MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2004 

Riconoscimento,  in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Sandy
Crovato,  di  titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea
(Svezia),  quale  titolo  abilitante  all'esercizio  in  Italia della
professione  di  insegnante,  in  applicazione  della  Direttiva  del
Consiglio  delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e
del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n.
115.
(GU n.293 del 15-12-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n. 298, e successive modificazioni; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1996,  n.  471; il decreto
ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge
28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea   dalla  sig.ra  Sandy  Crovato,  nonche'  la  documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115,  relativa  al  titolo  di formazione «Barn-Och Ungdomspedagogisk
Examen (Bachelor of Education in Child and Youth Education)»;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma  1,  citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella seduta del 29 ottobre 2004, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
    la  formazione  professionale attestata dal titolo, inferiore per
durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di
una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e,
comunque,  non  superiore  ai  quattro  anni (art. 5, comma 2, citato
decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione  «Barn-Och  Ungdomspedagogisk Examen
(Bachelor  of  Education  in Child and Youth Education)"», rilasciato
dalla  Hgskolan  Kristianstad (Svezia) il 20 dicembre 1996, posseduto
dalla  cittadina comunitaria (svedese) Crovato Sandy, nata a N. Melby
(Svezia)  l'11  novembre  1971,  ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto   legislativo   27 gennaio   1992,   n.  115,  e'  titolo  di
abilitazione  all'esercizio della professione di docente nelle scuole
dell'infanzia italiane.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 17 novembre 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli