MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2004 

Variazione  della denominazione della varieta' di festuca arundinacea
«Starlet».
(GU n.275 del 23-11-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2003, Gazzetta Ufficiale
n.  105  dell'8 maggio  2003,  con  il  quale  e'  stata iscritta nel
relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la
varieta' di festuca arundinacea denominata «Starlet»;
  Visto  l'art.  17-bis,  terzo  comma, del regolamento di esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
disciplina  l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte al
registro nazionale;
  Considerata  la  proposta  di  una nuova denominazione avanzata dal
responsabile della conservazione in purezza della varieta';
  Considerato  che  il  controllo  della  nuova denominazione ha dato
esito positivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  della varieta' di festuca arundinacea «Starlet»,
iscritta con decreto ministeriale del 20 marzo 2003, e' modificata in
«Starlett».
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
    Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo prevenivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3,
della  legge  14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio  centrale  del  bilancio  del  Ministero dell'economia e
delle  finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.