N. 391 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Atto di
  citazione   a   giudizio  -  Avviso,  a  pena  di  nullita',  della
  possibilita'   di   presentare   domanda  di  oblazione  -  Mancata
  previsione  -  Denunciata  limitazione  del  diritto  di  difesa  -
  Ordinanza   di   rimessione   priva   dei   requisiti   minimi  per
  l'individuazione  della  norma  censurata  e  del fatto oggetto del
  giudizio,  nonche'  carente  di motivazione sulla rilevanza e sulla
  non  manifesta  infondatezza  -  Successive integrazioni effettuate
  quando   il   processo   a   quo   era  gia'  sospeso  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento
penale, dal giudice di pace di Piacenza con ordinanza del 10 febbraio
2003,  iscritta  al  n. 1115 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  ordinanza del 2 giugno 2002 (r.o. n. 1115 del
2003) il giudice di pace di Piacenza, «sull'eccezione di legittimita'
costituzionale  proposta preliminarmente dalla difesa [...], ritenuta
la  stessa  non  manifestamente  infondata  nonche' rilevante ai fini
della  decisione  del presente giudizio», ha disposto la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il procedimento;
        che  con  atto successivo in data 10 febbraio 2003 (pervenuto
alla   Corte,  unitamente  al  precedente,  il  3 dicembre  2003)  il
rimettente  ha  integrato la precedente ordinanza, indicando la norma
oggetto  della  questione  e  motivando  sulla  rilevanza e sulla non
manifesta  infondatezza  della  questione  stessa,  ed  ha nuovamente
disposto  la  trasmissione degli atti alla Corte e la sospensione del
procedimento;
        che  nel  secondo  provvedimento  il  rimettente premette che
l'imputato    ha   eccepito,   in   riferimento   all'art. 24   della
Costituzione,   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 20  del
decreto   legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge  24 novembre  1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che
l'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace contenga, a
pena  di  nullita',  l'avviso  che l'imputato, qualora ne ricorrano i
presupposti,  prima  della dichiarazione di apertura del dibattimento
possa  presentare  domanda  di  oblazione  o porre in essere condotte
riparatorie;
        che   il   rimettente   ritiene  che  la  mancata  previsione
dell'avviso  in  ordine  alla  possibilita'  di  formulare domanda di
oblazione   e  di  porre  in  essere  condotte  riparatorie  ai  fini
dell'estinzione  del  reato  determini una «obiettiva limitazione del
diritto  di  difesa dell'imputato», anche ai fini della scelta fra le
possibili soluzioni difensive offerte dalla legge;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione e' del tutto priva
di motivazione in ordine alla rilevanza, e comunque non fondata.
    Considerato che con ordinanza in data 2 giugno 2002 il giudice di
pace  di  Piacenza,  «sull'eccezione  di  legittimita' costituzionale
proposta  preliminarmente  dalla difesa [...], ritenuta la stessa non
manifestamente  infondata  nonche'  rilevante ai fini della decisione
del  presente  giudizio», ha disposto la trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale  e  sospeso  il  procedimento,  senza  peraltro
indicare   la   norma   oggetto   della   questione  di  legittimita'
costituzionale  e  senza  esporre  alcuna  motivazione in ordine alla
rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione stessa;
        che  con atto successivo depositato in data 10 febbraio 2003,
qualificato   come  «atto  integrativo  dell'ordinanza  emessa  il  2
giugno 2002»,  il rimettente chiarisce che oggetto della questione di
legittimita'  costituzionale  e'  l'art. 20  del  decreto legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,  n. 468),  descrive  il fatto sul quale si innesta la questione
nel  giudizio  a  quo e argomenta in ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza;
        che l'atto depositato il 10 febbraio 2003 non produce effetti
ai   fini   del   giudizio   di   costituzionalita',   in  quanto  le
«integrazioni»  alla precedente ordinanza risultano effettuate quando
il  processo  a  quo  era  gia' stato sospeso e il giudice rimettente
aveva  quindi  consumato  il  suo  potere in ordine alla questione di
legittimita'   costituzionale   mediante   l'ordinanza   in   data  2
giugno 2002 (v. per una situazione analoga ordinanza n. 11 del 1991);
        che  l'ordinanza  del  2  giugno 2002  e'  peraltro priva dei
requisiti  minimi  indispensabili  ai  fini dell'individuazione della
norma  censurata e del fatto oggetto del giudizio ed e' assolutamente
carente   di  motivazione  sulla  rilevanza  e  sulla  non  manifesta
infondatezza della questione;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente  inammissibile  (v. da ultimo ordinanze numeri 55 e 51
del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Piacenza
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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