N. 311 ORDINANZA 13 - 21 ottobre 2004

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Processo  per  i  reati di
  calunnia  continuata  e  di  violenza privata aggravata a carico di
  parlamentare  -  Deliberazione  di insindacabilita' della Camera di
  appartenenza  -  Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
  Tribunale  di  Potenza, sezione GIP/GUP - Sussistenza dei requisiti
  oggettivo   e   soggettivo  per  l'instaurazione  del  conflitto  -
  Ammissibilita'   del   ricorso   -  Comunicazione  e  notificazione
  conseguenti.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003.
- Costituzione,   art. 68,   comma 1;  legge  11 marzo  1953,  n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici: Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
28 maggio 2003 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore
Loreto  Rocco nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso dal
Tribunale   di  Potenza,  sezione  GIP/GUP,  con  ricorso  depositato
l'11 agosto 2003 ed iscritto al n. 252 del registro di ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  dell'8 luglio  2003, il giudice per
l'udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Potenza - nel corso di un
procedimento  penale  instaurato nei confronti dell'ex senatore Rocco
Loreto  per  i  reati  di  calunnia  continuata in danno di Matteo Di
Giorgio  e  di  violenza  privata  aggravata  in  danno  di Francesco
Maiorino  -  ha  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato  nei  confronti  del  Senato della Repubblica in relazione alla
deliberazione  adottata dall'Assemblea il 28 maggio 2003 con la quale
e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il processo a
carico  dell'ex  senatore Rocco Loreto, concernendo opinioni espresse
nell'esercizio  delle funzioni parlamentari, rientrano nell'ambito di
immunita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il  giudice  ricorrente, esposti i fatti alla base della
vicenda  processuale,  ritiene che, alla luce della giurisprudenza di
questa  Corte, la delibera di insindacabilita' abbia illegittimamente
menomato   la   propria   sfera  di  attribuzioni  costituzionalmente
garantita dall'art. 101 della Costituzione;
        che,   ad   avviso   dello   stesso,   nel   caso   in  esame
difetterebbero,  infatti,  tutti  i  requisiti richiesti dall'art. 68
della  Costituzione,  non avendo il Loreto espresso opinioni ne' dato
voti,  ma  posto  in  essere atti materiali che, come affermato dalla
sentenza  di  questa  Corte  n. 137  del 2001, non possono, in quanto
tali,  rientrare  nell'ambito  applicativo dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
        che  priva di qualsiasi rilevanza, ai fini di cui si discute,
risulterebbe, infine, l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, della
legge  20  giugno 2003, n. 140. E cio' in quanto «la presentazione di
esposti  aventi  contenuto  calunnioso  e  la  condotta costrittiva e
minatoria   che  avrebbe  posto  in  essere  il  Loreto  non  possono
costituire  "attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di
denuncia  politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata
anche fuori dal Parlamento"».
    Considerato che in questa fase occorre delibare esclusivamente se
il conflitto sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le
parti,  se  sussistano  i  requisiti  soggettivo  ed  oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per l'udienza
preliminare  del  Tribunale  di  Potenza  e'  legittimato a sollevare
conflitto,   essendo  competente  a  dichiarare  definitivamente,  in
relazione  al  procedimento  del  quale e' investito, la volonta' del
potere   cui   appartiene,   in  considerazione  della  posizione  di
indipendenza,  costituzionalmente  garantita, di cui godono i singoli
organi giurisdizionali;
        che,  parimenti, il Senato della Repubblica che ha deliberato
l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse da un proprio membro e'
legittimato  ad  essere  parte  del  conflitto  essendo  competente a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
il   ricorrente  denuncia  la  menomazione  della  propria  sfera  di
attribuzioni,  garantita  da  norme  costituzionali,  in  conseguenza
dell'adozione,  da  parte  del  Senato,  di  una deliberazione ove si
afferma,  in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse
da   un   proprio  membro  rientrano  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari,    e    sono   quindi   coperte   dalla   garanzia   di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  conflitto di attribuzione proposto dal giudice per
l'udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Potenza nei confronti del
Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della   presente   ordinanza  al  ricorrente  giudice  per  l'udienza
preliminare del Tribunale di Potenza;
        b) che  l'atto  introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto
dall'art. 26,  terzo  comma,  delle  norme  integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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