COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 

Modifica  della delibera CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, recante nuove
norme  attuative  per  il  completamento  del  Programma  generale di
metanizzazione  del  Mezzogiorno,  di cui all'articolo 11 della legge
28 novembre 1980, n. 784. (Deliberazione n. 28/2004).
(GU n.278 del 26-11-2004)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, concernente il programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno;
  Viste  le  proprie delibere del 25 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale
n.  317/1984)  e del 18 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 21/1987)
con   le   quali   e'   stato  approvato  il  Programma  generale  di
metanizzazione del Mezzogiorno;
  Vista,  in  particolare,  la propria delibera dell'11 febbraio 1988
(Gazzetta Ufficiale n. 75/1988, supplemento ordinario n. 25/1988) che
ha  articolato  il  Programma  in  due  fasi  operative:  un triennio
(1987-1989) ed un successivo biennio;
  Visto  l'art.  13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che
ha  demandato  al  Ministero  delle  attivita' produttive, secondo le
direttive   di  questo  Comitato,  l'attivita'  istruttoria  prevista
dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980;
  Visto  l'art.  9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall'art. 28 della legge 17 marzo 1999, n. 144, che ha autorizzato la
spesa  di  1.000  miliardi  di  lire  (516,5  milioni di euro) per il
completamento   del   Programma   generale   di   metanizzazione  del
Mezzogiorno,  demandando a questo Comitato il compito di stabilire le
procedure  per  la concessione dei contributi e la ripartizione delle
somme da destinare ai contributi stessi;
  Vista  la  legge  31 marzo 1998, n. 73, che all'art. 2, comma 4, ha
previsto  che  questo  Comitato destinasse la somma di 30 miliardi di
lire   (15.493.706,97   euro)   a   favore  dei  soggetti  finanziati
nell'ambito  del  Quadro  comunitario  di  sostegno  1989-1993 per la
copertura  anche  parziale  della  quota parte residua del contributo
comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea;
  Vista la propria delibera 30 giugno 1999, n. 99 (Gazzetta Ufficiale
n.  218/1999), recante nuove norme attuative per il completamento del
Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, che al punto 2,
secondo  capoverso,  ha  riservato  la  somma  di 24 miliardi di lire
(12.394.965,58  euro)  ai  soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della
citata   legge   n.   73/1998  e  la  somma  di  6 miliardi  di  lire
(3.098.741,39 euro) ai soggetti di cui al medesimo articolo, comma 6,
nei  limiti  della  quota  parte  del contributo comunitario non piu'
riconoscibile dall'Unione europea;
  Considerato che per i soggetti indicati dal citato art. 2, comma 4,
le  risorse  impegnate  ammontano  a  10.097.049,73  euro, mentre per
quelli  indicati dal medesimo articolo, comma 6, le risorse destinate
a coprire un terzo della quota residua sono risultate insufficienti;
  Ritenuta pertanto la necessita' di modificare la ripartizione della
somma  di  15.493.706,97  euro  effettuata  con la citata delibera n.
99/1999;
  Ritenuta  altresi'  la necessita' di stabilire nuovi termini per la
regolarizzazione delle domande di contributo, di cui alle delibere n.
99/1999  e  9 maggio  2003,  n.  19 (Gazzetta Ufficiale n. 169/2003),
presentate  dai  comuni che hanno priorita' di finanziamento ai sensi
dell'art.  9, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1977, n. 266,
e dai comuni del biennio;
  Viste  le  proposte trasmesse con le note n. 248782 del 20 febbraio
2004  e  n.  249607  del  5 marzo  2004 dal Ministero delle attivita'
produttive;
                              Delibera:
  1.  A parziale modifica della delibera n. 99/1999, punto 1, secondo
capoverso,  la  somma  di 15.493.706,97 euro (30 miliardi di lire) e'
riservata,  per  10.097.049,73  euro  ai  soggetti di cui all'art. 2,
comma 4, della legge n. 73/1998 e, per 5.396.654,24 euro, ai soggetti
di cui al medesimo articolo, comma 6.
  2. Il termine per la presentazione della documentazione prevista al
punto  4  della  delibera n. 99/1999 e per la sua regolarizzazione e'
prorogato al 31 dicembre 2004.
  In  caso  di  inosservanza  del  suddetto  termine,  le  domande di
contributo saranno rinviate ai nuovi interventi operativi.
  3. Il punto 3 della delibera n. 19/2003 e' sostituito dal seguente:
  «Nell'esame   delle  domande  di  contributo,  il  Ministero  delle
attivita' produttive dara' precedenza nell'ordine:
    a) ai  comuni  del  triennio  indicato  in  premessa,  ai  comuni
appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati in detto
triennio  e ai comuni di cui al punto 7 della delibera n. 99/1999 che
regolarizzino  la  domanda  di  contributo entro il 31 dicembre 2004,
subordinatamente  alle disponibilita' finanziarie che residueranno ad
avanzamento del Programma;
    b) ai  comuni  del  biennio  indicato  in premessa con piu' basso
rapporto tra investimento e popolazione residente, purche' gli stessi
abbiano  regolarizzato  la  domanda  di  contributo entro la data del
23 agosto  2003,  gia'  fissata  da  questo  Comitato con delibera n.
19/2003;
    c) ai  comuni  di cui al precedente punto b) che regolarizzino la
domanda di contributo entro il 31 dicembre 2004.
  I  comuni  devono  essere  in  possesso del requisito di priorita',
basato  sullo  stato di realizzazione delle opere di cui al punto 10,
lettera  d),  della  delibera  n. 99/1999, alla data di pubblicazione
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 29 settembre 2004
                      Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei Conti l'11 novembre 2004
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 329