MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2004 

Scioglimento di cinque societa' cooperative.
(GU n.282 del 1-12-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Bologna

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del codice civile che prevede lo
scioglimento   d'ufficio   delle  societa'  cooperative  e  dei  loro
consorzi,  nel  testo  di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6
del 17 gennaio 2003;
  Visto  l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318,  nel  testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del  14 dicembre  1947  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
  Vista  la  convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la
regolamentazione  e  la  disciplina dei rapporti tra il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il Ministero delle attivita'
produttive;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della Cooperazione del
6 marzo  1996  che  decentra  alle Direzioni provinciali del lavoro -
servizio   politiche  del  lavoro  l'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa'
cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati
nell'art.  2544  del  codice  civile,  primo comma, ora novellato dal
1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  per  la  determinazione  del  limite temporale dalla
presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario
liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
  Considerato  che  dagli  atti  dell'Ufficio registro delle imprese,
presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di
Bologna  e  dagli  atti  di questa Direzione, relativi alle ispezioni
ordinarie  biennali,  si  rileva  che  gli enti cooperativi di cui al
presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque  anni  e  che  non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di
valori patrimoniali immobiliari;
                              Decreta:

  Lo   scioglimento   senza   far  luogo  a  nomina  del  commissario
liquidatore  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies
del  regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9
del  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  6  delle  societa'
cooperative:
    1.  Logis  2000  piccola societa' cooperativa a r.l., con sede in
Bologna,  costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data
14 settembre  1998, repertorio n. 2258, Tribunale di Bologna, Busc n.
4603/285774, codice fiscale n. 01912081203, REA BO/398558;
    2.  Cooperativa  di Servizi Sole Cop a r.l., con sede in Bologna,
costituita  con  rogito notaio dott. Andrea Errani in data 30 ottobre
1995,  repertorio  n.  55960, tribunale di Bologna, Busc 4959/311416,
codice fiscale n. 04983571003, REA BO/398084;
    3.  Il  Sole  del  Sud  a r.l., con sede in San Lazzaro di Savena
(Bologna),  costituita  con  rogito notaio dott. Mauro Borghi in data
10 gennaio  1992,  repertorio n. 29539, tribunale di Bologna, Busc n.
4740/256814, codice fiscale n. 01996280614, REA BO/397855;
    4. Gest.-Sport a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito
notaio  dott.ssa  Rita  Merone  in  data 4 luglio 1991, repertorio n.
9302/3201,  tribunale di Bologna, Busc n. 4192/253368, codice fiscale
n. 04073650378, REA BO/337992;
    5.  Cooperativa  Edificatrice  Imolese  a  r.l. con sede in Imola
(Bologna),  costituita  con  rogito notaio dott. Appio Alvisi in data
9 novembre  1961,  repertorio  n.  19678,  tribunale di Bologna, Busc
870/71109, codice fiscale n. 00569190374, REA BO/152577.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono
presentare  formale  e  motivata  domanda  all'autorita' governativa,
intesa   ad  ottenere  la  nomina  del  commissario  liquidatore;  in
mancanza,  a  cura  dell'autorita'  di vigilanza, verra' informato il
conservatore  del  registro delle imprese territorialmente competente
di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o
dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
    Bologna, 16 novembre 2004
                                     Il direttore provinciale: Casale