. 119, primo comma, Cost. In base poi all'art. 117 Cost., la materia degli appalti pubblici di servizi e forniture dovrebbe ritenersi rimessa alla potesta' legislativa residuale delle regioni, nelle materie non enumerate al secondo comma dello stesso art. 117. La competenza legislativa e' infatti dello Stato per quanto concerne la contabilita', l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; e' invece regionale, per quanto concerne la contabilita', l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici dipendenti dalla regione, oltre che, in linea di principio, degli altri enti pubblici non nazionali. La riserva allo Stato del «sistema contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e) configura infatti una competenza legislativa regionale (probabilmente residuale) in ordine alla disciplina della contabilita' regionale e locale, nella quale tradizionalmente rientra la materia degli appalti e della acquisizione di beni e servizi (v. r.d. n. 827 del 1924). Inoltre, l'omesso riferimento all'ordinamento amministrativo accanto all'ordinamento civile e penale (e alla giustizia amministrativa) sub art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. esclude una riserva di legge statale in materia di disciplina delle procedure e delle modalita' di scelta del contraente e, a rigore, anche in materia di responsabilita' amministrativa. Ne' la denunciata disciplina degli acquisti di beni e servizi puo' ritenersi integralmente giustificata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica, giacche' l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, rimette al legislatore regionale tale materia, consentendo al legislatore statale la sola determinazione di principi fondamentali, in termini che l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 non permette comunque di applicare in malam partem alla regione ricorrente, la quale, come si e' detto, in materia di acquisizione di beni e servizi ha competenza legislativa esclusiva, a norma dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b) dello Statuto. Anche ammettendo, sulla scorta dei principi delineati nella sent. n. 36 del 2004 di codesta ecc.ma Corte, che alcune disposizioni dell'impugnato art. 1, comma 4, d.l. n. 168/2004, convertito nella legge n. 191/2004, siano effettivamente espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, Cost. - secondo la citata pronuncia n. 36 del 2004, puo' considerarsi tale l'obbligo imposto di adottare i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, ritenuto comunque «un'ingerenza non poco penetrante nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa» - si tratterebbe in ogni caso di principi «fondamentali» (non di principi dell'ordinamento o di norme fondamentali di riforma ex art. 4 dello Statuto) privi pertanto di forza vincolante nei confronti della Regione Valle d'Aosta, titolare di potesta' legislativa primaria sia in materia di ordinamento degli uffici regionali, sia in materia d'ordinamento degli enti locali. Quanto alla pretesa giustificazione della disciplina impugnata sulla scorta della riserva di legge statale in materia di tutela della concorrenza, una disciplina che impone l'opzione tra le convenzioni quadro definite dalla CONSlP S.p.A. con un ristretto numero di fornitori e l'assunzione dei prezzi ivi indicati come base d'asta al ribasso, evidentemente limitativa della concorrenza e delle dinamiche del mercato, non puo' certo essere ricondotta alla lettera f) del secondo comma dell'art. 117 Cost., pur inteso nell'ampia accezione accolta nella sent. n. 14 del 2004 di codesta ecc.ma Corte, nella quale peraltro si precisa che «una dilatazione massima di tale competenza, che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui piu' diversi oggetti, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell'art. 117 Cost.». Ne' e' possibile riportare la materia de qua all'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), giacche' e' pacifica la natura pubblicistica della disciplina dei sistemi di scelta del contraente da parte delle pubbliche amministrazioni. L'odierna ricorrente deve poter esercitare le proprie funzioni legislative e amministrative nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonche' della normativa comunitaria, coerentemente con quanto affermato da codesta ecc.ma Corte nella sent. n. 207 del 2001, dove si e' precisato che una regolamentazione regionale dei procedimenti di selezione dei contraenti delle pubbliche amministrazioni «e' di per se' possibile, negli stessi limiti, discendenti dal diritto comunitario, valevoli per il legislatore statale, nonche' entro gli ulteriori limiti che, nei singoli casi, possono discendere, nei confronti delle regioni, dalle norme costituzionali o statutarie che ne disciplinano l'autonomia», purche' non si traduca «nella apposizione di barriere discriminatorie a danno di soggetti non localizzati nel territorio regionale». La disciplina statale impugnata si appalesa pertanto lesiva dei parametri invocati. Per la parte in cui tale disciplina dovesse essere ritenuta espressiva di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, risulterebbe comunque lesiva della sfera di attribuzioni definita dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, che non prevede il limite dei principi fondamentali nelle materie assegnate alla potesta' legislativa primaria della regione, ne', dopo la revisione del Titolo V Cost., in virtu' dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (Corte cost., sent. n. 274 del 2003). 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004, per violazione degli artt. 2, primo comma, lett. a) e 3, primo comma, lettera f) dello Statuto speciale (anche alla luce degli artt. 117 e 119 Cost.). Violazione delle norme di attuazione di cui agli artt. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690, 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431. Con l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004, il legislatore statale interviene nuovamente con disposizioni di dettaglio a regolare la materia dell'indebitamento delle regioni, anche a statuto speciale, oggetto, per la Valle d'Aosta, di specifica garanzia costituzionale, in base allo Statuto speciale ed alle norme di attuazione, alla luce delle quali va interpretato il disposto statutario (Corte cost., sent. n. 341 del 2001). Nel disporre che all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, e' inserito il comma 21-bis, a norma del quale «in deroga a quanto stabilito dal comma 18, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati» entro i limiti ivi indicati, il denunciato art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 introduce una disciplina espressamente diretta anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, preordinata all'introduzione unilaterale di norme immediatamente applicabili all'esercizio finanziario in corso e destinate, al di la' dei contenuti della disciplina statale denunciata, a modificare ed integrare unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Quantunque apparentemente preordinata a prevedere, solo per le regioni e le province autonome, ipotesi del ricorso all'indebitamento ulteriori rispetto a quelle consentite (anche agli enti locali ed agli altri enti menzionati al comma 16) dal richiamato comma 18, si tratta ancora di una disciplina comunque limitativa, volta a disciplinare le modalita' del ricorso all'indebitamento per finanziamenti a privati nelle due ipotesi, temporalmente limitate, contemplate al citato art. 21-bis: «a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004; b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dal la elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente». Il comma 21-ter, aggiunto anch'esso all'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplina poi una forma di controllo sull'ente regione affidato all'istituto finanziatore, specificando che «l'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale». Si tratta di una invasione della sfera di attribuzioni della regione ricorrente, come definite, in particolare, dall'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione Valle d'Aosta potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento - anche contabile, evidentemente - degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, nonche' dall'art. 3, lettera f), che attribuisce alla regione una potesta' legislativa in materia di finanze regionali che non puo' risultare meno ampia rispetto a quella spettante alle regioni ordinarie a norma degli artt. 117 e 119 Cost., applicabili alla Regione Valle d'Aosta nei termini di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, senza che cio' comporti, peraltro, la possibilita' per lo Stato di alterare l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta, unilateralmente integrando o derogando alle norme di attuazione statutaria, in totale dispregio delle procedure previste per la modifica di queste ultime, come meglio si dira' sub-3. Che l'impugnata normativa statale sia lesiva delle richiamate competenze legislative della ricorrente si desume anche dalla sent. n. 17 del 2004, nella quale codesta ecc.ma Corte chiarisce che «nell'assetto delle competenze costituzionali configurato dal nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, l'autofinanziamento delle funzioni attribuite a regioni ed enti locali non costituisce altro che un corollario della potesta' legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, affinche' per tale via possa trovare compiuta realizzazione il principio piu' volte ribadito da questa Corte circa il parallelismo tra responsabilita' di disciplina della materia e responsabilita' finanziaria». La censurata disposizione viola altresi' le disposizioni di attuazione statutaria di cui all'art. 11 della legge 26 novembre 1981 n. 690, «Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta», il quale al primo comma stabilisce - senza la previsione di particolari limitazioni, modalita' e controlli, tanto meno affidati a soggetti privati - che «la Regione Valle d'Aosta puo' assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonche' al fine di assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso.». I denunciati commi 21-bis e 21-ter disciplinano e limitano, anche dal punto di vista temporale, l'ampia autorizzazione legislativa di cui all'art. 11 della legge 26 novembre 1981 n. 690, cosi' come violano l'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 431, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali», che richiama il citato art. 11, stabilendo che «la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla regione per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 11 della legge 26 novembre 1981, numero 690». La normativa statale impugnata introduce norme di dettaglio in una materia assegnata alla potesta' legislativa della regione dall'art. 3, lettera f), in materia di «finanze regionali e comunali», suscettibile di interventi del legislatore statale solo attraverso disposizioni di principio, come chiaramente risulta dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 431, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali», oltre che dall'art. 117, terzo comma, Cost., che assegna alla competenza legislativa regionale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali. Piu' specificamente, le dettagliate disposizioni statali violano l'autonomia legislativa e finanziaria regionale come garantita dallo Statuto e dalle norme di attuazione di cui al citato art. 11 della legge 26 novembre 1981 n. 690, «Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta», il quale, per un verso, non prevede alcun intervento statale, neppure di principio, nella materia dell'indebitamento per finanziare spese di investimento, oggetto al comma 1 di una chiara norma autorizzatrice; per un altro verso, la richiamata disposizione di attuazione statutaria, contempla nella materia de qua, al comma 2, solo interventi del legislatore regionale («La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi per la copertura degli oneri relativi»). Il legislatore statale, in particolare, in base alle norme di attuazione statutaria, non puo' unilateralmente intervenire neppure per precisare la categoria legislativa delle «spese di investimento». Laddove la disciplina di attuazione statutaria ha inteso consentire l'applicazione della disciplina statale, lo ha espressamente previsto, per un profilo specifico e circoscritto, al comma 3 dell'art. 11 della legge 26 novembre 1981 n. 690 («Ai prestiti contratti dalla Regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato»). A giustificazione della richiamata normativa statale non si puo' invocare la sent. n. 376 del 2003, che ha ricondotto l'indebitamento degli enti territoriali alla riserva di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari, giacche' le disposizioni costituzionali introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 2001, a norma dell'art. 10, non possono limitare le prerogative derivanti per le regioni a statuto speciale dal quadro statutario e dalle norme di attuazione. D'altro canto, proprio nella citata sent. n. 376, codesta ecc.ma Corte ha evidenziato l'esigenza che gli interventi statali in materia di indebitamento da parte delle stesse regioni a statuto ordinario siano assistiti da precise garanzie procedurali di tipo cooperativo, avvertendo che «l'azione di coordinamento non puo' mai eccedere i limiti, al di la' dei quali si trasformerebbe in attivita' di direzione o in indebito condizionamento dell'attivita' degli enti autonomi». La disciplina statale denunciata, in quanto unilateralmente e direttamente preordinata a trovare applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, come risultante, in modo non suscettibile di interpretazione adeguatrice, dal suo tenore letterale, lede l'autonomia legislativa e finanziaria della Regione Valle d'Aosta, garantita dallo Statuto speciale e dalle richiamate norme di attuazione statutaria, le quali non sono suscettibili di modifica o di integrazione al di fuori delle procedure appositamente previste. 3. - Segue. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004, per violazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 e 48-bis dello Statuto speciale. Le disposizioni impugnate si appalesano gravemente lesive delle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente, giacche' la materia oggetto delle richiamate norme di attuazione statutaria non puo' essere ulteriormente disciplinata - tanto meno, con norme di dettaglio - dal legislatore statale se non seguendo il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto speciale per l'approvazione e la modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale, con il limite, beninteso, dell'art. 116 Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che garantiscono alle regioni speciali forme e condizioni particolari di autonomia. Indipendentemente dai contenuti specifici, comunque lesivi, dei commi 2l-bis e 21-ter, e' evidente che ci si trova di fronte ad un intervento del legislatore statale diretto a circoscrivere e precisare l'ambito di applicazione di norme statutarie e di attuazione statutaria, modificandole ed integrandole unilateralmente senza seguire il procedimento previsto per la loro revisione, in contrasto con l'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994 n. 320, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta». Tale art. 1, concernente le modifiche alle norme di attuazione, stabilisce infatti che le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta contenute, tra l'altro, come risulta da esplicito richiamo, nel decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, «possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale», il quale prevede la partecipazione di una commissione paritetica - composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta - ed il parere del consiglio stesso. Anche, e a piu' forte ragione, successivamente alla revisione costituzionale del Titolo V, e' essenziale tener fermi i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intervento di norme statali ordinarie in materie gia' oggetto di disciplina da parte di norme di attuazione degli statuti speciali. Con riguardo alle garanzie costituzionali proprie dell'odierna ricorrente, codesta ecc.ma Corte, nella sent. n. 221 del 2003, ha chiarito che «con specifico riferimento alla Regione Valle d'Aosta, lo statuto speciale prevede che le relative "disposizioni di attuazione" e le "disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione" devono essere adottate tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e che "gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso" (art. 48-bis dello statuto di autonomia, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2)». In generale, codesta ecc.ma Corte ha in piu' di un'occasione ribadito che la legislazione ordinaria statale non puo' legittimamente avere l'effetto di eliminare o restringere le specifiche competenze attribuite ad una regione a statuto speciale dalle norme di attuazione dello statuto, se non ricorrendo alla procedura particolare di modifica delle stesse. Le norme di attuazione statutaria, si legge nella sent. n. 341 del 2001, «sono dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze n. 213 del 1998; n. 160 del 1985 e n. 151 del 1972). Infatti le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui competenza ha "carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica" (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983). Le predette norme di attuazione, pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con possibilita', quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151 del 1972)». La citata sentenza n. 341 del 2001 contiene anche la fondamentale precisazione secondo la quale «le norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative secundum legem, non essendo escluso un "contenuto praeter legem nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza alle norme e alla finalita' di attuazione dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del 1984; n. 20 del 1956)». 4. - Segue. Le ripercussioni sulla disciplina regionale dell'indebitamento degli enti locali. Violazione degli artt. 2, primo comma, lett. b) e 3, primo comma, lettera f) dello Statuto speciale. Violazione delle norme di attuazione di cui agli artt. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e 6 d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431. Sotto un differente profilo, l'impugnata disciplina statale dell'indebitamento delle regioni e delle province autonome, prevedendo una limitata deroga al comma 18 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, in violazione dei parametri sopra indicati, ribadisce i gia' previsti limiti all'indebitamento degli enti locali e pertanto viola anche l'art. 2, primo comma, lettera b) dello Statuto, che attribuisce alla regione potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, e la disposizione di attuazione statutaria di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 431, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali», a norma del quale «spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali, nonche' delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421». Anche sotto questo secondo profilo risulta l'attitudine lesiva dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004, che pretende di inserirsi unilateralmente ed immediatamente in un settore dell'ordinamento regionale gia' disciplinato dalla legislazione regionale adottata sulla base delle attribuzioni statutarie e delle norme di attuazione. La legge regionale 16 dicembre 1997 n. 40, recante «Norme in materia di contabilita' e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)», ha in particolare demandato alla fonte regolamentare regionale la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta, e l'art. 44 del Reg. 3 febbraio 1999, n. 1, «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta», ha disciplinato il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali, stabilendo, tra l'altro, che esso «e' ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti».
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 30 luglio 2004, n. 191, «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario n. 136/L della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2004, con particolare riferimento agli artt. 1, comma 4, e 3, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004 n. 168. Roma, addi' 24 settembre 2004 Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari 04C1100