IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale
21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto
ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale
28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge
28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea dalla sig.ra Sandy Crovato, nonche' la documentazione
prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione «Barn-Och Ungdomspedagogisk
Examen (Bachelor of Education in Child and Youth Education)»;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto
legislativo n. 115);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi nella seduta del 29 ottobre 2004, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il
titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione
professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
il riconoscimento non deve essere subordinato a misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per
durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di
una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e,
comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato
decreto legislativo n. 115);
Decreta:
1. Il titolo di formazione «Barn-Och Ungdomspedagogisk Examen
(Bachelor of Education in Child and Youth Education)"», rilasciato
dalla Hgskolan Kristianstad (Svezia) il 20 dicembre 1996, posseduto
dalla cittadina comunitaria (svedese) Crovato Sandy, nata a N. Melby
(Svezia) l'11 novembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di
abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole
dell'infanzia italiane.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 17 novembre 2004
Il direttore generale: Criscuoli