IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto
ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto
ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione
prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato, titolo di
formazione;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della
professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e'
subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo;
Visto, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 8 del piu'
volte citato decreto legislativo n. 115/1992, il precedente
provvedimento di riconoscimento, prot. n. 6656 del 25 marzo 2004,
avente per oggetto titolo identico;
Ritenuto:
che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione
professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che: la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione
cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
che la formazione professionale attestata dal titolo non e'
inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie
(Magistra Philosophiae)" rilasciato l'11 gennaio 1999
dall'Universita' di Innsbruck;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die
Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 9 luglio 2004
dal Bundesgymnasium di Innsbruck, posseduto da:
cognome:
Von Wohlgemuth;
nome: Michaela;
nata a: Bolzano;
il: 15 febbraio 1974;
cittadinanza comunitaria (italiana);
comprovante una formazione professionale al cui possesso la
legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che lo ha
rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante,
costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di
abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
93/A «materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle localita' ladine»;
98/A «tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella
scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine».
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 15 ottobre 2004
Il direttore generale: Criscuoli