UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 9 novembre 2004 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.271 del 18-11-2004)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  «Tor Vergata» emanato con
decreto  rettorale  del  10 marzo  1998  e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Vista  la delibera del senato accademico del 21 ottobre 2004 con la
quale  si  fa  notare  che  per  mero errore materiale nella modifica
dell'art. 23, comma 3, e' stato indicato il numero di nove membri;
                              Decreta:
  A  rettifica  del  decreto  rettorale  n.  771  del  12 marzo  2001
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 78 del
3 aprile 2001, l'art. 23 dello statuto e' il seguente:
  «Art.  23  - (Il nucleo di valutazione d'Ateneo). - 1. E' istituito
nell'Universita' il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di
verificare,  anche  mediante  analisi  e  valutazioni comparative, la
realizzazione  degli  obiettivi, la correttezza ed economicita' della
gestione,   l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento  dell'azione
amministrativa,  l'efficacia  dell'attivita'  didattica, la validita'
degli  interventi  di  sostegno al diritto allo studio, l'efficienza,
l'efficacia e la qualita' delle strutture di ricerca, didattiche e di
servizio,  ferma la garanzia della liberta' dell'insegnamento e della
ricerca.
  2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati
della  verifica;  il  rettore  trasmette  copia  della relazione, con
eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi
centrali  dell'Universita', mettendola a disposizione delle strutture
didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio.  Il  nucleo di valutazione
trasmette  le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali,
conformemente alla normativa vigente.
  3. Il  nucleo di valutazione si compone di otto membri nominati dal
rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori
di  ruolo  in  rappresentanza di ciascuna delle facolta' di Ateneo, e
due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche
di   valutazione,   al   controllo   di   gestione   e  alle  scienze
dell'organizzazione. Fa altresi' parte del nucleo di valutazione, uno
studente,  eletto  fra  i  rappresentanti  degli  studenti nel senato
accademico.
  4. Il  nucleo  dura in carica un periodo di tre anni accademici e i
componenti  possono  essere  confermati nell'incarico per non piu' di
una  volta; il senato accademico redige un regolamento interno per la
disciplina  del  suo funzionamento. Il nucleo si avvale di una unita'
organizzativa messa a sua disposizione dall'Universita'.
  6.  Il  nucleo  di  valutazione  ed i gruppi di lavoro si avvalgono
della  collaborazione  di tutti gli uffici centrali e delle strutture
decentrate  dell'Universita', nonche' dei comitati per la didattica e
il diritto allo studio.».
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2004
                                            Il rettore: Finazzi Agro'