MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 16 dicembre 2004, n. 1618/IV 

Chiarimenti  sul  decreto  ministeriale  22 giugno  2004,  n. 898/IV,
relativo   alla  procedura  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali
e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.
(GU n.299 del 22-12-2004)
 
 Vigente al: 22-12-2004  
 

  Il   decreto   ministeriale  22 giugno  2004,  n.  898/IV,  che  ha
sostituito  il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65, ha
definito  le  procedure  e  gli  schemi-tipo  sulla base dei quali le
Amministrazioni  aggiudicatrici  sono  tenute a redigere, approvare e
pubblicare  il  Programma  triennale  ed i suoi aggiornamenti annuali
cosi'  come  richiamato  dall'art.  14,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  Il  comma  11  dell'art.  14  della  legge n. 109/1994 e successive
modifiche  e integrazioni, pone in capo alle suddette Amministrazioni
aggiudicatrici  anche  l'obbligo  di  trasmettere,  dopo  la relativa
approvazione,  i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei
lavori   pubblici,   nonche',   fatta   eccezione  per  gli  enti  ed
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, al CIPE.
  Cio' premesso, a seguito di alcune osservazioni o quesiti sollevati
a   questo  Dicastero  concernenti  gli  adempimenti  previsti  dalle
normative  vigenti  in materia di pubblicita' del Programma triennale
ed  elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  si  forniscono i seguenti
chiarimenti:
    1)   Per   quanto   riguarda   gli   enti  locali,  l'obbligo  di
pubblicazione  informatica - rispettivamente - sul sito del Ministero
delle   infrastrutture   e   dei  trasporti  o  sui  competenti  siti
predisposti  dalle  regioni  e province autonome - sussiste, ai sensi
dell'art.  5,  comma  4  del  decreto  ministeriale  22 giugno  2004,
unicamente  dopo  l'approvazione  del  Programma  triennale ed elenco
annuale unitamente al bilancio preventivo.
    2)  In merito alla pubblicita' di eventuali, necessari e motivati
adeguamenti  allo  Schema  di  Programma  triennale  e aggiornamento,
successivamente  alla  sua  adozione,  durante il periodo di sessanta
giorni  di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 22 giugno
2004,   si   ritiene   che   la  stessa  sia  assolta  attraverso  la
pubblicazione dell'atto che li approva in analogia a quanto stabilito
dall'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale in parola.
    3)  Qualsiasi  modifica  al  Programma  triennale  ed  all'elenco
annuale  dei  lavori  pubblici,  dopo  l'approvazione definitiva e la
conseguente pubblicazione da parte del Referente della programmazione
sui  siti  internet  predisposti  rispettivamente dal Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  dalle  regioni  e  dalle province
autonome,  comporta  che  il  referente della programmazione provveda
all'aggiornamento  delle  schede  1,  2,  3  e  2b,  gia'  pubblicate
attenendosi  scrupolosamente  alle procedure informatiche previste da
ciascun sito.
    4)  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1  del  decreto ministeriale
22 giugno 2004 si precisa che l'obbligo della preventiva approvazione
di  uno  studio  di  fattibilita'  per lavori di importo inferiore ad
1.000.000,00 di euro - o della progettazione preliminare - per lavori
di  importo  pari  o  superiore  ad  1.000.000,00  di euro - sussiste
unicamente  per  l'inclusione  degli  stessi  nell'elenco annuale dei
lavori pubblici.
    5)  Il  progetto  incluso nell'elenco annuale dei lavori pubblici
deve aver ottenuto la conformita' urbanistica ed ambientale.
  In  relazione  ai quesiti posti da alcuni enti e amministrazioni si
precisa che la previsione di cui alla scheda 3-Elenco annuale - della
scelta   «SI»  -  «NO»  concernente  le  conformita'  urbanistica  ed
ambientale,  si  deve  intendere  nel  senso  che  l'obbligo di dette
conformita',  al quale e' condizionata l'inclusione o meno del lavoro
nell'elenco   annuale   dei   lavori  pubblici,  sussiste  unicamente
all'approvazione  dell'elenco  annuale contestualmente al bilancio di
previsione e non gia' all'atto di redazione dello Schema di programma
entro  il  30 settembre  di  ciascun  anno. Quindi, le conformita' in
parola  devono  essere perfezionate entro la data di approvazione del
Programma  triennale e relativo elenco annuale. In caso contrario, se
non si sia ottenuta la conformita' ambientale e urbanistica, e si sia
ancora   nell'ipotesi   «NO»,  il  lavoro  non  puo'  essere  incluso
nell'elenco  annuale dei lavori e potra' essere spostato in uno degli
altri  anni  del  programma  triennale  oppure si potra' procedere in
corso d'anno all'aggiornamento dell'elenco annuale nei modi stabiliti
dalla normativa vigente.
    6)  Le  disposizioni  di cui agli articoli 88 comma 3 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999 e 4 comma 2 del decreto
ministeriale   22 giugno   2004,   si  ritengono  attuate  attraverso
l'inserimento  dell'indicazione  «in  economia»  nella  terza colonna
della scheda 3-Elenco annuale.
    Roma, 16 dicembre 2004

                                            Il vice Ministro
                                 delle infrastrutture e dei trasporti
                                                Martinat