N. 310 ORDINANZA 13 - 21 ottobre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per
  il  ricorrente,  di  versare  presso  la  cancelleria,  a  pena  di
  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
  edittale  della sanzione inflitta - Prospettata discriminazione dei
  soggetti  meno  abbienti  con  violazione  del  diritto alla tutela
  giurisdizionale  -  Intervenuto versamento della somma da parte del
  ricorrente  -  Difetto  di  rilevanza  - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- D.Lgs.  30 aprile  1992,  n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto
  dall'art. 4,  comma 1-septies,  del  d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per
  il  ricorrente,  di  versare  presso  la  cancelleria,  a  pena  di
  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
  edittale  della  sanzione  inflitta - Prospettata irragionevolezza,
  lesione    del   diritto   alla   tutela   giurisdizionale,   della
  inviolabilita'  della  persona  umana,  del  principio  del giudice
  naturale    precostituito    per    legge,    del   principio   del
  contraddittorio,  ostacolo  alla  tutela giurisdizionale contro gli
  atti  della P.A. - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalita'
  incidente  sulla  norma  censurata  -  Restituzione  degli  atti ai
  rimettenti.
- D.Lgs.  30 aprile  1992,  n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto
  dall'art. 4,  comma 1-septies,  del  d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito  con  modificazioni,  nella legge
1° agosto  2003,  n. 214,  promosso  con le ordinanze del 1° dicembre
2003  del  Giudice  di  pace  di Trebisacce, del 14 novembre 2003 del
Giudice  di  pace  di Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino,
del  3 febbraio 2004 del Giudice di pace di Vigevano, del 27 novembre
2003  del  Giudice  di  pace  di  Gragnano,  del 23 febbraio 2004 del
Giudice  di  pace di Santadi, del 27 gennaio 2004 del Giudice di pace
di Adria, dell'8 e 29 gennaio 2004 del Giudice di pace di Mileto, del
13 gennaio  2004  del  Giudice  di  pace  di  Gallarate, del 24 e del
18 novembre  2003  del  Giudice  di  pace  di  Torre  Annunziata, del
24 novembre  2003 del Giudice di pace di Pescina, del 19 gennaio, del
2  e del 4 febbraio 2004 del Giudice di pace di Agrigento, del 7, del
20  e  del  29 gennaio  e del 23 febbraio 2004 del Giudice di pace di
Cairo  Montenotte,  del  22 gennaio  2004  del  Giudice  di  pace  di
Lanciano,  del  30 gennaio  2004  del  Giudice di pace di Oderzo, del
2 febbraio 2004 del Giudice di pace di Benevento, del 3 febbraio 2004
del  Giudice di pace di Cairo Montenotte, 20 gennaio 2004 del Giudice
di  pace di Como, del 2 febbraio 2004 del Giudice di pace di Maniago,
del 26 febbraio 2004 del Giudice di pace di Lanciano e del 9 febbraio
2004  del  Giudice  di  pace  di Catania, rispettivamente iscritte ai
numeri  293,  294, da 301 a 304, da 308 a 320, 326, 327, da 423 a 428
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, nn. 16, 17 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto che i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno,
tutti,   sollevato   questione   di   legittimita'  costituzionale  -
adducendo,  complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 24, 25,
111  e  113  della  Costituzione  -  dell'art. 204-bis,  comma 3, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  introdotto  dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge
27  giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed integrazioni al codice della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214;
        che  la  quasi totalita' dei rimettenti - con l'eccezione dei
Giudici  di pace di Trebisacce (r.o. n. 293 del 2004), Vigevano (r.o.
n. 301  del  2004),  Adria  (r.o. n. 304 del 2004) e Torre Annunziata
(r.o.   n. 311  del  2004)  -  censurano  specificamente  il  comma 3
dell'art. 204-bis  del  d.lgs.  n. 285  del  1992, ovvero il medesimo
articolo  di  legge  «nella  parte  in  cui  prevede che all'atto del
deposito  del ricorso» - proposto avverso il verbale di contestazione
della  infrazione  alle  regole  della  circolazione  stradale  - «il
ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a
pena  di  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione irrogata»;
        che,   tuttavia,  anche  i  giudici  a  quibus  sopra  meglio
individuati,  pur investendo con la propria iniziativa un inesistente
art. 204-bis  della  gia'  menzionata  legge  1° agosto 2003, n. 214,
intendono   egualmente  censurare,  in  realta',  sempre  il  comma 3
dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992;
        che,  quanto ai parametri evocati dai diversi rimettenti, gli
stessi  concordano  nel  dubitare  della  legittimita' costituzionale
della  norma  suddetta per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta
fondamentale;
        che,  difatti,  tutti  i  Giudici di pace, seppur con diverse
argomentazioni,  ritengono  che la previsione normativa in questione,
nel   subordinare   l'ammissibilita'   del   ricorso  giurisdizionale
all'adempimento  dell'onere  economico  consistente nel versamento di
una  somma  pari  alla  meta'  del  massimo  edittale  della sanzione
inflitta dall'organo accertatore, discrimini i soggetti ricorrenti in
relazione  alle loro differenti condizioni economiche, in particolare
precludendo  (o comunque rendendo difficoltoso) l'accesso alla tutela
giurisdizionale ai soggetti privi di adeguati mezzi economici;
        che   i   rimettenti,  inoltre,  espressamente  affermano  (o
comunque  lasciano intendere) che l'evenienza da ultimo descritta non
e'  esclusa  dalla  possibilita'  per  i  soggetti  non  abbienti  di
presentare  il ricorso amministrativo al prefetto (che non prevede il
previo versamento della cauzione), giacche', se cosi' fosse, dovrebbe
allora  concludersi  che  il ricorso all'autorita' giudiziaria sia un
mezzo  di  tutela riservato esclusivamente ai soggetti economicamente
agiati;
        che  in  tutte le ordinanze di rimessione e' ipotizzata anche
la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in base al rilievo che
la prestazione imposta dalla norma impugnata ostacoli l'esercizio del
diritto  alla  tutela  giurisdizionale  (per  di  piu'  proprio in un
settore  caratterizzato,  come non mancano di rilevare numerosi tra i
giudici  a  quibus,  dal  fatto  di  non  addossare  alcun onere, ne'
economico   ne'   tecnico,  al  cittadino),  eliminando  (o  comunque
comprimendo)  la tutela per i non abbienti, e rivelando cosi' come la
finalita'  della riforma posta in essere dal legislatore del 2003 sia
esclusivamente   quella   di   creare   un   forte   deterrente  alla
presentazione dei ricorsi al giudice di pace;
        che  i  Giudici di pace di Trebisacce (r.o. n. 293 del 2004),
Civitavecchia,  sezione  distaccata  di  Fiumicino  (r.o.  n. 294 del
2004),  Gragnano  (r.o.  n. 302 del 2004), Mileto (r.o. nn. 308 e 309
del  2004),  Gallarate (r.o. n. 310 del 2004), Torre Annunziata (r.o.
n. 312  del  2004), Agrigento (r.o. n. 316 del 2004) e Lanciano (r.o.
n. 326  del  2004)  ipotizzano  un contrasto anche con l'art. 2 della
Costituzione;
        che  i  rimettenti teste' menzionati, nel ribadire l'ingiusta
(ed   irragionevole)   discriminazione   che   la   norma   impugnata
realizzerebbe   a   carico  dei  soggetti  privi  di  adeguati  mezzi
economici,  sottolineano  la  violazione  della  norma costituzionale
suddetta, atteso che tra i diritti inviolabili dell'uomo rientrerebbe
pure quello all'eguaglianza, come valore assoluto della persona umana
e diritto fondamentale dell'individuo;
        che il contrasto, invece, con l'art. 25 della Costituzione e'
prospettato dai Giudici di pace di Gallarate (r.o. n. 310 del 2004) e
Torre  Annunziata  (r.o.  n. 312  del 2004), i quali ritengono che la
preclusione  all'esperimento del ricorso giurisdizionale, conseguente
all'imposizione del previo pagamento di una cauzione quale condizione
per  la  sua  ammissibilita',  abbia l'effetto di distogliere l'esame
dell'impugnazione,  proposta  avverso  il  verbale  di  contestazione
dell'infrazione, dal suo giudice naturale precostituito per legge;
        che viene dedotta, inoltre, la violazione dell'art. 111 della
Costituzione dai Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o. n. 312 del
2004) e Pescina (r.o. n. 313 del 2004), secondo i quali l'imposizione
di un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente - destinato
per di piu' a convertirsi, in caso di sua soccombenza, in un prelievo
(totale  o parziale) in favore dell'amministrazione - si tradurrebbe,
per  un  verso,  in  un  «privilegio»  per la pubblica autorita', con
conseguente  violazione  del  principio  della parita' delle parti in
contraddittorio,   di  cui  all'articolo 111,  secondo  comma,  della
Costituzione  (il  comma  in  questione,  peraltro, e' esplicitamente
richiamato  -  unitamente  a  quello  che  lo precede - solamente dal
rimettente di Pescina);
        che,  infine,  i  Giudici di pace di Santadi (r.o. n. 303 del
2004), Pescina (r.o. n. 313 del 2004), Agrigento (r.o. nn. 314, 315 e
316 del 2004), Como (r.o. n. 425 del 2004), Lanciano (r.o. n. 427 del
2004)  e  Catania  (r.o. n. 428 del 2004) ipotizzano il contrasto con
l'art. 113  della Costituzione, evidenziando come la previsione di un
onere  economico  per  poter adire le vie giudiziali si risolva in un
ingiustificato  ostacolo  per  la  tutela in sede giurisdizionale dei
diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, essendo essa,
invece,   «sempre»   (e   quindi,   almeno  tendenzialmente,  in  via
incondizionata) riservata ad ogni cittadino;
        che  i rimettenti, cosi' variamente motivata la non manifesta
infondatezza  dei  prospettati  dubbi  di  costituzionalita',  circa,
invece,  la  loro  rilevanza, danno atto del mancato versamento - nei
rispettivi giudizi a quibus - della somma prevista dall'art. 204-bis,
comma 3,  del  d.lgs.  n. 285  del  1992, salvo il Giudice di pace di
Benevento   (r.o.   n. 423   del   2004),   che  da'  conto,  invece,
dell'avvenuta prestazione della «cauzione» in esame.
    Considerato  che  i  Giudici  di pace meglio indicati in epigrafe
hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - adducendo,
complessivamente,  la  violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113
della   Costituzione   -   dell'art. 204-bis,  comma 3,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del  decreto-legge  27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214;
        che  tutte  le  questioni  sollevate,  per  la  loro evidente
connessione,  vanno  trattate  congiuntamente, per cui va disposta la
riunione dei relativi giudizi;
        che   questa   Corte,   investita   di   analoghe  questioni,
prospettate  con  riferimento  ai  medesimi  parametri invocati dagli
odierni rimettenti, aventi ad oggetto sempre l'art. 204-bis, comma 3,
del  d.lgs.  n. 285  del  1992,  ha  concluso  -  previa declaratoria
d'inammissibilita'  della  censura  prospettata da quel giudice a quo
che   nella   propria   ordinanza   di  rimessione  aveva  dato  atto
dell'avvenuto  versamento  della  somma di cui alla norma impugnata -
nel  senso  dell'illegittimita'  costituzionale  di tale disposizione
(sentenza n. 114 del 2004);
        che,  pertanto, alla stregua di quanto gia' affermato in tale
decisione,  deve ribadirsi - con specifico riferimento alla questione
proposta  dal  giudice  di  pace di Benevento (r.o. n. 423 del 2004),
atteso  che  questi,  nel  sollevarla,  ha  dato  espressamente  atto
dell'avvenuto   versamento   della  somma  di  cui  all'art. 204-bis,
comma 3,  del  d.lgs.  n. 285  del 1992 - la conclusione secondo cui,
ricorrendo  l'evenienza  da  ultimo  descritta,  «il  dubbio relativo
all'illegittimita'  costituzionale  della  norma  che contempla detto
versamento  - sotto il profilo della "grave disparita' di trattamento
tra  i  cittadini"  -  e'  privo  di  rilevanza  nel  giudizio a quo»
(sentenza    n. 114    del    2004),    con   conseguente   manifesta
inammissibilita' della questione prospettata;
        che  in  relazione, invece, alle questioni sollevate da tutti
gli  altri  rimettenti,  deve  darsi  atto  che  questa Corte ha gia'
affermato    che    l'imposizione   dell'onere   economico   di   cui
all'art. 204-bis   del   d.lgs.  n. 285  del  1992  finisce  «con  il
pregiudicare  l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione
proclama  inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta
un  effetto  preclusivo  dello  svolgimento  del  giudizio, incidendo
direttamente   sull'ammissibilita'  dell'azione  esperita»  (sentenza
n. 114 del 2004);
        che,   pertanto,   alla   stregua  di  tale  decisione  vanno
restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del  decreto-legge  27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 1 agosto 2003,
n. 214,   sollevata,   in   riferimento   agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  dal  giudice  di  pace  di  Benevento, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
    Ordina   la  restituzione  degli  atti  ai  Giudici  di  pace  di
Trebisacce, Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino, Vigevano,
Gragnano,   Santadi,  Adria,  Mileto,  Gallarate,  Torre  Annunziata,
Pescina, Agrigento, Cairo Montenotte, Lanciano, Oderzo, Como, Maniago
e Catania.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C1108