MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2004 

Estensione  alle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio delle
disposizioni,  di cui al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre  2003,  n.  326,  recante:  «Disposizioni  in  materia di
monitoraggio  della  spesa  del settore sanitario e di appropriatezza
delle prescrizioni sanitarie».
(GU n.259 del 4-11-2004)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
  Visto  il  comma  6  del  citato  art.  50, il quale dispone che il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni
del  medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del
sistema  di  monitoraggio  della  spesa  nel  settore  sanitario e di
appropriatezza  delle  prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente
applicazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del 2 luglio 2004, attuativo del
comma  6  del  citato  art.  50, concernente le modalita' di gestione
della Tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
  Visto  il comma 1 dell'art. 2 del citato decreto 30 giugno 2004, il
quale  dispone  che  con  successivo decreto sono indicate le date di
applicazione   relative   alle   rimanenti  regioni  del  sistema  di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
  Ritenuto  di  dover  estendere la sperimentazione dell'applicazione
delle  disposizioni  di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere
significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;
  Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale prevede,
tra  l'altro,  al  punto 3.2 dell'allegato 1, che le unita' sanitarie
locali,  le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli
istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita'  telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai
medici  almeno  novanta  giorni prima della data di attivazione della
regione  di  appartenenza  prevista dai decreti attuativi del comma 6
del citato art. 50;
  Visto   l'art.   2   del   decreto  24 giugno  2004  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art.
50,  il  quale  prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi
informatici  utilizzati  dalle  strutture  di  erogazione  di servizi
sanitari  deve  essere  effettuato entro la data di attivazione della
regione  di  appartenenza  prevista dai decreti attuativi del comma 6
del citato art. 50;
  Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministero della salute, attuativo del
comma  9  del  citato  art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che la
trasmissione  delle informazioni da parte degli enti che le detengono
deve  essere  effettuata,  con  riferimento  alla data di attivazione
della  regione  di  appartenenza  prevista  dai decreti attuativi del
comma 6 del citato art. 50:
    i)  almeno  novanta  giorni  prima, la trasmissione degli elenchi
degli  assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle
unita'  sanitarie  locali,  ovvero  delle  regioni  e  delle province
autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
    ii)  almeno  novanta  giorni prima, la trasmissione degli elenchi
degli  stranieri  irregolari privi di risorse economiche sufficienti,
iscritti  ai  servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti
(STP)  da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
    iii)   almeno   sessanta  giorni  prima,  la  trasmissione  delle
anagrafiche  dei  direttori delle strutture di erogazione dei servizi
sanitari,  di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unita'
sanitarie locali;
    iv) almeno centoventi giorni prima, la trasmissione degli elenchi
dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio
sanitario  nazionale,  di  cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte
delle  unita'  sanitarie  locali,  ovvero delle regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Programma di applicazione
  1.  Il  programma di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 30 giugno
2004  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, e' integrato con le seguenti regioni:

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             Regione             |         Data attivazione
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             Umbria              |           novembre 2004
         Emilia-Romagna          |           gennaio 2005
             Veneto              |           febbraio 2005
              Lazio              |            marzo 2005

  2.  Con  successivi  decreti  sono indicate le date di applicazione
relative alle rimanenti regioni.
  3.   Con  riferimento  alle  regioni  progressivamente  individuate
secondo  il programma di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni
di  cui  al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  al  decreto
24 giugno  2004  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, al
decreto  24 giugno  2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,
al  decreto  28 giugno  2004  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   di   concerto  con  il  Ministero  della  salute,  con  la
possibilita'  di  accordi  specifici tra il Ministero dell'economia e
delle  finanze e le singole regioni circa le date di decorrenza degli
adempimenti previsti dagli stessi decreti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 ottobre 2004
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia