MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2004 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Agricola  San Giorgio di
Pesaro», in San Giorgio di Pesaro.
(GU n.275 del 23-11-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                         di Pesaro e Urbino
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003 n. 6;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  direttoriale  della  Direzione  generale  della
Cooperazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
6 marzo  1996 con il quale e' stata demandata agli Uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del
lavoro,  l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza
nomina  di commissario liquidatore, delle societa' cooperative di cui
siano  stati  accertati  i  presupposti  indicati  nell'art. 2544 del
codice civile, primo comma;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce
al  Ministero  delle  attivita'  produttive  le  funzioni e i compiti
statali in materia di sviluppo e vigilanza sulle cooperative;
  Vista  la  convenzione  del  30 novembre  2001,  stipulata  tra  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia
di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria
alle  Direzioni  provinciali del lavoro per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  ad  oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla
presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario
liquidatore  negli  scioglimenti  d'ufficio  ex  art. 2544 del codice
civile di societa' cooperative»;
  Visto  il parere della Commissione centrale per le cooperative reso
in data 15 maggio 2003;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria  eseguita  dalla  Lega
nazionale  delle  cooperative  e  mutue sull'attivita' della Societa'
cooperativa  appresso  indicata,  da  cui  risulta che la medesima si
trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies
del codice civile;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «Agricola San Giorgio di Pesaro» con sede
in  San  Giorgio  di  Pesaro  (Pesaro-Urbino) strada Monteporzio, 16,
costituita  per  rogito notaio dott. Filippo Barile in data 26 giugno
1975  repertorio  n.  40512-4478,  registro  imprese  (gia'  registro
societa)  n.  2374  presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino - Busc n.
831/142653  e'  sciolta  ai  sensi dell'art. 223-septiesdecies (disp.
trans.) del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore.
  Il  presente  decreto  dovra'  essere  trasmesso al Ministero della
giustizia   -   Ufficio  pubblicazioni  leggi  e  decreti  -  per  la
conseguente  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
.  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente  decreto,  i  creditori  o  gli  altri  interessati  possono
presentare  formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del
lavoro   di  Pesaro  e  Urbino  intesa  ad  ottenere  la  nomina  del
commissario liquidatore.
    Pesaro, 9 novembre 2004
                                    Il direttore provinciale: Damiani