N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ottobre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Disposizioni in tema di voto degli immigrati - Previsioni secondo cui la Regione assicura, nell'ambito delle facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti, e riconosce e garantisce a tutti i residenti nel territorio regionale il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione delle norme costituzionali che riservano l'elettorato attivo ai cittadini e la sovranita' al popolo - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «organi dello Stato e relative leggi elettorali» ed in materia di «legislazione elettorale di Comuni, Province e Citta' metropolitane» - Incidenza sul «sistema di elezione» degli organi rappresentativi regionali, la cui disciplina spetta alla «legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» - Possibile vincolo al potere del Consiglio regionale di fare proposte di legge alle Camere. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, artt. 2, comma 1, lett. f), e 15, comma 1. - Costituzione, artt. 1, 48, 117, comma secondo, lett. f) e p), e 122, commi primo e secondo; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9, comma 4, lett. d); Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8 marzo 1994, n. 203. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Attivita' di rilievo internazionale della Regione - Potere di quest'ultima, nelle materie di propria competenza, di provvedere direttamente all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata mancanza della condizione che gli accordi siano stati preventivamente ratificati ed entrati internazionalmente in vigore e che le norme di procedura siano previste da legge dello Stato - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» - Contrasto con la riserva di legge statale in ordine alla procedura di esecuzione degli accordi internazionali nelle materie di competenza regionale. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 13, comma 1, lett. a). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. a), e quinto [anche in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131]. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Diritti di partecipazione dei residenti nel territorio regionale - Prevista possibilita' di un'istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dall'Assemblea legislativa, nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale - Previsto obbligo di motivazione di tali atti in relazione alle risultanze istruttorie - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata incidenza sui principi di efficienza, buon andamento e imparzialita' dell'Amministrazione - Contrasto con il principio di irrilevanza della motivazione delle norme (tanto piu' se legislative) - Lesione del principio di ragionevolezza. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 17. - Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3, 49 e 97. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Diritto delle associazioni di partecipare al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu' generali, nonche' garanzia di un dialogo permanente tra l'Assemblea legislativa e le associazioni - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata compromissione dell'autonomia del Consiglio regionale - Contraddittorieta' rispetto ad altre disposizioni statutarie - Sostanziale introduzione di una sorta di democrazia «governata» da gruppi di pressione organizzati (della cui struttura democratica non v'e' garanzia) - Contrasto con il principio di coerenza - Alterazione del sistema di democrazia rappresentativa e del ruolo dei partiti politici. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 19. - Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3, 49, 97 e 121, comma secondo. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative Potere della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, di disciplinarne le modalita', «definendo finalita' e durata dell'affidamento» - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'autonomia degli enti locali - Incidenza sui principi di sussidiarieta' e adeguatezza - Contrasto con la previsione costituzionale che riserva agli enti locali la titolarita' (e non l'affidamento temporaneo) delle funzioni conferite con legge statale o regionale. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 24, comma 4. - Costituzione, artt. 114 e 118, commi primo e secondo. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Attribuzione all'Assemblea legislativa del potere di individuare le funzioni della Citta' metropolitana di Bologna - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della potesta' legislativa dello Stato in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 26, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. p). Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa - Discussione e approvazione, nei tempi definiti dal Regolamento interno, del programma di governo predisposto dal Presidente della Regione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata omessa indicazione delle conseguenze dell'eventuale mancata approvazione del programma - Ambiguita' - Incongruenza rispetto all'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione - Contrasto con i canoni di coerenza e ragionevolezza. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 28, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 122, comma quinto. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Prevista incompatibilita' della carica di assessore con quella di consigliere regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione di area normativa riservata alla «legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» - Esorbitanza dalla potesta' statutaria regionale. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 45, comma 2. - Costituzione, art. 122, primo comma. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Potere della Giunta regionale di disciplinare l'esecuzione dei regolamenti comunitari «nei limiti stabiliti dalla legge regionale» - Ricorso del Governo della Repubblica Denunciato omesso riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato - Violazione della relativa previsione costituzionale. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 49, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma quinto. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Prevista disciplina da parte della Regione del rapporto di lavoro del personale regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile». - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 62, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).(GU n.42 del 27-10-2004 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato; Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1 lettera f), 15, comma 1, 13, comma 1 lettera a), 17, 19, 24, comma 4, 26, comma 3, 28, comma 2, 45, comma 2, 49, comma 2, 62, comma 3, dello statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004 pubblicato nel B.U.R. n. 130 del 16 settembre 2004, in relazione agli articoli 1, 3, 48, 49, 97, 114, 123, 117, comma secondo, lettere a), f), l), p), comma terzo e comma quinto - anche in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 131/2003 - 118, commi 1 e 2, 121, comma 2, 122, comma 1, 123, 126, 138 della Costituzione. In data 16 settembre 2004 e' stato pubblicato lo Statuto della Regione Emilia-Romagna approvato in seconda deliberazione in data 14 settembre 2004. Tale Statuto, in conformita' della delibera del Consiglio dei ministri in data 8 ottobre 2004, viene impugnato nelle sottoindicate disposizioni non in armonia con la Costituzione e quindi in violazione dell'art. 123 di questa, come appresso specificato: 1) Art. 2, comma 1, lettera f) ed art. 15 comma 1. Dichiara la prima delle due norme in oggetto che la Regione ispira la propria azione prioritariamente all'obiettivo del godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, «assicurando, nell'ambito delle facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti». La seconda norma stabilisce che la Regione, «nell'ambito delle facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare,». Tali disposizioni appaiono in contrasto con l'art. 48 Cost., che considera elettori i soli cittadini. Non puo' confondersi il concetto di popolazione (sommatoria dei residenti in un ceno territorio in un determinato momento) con quello di popolo (detentore della sovranita' ai diversi livelli di governo) riferito appunto allo status di cittadino. Di qui anche il contrasto con l'art. 1 Cost. Per altro aspetto si ravvisa un contrasto con le disposizioni dell'art. 117, comma 2 lettere f) e p), Cost., che attribuiscono allo Stato la competenza legislativa esclusiva rispettivamente in materia di organi dello Stato e relative leggi elettorali ed in materia di legislazione elettorale di comuni, province e citta' metropolitane. Per quanto specificamente riguarda l'esercizio dell'elettorato da parte degli immigrati nell'ambito della partecipazione alla vita pubblica locale, non varrebbe richiamarsi alla disposizione dell'art. 9, comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 286/1998 e del capitolo C (art. 6) della Convenzione di Strasburgo 5 febbraio 1992 cui essa fa riferimento, perche' di detta convenzione e' stata autorizzata la ratifica (legge 203/1994) solo limitatamente ai capitoli A e B (cio' a prescindere dal rilievo che il capitolo C pone condizioni per nulla indicate nelle clausole statutarie in esame, le quali fanno riferimento al solo dato della residenza, in qualunque momento acquisita). In ogni caso lo stesso art. 9, comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 286/1998 espressamente precisa che l'elettorato anzidetto potra' essere esercitabile «quando previsto dall'ordinamento». Al riguardo, fermo il rilievo inerente alla previsione dell'art. 48 Cost, e' chiaro poi che la concreta attribuzione del diritto di voto potrebbe attuarsi solo in forza di una legge statale, data l'evidente esigenza di una disciplina unitaria ed uniforme sull'intero territorio nazionale dei diritti politici degli immigrati, quale che sia la parte di territorio nazionale ove essi risiedano. Fermo sempre il rilievo pregiudiziale fondato sull'art. 48 Cost., un contrasto sembra configurabile anche con l'art. 122, comma 1, Cost. per quanto concerne il «sistema di elezione» degli organi rappresentativi regionali, ove in questo, specificamente riferibile al meccanismo di organizzazione delle modalita' di espressione del voto per la selezione dei candidati, si ritenga rientrare anche la definizione del relativo corpo elettorale. Lo Statuto, infatti, non puo' disciplinare direttamente la materia elettorale che interessa l'area legislativa riservata dal primo comma dell'art. 122 Cost. alla «legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (cfr. sent. 2/04), ai quali ultimi specificamente atterrebbe il criterio di individuazione dell'elettorato attivo. In altri termini, e' contrario alla Costituzione sia esercitare direttamente in sede statutaria una potesta' legislativa in materia elettorale, attribuita ad organi ed a procedure diverse, sia definire statuariamente indirizzi per l'esercizio della potesta' legislativa regionale in materia; indirizzi che spetta invece allo Stato stabilire in termini generali e di principio non legati alle specificita' delle singole regioni. A conclusioni non diverse deve pervenirsi anche con riguardo al diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione espressione di sovranita' popolare. Poiche' nell'ambito delle facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute la Regione non puo' «assicurare», «riconoscere» e «garantire» alcunche', circa il diritto di voto agli immigrati, palesemente illegittime risultano le denunziate clausole statutarie. Puo' aggiungersi che un ulteriore contrasto con l'art. 121, comma 2, Cost. puo' prospettarsi nei limiti in cui le disposizioni in esame intendano anche vincolare il Consiglio regionale, in materia non di competenza della Regione, nel suo potere di fare proposte di legge alle Camere, il cui esercizio deve rimanere alla responsabilita' politica dell'organo anzidetto. 2) Art. 13, comma 1, lettera a). Secondo la norma in oggetto la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, «provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge.». In quanto per l'esercizio della prevista facolta' non pone la condizione che gli accordi siano stati previamente ratificati e siano entrati internazionalmente in vigore, la norma non appare rispettosa dell'art. 117, comma 2 lettera a) Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato stesso. In modo ambiguo inoltre - tenuto conto delle specificazioni invece rispettivamente recate dai commi 2 e 3 dello stesso art. 13 e dell'implicito riferimento alla legge regionale ogniqualvolta difetti una diversa qualificazione - la denunziata disposizione del comma 1 richiama genericamente le norme di procedura «previste dalla legge» senza precisare che deve trattarsi di una legge dello Stato; cio' in contrasto con l'art. 117, comma 5, Cost. 3) Artt. 17 e 19. Nello specificare i diritti di partecipazione garantiti a «tutti i residenti» (ivi compresi dunque gli immigrati) ai sensi del comma 1 dell'art. 15, l'art. 17 prevede la possibilita' di un'istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dall'Assemblea legislativa (d'ufficio o su richiesta di cinquemila «persone») cui possono partecipare, oltre ai Consiglieri regionali e alla Giunta regionale, «associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale», per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali vanno motivati con riferimento alle risultanze istruttorie. Tale norma - che, stando al lessico dello Statuto sembra riferirsi anche all'attivita' legislativa, cui del resto espressamente si rivolge l'art. 19 per rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu' generali - contrasta, per quanto concerne l'attivita' normativa di carattere amministrativo e l'adozione degli atti amministrativi di carattere generale, con l'art. 97 Cost., in quanto non coerente con i principi di efficienza, buon andamento ed imparzialita'. Cio' sia per la pressione esercitabile da parte dei gruppi piu' forti ed organizzati, fra l'altro in assenza di qualsiasi garanzia di serieta' di tali aggregati, sia per l'esposizione al pericolo di istruttorie lunghe e defatiganti a protezione di interessi settoriali - si pensi, esemplificativamente, ai procedimenti per l'emanazione di disposizioni in materia tributaria - fermo rimanendo che il mancato rispetto dei termini che fossero stabiliti per la conclusione dell'intero procedimento (ultimo comma dell'art. 17) non potrebbe comportare la decadenza dell'organo regionale dal potere di provvedere normativamente. L'obbligo di motivazione in riferimento alle risultanze istruttorie contraddice poi i principi in tema di attivita' normativa e principalmente quello dell'irrilevanza della motivazione della norma, tanto piu' in tema di attivita' legislativa, espressione, quest'ultima, di libere scelte politiche. La forma di istruttoria in questione e l'obbligo di motivazione contraddicono anche il principio di ragionevolezza riconducibile all'art. 3 Cost., su cui si fondano, unitamente ad intuitive esigenze pratiche, le diametralmente opposte previsioni dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge 241/1990, dalla quale erano desumibili principi generali dell'ordinamento giuridico (cfr. art. 29 della stessa legge). A sua volta, l'art. 19 prevede per «tutte le associazioni» che facciano richiesta un «diritto di partecipazione» e la «garanzia di un dialogo permanente» in ordine al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu' generali, che nulla ha a che vedere con la facolta' spettante alle Commissioni dell'Assemblea legislativa, ove ne avvertano l'esigenza, di consultare le rappresentanze della societa' civile e di conseguire apporti di enti ed associazioni (art. 39). Le previsioni dell'art. 19 appaiono suscettibili di compromettere l'autonomia del Consiglio regionale, cui e' demandato dall'art. 121 Cost. l'esercizio della potesta' legislativa, e contraddicono le stesse affermazioni statutarie rispettivamente recate: dall'art. 27, secondo il quale il Consiglio regionale e' organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo e l'Assemblea ha autonomia funzionale; dall'art. 31, comma 1 lettera a), secondo il quale l'autonomia e la rappresentativita' dell'Assemblea - eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale, libero e segreto (art. 29, comma 1) - sono condizione essenziale per la funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza ed opposizioni. In particolare, sul postulato implicito e contraddittorio di un'inidoneita' del Consiglio regionale a rappresentare con effettivita' gli interessi della comunita' nazionale, le censurate disposizioni alterano il sistema realizzando uno specifico condizionamento nel modo di operare di tale principale istituto di democrazia rappresentativa, di per se' dotato del piu' alto grado di legittimazione democratica ed i cui componenti, politicamente responsabili verso l'intero elettorato, rappresentano singolarmente l'intera comunita' regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato (art. 27, comma 2). Ben diversamente da quanto avviene nella principale forma di democrazia diretta costituita dalla consultazione referendaria, che coinvolge individualmente e singolarmente ogni componente di tutta la comunita' elettrice, i diritti di partecipazione e le garanzie previste realizzerebbero, nella sostanza, una sorta di democrazia «governata» da parte di gruppi di pressione organizzati, della cui struttura democratica non v'e' garanzia, per assicurare la coerenza dell'azione politica degli organi rappresentativi non con gli orientamenti maggioritari degli elettori bensi' con gli interessi degli stessi gruppi. Sembra palese il contrasto, oltre che con il principio di coerenza di cui all'art. 3 per l'alterazione di un sistema di democrazia rappresentativa, con l'art. 1, comma 2, e con l'art. 49 Cost., il quale ultimo presuppone che i fattori di politica generale, «forze intermedie ed intermediatrici», costituiti dai partiti siano sottesi nel funzionamento delle assemblee legislative. 4) Art. 24, comma 4. La norma stabilisce che «la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalita' di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, definendo finalita' e durata dell'affidamento ...». La previsione in linea generale di «affidamenti» di funzioni amministrative a durata limitata non risulta in linea con i principi costituzionali, in quanto sembra menomare l'autonomia degli enti locali sancita dall'art. 114 e violare lo stesso art. 118, comma 1 e 2, Cost. Da un lato, infatti, la predeterminazione di un termine contraddice e limita l'operativita' dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza che condizionano il conferimento a livello di governo superiore delle funzioni amministrative, di regola attribuite ai comuni. Dall'altro una tale previsione appare in contrasto con la stessa affermazione costituzionale secondo la quale i comuni, le province e le citta' metropolitane sono «titolari» (oltre che delle funzioni istituzionalmente proprie) delle funzioni conferite con legge statale o regionale. Affidare temporaneamente determinate funzioni e' cosa diversa dal conferirne la titolarita'. 5) Art. 26, comma 3. La norma in oggetto dispone che «l'Assemblea legislativa, in conformita' con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della citta' metropolitana, nonche' alla individuazione delle sue funzioni». L'attribuzione all'Assemblea legislativa di individuare le funzioni della citta' metropolitana risulta in contrasto con la previsione di cui all'art. 117, comma 2, lettera p), Cost., che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane. 6) Art. 28, comma 2. Secondo la norma in oggetto «l'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale ...». La disposizione non e' accompagnata dall'indicazione delle conseguenze della mancata approvazione, la quale comunque menoma di per se' la legittimazione ed il ruolo del Presidente, ed e' gia' censurabile per questa sua ambiguita'. Nel sistema delineato dallo Statuto, l'approvazione del programma di governo compete al Consiglio (articolo 28), cui spetta indicare l'indirizzo politico e programmatico della Regione e controllarne l'attuazione. Al Presidente della giunta, eletto a suffragio universale e diretto, spetta la predisposizione del programma e la sua attuazione (articoli 43 e 44). La disposizione in oggetto (che non si limita a prescrivere la tempestiva presentazione del programma di governo ma prevede un termine per la sua approvazione determinato dal Regolamento interno dell'Assemblea) non risulta coerente con l'elezione diretta del Presidente (di cui sembra ridurre i poteri di indirizzo), in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instauri irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo prevista dall'art. 42 (conformemente al comma quinto dell'art. 122 Cost.) in relazione alla quale non sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il Consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale (sent. 2/2004). Essa, pertanto, tenuto anche conto dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., non puo' ritenersi in armonia con la Costituzione. 7) Art. 45, comma 2. Nello stabilire che «la carica di Assessore e' incompatibile con quella di Consigliere regionale», la norma in oggetto viola l'art. 122, comma 1, Cost., il quale prevede che i casi di incompatibilita' dei componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con «legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Con la previsione del caso di incompatibilita', lo Statuto invade dunque illegittimamente l'area legislativa riservata alla legge regionale. Contrario alla Costituzione, oltre che il diretto esercizio in sede statutaria della potesta' legislativa attribuita ad organi ed a procedure diverse (sent. 2/2004) e' anche l'indicazione statutaria di indirizzi per l'esercizio della potesta' legislativa regionale in materia i cui principi fondamentali compete alla legge dello Stato definire. 8) Art. 49, comma 2. La norma prevede che la Giunta regionale disciplina l'esecuzione dei regolamenti comunitari «nei limiti stabiliti dalla legge regionale». Essa, omettendo di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalita' di esercizio del potere sostitutivo, viola l'art. 117, comma 5, Cost. che tale limite stabilisce. 9) Art 62, comma 3. La norma prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformita' ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Essa, in quanto presuppone una disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e dei suoi aspetti fondamentali, si pone in violazione dell'art. 117, comma 2 lettera l), Cost. E' infatti pacifico che questa disposizione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, riconducibile alla materia «ordinamento civile» (sent. 2/2004).
Si conclude pertanto, perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dello Statuto della Regione Emilia-Romagna negli articoli 2, comma 1, lettera f), 15, comma 1, 13, comma 1, lettera a), 17, 19, 24, comma 4, 26, comma 3, 28, comma 2, 45, comma 2, 49, comma 2, 62, comma 3, per le ragioni e come sopra precisato. Roma, 12 ottobre 2004 Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato 04C1127