Abrogazione di norme regionali del settore primario.(GU n.45 del 13-11-2004)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 17 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. A b r o g a z i o n i 1. Sono o restano abrogate le leggi e regolamenti regionali e disposizioni di leggi regionali di cui all'elenco allegato alla presente legge. 2. Con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso in ordine alla acquisizione del parere di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'Art. 88, paragrafo terzo del trattato CE, previsto dall'Art. 72 della legge regionale 1° dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura», cosi' come modificato dall'Art. 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, sono abrogati: a) gli articoli 34, 35 e 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, «legge generale per gli interventi nel settore primario»; b) l'Art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica dileggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996». 3. Le leggi, i regolamenti regionali e le disposizioni di leggi regionali di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi e regolamenti regionali medesimi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 13 agosto 2004 GALAN