N. 314 ORDINANZA 13 - 21 ottobre 2004

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile a carico di
  un parlamentare per risarcimento del danno derivante da espressioni
  asseritamene  lesive  dell'onore  altrui  pronunciate  nel corso di
  trasmissione  televisiva  - Deliberazione di insindacabilita' della
  Camera  di  appartenenza  -  Ricorso  per conflitto di attribuzione
  della   Corte   d'appello  di  Milano,  sezione  seconda  civile  -
  Sussistenza    dei    requisiti    oggettivo   e   soggettivo   per
  l'instaurazione  del  conflitto  -  Ammissibilita'  del  ricorso  -
  Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003.
- Costituzione,   art. 68,   comma 1;  legge  11 marzo  1953,  n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.42 del 27-10-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
7 ottobre  2003  che  afferma  che  i  fatti  per  i  quali  pende il
procedimento  civile  concernono  opinioni espresse dall'on. Vittorio
Sgarbi  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai sensi dell'art. 68,
primo  comma,  della  Costituzione, promosso dalla Corte d'appello di
Milano  -  sezione  II  civile, con ricorso depositato il 12 dicembre
2003 ed iscritto al n. 259 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  depositato  il 12 dicembre 2003, la
Corte  d'appello  di  Milano  -  sezione  II  civile, nel corso di un
procedimento  instaurato  nei  confronti del deputato Vittorio Sgarbi
dal dott. Andrea Padalino, ha sollevato conflitto di attribuzione fra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, in
relazione  alla  deliberazione,  adottata  il  7 ottobre  2003  (doc.
IV-quater,  n. 26),  secondo  la  quale  le dichiarazioni oggetto del
predetto  procedimento  civile  concernono  opinioni  espresse  da un
membro   del   Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  con
conseguente   insindacabilita'   delle   opinioni   stesse   a  norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che il giudice ricorrente espone che l'on. Vittorio Sgarbi e'
stato condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza 17 settembre -
12 ottobre   2000,   al   risarcimento   del  danno  derivante  dalle
espressioni lesive dell'onore del suddetto dott. Padalino pronunciate
dal  medesimo  deputato  Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione
televisiva «Sgarbi quotidiani» del 15 ottobre 1994;
        che  lo stesso giudice aggiunge che, in pendenza del giudizio
di  appello, la Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 2003,
ha  deliberato  che  i  fatti  oggetto  del  procedimento  riguardano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,   ad   avviso   della  Corte  d'appello  di  Milano,  la
deliberazione  della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle proprie
attribuzioni  mancando  il  nesso funzionale tra le opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi e l'attivita' parlamentare;
        che,  pertanto,  la  Corte  d'appello  di  Milano,  ritenendo
sussistenti   i   profili  oggettivo  e  soggettivo  per  elevare  il
conflitto,  chiede  che  questa  Corte  dichiari che non compete alla
Camera  dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on.
Vittorio   Sgarbi,   in   quanto  estranea  alla  previsione  di  cui
all'art. 68,  primo  comma,  della Costituzione, e, conseguentemente,
annulli  la  relativa  deliberazione adottata dalla stessa Camera dei
deputati nella seduta del 7 ottobre 2003.
    Considerato  che,  in  questa fase, la Corte e' chiamata, a norma
dell'articolo 37,  terzo  e  quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,   a  delibare  esclusivamente  l'ammissibilita'  del  ricorso,
valutando,  senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano i
requisiti  soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato;
        che,   sotto   il  profilo  soggettivo,  va  riconosciuta  la
legittimazione della Corte d'appello di Milano a sollevare conflitto,
in  quanto  organo  giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente     garantita,     competente     a     dichiarare
definitivamente, per il procedimento di cui e' investito, la volonta'
del potere cui appartiene;
        che,  parimenti,  deve  essere riconosciuta la legittimazione
della  Camera  dei  deputati  ad essere parte nel presente conflitto,
quale  organo  competente  a dichiarare in modo definitivo la propria
volonta'  in  ordine  all'applicabilita'  dell'art. 68,  primo comma,
della Costituzione;
        che,  per  quanto  attiene  al  profilo oggettivo, il giudice
ricorrente  lamenta  la  lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente  garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte
della   Camera   dei  deputati,  della  menzionata  deliberazione  di
insindacabilita';
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
risoluzione    spetta   alla   competenza   della   Corte,   restando
impregiudicata  ogni  ulteriore decisione definitiva, anche in ordine
all'ammissibilita' del ricorso.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservato ogni definitivo giudizio,
    Dichiara  ammissibile,  ai  sensi  dell'articolo 37  della  legge
11 marzo  1953,  n. 87,  il  ricorso  per  conflitto  di attribuzione
proposto  dalla  Corte  d'appello  di Milano - sezione II civile, nei
confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;
    dispone:
        a) che   la   cancelleria   della  Corte  costituzionale  dia
immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello
di Milano - sezione II civile, ricorrente;
        b) che,  a  cura  del  ricorrente,  il  ricorso e la presente
ordinanza  siano  notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo   Presidente   entro   il   termine   di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione,  per  essere  successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta  notifica,  presso  la cancelleria della Corte entro il
termine  di  venti  giorni,  previsto  dall'articolo 26, terzo comma,
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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