MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Determinazione  del  livello  dell'aiuto  effettivo  per  la frutta a
guscio,  di  cui  all'articolo 6 del decreto ministeriale 18 febbraio
2004,  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  23 aprile  2003,
recante  disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.
1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo
IV,  capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di
frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione,
che reca modalita' di applicazione.
(GU n.282 del 1-12-2004)

    L'art.  6,  comma  2,  del decreto ministeriale 18 febbraio 2004,
relativo   a   disposizioni   nazionali   di  attuazione  del  regime
comunitario  di  aiuto  alle  superfici  di  frutta  a  guscio,  come
modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale
23 aprile  2004,  prevede  che il Ministero entro il 15 novembre 2004
determina il livello dell'aiuto effettivo differenziato per prodotto,
sulla  base  dei  dati  comunicati  dall'Organismo  pagatore entro il
31 ottobre 2004.
    Sulla  base  dei  dati forniti dall'AGEA concernenti le superfici
oggetto  di  domanda  di  aiuto  per  il  2004, risulterebbe comunque
rispettato,  ai sensi dell'art. 83, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n.  1782/2003,  il  massimale  stabilito  per  l'Italia dall'art. 84,
paragrafo 1 del medesimo regolamento.
    Pertanto,  in  via  definitiva  per  il  2004,  si confermano gli
importi  degli  aiuti  comunitari  previsionali  medi,  pari a 314,00
euro/ha  per  le  nocciole  ed a 227,00 euro/ha per l'altra frutta in
guscio,  indicati  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto ministeriale
23 aprile  2004,  che integrano l'aiuto nazionale, di cui all'art. 11
del  decreto  ministeriale  18 febbraio  2004, pari a 120,75 euro/ha,
quale  cofinanziamento  autorizzato con decreto I.G.RU.E del 7 aprile
2004.