PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 novembre 2004, n. 5/04 

Prosecuzione  del  rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i
limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo.
(GU n.300 del 23-12-2004)
 
 Vigente al: 23-12-2004  
 

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                     Ministri - Segretariato generale

                                  Alle  amministrazioni  dello  Stato
                                     anche ad ordinamento autonomo

                                  Al Consiglio di Stato - Ufficio del
                                     Segretario generate

                                  Alla  Corte dei Conti - Ufficio del
                                     Segretario generale

                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                     -    Ufficio    del   Segretario
                                     generale

                                  Alle Agenzie

                                  All'ARAN

                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                     pubblica amministrazione

                                  Agli  enti  pubblici  non economici
                                     (tramite i Ministeri vigilanti)

                                  Agli  enti pubblici (ex art. 70 del
                                     decreto legislativo n. 165/2001)

                                  Agli  enti di ricerca - (tramite il
                                     Ministero        dell'istruzione
                                     dell'universita'     e     della
                                     ricerca)

                                  Alle  istituzioni  universitarie  -
                                     (tramite       il      Ministero
                                     dell'istruzione dell'universita'
                                     e della ricerca)

                                      e, p.c.:

                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                     delle regioni

                                  All'ANCI

                                  All'UPI

1. Il trattenimento in servizio.
  L'art. 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nel testo
integrato dalla legge di conversione n. 186 del 2004, ha aggiunto tre
periodi  al  comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  503,  cosi'  prevedendo  la  possibilita',  per i pubblici
dipendenti,   di   permanere  in  servizio  fino  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'.
  L'integrazione  si  applica  alle  pubbliche amministrazioni di cui
all'art.  1,  comma  2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con   esclusione  degli  appartenenti  alla  carriera  diplomatica  e
prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di
polizia ad ordinamento militare e civile, del personale del corpo dei
Vigili del fuoco.
  Appare    opportuno    sottolineare   come   l'applicazione   della
disposizione   in   questione   comporti   per   le   amministrazioni
l'assunzione di determinazioni organizzative, in quanto finalizzata a
garantire  loro  la possibilita' di soddisfare i fabbisogni accertati
eventualmente trattenendo in servizio quei dipendenti che, essendo in
possesso  di  una  «particolare esperienza professionale acquisita in
determinati o specifici ambiti», ne abbiano fatto richiesta.
  I   pubblici  dipendenti  destinatari  della  disposizione  possono
richiedere  il  trattenimento  in  servizio.  Tale  facolta'  non  si
traduce,   pero',  nel  diritto  a  permanere  in  servizio,  essendo
richiesta   una  valutazione  discrezionale  dell'amministrazione  in
ordine  al  trattenimento  stesso  e  trattandosi  di  una  norma  di
carattere   organizzativo.   Tale   caratteristica   differenzia   la
disposizione  sia  da quanto disposto dal primo periodo dell'art. 16,
del decreto legislativo n. 503, del 1992, poiche', in questo caso, si
tratta  di  un  diritto del dipendente a permanere in servizio per un
ulteriore  biennio, sia da quanto previsto dalle norme che consentono
il  trattenimento  in servizio al fine di permettere al dipendente di
raggiungere il minimo contributivo.
2. Presupposti del trattenimento in servizio.
  Primo  presupposto  per  il  trattenimento  in  servizio  e' che il
dipendente,   ancora   in   servizio,   faccia   espressa   richiesta
all'amministrazione in tal senso. Tale richiesta deve essere prodotta
in  un  momento temporalmente precedente il raggiungimento del limite
di  eta'  previsto  dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in
quiescenza,   poiche'   l'amministrazione   deve  poter  valutare  la
rispondenza  del  trattenimento  in  servizio ad un interesse attuale
dell'amministrazione. Tuttavia, poiche' l'esercizio della facolta' di
concedere   il   trattenimento   in  servizio  impone,  per  espressa
previsione  normativa, che le amministrazioni effettuino una serie di
valutazioni  e  di  scelte  conseguenti, e' opportuno che le medesime
indichino,  con  proprio  provvedimento, un termine congruo, anche in
relazione al ruolo ricoperto, entro il quale coloro che sono prossimi
al collocamento a riposo possano produrre le istanze di trattenimento
in servizio.
  Poiche'  degli  eventuali  trattenimenti  in servizio si deve tener
conto nell'ambito delle procedure di richiesta di autorizzazione alle
assunzioni,  le  amministrazioni dovranno fissare dei termini che, in
armonia   con   il   richiamato  procedimento,  potrebbero  definirsi
nell'ambito    della    programmazione   annuale.   Cio'   anche   in
considerazione    delle    attivita'    istruttorie   relative   alla
predisposizione   e   modifica  della  programmazione  triennale  dei
fabbisogni alle quali le amministrazioni sono periodicamente tenute.
  Secondo  il  dettato normativo le amministrazioni hanno facolta' di
accogliere  le  richieste  di  trattenimento  e godono, dunque, di un
potere  discrezionale  al riguardo in quanto il trattenimento avviene
nell'interesse   dell'amministrazione.   Tale  facolta'  deve  essere
esercitata   in   funzione  dell'efficiente  andamento  dei  servizi,
valutando   le   esigenze   dell'amministrazione  in  relazione  alla
particolare  esperienza  professionale  acquisita  dai richiedenti in
ambiti   determinati   o   specifici,   eventualmente  destinando  il
dipendente  trattenuto  in servizio anche a compiti diversi da quelli
precedentemente  svolti. E', inoltre, opportuno verificare se non sia
possibile  rinvenire  all'interno  della  stessa  amministrazione  le
competenze    necessarie   e   pertanto   fungibili   rispetto   alla
professionalita'   del   richiedente.   Pertanto,  l'esistenza  della
«particolare  esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in
determinati  o specifici ambiti», unitamente alla necessita' che cio'
avvenga   «in   funzione   dell'efficiente   andamento  dei  servizi»
costituiscono  gli altri presupposti necessari all'accoglimento della
domanda di trattenimento in servizio.
  Ne   consegue   che  le  amministrazioni  debbono  valutare  se  il
dipendente  che richiede il trattenimento in servizio sia in possesso
di  una  esperienza  professionale  «particolare» che sia riferita ad
ambiti  «determinati  o  specifici»,  intesa  quale esperienza che si
caratterizza  in  maniera diversa da quella normalmente acquisita dai
dipendenti  che  svolgono  analoghe  funzioni  e  definita  in ambiti
precisamente  individuati  nel  contesto  delle competenze attribuite
alle  amministrazioni  di appartenenza. Sara', pertanto, fondamentale
l'analisi del curriculum professionale e la comparazione dello stesso
rispetto   ad   altre   domande   eventualmente   pervenute   e  alle
professionalita' fungibili esistenti nell'amministrazione.
  Per   quanto   riguarda  la  prima  applicazione  della  legge,  in
particolare per le domande prodotte dai dipendenti nell'imminenza del
raggiungimento  dei  limiti previsti per il collocamento a riposo, e'
il  caso  di  ricordare  che  le  amministrazioni  devono assumere le
valutazioni che la norma richiede entro il termine del raggiungimento
dei limiti di eta'.
  Ne'  puo'  ritenersi  che  l'aver presentato la domanda consenta un
trattenimento    in    servizio    in   attesa   di   una   decisione
dell'amministrazione,   cosi'   come  non  deve  ritenersi  possibile
procedere,  successivamente  al pensionamento, ad una riammissione in
servizio  sul  presupposto  che  l'amministrazione possa pronunciarsi
oltre  tale  momento.  L'istituto  della  riammissione in servizio si
fonda, infatti, su presupposti diversi ed e' subordinato a condizioni
di  altro  genere,  oltre  ad  essere  gia'  disciplinato dai diversi
contratti collettivi nazionali di comparto.
  L'amministrazione  potra'  disporre  il  trattenimento  in servizio
anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio,  qualora  ricorrano
esigenze  temporalmente limitate, venendo cosi' incontro alle proprie
necessita' organizzative anche di natura temporanea.
3. Limiti al trattenimento.
  La   nuova   disposizione   normativa   richiama  espressamente  le
previsioni   operate  dalle  ultime  leggi  finanziarie  in  tema  di
riduzione del personale e divieto di procedere a nuove assunzioni.
  Cio' comporta che le amministrazioni debbono, preliminarmente, aver
verificato  l'andamento  del turn over del personale e la consistenza
delle  vacanze  in  organico,  in  base  alle  quali  procedere  alla
programmazione  triennale dei fabbisogni ai sensi dell'art. 39, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998).
  Debbono,  poi,  aver  effettuato  le riduzioni percentuali indicate
nelle  successive leggi finanziarie, nel quadro delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale.
  Per  quanto  concerne  il solo anno 2004 si deve tenere conto anche
del divieto di procedre ad assunzioni disposto dall'art. 3, comma 53,
della  legge  24 dicembre  2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno
2004)  nonche'  del decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto
2004  concernente  l'autorizzazione  ad  assumere  in  deroga  a tale
divieto. La congruita' del richiamo di tali disposizioni - attinenti,
come e' noto, alle nuove assunzioni e non al mantenimento in servizio
di  personale  - appare evidente laddove si interpreti nel senso che,
per  l'anno 2004, le amministrazioni possono valutare la possibilita'
di  accoglimento  delle  domande  di trattenimento in servizio solo a
condizione  che  le  medesime  rientrino  nel numero delle assunzioni
autorizzate.   Le  amministrazioni  potranno,  percio',  valutare  la
possibilita'  di  accoglimento  delle  domande  di  trattenimento  in
servizio in coerenza con la richiamata normativa.
  Inoltre,   le   pubbliche   amministrazioni,   che  sono  tenute  a
programmare  le  nuove assunzioni e le relative procedure computando,
come  e'  noto, le cessazioni previste, in caso di accoglimento della
domanda  di  trattenimento  in  servizio  dovranno eliminare il posto
corrispondente dal computo di quelli da mettere a concorso.
  E',  inoltre,  opportuno  ricordare  che la nuova disposizione deve
essere  letta  nel  contesto  delle ulteriori disposizioni vigenti in
tema  di  assunzioni  per  alcuni  settori  specifici  della pubblica
amministrazione.  Va  precisato, quindi, come gli enti locali che non
abbiano  rispettato  il  patto  di stabilita' interno, i quali dunque
soggiacciono  al  generale  divieto  di  procedere ad assunzioni, non
potranno  accogliere  le  eventuali  richieste  di  trattenimento  in
servizio.
  Per  quanto  concerne il comparto scuola, al quale non si applicano
le  disposizioni  di cui all'art. 3, commi 53, 54 e 55 della legge n.
350/2003  in  materia  di  blocco delle assunzioni, l'amministrazione
competente  e' comunque tenuta, in caso di accoglimento delle domande
di trattenimento in servizio, ad eliminare i posti corrispondenti dal
numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso e, conseguentemente, dal
numero  di  assunzioni  da  autorizzare  ai sensi dell'art. 39, comma
3-bis, della legge n. 449 del 1997.
  Si  ricorda,  in merito, la responsabilita' dirigenziale degli atti
posti  in  essere in violazione delle norme sulla programmazione. Gli
organi  di  controllo  e  gli  organi  di  revisione  di ciascun ente
vigilano   sulla   corretta  applicazione  della  presente  direttiva
nell'ambito dei controlli relativi ai documenti di programmazione del
personale.
4. Utilizzazione in ambiti diversi.
  Come  gia' evidenziato nelle considerazioni relative ai presupposti
per  l'accoglimento delle istanze, l'amministrazione deve valutare il
proprio interesse al trattenimento del dipendente tenendo presenti le
proprie  esigenze funzionali rispetto alle finalita' istituzionali da
essa  perseguite,  anche  in  conformita'  con i principi del decreto
legislativo  n.  165/2001,  laddove  e'  prioritario per le pubbliche
amministrazioni  il migliore utilizzo delle risorse possedute. In tal
senso  deve  essere  letta  l'indicazione  relativa  alla particolare
esperienza  acquisita,  anche  mediante  una utilizzazione diversa di
coloro  che  permangono  in  servizio,  sia  in  relazione al profilo
professionale che a diverso incarico dirigenziale.
  La  possibilita' di diversa utilizzazione del dipendente trattenuto
in  servizio,  da  parte  dell'amministrazione, trova la sua naturale
cornice nella disciplina dettata dall'art. 52 del decreto legislativo
n.  165  del  2001  in  tema  di  mansioni,  il  quale prevede che il
prestatore  di  lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
e'  stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito
della    classificazione   professionale   prevista   dai   contratti
collettivi.  E'  possibile,  quindi,  l'utilizzo  del  dipendente  in
profilo diverso ma nella medesima posizione. Pertanto lo ius variandi
attribuito  dalla norma puo' essere esercitato legittimamente solo in
tale ambito.
  Per i dirigenti, analogamente, si potra' conferire solo un incarico
di  livello  dirigenziale  equivalente,  come  previsto  dai  vigenti
contratti,   sempre  in  considerazione  della  specifica  esperienza
acquisita.
5. Periodo di trattenimento in servizio, sua natura ed effetti.
  Dall'integrazione  dell'art.  16 del decreto legislativo n. 503 del
1992  deriva  che  le  pubbliche  amministrazioni,  nel  rispetto dei
diversi  ordinamenti e delle specifiche disposizioni sul contenimento
della   spesa   per   il  personale,  potranno  concedere  ai  propri
dipendenti,  che  lo  abbiano richiesto, il trattenimento in servizio
fino al compimento dei 70 anni.
  Rimane  salva,  comunque,  la facolta' del dipendente di dimettersi
prima  dello scadere del periodo di trattenimento applicandosi, nella
fattispecie,  le  disposizioni  contrattuali  vigenti  in  materia di
preavviso.
  Il  trattenimento  in servizio non comporta novazione del rapporto,
in  quanto  tale  periodo  costituisce  prolungamento del rapporto di
servizio con la conseguente conservazione di tutte le tutele legali e
contrattuali  connesse  al  rapporto  stesso  e  la cristallizzazione
dell'importo  pensionistico maturato alla data del raggiungimento del
limite di eta' per il collocamento in quiescenza.
  Non   rileva,   in  proposito,  l'eventuale  diversa  utilizzazione
disposta dall'amministrazione per rispondere alle proprie esigenze in
funzione  dell'efficiente  andamento  dei  servizi,  che deve trovare
comunque   fondamento  nella  particolare  esperienza  acquisita  dal
richiedente.
  Si  fa  presente  infine che, per esplicita previsione normativa, i
periodi   di   trattenimento   in  servizio  «non  danno  luogo  alla
corresponsione   di   alcuna  ulteriore  tipologia  di  incentivi  al
posticipo del pensionamento».
6. Trattenimento in servizio dirigenti.
  Per  quanto  concerne  il  trattenimento  in servizio dei dirigenti
debbono essere svolte alcune ulteriori considerazioni specifiche.
  In  primo luogo si ricorda che le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici sono tenuti a
coprire una parte dei propri fabbisogni di personale dirigenziale con
le   modalita'  indicate  al  comma  7,  dell'art.  28,  del  decreto
legislativo  n.  165,  del  2001.  Di  tale programmazione occorrera'
tenere   conto  in  relazione  alle  richieste  di  trattenimento  in
servizio.
  Si  ricorda,  inoltre,  che  poiche'  nel  conferire  gli incarichi
dirigenziali  si  debbono  considerare sia i limiti di durata fissati
dal  comma 2, dell'art. 19, del decreto legislativo n. 165, del 2001,
che  quelli  relativi  al  raggiungimento  dell'eta' pensionabile, la
durata  degli incarichi dovra' essere sempre definita in tale ambito.
Ne   consegue,   quindi,   che   l'accoglimento   della   domanda  di
trattenimento  in  servizio  comportera'  il conferimento di un nuovo
incarico.
  Anche  per i dirigenti l'amministrazione valutera', in relazione ai
gia'  richiamati  parametri,  l'opportunita' di conferire, sempre con
nuovo contratto, il medesimo o diverso incarico.
  In  relazione  alle  modalita'  del  trattenimento  in servizio dei
dirigenti  di  seconda  fascia o equiparati, essendo gli incarichi di
livello  dirigenziale conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello
dirigenziale  generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio, occorre
che  la  necessita'  del  trattenimento  in  servizio  sia  da questi
comunicata,  con  atto contenente le valutazioni del caso, al vertice
amministrativo, Capo dipartimento o Segretario generale o equiparato,
in  modo  da  consentire  l'attivazione  delle verifiche necessarie a
decidere in merito.
  Per  quanto  concerne,  invece,  l'attribuzione  degli incarichi di
funzione  dirigenziale di livello generale, per le amministrazioni di
cui  all'art.  13  del  decreto legislativo n. 165 del 2001, che sono
conferiti  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del decreto citato, su proposta del
vertice  politico,  occorre  tenere conto non solo della preposizione
all'incarico ma anche del mantenimento del rapporto di servizio. Tali
profili,   che   rilevano  in  momenti  differenti,  devono  tuttavia
sussistere  ai  fini  dell'accoglimento  della  domanda. Per cui, una
volta  accertato l'interesse dell'amministrazione al trattenimento in
servizio  del  dirigente,  occorrera'  che  il  Ministro  effettui la
proposta,  sia  che  si tratti del conferimento del medesimo incarico
dirigenziale, sia che si tratti di nuovo incarico.
  E'  il  caso  di segnalare che, qualora l'amministrazione non abbia
ritenuto  di accogliere la domanda di trattenimento in servizio di un
proprio dirigente, rimane successivamente preclusa la possibilita' di
conferire  al  medesimo  dipendente un incarico dirigenziale ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
7. La giurisdizione.
  La  giurisdizione  sulle  controversie relative al trattenimento in
servizio  dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' dei
dirigenti,  trattandosi,  in  questo  caso,  di  aspetti  relativi al
conferimento  degli incarichi, e' attribuita al giudice ordinario, in
funzione  di giudice del lavoro, per espressa previsione dell'art. 63
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Gli   eventuali   ricorsi   concernenti   l'esercizio   del  potere
discrezionale  dell'amministrazione  in materia di accoglimento delle
istanze  di  trattenimento, investono aspetti concernenti il rapporto
di  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  e la
competenza    a    giudicare    tali    aspetti,   dall'instaurazione
all'estinzione  del  rapporto  di  lavoro,  e'  attribuita al giudice
ordinario. Non puo', infatti, rilevare l'esistenza di atti prodromici
di   «macro-organizzazione».   In   tal   senso   si  e'  consolidato
l'orientamento  giurisprudenziale  delle Sezioni unite della Corte di
cassazione.  Tra  le  piu'  rilevanti  si  ricordano  le  sentenze n.
6229/2003,   n.   3508/2003   e,   con   riferimento  agli  incarichi
dirigenziali, la n. 1128/2003.
  In  considerazione  della  recente  entrata in vigore della norma e
della  necessita' di monitorare l'andamento del costo del personale e
di   verificare  l'incidenza  dei  trattenimenti  in  servizio  sulla
riduzione  programmata  del  personale,  e comunque nell'ambito delle
procedure di cui all'art. 39 della legge n. 499 del 1997 e s.m.i., le
pubbliche   amministrazioni   che   accoglieranno   le   domande   di
trattenimento  in  servizio  ne daranno comunicazione alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento della funzione pubblica,
Ufficio  per  il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  ed al
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,  Dipartimento  della
ragioneria   generale  dello  Stato,  Ispettorato  generale  per  gli
ordinamenti  del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico,
anche   via   e-mail,   agli   indirizzi  uppa@funzionepubblica.it  e
drgs.igop.ufficio2@tesoro.it
    Roma, 5 novembre 2004


                                                  Il Ministro
                                            per la funzione pubblica
                                                    Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 11, foglio n. 363