N. 375 ORDINANZA 29 novembre - 2 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  tributario  -  Prova testimoniale - Esclusione - Denunciata
  lesione  del  diritto di difesa, del principio del giusto processo,
  del  principio  di  eguaglianza  in  relazione  a  controversie  di
  differente  natura  -  Difetto  di  rilevanza  della  questione nel
  giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.1002 del 9-12-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:   Carlo   MEZZANOTTE,   Fernanda   CONTRI,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
decreto   legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul
processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413), promosso con
ordinanza  del 3 luglio 2002 dalla Commissione tributaria provinciale
di Foggia sul ricorso proposto da Fontana Antonietta contro l'Agenzia
delle  entrate  di  Foggia,  iscritta  al  n. 1141 del registro delle
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  depositata  il  3 luglio 2002, la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Foggia,  nel  corso  di  un
giudizio  avente ad oggetto la impugnazione di un avviso di rettifica
in   materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  ha  sollevato,  in
riferimento   agli   artt. 3,   24   e   111,  secondo  comma,  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 7,
comma 4,   del   decreto   legislativo   31 dicembre   1992,   n. 546
(Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
«nella  parte  in  cui  esclude  la  prova  testimoniale nel processo
tributario»;
        che  il  giudice  rimettente  osserva,  quanto alla rilevanza
della  questione,  che  l'atto  impugnato  si fonda su di un processo
verbale di constatazione della Guardia di finanza, a sua volta basato
su «dichiarazioni di terzi estranei, acquisite in modo assai sommario
dai  verbalizzanti  e  senza  alcun  riscontro contabile», sicche' la
veridicita'  delle  dette  dichiarazioni  potrebbe  essere  accertata
tramite «l'eventuale audizione» in sede giudiziale di quanti le hanno
rilasciate;
        che,  quanto  alla non manifesta infondatezza, la Commissione
tributaria provinciale di Foggia assume, con riferimento ai parametri
di  cui  agli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,  che debba essere
riconsiderato il giudizio di non fondatezza della questione, espresso
dalla  Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2000, a seguito
dell'ampliamento  dell'ambito della giurisdizione tributaria, operato
dall'art. 12  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002);
        che  tale  ultima  norma  ha,  infatti,  devoluto  al giudice
tributario   controversie   precedentemente   spettanti   al  giudice
ordinario,  nelle  quali  era  gia'  riconosciuta - anche per effetto
della  sentenza n. 114 del 2000 - la possibilita' di utilizzare mezzi
di  prova  diversi dalla prova documentale, possibilita' ora di fatto
vanificata dal divieto di prova testimoniale nel processo tributario;
        che,  quanto al parametro di cui all'art. 111, secondo comma,
della  Costituzione,  il  divieto di prova testimoniale sancito dalla
norma   impugnata   non   garantirebbe  al  contribuente  un  «giusto
processo»,  ove si consideri che l'amministrazione ha la possibilita'
di  avvalersi  delle  dichiarazioni di terzi assunte dalla Guardia di
finanza  e  non  confermate  in  giudizio  nel contraddittorio fra le
parti;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   concludendo  per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o,
comunque, di non fondatezza della questione;
        che  la  questione,  non risultando alcuna richiesta di prova
testimoniale  ne'  potendo  tale  prova  essere  disposta ex officio,
sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - irrilevante nel giudizio a quo;
        che, nel merito, con riferimento al parametro di cui al nuovo
art. 111,   secondo  comma,  della  Costituzione,  nell'ordinanza  di
rimessione   non   si   terrebbe   adeguato   conto   delle  «logiche
implicazioni» che la giurisprudenza, anche di legittimita', ha tratto
dalla  novella  costituzionale ed in base alle quali «va riconosciuto
anche  al  contribuente  lo  stesso potere d'introdurre dichiarazioni
rese  da  terzi  in sede extraprocessuale», avendo queste il medesimo
valore indiziario attribuibile alle dichiarazioni raccolte in sede di
verifica fiscale;
        che non sussisterebbe, d'altro canto, violazione dell'art. 24
della   Costituzione,  posto  che  l'eventuale  esistenza  di  limiti
probatori  non  determinerebbe  di  per  se' ne' l'impossibilita' ne'
l'estrema gravosita' dell'esercizio del diritto di difesa;
        che,  infine,  la  circostanza  che il medesimo giudice debba
applicare  regole  probatorie  diverse  in controversie di differente
natura non comporterebbe alcuna lesione del principio di eguaglianza.
    Considerato  che  dal  tenore  dell'ordinanza  con  la  quale  la
Commissione  tributaria  provinciale di Foggia ha censurato l'art. 7,
comma 4,   del   decreto   legislativo   31 dicembre   1992,   n. 546
(Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
«nella  parte  in  cui  esclude  la  prova  testimoniale nel processo
tributario»,  non  risulta  che  nel  corso  del  giudizio  sia stata
richiesta  l'ammissione  di  tale prova, avendo il giudice a quo solo
rilevato  che  la parte ricorrente ha eccepito la incostituzionalita'
della norma in questione;
        che,  in  linea  generale, deve escludersi la possibilita' di
disporre la prova testimoniale in assenza di richiesta di parte;
        che,  pertanto,  la  questione,  come prospettata dal giudice
rimettente,  si  appalesa manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza nel giudizio a quo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 7,   comma 4,  del  decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre  1991, n. 413), sollevata, in
riferimento   agli   artt. 3,   24   e   111,  secondo  comma,  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 2 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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