MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 novembre 2004 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Sociale  di solidarieta'
cristiana fraternita' a r.l.», in Pioltello.
(GU n.275 del 23-11-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   Direzioni  provinciali  del  lavoro  Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi,  Div.  IV, prot. n.
1579551  del  30  settembre  2003 relativa ai decreti ministeriali 17
luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie  l'impossibilita'  di
funzionamento  dell'assemblea  della societa' cooperativa sociale «Di
solidarieta'  cristiana  fraternita'  a  r.l.», con sede in Pioltello
(Milano), via Correggio n. 12;
  Vista  la  nota  prot. n.  676  del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli Uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il verbale ispettivo in data 27 settembre 2002 relativo alla
societa' cooperativa «Sociale di solidarieta' cristiana fraternita' a
r.l.»,  con  sede  in Pioltello (Milano), via Correggio n. 12, da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora
art.  2544  del  codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17
luglio  1975,  n.  400,  perche' sussistono le seguenti cause: non ha
depositato  bilanci  dalla  costituzione,  non  ha  compiuto  atti di
gestione dal 1993 e non emerge attivo da liquidare;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
Commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato
bilanci dalla costituzione);
                              Decreta:
  La   societa'   cooperativa   «Sociale  di  solidarieta'  cristiana
fraternita»  a r.l., sede legale in Pioltello (Milano), via Correggio
n.  12, costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli di Milano,
in  data  22 marzo  2001,  rep.  n.  143479/10207  racc.  B.U.S.C. n.
14978/263744,  codice  fiscale  n. 10934810150, e' sciolta, senza dar
luogo  a  nomina  di  commissario  liquidatore,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile e dell'art. 2, comma 1, della
legge  17  luglio  1975,  n. 400, in quanto non ha depositato bilanci
dalla  costituzione,  non ha compiuto atti di gestione dal 1993 e non
emerge attivo da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 4 novembre 2004
                                     Il direttore provinciale: Truppi