N. 386 ORDINANZA 1 - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccepito difetto in relazione al giudizio
  a quo - Reiezione.
Ordinamento   giudiziario  -  Sezione  specializzata  in  materia  di
  proprieta'  industriale ed intellettuale - Competenza delle sezioni
  di Roma per i territori di Cagliari e Sassari - Mancata istituzione
  di una sezione a Cagliari - Denunciata irragionevolezza, disparita'
  di  trattamento rispetto al resto del territorio nazionale, lesione
  del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge  12 dicembre  2002,  n. 273,  art. 16; d.lgs. 27 giugno 2003,
  n. 168, artt. 1 e 4, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:   Carlo   MEZZANOTTE,   Fernanda   CONTRI,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge
12 dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e
lo  sviluppo  della  concorrenza) e degli articoli 1 e 4, lettera i),
del  decreto  legislativo  27  giugno 2003,  n. 168  (Istituzione  di
Sezioni   specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed
intellettuale   presso   tribunali   e   Corti   d'appello,  a  norma
dell'art. 16  della  legge  12 dicembre  2002,  n. 273), promosso con
ordinanza   del   13 ottobre  2003  dal  Tribunale  di  Cagliari  nel
procedimento  civile vertente tra T-Scrivo Sardegna S.r.l. ed altra e
Maurizio  Boi,  iscritta  al  n. 52  del  registro  ordinanze  2004 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che  con  ordinanza del 13 ottobre 2003 il Tribunale di
Cagliari  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale - in
relazione  agli  articoli 3  e  24  della Costituzione - dell'art. 16
della   legge   12 dicembre   2002,   n. 273   (Misure  per  favorire
l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo della concorrenza), recante la
delega   al  Governo  per  l'istituzione  di  sezioni  dei  tribunali
specializzate  in materia di proprieta' industriale ed intellettuale,
nonche'  degli  articoli 1  e  4,  comma 1,  lettera i),  del decreto
legislativo   27   giugno 2003,   n. 168   (Istituzione   di  Sezioni
specializzate  in  materia di proprieta' industriale ed intellettuale
presso  tribunali  e  Corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della
legge  12 dicembre  2002,  n. 273),  attuativi della predetta delega,
nelle  parti in cui tali disposizioni non prevedono la istituzione di
una sezione specializzata con sede nel territorio del distretto della
Corte  d'appello di Cagliari, nonche' nelle parti in cui stabiliscono
che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per «i territori
ricompresi»  nel  distretto  di  Corte  d'appello di Cagliari e della
Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte;
        che  il giudice a quo premette di essere stato investito, con
ricorso  depositato il 31 luglio 2003 dalla T-Scrivo Sardegna S.r.l.,
di  una  domanda  cautelare  ante causam, ai sensi dell'art. 700 cod.
proc.  civ.,  nei  confronti  del sig. Maurizio Boi in relazione alla
attivita'  di  produzione  e commercializzazione da questi svolta, la
quale,   secondo   la  ricorrente,  integrerebbe  gli  estremi  della
concorrenza sleale;
        che  nell'ordinanza  si  evidenzia  inoltre  come la T-Scrivo
Sardegna  S.r.l.  abbia  preannunciato di voler agire, nel successivo
giudizio  di  merito,  «ai  sensi  degli  artt. 2598 e ss. del codice
civile,   per   l'accertamento   dell'illecito   concorrenziale,  per
l'inibitoria della condotta sleale e per la condanna del convenuto al
risarcimento dei danni»;
        che  il  giudice rimettente da' inoltre atto di aver disposto
la  comparizione delle parti ai sensi dell'art. 669-sexies cod. proc.
civ.,  non ritenendo che la convocazione della controparte potesse in
alcun  modo  pregiudicare  l'attuazione  dell'eventuale provvedimento
cautelare;
        che  -  prosegue  il  rimettente  -  il  sig.  Maurizio  Boi,
costituitosi  in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullita'
dell'atto  introduttivo  per  invalidita'  della procura alle liti, a
causa  della  mancata  indicazione  del  legale  rappresentante della
ricorrente  e  della  impossibilita'  di  una sua identificazione per
altre  vie,  mentre,  nel  merito, ha affermato di aver intrapreso la
commercializzazione dei prodotti in questione prima della ricorrente;
        che,  in  relazione  alla rilevanza, il Tribunale di Cagliari
sottolinea  innanzitutto  come sia da rigettare, in quanto infondata,
l'eccezione  pregiudiziale  sollevata dal resistente, evidenziando in
secondo  luogo  come  si  troverebbe  a  dover  dichiarare la propria
incompetenza   in   relazione   alla  domanda  cautelare,  in  quanto
quest'ultima   avrebbe   dovuto   essere   proposta,   in  base  alle
disposizioni   impugnate,  dinanzi  alla  sezione  specializzata  del
Tribunale  di  Roma,  territorialmente competente ex art. 4, comma 1,
lettera i),  del d.lgs. n. 168 del 2003, dal momento che quest'ultimo
e'  entrato  in  vigore  in  data  antecedente  rispetto a quella del
deposito del ricorso;
        che, secondo il giudice rimettente, il difetto di competenza,
stante  il carattere funzionale di quest'ultima, sarebbe nella specie
rilevabile  d'ufficio  e imporrebbe, conseguentemente, «una pronunzia
esclusivamente  negativa,  con le consequenziali statuizioni anche in
ordine alle spese di lite»;
        che  il giudice a quo sottolinea inoltre l'impossibilita', ai
sensi  dell'art. 669-septies  cod.  proc.  civ.,  di concedere misure
cautelari interinali da parte del giudice incompetente;
        che,  quanto al merito, secondo l'ordinanza di rimessione, le
disposizioni impugnate sarebbero contrastanti con gli articoli 3 e 24
della Costituzione;
        che,    al    riguardo,   nell'ordinanza   si   richiama   la
giurisprudenza   costituzionale   che   ha   sottolineato   come   la
conformazione  degli  istituti  processuali,  ed  in  particolare  la
ripartizione   della   giurisdizione   e   la   determinazione  delle
competenze, sia affidata alla discrezionalita' del legislatore, salvo
tuttavia il limite della ragionevolezza;
        che,   secondo  il  rimettente,  tale  limite  sarebbe  stato
oltrepassato nel caso de quo, analogamente a quanto avvenuto nel caso
giudicato da questa Corte con la sentenza n. 444 del 2002;
        che, in relazione alla presunta violazione dell'art. 3 Cost.,
il  rimettente  lamenta  la  «tangibile  ed  immotivata disparita' di
trattamento  tra  i  soggetti  coinvolti,  in  qualita'  di parte, in
procedimenti  aventi  ad  oggetto  materie  riservate alla cognizione
delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio
della  Regione  Sardegna (...), e quelli che, in situazioni del tutto
corrispondenti, risultano residenti o con sede, invece, nel resto del
territorio nazionale»;
        che  la  mancata  istituzione  di sezioni specializzate nella
Regione Sardegna sarebbe fonte, secondo l'ordinanza di rimessione, di
«disagi  rilevantissimi  ed  oneri  privi  di giustificazione, sia di
natura economica che di carattere personale»;
        che le disposizioni impugnate sarebbero irragionevoli poiche'
determinerebbero  un  «abnorme quanto immotivato allontanamento dalla
sede  specializzata  individuata  ex lege dalle sedi giudiziarie che,
invece, sarebbero territorialmente competenti»;
        che   la   violazione   dell'art. 24  Cost.  deriverebbe  dal
«notevole  ostacolo  che viene frapposto all'accesso fisiologico alla
giustizia  civile»,  in  considerazione  delle  maggiori spese che le
parti sarebbero chiamate a sostenere;
        che,  secondo  il  rimettente,  la  scelta  di  non istituire
sezioni  specializzate  nel territorio della Regione Sardegna sarebbe
irragionevole  anche  ove la si considerasse dal punto di vista delle
«distanze esistenti tra le varie sedi»;
        che  neanche  la  valutazione dell'«elemento dimensionale del
territorio»,  d'altra  parte,  riuscirebbe  a  fornire  un fondamento
razionale  alla mancata istituzione in territorio sardo delle sezioni
specializzate,   giacche'  la  competenza  territoriale  della  Corte
d'appello di Cagliari si estenderebbe ben oltre quella di altre Corti
d'appello,   come   quella   di  Trieste,  ove,  invece,  le  sezioni
specializzate sono state istituite;
        che   a   conclusioni   analoghe,   inoltre,   porterebbe  la
considerazione del «dato della popolazione residente»;
        che,  infine, nel medesimo senso deporrebbe la considerazione
degli «indicatori economici rappresentati dal numero delle industrie,
delle   imprese   commerciali  e  delle  aziende  agricole»,  nonche'
dell'«elemento dimensionale degli uffici»;
        che  ha  depositato  atto  di  intervento  il  Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  sostenendo  l'inammissibilita',  e  comunque
l'infondatezza, della questione proposta;
        che    secondo    la   difesa   erariale   l'inammissibilita'
dipenderebbe dal difetto di rilevanza nel giudizio principale, e cio'
in  quanto  la «sentenza manipolativa che la Corte dovrebbe emettere»
in  caso di accoglimento «non produrrebbe in modo immediato ne' certo
l'effetto di consentire al giudice a quo la decisione della causa»;
        che  nel caso in cui la Corte ritenesse fondata la questione,
infatti,  si  determinerebbe  «la  necessita' di un provvedimento del
Presidente del Tribunale di Cagliari di preventiva individuazione dei
magistrati in possesso dei requisiti di legge e di assegnazione degli
stessi  alla sezione, senza alcuna certezza, peraltro, che nel novero
degli   stessi   rientri   il   magistrato  giudicante  nel  giudizio
principale»;
        che,  in  relazione  al  merito,  l'Avvocatura evidenzia come
«l'opzione  di  costituire  un  numero  limitato  di  sedi presso cui
istituire  le  sezioni era imposta dalla necessita' di adempiere agli
obblighi   derivanti   dall'appartenenza  della  Repubblica  italiana
all'Unione europea»;
        che  la  difesa  erariale  menziona al riguardo l'art. 91 del
Regolamento  del  Consiglio  del  20 dicembre 2003, n. 40/1994/CE, il
quale  disporrebbe l'obbligo, per gli Stati membri, di individuare un
ridotto  numero di tribunali nazionali di prima istanza nella materia
de qua;
        che,  in  relazione alla lamentata disparita' di trattamento,
nell'atto  di  intervento  si  afferma come l'ordinanza di rimessione
porrebbe  a  raffronto,  ai  fini  dello  svolgimento del giudizio di
eguaglianza, situazioni tra loro disomogenee;
        che, comunque, la disparita' di trattamento non sussisterebbe
«in  relazione  a  tutti  coloro  (la  gran  parte degli abitanti nel
territorio  nazionale)» che, come i residenti nella Regione Sardegna,
non  si  trovino nelle vicinanze, o nel territorio di un distretto di
Corte d'appello;
        che,   inoltre,   la   considerazione  delle  caratteristiche
socio-economiche  delle  zone  in cui sono state istituite le sezioni
specializzate  sarebbe  sufficiente  a  mostrare l'infondatezza della
censura che lamenta l'irragionevolezza delle disposizioni impugnate;
        che  non risulterebbe leso neanche l'art. 24 Cost., in quanto
-  come mostrerebbe la relazione illustrativa del Governo allo schema
di  decreto legislativo - le disposizioni impugnate, nel prevedere la
competenza  delle  sezioni  specializzate  istituite  presso la Corte
d'appello  di  Roma,  avrebbero  tenuto  in considerazione la maggior
facilita' dei collegamenti con quest'ultima citta'.
    Considerato   che,   preliminarmente,   deve   essere   esaminata
l'eccezione  di  inammissibilita',  per  difetto  di  rilevanza della
questione nel giudizio a quo, sollevata dalla difesa erariale;
        che tale eccezione appare infondata, dal momento che, come si
desume dall'ordinanza introduttiva del giudizio, l'accoglimento della
proposta  questione  di costituzionalita' determinerebbe la adozione,
nel  giudizio  a  quo,  di  un provvedimento giurisdizionale in parte
differente rispetto a quello che si imporrebbe in caso di rigetto;
        che,  infatti,  in  tale  ultima  ipotesi - come evidenzia lo
stesso  rimettente - egli dovrebbe dichiarare la propria incompetenza
a beneficio delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale
di Roma;
        che,  viceversa,  nel  caso  di  accoglimento  della proposta
questione  di  legittimita'  costituzionale,  il  rimettente dovrebbe
parimenti  dichiarare  la  propria incompetenza, a beneficio tuttavia
della  istituenda  sezione specializzata presso il medesimo Tribunale
di Cagliari;
        che,  come  e'  evidente,  ben  diverse  sarebbero, nelle due
ipotesi,  anche  le  conseguenze  che  si produrrebbero nei confronti
delle parti del procedimento principale;
        che,   nel   merito,   i   sollevati  dubbi  di  legittimita'
costituzionale devono essere ritenuti manifestamente infondati;
        che,  in  particolare, tale risulta la censura concernente la
presunta   violazione   dell'art. 24  Cost.,  in  quanto  -  come  la
giurisprudenza  di  questa  Corte  non  ha  mancato di evidenziare in
molteplici  occasioni  - tale precetto costituzionale «non impone che
il  cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello
stesso  modo  e  con  i  medesimi  effetti  (...) purche' non vengano
imposti oneri tali o non vengano prescritte modalita' tali da rendere
impossibile  o  estremamente  difficile  l'esercizio  del  diritto di
difesa  o  lo svolgimento dell'attivita' processuale» (sentenza n. 63
del  1977;  analogamente,  cfr.  sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza
n. 99 del 2000);
        che   deve   escludersi  che  la  attribuzione  alle  sezioni
specializzate  presso il Tribunale di Roma della competenza in ordine
alle   controversie  sorte  nel  territorio  della  Regione  Sardegna
determini l'impossibilita' o l'estrema difficolta' nell'esercizio dei
diritti  garantiti dall'art. 24 Cost., come e' agevolmente dimostrato
dall'esistenza   in  Roma  degli  organi  giurisdizionali  di  ultima
istanza, competenti per tutto il territorio nazionale;
        che, parimenti, deve essere esclusa la violazione dell'art. 3
Cost.,  in  quanto  la  diversita'  di  trattamento  che  si  volesse
ravvisare  «tra  i  soggetti  coinvolti,  in  qualita'  di  parte, in
procedimenti  aventi  ad  oggetto  materie  riservate alla cognizione
delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio
della  Regione  Sardegna (...), e quelli che, in situazioni del tutto
corrispondenti, risultano residenti o con sede, invece, nel resto del
territorio    nazionale»    va    ricondotta    all'esercizio   della
discrezionalita'  del  legislatore nella conformazione degli istituti
processuali;
        che,  infatti,  il legislatore e' «libero di regolare in modo
non  rigorosamente  uniforme  i  modi  della tutela giurisdizionale a
condizione  che  non  siano  vulnerati  i  principi  fondamentali  di
garanzia  ed  effettivita' della tutela medesima» (sentenza n. 82 del
1996);
        che,  nella  specie,  per  quanto  fin  qui  osservato,  tali
principi non possono in alcun modo ritenersi lesi.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 16  della  legge  12 dicembre
2002,  n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo
della  concorrenza),  e degli articoli 1 e 4, comma1, lettera i), del
decreto  legislativo  27  giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni
specializzate  in  materia di proprieta' industriale ed intellettuale
presso  tribunali  e  corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), sollevate, in relazione agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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