N. 375 ORDINANZA 29 novembre - 2 dicembre 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa, del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza in relazione a controversie di differente natura - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.1002 del 9-12-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 3 luglio 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sul ricorso proposto da Fontana Antonietta contro l'Agenzia delle entrate di Foggia, iscritta al n. 1141 del registro delle ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 3 luglio 2002, la Commissione tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la impugnazione di un avviso di rettifica in materia di imposta sul valore aggiunto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui esclude la prova testimoniale nel processo tributario»; che il giudice rimettente osserva, quanto alla rilevanza della questione, che l'atto impugnato si fonda su di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, a sua volta basato su «dichiarazioni di terzi estranei, acquisite in modo assai sommario dai verbalizzanti e senza alcun riscontro contabile», sicche' la veridicita' delle dette dichiarazioni potrebbe essere accertata tramite «l'eventuale audizione» in sede giudiziale di quanti le hanno rilasciate; che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Commissione tributaria provinciale di Foggia assume, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che debba essere riconsiderato il giudizio di non fondatezza della questione, espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2000, a seguito dell'ampliamento dell'ambito della giurisdizione tributaria, operato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002); che tale ultima norma ha, infatti, devoluto al giudice tributario controversie precedentemente spettanti al giudice ordinario, nelle quali era gia' riconosciuta - anche per effetto della sentenza n. 114 del 2000 - la possibilita' di utilizzare mezzi di prova diversi dalla prova documentale, possibilita' ora di fatto vanificata dal divieto di prova testimoniale nel processo tributario; che, quanto al parametro di cui all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, il divieto di prova testimoniale sancito dalla norma impugnata non garantirebbe al contribuente un «giusto processo», ove si consideri che l'amministrazione ha la possibilita' di avvalersi delle dichiarazioni di terzi assunte dalla Guardia di finanza e non confermate in giudizio nel contraddittorio fra le parti; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o, comunque, di non fondatezza della questione; che la questione, non risultando alcuna richiesta di prova testimoniale ne' potendo tale prova essere disposta ex officio, sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - irrilevante nel giudizio a quo; che, nel merito, con riferimento al parametro di cui al nuovo art. 111, secondo comma, della Costituzione, nell'ordinanza di rimessione non si terrebbe adeguato conto delle «logiche implicazioni» che la giurisprudenza, anche di legittimita', ha tratto dalla novella costituzionale ed in base alle quali «va riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere d'introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale», avendo queste il medesimo valore indiziario attribuibile alle dichiarazioni raccolte in sede di verifica fiscale; che non sussisterebbe, d'altro canto, violazione dell'art. 24 della Costituzione, posto che l'eventuale esistenza di limiti probatori non determinerebbe di per se' ne' l'impossibilita' ne' l'estrema gravosita' dell'esercizio del diritto di difesa; che, infine, la circostanza che il medesimo giudice debba applicare regole probatorie diverse in controversie di differente natura non comporterebbe alcuna lesione del principio di eguaglianza. Considerato che dal tenore dell'ordinanza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Foggia ha censurato l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui esclude la prova testimoniale nel processo tributario», non risulta che nel corso del giudizio sia stata richiesta l'ammissione di tale prova, avendo il giudice a quo solo rilevato che la parte ricorrente ha eccepito la incostituzionalita' della norma in questione; che, in linea generale, deve escludersi la possibilita' di disporre la prova testimoniale in assenza di richiesta di parte; che, pertanto, la questione, come prospettata dal giudice rimettente, si appalesa manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004. Il Presidente: Onida Il redattore: Marini Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 2 dicembre 2004. Il direttore della cancelleria: Di Paola 04C1368