REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 18 

Abrogazione di norme regionali del settore primario.
(GU n.45 del 13-11-2004)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del
                           17 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                        A b r o g a z i o n i

    1.  Sono  o  restano  abrogate le leggi e regolamenti regionali e
disposizioni  di  leggi  regionali  di  cui  all'elenco allegato alla
presente legge.
    2.  Con  decorrenza  di  effetti  dalla data di pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della Regione del Veneto dell'avviso in ordine
alla  acquisizione  del  parere  di  compatibilita'  da  parte  della
Commissione  europea  ai  sensi  dell'Art.  88,  paragrafo  terzo del
trattato  CE, previsto dall'Art. 72 della legge regionale 1° dicembre
2003,  n.  40  «Nuove norme per gli interventi in agricoltura», cosi'
come  modificato dall'Art. 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n.
8, sono abrogati:
      a) gli  articoli  34,  35 e 39 della legge regionale 31 ottobre
1980,   n.  88,  «legge  generale  per  gli  interventi  nel  settore
primario»;
      b) l'Art.   5,  comma  1,  lettera  b)  della  legge  regionale
23 agosto  1996,  n. 28, «Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica dileggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996».
    3.  Le  leggi, i regolamenti regionali e le disposizioni di leggi
regionali  di  cui al presente articolo, continuano ad applicarsi per
la  disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di
spesa assunti in base alle leggi e regolamenti regionali medesimi.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.

      Venezia, 13 agosto 2004

                                GALAN