MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 ottobre 2004 

Riconoscimento,   in  favore  della  cittadina  comunitaria  prof.ssa
Michaela  Von  Wohlgemuth,  di  titolo di formazione, acquisito nella
Comunita' europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in
Italia   della  professione  di  insegnante,  in  applicazione  della
Direttiva  del Consiglio delle Comunita' Europee del 21 dicembre 1988
(89/48/CEE)  e  del  relativo  decreto  legislativo  di attuazione 27
gennaio 1992, n. 115.
(GU n.293 del 15-12-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5  febbraio  1992,  n. 91; il decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
il   decreto   legislativo   16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.  39  del  30  gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286;  il decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394; il decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115,   relativa   al  detto,  del  pari  sotto  indicato,  titolo  di
formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo;
  Visto,  in  relazione  al  disposto  dell'art. 12, comma 8 del piu'
volte   citato   decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  precedente
provvedimento  di  riconoscimento,  prot.  n. 6656 del 25 marzo 2004,
avente per oggetto titolo identico;
  Ritenuto:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento,  non  debba  essere subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dal  titolo non e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di  istruzione  superiore:  «Magistra  der  Philosophie
(Magistra     Philosophiae)"    rilasciato    l'11    gennaio    1999
dall'Universita' di Innsbruck;
    titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über  die
Zurücklegung  des  Unterrichtspraktikums» rilasciato il 9 luglio 2004
dal Bundesgymnasium di Innsbruck, posseduto da:
    cognome:
    Von Wohlgemuth;
    nome: Michaela;
    nata a: Bolzano;
    il: 15 febbraio 1974;
    cittadinanza comunitaria (italiana);
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  115,  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
      93/A   «materie   letterarie   negli   istituti  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado  in  lingua  tedesca  e  con lingua di
insegnamento tedesca delle localita' ladine»;
      98/A  «tedesco,  storia  ed  educazione civica, geografia nella
scuola  media  in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 ottobre 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli