IL DIRIGENTE
della direzione provinciale del lavoro
di Bari
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del
codice civile, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere
di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di
detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
Visto il verbale di revisione del 1° agosto 2002 e successivo
accertamento del 24 febbraio 2003 relativo all'attivita' della
societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la
medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art.
2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004;
Decreta:
La societa' cooperativa sociale «Obiettivo Lavoro» a r.l., con sede
in Gioia del Colle, posizione n. 8228, costituita per rogito del
notaio Nicola Guida di Gioia del Colle in data 31 marzo 1999,
repertorio n. 74254, codice fiscale n. 05327980727, registro imprese
n. 54746, R.E.A. n. 413361, e' sciolta senza nomina di commissario
liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto.
Bari, 30 novembre 2004
Il dirigente: Baldi