N. 312 ORDINANZA 13 - 21 ottobre 2004

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -   Immunita'  parlamentari  -  Giudizio  per  sequestro
  conservativo  ante  causam promosso a carico di parlamentare per il
  risarcimento  dei  danni  conseguenti  a  diversi atti asseritamene
  diffamatori  e  calunniatori  -  Deliberazione  di insindacabilita'
  della   Camera   di   appartenenza   -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione  proposto  dal  Tribunale di Potenza, sezione civile -
  Sussistenza    dei    requisiti    oggettivo   e   soggettivo   per
  l'instaurazione  del  conflitto  -  Ammissibilita'  del  ricorso  -
  Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003.
- Costituzione,   art. 68,   comma 1;  legge  11 marzo  1953,  n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici: Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
28 maggio 2003 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore
Loreto  Rocco nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso dal
Tribunale  di  Potenza,  sezione  civile,  con  ricorso depositato il
9 settembre  2003  ed  iscritto al n. 253 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  del 15 luglio 2003, il Tribunale di
Potenza,  sezione  civile  -  nel  corso di un giudizio per sequestro
conservativo  ante  causam  promosso da Matteo Di Giorgio contro l'ex
senatore  della Repubblica Rocco Loreto per il risarcimento dei danni
conseguenti  a diversi atti asseritamente diffamatori e calunniatori,
compiuti da quest'ultimo - ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  del  Senato della Repubblica in
relazione  alla  deliberazione  adottata  dall'Assemblea il 28 maggio
2003, con la quale e' stato dichiarato che i fatti posti a fondamento
dell'istanza    di    sequestro,    concernendo   opinioni   espresse
nell'esercizio  delle funzioni parlamentari, rientrano nell'ambito di
immunita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che il Tribunale ricorrente, dopo aver analiticamente esposto
i  fatti  che  sono  alla  base  della specifica vicenda processuale,
ritiene  che,  alla  luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza
costituzionale   in   tema   di   attivita'  divulgative  degli  atti
parlamentari,  le  dichiarazioni  per  cui e' causa presentano con le
interrogazioni  parlamentari  del  Loreto  «tutt'al  piu',  una  mera
comunanza di tematiche»;
        che,  pertanto,  escluso  che  nella  specie  ci  si trovi in
presenza  di  un'attivita'  divulgativa  in  senso  proprio  di  atti
parlamentari,   deve   ritenersi,  sempre  ad  avviso  del  Tribunale
ricorrente, che, nell'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 68,
primo comma, della Costituzione, si sia verificata «una lesione della
sfera   di   attribuzioni   dell'autorita'   giudiziaria   ordinaria,
costituzionalmente  garantita,  in  quanto e' stato sottratto ad essa
non  solo  il  potere  di  decidere  sulla  fondatezza  della domanda
cautelare,  ma  anche  sulla  fondatezza  della  domanda risarcitoria
proponibile nel giudizio a cognizione piena».
    Considerato  che  in  questa fase la Corte e' chiamata a delibare
esclusivamente  se  il  ricorso  sia  ammissibile,  valutando,  senza
contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed
oggettivo  di  un  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata    ogni   definitiva   decisione   anche   in   ordine
all'ammissibilita'  (art. 37,  terzo  e  quarto  comma,  della  legge
11 marzo 1953, n. 87);
        che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Potenza,
sezione  civile,  e'  legittimato  a  sollevare il conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento
del  quale  e'  investito,  la volonta' del potere cui appartiene, in
considerazione  della  posizione  di indipendenza, costituzionalmente
garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
        che   analogamente   il   Senato  della  Repubblica,  che  ha
deliberato  l'insindacabilita'  delle opinioni espresse da un proprio
membro,  e'  legittimato  ad  essere  parte  del conflitto, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
che rappresenta;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
il  ricorrente  Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera
di  attribuzioni,  garantita  da norme costituzionali, in conseguenza
dell'adozione,  da  parte  del  Senato,  di  una deliberazione ove si
afferma,  in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse
da   un   proprio  membro  rientrano  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari,    e    sono   quindi   coperte   dalla   garanzia   di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Potenza,  sezione  civile,  nei confronti del Senato della Repubblica
con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Potenza, sezione
civile;
        b) che  l'atto  introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto
dall'art. 26,  terzo  comma,  delle  norme  integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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