IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 settembre 2003 con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza fino al 30 settembre 2004 per gli eccezionali eventi
atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa
Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con
il quale e' stata prorogata la durata dello stato d'emergenza fino al
31 dicembre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325
del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla Protezione civile
della regione Toscana e' stato nominato commissario delegato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Viste le competenze, attribuite al commissario delegato ai sensi
degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;
Richiamata la propria ordinanza n. A/4 del 19 aprile 2004 che
destina Euro 2.900.000,00 al finanziamento delle spese per la
realizzazione di un piano di primi interventi urgenti di riduzione
del rischio idrogeologico;
Richiamata la propria ordinanza A/9 del 9 agosto 2004 con la quale
e' stato approvato il piano relativo ai primi interventi urgenti di
riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di
Massa Carrara colpito dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003 e sono
stati individuati i soggetti attuatori degli interventi stessi,
nonche' attribuiti i relativi finanziamenti;
Considerato che l'ordinanza A/9 del 9 agosto 2004 rimanda ad un
successivo provvedimento commissariale l'individuazione delle
modalita' di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori
e decreto-legge rendicontazione delle spese degli interventi
approvati con tale ordinanza;
Vista la decisione del comitato tecnico per la programmazione del
20 novembre 2003, come integrata e modificata dalla decisione del
29 aprile 2004, che individua le strutture organizzative della
regione Toscana, poste all'interno delle direzioni generali, che
svolgono attivita' di supporto ai commissari delegati;
Ordina:
il ribasso d'asta conseguito nell'aggiudicazione dei lavori non e'
a disposizione degli enti attuatori ed i relativi importi saranno
utilizzati dal commissario delegato per il finanziamento di ulteriori
interventi da individuare con apposita ordinanza da redigere a cura
della direzione generale politiche territoriali e ambientali -
settore tutela del territorio per tutte le attivita' di seguito
indicate la struttura di supporto al commissario delegato e'
costituita dall'ufficio regionale per la tutela del territorio di
Massa Carrara (URTT di Massa Carrara) al quale gli enti attuattori
sono tenuti a riferirsi indirizzando la corrispondenza e la
documentazione relativa alla gestione degli interventi;
l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi
inclusi nell'ordinanza A/9 del 9 agosto 2004, relativamente alle
quote erogate in acconto, sara' effettuata con le seguenti modalita':
acconto del 50% dell'importo risultante dal quadro economico del
progetto dei lavori, al netto del ribasso d'asta ottenuto
nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico del
procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al commissario delegato
(c/o URTT di Massa Carrara), utilizzando lo schema di cui
all'allegato A alla presente ordinanza;
ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro
economico del progetto dei lavori, al netto del ribasso d'asta
ottenuto nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico
del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al commissario
delegato (c/o URTT di Massa Carrara) utilizzando lo schema di cui
all'allegato B alla presente ordinanza. La richiesta puo' essere
inoltrata quando almeno il 70% di quanto precedentemente erogato e'
stato utilizzato, oppure quando il responsabile unico del
procedimento attesta l'insufficienza delle somme erogate e
disponibili per la copertura di crediti esigibili di terzi nei
confronti dell'ente attuatore.
La rendicontazione delle spese di ciascun intervento, relativamente
alle quote erogate in acconto di cui sopra, sara' effettuata dagli
enti attuattori con cadenza trimestrale inoltrando al commissario
delegato (c/o URTT di Massa Carrara) la documentazione di spesa
progressivamente disponibile. Tale documentazione consistente in
fatture/notule, provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento
quietanzati, dovra' essere trasmessa in copia conforme all'originale,
congiuntamente all'invio della scheda di monitoraggio dell'intervento
stesso;
il monitoraggio degli interventi sara' effettuato dagli enti
attuatori relativamente a ciascun intervento utilizzando la scheda
allegata alla circolare del dipartimento della Protezione civile n. 1
del 20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio
2000 - serie generale n. 101;
le schede di monitoraggio allegate alla circolare, di cui al
punto precedente sono compilate dagli enti attuatori a partire dalla
data della gara di appalto fino alla conclusione di ogni adempimento
relativo alla gestione dei lavori oggetto di monitoraggio e sono
trasmesse ogni trimestre al commissario delegato (c/o URTT di Massa
Carrara);
le schede di monitoraggio sono integrate dagli enti attuatori con
l'indicazione del tipo di procedura seguita per l'appalto dei lavori;
l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli
interventi inclusi nell'ordinanza A/9 del 9 agosto 2004,
relativamente alla quota di saldo, sara' effettuata su richiesta del
responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare
al commissario delegato (c/o URTT di Massa Carrara) utilizzando lo
schema di cui all'allegato C alla presente ordinanza. La richiesta
potra' essere formulata secondo quanto indicato al punto 1 oppure al
punto 2 dell'allegato C. In quest'ultimo caso e' necessario allegare
una specifica dichiarazione del responsabile finanziario dell'ente
attuatore che attesti l'impossibilita' dell'ente stesso ad anticipare
con proprie risorse le somme necessarie per il pagamento a saldo
delle spese relative all'intervento;
i finanziamenti assegnati con ordinanza A/9 del 9 agosto 2004
possono essere erogati, alle stesse condizioni stabilite con la
presente ordinanza in merito ai ribassi d'asta, anche agli enti che
per motivi di urgenza hanno avviato o concluso l'esecuzione di
interventi con la stessa ordinanza approvati;
le somme eventualmente spese dagli enti attuatori per finalita'
non rispondenti a quelle dell'ordinanza n. 3325/2003 sono soggette al
recupero. Sono parimenti soggette a recupero le somme per le quali si
ritardi a trasmettere senza giustificabile motivo il rendiconto e
venga superato il termine assegnato dal commissario per inoltrarlo e
quelle non rendicontate entro i termini di cui all'allegato C, punto
2) alla presente ordinanza;
di comunicare la presente ordinanza agli enti attuattori degli
interventi, alle strutture regionali interessate, e di disporne la
pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione
Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 12 novembre 2004
Il commissario delegato: Franci