LEGGE 15 dicembre 2004, n. 308 

Delega  al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della   legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di  diretta
applicazione.
(GU n.302 del 27-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 187)
 
 Vigente al: 11-1-2005  
 

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  di  riordino,   coordinamento   e   integrazione   delle
disposizioni  legislative  nei  seguenti  settori  e  materie,  anche
mediante la redazione di testi unici: 
    a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 
    b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle  risorse
idriche; 
    c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; 
    d)  gestione  delle  aree  protette,  conservazione  e   utilizzo
sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; 
    e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; 
    f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA),  per
la valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  per  l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC); 
    g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. 
  2. I decreti legislativi di cui al  comma  1,  nel  disciplinare  i
settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi'
i criteri direttivi da seguire al fine di adottare,  nel  termine  di
due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  medesimi  decreti
legislativi,  i   necessari   provvedimenti   per   la   modifica   e
l'integrazione dei regolamenti di  attuazione  ed  esecuzione  e  dei
decreti  ministeriali  per  la  definizione  delle  norme   tecniche,
individuando altresi' gli ambiti nei quali la potesta'  regolamentare
e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo  117
della Costituzione. 
  3. I decreti legislativi di cui al  comma  1  recano  l'indicazione
espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata  in
vigore. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro
per le politiche comunitarie e con gli  altri  Ministri  interessati,
sentito il parere della Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Governo  trasmette  alle  Camere  gli  schemi  dei  decreti
legislativi  di   cui   al   comma   1,   accompagnati   dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per l'espressione del parere da parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il  proprio  parere  entro
trenta giorni dalla data di assegnazione  degli  schemi  dei  decreti
legislativi,  indicando  specificamente  le  eventuali   disposizioni
ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui  alla
presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del  principio
di cui al comma 8, lettera c),  i  predetti  schemi  devono  altresi'
essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto  conto  dei
pareri di cui al comma 4 ed al presente comma,  entro  quarantacinque
giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette
alle  Camere,  con  le  sue   osservazioni   e   con   le   eventuali
modificazioni, i testi per il  parere  definitivo  delle  Commissioni
parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni  dalla  data
di  assegnazione.  Decorso  inutilmente  tale  termine,   i   decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto,  da
parte del Governo, dei  termini  di  trasmissione  degli  schemi  dei
decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega
legislativa. 
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi stabiliti dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
emanare, ai sensi  dei  commi  4  e  5,  disposizioni  integrative  o
correttive dei decreti legislativi emanati  ai  sensi  del  comma  1,
sulla base di una  relazione  motivata  presentata  alle  Camere  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  che  individua
le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire
e le ragioni dell'intervento normativo proposto. 
  7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,
eventuali modifiche e  integrazioni  devono  essere  apportate  nella
forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi. 
  8. 1 decreti legislativi di cui  al  comma  1  si  conformano,  nel
rispetto dei principi e delle norme comunitarie  e  delle  competenze
per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni
delle  regioni  e  degli  enti  locali,  come   definite   ai   sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo  1997,  n.
59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le
norme statutarie e le relative norme di attuazione  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  e
del principio di  sussidiarieta',  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi generali: 
    a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del  miglioramento
della qualita' dell'ambiente, della protezione  della  salute  umana,
dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,  della
promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere
i problemi dell'ambiente  a  livello  locale,  regionale,  nazionale,
comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni; 
    b) conseguimento  di  maggiore  efficienza  e  tempestivita'  dei
controlli ambientali, nonche' certezza  delle  sanzioni  in  caso  di
violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente; 
    c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica; 
    d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito,  delle
misure e degli interventi che  prevedono  incentivi  e  disincentivi,
finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita'
ambientale, l'introduzione e  l'adozione  delle  migliori  tecnologie
disponibili, come definite dalla direttiva  96/61/CE  del  Consiglio,
del  24  settembre  1996,  nonche'  il   risparmio   e   l'efficienza
energetica,  e  a  rendere  piu'  efficienti  le  azioni  di   tutela
dell'ambiente e di sostenibilita' dello  sviluppo,  anche  attraverso
strumenti economici, finanziari e fiscali; 
    e) piena e coerente attuazione delle  direttive  comunitarie,  al
fine di garantire  elevati  livelli  di  tutela  dell'ambiente  e  di
contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali
e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza; 
    f)  affermazione  dei  principi  comunitari  di  prevenzione,  di
precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni
ambientali e del principio "chi inquina paga"; 
    g)  previsione  di  misure  che  assicurino  la  tempestivita'  e
l'efficacia  dei  piani  e  dei  programmi  di   tutela   ambientale,
estendendo, ove possibile,  le  procedure  previste  dalla  legge  21
dicembre 2001, n. 443; 
    h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei  controlli
e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi
di controllo sui singoli impianti  produttivi,  anche  attraverso  il
potenziamento e  il  miglioramento  dell'efficienza  delle  autorita'
competenti; 
    i) garanzia di una piu' efficace  tutela  in  materia  ambientale
anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del
sistema sanzionatorio, amministrativo  e  penale,  fermi  restando  i
limiti  di  pena  e  l'entita'  delle  sanzioni  amministrative  gia'
stabiliti dalla legge; 
    l) semplificazione, anche mediante l'emanazione  di  regolamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, delle procedure relative  agli  obblighi  di  dichiarazione,  di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia  ambientale.
Resta fermo quanto previsto per  le  opere  di  interesse  strategico
individuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  della  legge  21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
    m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo
117  della  Costituzione,  nell'attuazione  dei  principi  e  criteri
direttivi ispirati anche alla  interconnessione  delle  normative  di
settore   in   un   quadro,   anche   procedurale,   unitario,   alla
valorizzazione  del  controllo  preventivo  del   sistema   agenziale
rispetto al quadro sanzionatorio  amministrativo  e  penale,  nonche'
alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e  nella
ricerca; 
    n) adozione  di  strumenti  economici  volti  ad  incentivare  le
piccole e medie imprese  ad  aderire  ai  sistemi  di  certificazione
ambientale secondo le norme EMAS o in base  al  regolamento  (CE)  n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001  e
introduzione di agevolazioni amministrative negli iter  autorizzativi
e di controllo per le imprese certificate secondo le  predette  norme
EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove
possibile, il ricorso all' autocertificazione. 
  9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere  informati
agli  obiettivi  di  massima  economicita'  e   razionalita',   anche
utilizzando  tecniche   di   raccolta,   gestione   ed   elaborazione
elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad  interventi
sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici: 
    a)   assicurare   un'efficace   azione    per    l'ottimizzazione
quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata,
comunque, a ridurne la quantita' e  la  pericolosita';  semplificare,
anche mediante l'emanazione di regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare  le
procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne
piu' efficace il controllo  durante  l'intero  ciclo  di  vita  e  di
contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; 
promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti,  anche  utilizzando  le
migliori tecniche di differenziazione e di  selezione  degli  stessi,
nonche' il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della
direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4
dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti,  ed  innovando
le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
88 del 16 aprile 1998, e successive  modificazioni,  con  particolare
riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari
interventi per garantire la piena  operativita'  delle  attivita'  di
riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione  dal  regime  di
obbligatorieta' al regime di volontarieta' per l'adesione a  tutti  i
consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta  e  di  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali
di adeguate dimensioni  all'interno  dei  quali  siano  garantiti  la
costituzione del  soggetto  amministrativo  competente,  il  graduale
passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la
gestione affidata tramite procedure di evidenza  pubblica;  prevedere
l'attribuzione  al  presidente  della  giunta  regionale  dei  poteri
sostitutivi nei confronti  del  soggetto  competente  che  non  abbia
provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  tramite  la
nomina di commissari ad acta e  di  poteri  sostitutivi  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi  nel
casti in cui il presidente della giunta regionale non provveda  entro
quarantacinque  giorni;  prevedere  possibili  deroghe,  rispetto  al
modello di definizione degli  ambiti  ottimali,  laddove  la  regione
predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza
di un  differente  modello  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
strategici  previsti;  assicurare  tempi  certi  per  il  ricorso   a
procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie  e
nazionali e definire termini certi per la  durata  dei  contratti  di
affidamento  delle  attivita'  di  gestione   dei   rifiuti   urbani;
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa  sui
rifiuti  urbani,  anche  mediante  una  piu'  razionale   definizione
dell'istituto;  promuovere  la  specializzazione  tecnologica   delle
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
di assicurare la complessiva  autosufficienza  a  livello  nazionale;
garantire  adeguati  incentivi  e  forme  di  sostegno  ai   soggetti
riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di  prodotti  costituiti  da
materiali riciclati, con  particolare  riferimento  al  potenziamento
degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti  da
esso derivati; incentivare il ricorso a risorse  finanziarie  private
per la bonifica ed  il  riuso  anche  ai  fini  produttivi  dei  siti
contaminati, in applicazione della  normativa  vigente;  definire  le
norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori
di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare  pregiudizio
all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta  e  recupero
dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa  in
sicurezza e bonifica dei  siti  contaminati  da  amianto;  introdurre
differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti
con attivita' produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere
che gli obiettivi di qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli  e
delle  acque  sotterranee  dei  siti  inquinati,  che  devono  essere
conseguiti  con  la  bonifica,   vengano   definiti   attraverso   la
valutazione dei  rischi  sanitari  e  ambientali  connessi  agli  usi
previsti dei siti stessi,  tenendo  conto  dell'approccio  tabellare;
favorire la conclusione  di  accordi  di  programma  tra  i  soggetti
privati e  le  amministrazioni  interessate  per  la  gestione  degli
interventi di bonifica e messa in sicurezza; 
    b)  dare  piena  attuazione  alla  gestione  del   ciclo   idrico
integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante  l'emanazione
di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
agosto 1988 n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalita'  e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio  1994,  n.
36; promuovere il risparmio  idrico  favorendo  l'introduzione  e  la
diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo  della
risorsa; pianificare, programmare  e  attuare  interventi  diretti  a
garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali  e
sotterranei, previa ricognizione degli stessi;  accelerare  la  piena
attuazione della gestione del ciclo idrico  integrato  a  livello  di
ambito  territoriale  ottimale,  nel   rispetto   dei   principi   di
regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n.  36  del
1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e
rendendone semplice e tempestiva  l'utilizzazione;  prevedere,  nella
costruzione  o  sostituzione  di  nuovi  impianti  di   trasporto   e
distribuzione  dell'acqua,   l'obbligo   di   utilizzo   di   sistemi
anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che  esterni;
favorire il ricorso alla finanza di progetto per  le  costruzioni  di
nuovi impianti; prevedere,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, le modalita'  per  la  definizione  dei  meccanismi
premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza
di impianti di energia idroelettrica; 
    c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena  operativita'
degli organi amministrativi e  tecnici  preposti  alla  tutela  e  al
risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la  sovrapposizione
tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e  coordinandoli
con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze  svolti
dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la
disciplina    sostanziale    e    procedurale    dell'attivita'    di
pianificazione,  programmazione  e  attuazione   di   interventi   di
risanamento idrogeologico del territorio e della messa  in  sicurezza
delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi  premiali  a  favore
dei proprietari delle zone agricole e dei boschi  che  investono  per
prevenire fenomeni di  dissesto  idrogeologico,  nel  rispetto  delle
linee  direttrici  del  piano  di  bacino;  adeguare  la   disciplina
sostanziale  e  procedurale  della  normativa  e   delle   iniziative
finalizzate  a  combattere  la   desertificazione,   anche   mediante
l'individuazione   di   programmi   utili   a   garantire    maggiore
disponibilita'  della  risorsa  idrica  e  il  riuso  della   stessa;
semplificare  il  procedimento  di  adozione  e  approvazione   degli
strumenti di pianificazione con la garanzia della  partecipazione  di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei  tempi  di
conclusione dell'iter procedimentale; 
    d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991,  n.  394;
estendere, nel rispetto dell'autonomia  degli  enti  locali  e  della
volonta' delle popolazioni residenti e direttamente  interessate,  la
percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e  valorizzazione
ambientale, mediante  inserimento  di  ulteriori  aree,  terrestri  e
marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata  motivazione,
e  differenziare  le  misure  di  salvaguardia  in   relazione   alle
specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme  di
autofinanziamento tenendo in  considerazione  le  diverse  situazioni
geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette;  favorire
l'uso efficiente  ed  efficace  delle  risorse  assegnate  alle  aree
protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire  la
conclusione di  accordi  di  programma  con  le  organizzazioni  piu'
rappresentative   dei   settori   dell'industria,   dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo
sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione  del
patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi
nei parchi nazionali e  nei  parchi  naturali  regionali,  i  vincoli
disposti  dalla   pianificazione   paesistica   e   quelli   previsti
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,
decadano con l'approvazione del piano del parco  o  delle  misure  di
salvaguardia  ovvero  delle  misure  di  salvaguardia   disposte   in
attuazione di leggi regionali; nei  territori  residuali  dei  comuni
parzialmente compresi nei parchi  nazionali  e  nei  parchi  naturali
regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle  aree  e  dei
beni soggetti alla disciplina di  cui  all'articolo  1-quinquies  del
citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le  funzioni  e
le competenze  previste  dalle  convenzioni  internazionali  e  dalla
normativa comunitaria per la conservazione della biodiversita'; 
    e) conseguire l'effettivita' delle  sanzioni  amministrative  per
danno  ambientale   mediante   l'adeguamento   delle   procedure   di
irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative
agli obblighi di ripristino, al fine di garantire  l'efficacia  delle
prescrizioni delle autorita' competenti e il risarcimento del  danno;
definire le modalita' di quantificazione del danno; prevedere,  oltre
a sanzioni a carico dei soggetti che  danneggiano  l'ambiente,  anche
meccanismi  premiali  per  coloro  che  assumono   comportamenti   ed
effettuano  investimenti  per   il   miglioramento   della   qualita'
dell'ambiente sul territorio nazionale; 
    f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE  del
Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3  marzo
1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in  materia  di  VAS  e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge  21
dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante  l'emanazione  di
regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che  dovranno  tenere  conto
del  rapporto  costi-benefici  del  progetto  dal  punto   di   vista
ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA  alla
prima  presentazione  del  progetto  dell'intervento   da   valutare;
introdurre un sistema di controlli idoneo  ad  accertare  l'effettivo
rispetto  delle  prescrizioni  impartite  in  sede  di   valutazione;
garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre
meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e
promuovere l'utilizzo  della  VAS  nella  stesura  dei  piani  e  dei
programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere  l'estensione
della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le  autorita'
competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e  identificando
i provvedimenti  autorizzatori  assorbiti  da  detta  autorizzazione;
adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle  di
IPPC nel caso di impianti sottoposti ad  entrambe  le  procedure,  al
fine di' evitare duplicazioni  e  sovrapposizioni;  accorpare  in  un
unico  provvedimento  di  autorizzazione  le  diverse  autorizzazioni
ambientali,  nel  caso  di  impianti  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996,  ma  sottoposti  a   piu'   di   un'autorizzazione   ambientale
settoriale; 
    g) riordinare la normativa in materia di tutela  dell'aria  e  di
riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione  della
disciplina per le emissioni  di  gas  inquinanti  in  atmosfera,  nel
rispetto delle norme comunitarie e, in particolare,  della  direttiva
2001/ 81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre
2001,  e  degli  accordi  internazionali  sottoscritti  in   materia,
prevedendo: 
      1) l'integrazione  della  disciplina  relativa  alle  emissioni
provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile; 
      2)  l'incentivazione  della  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della  vendita
dell'energia  prodotta  in  eccedenza  agli  operatori  del   mercato
elettrico nazionale, prolungando sino a dodici  anni  il  periodo  di
validita' dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente; 
      3) una disciplina  in  materia  di  controllo  delle  emissioni
derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche; 
      4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso  di  veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire  significativamente
alla riduzione delle emissioni  e  al  miglioramento  della  qualita'
dell'aria; 
      5) strumenti di  promozione  dell'informazione  ai  consumatori
sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione
della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico; 
      6) predisposizione del piano  nazionale  di  riduzione  di  cui
all'articolo  4,  paragrafo  6,  della   direttiva   2001/80/CE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2001,  che
stabilisca  prescrizioni  per  i  grandi  impianti   di   combustione
esistenti. 
  10. Per l'emanazione dei regolamenti  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti  dalle
lettere a), b) ed  f)  del  comma  9,  si  intendono  norme  generali
regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime  lettere
per le deleghe legislative. 
  11. Ai fini degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la  durata
di un anno, di una commissione  composta  da  un  numero  massimo  di
ventiquattro membri scelti  fra  professori  universitari,  dirigenti
apicali  di  istituti  pubblici  di  ricerca  ed  esperti   di   alta
qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega. 
  12. La  commissione  di  cui  al  comma  11  e'  assistita  da  una
segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  o  da  un  suo
delegato e composta da venti unita', di cui dieci  scelte  anche  tra
persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale  in
servizio  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, con funzioni di supporto. 
  13. La nomina dei componenti della commissione e  della  segreteria
tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con decreto del Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,  che  ne  disciplina
altresi'   l'organizzazione   e   il   funzionamento.   Nei    limiti
dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma  18,  con  successivo
decreto  dello  stesso  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai
predetti componenti. 
  14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto
del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  sono
individuate forme di consultazione delle organizzazioni  sindacali  e
imprenditoriali e delle associazioni nazionali  riconosciute  per  la
protezione ambientale e per la tutela dei consumatori. 
  15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio,  ogni
quattro mesi dalla data di istituzione della commissione  di  cui  al
comma 11, riferisce alle competenti  Commissioni  parlamentari  sullo
stato dei lavori della medesima commissione. 
  16.  Allo  scopo  di  diffondere   la   conoscenza   ambientale   e
sensibilizzare  l'opinione  pubblica,  in   merito   alle   modifiche
legislative  conseguenti  all'attuazione  della  presente  legge,  e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004. 
  17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la  spesa  di
800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per  l'anno  2005.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
per gli anni 2004 e  2005,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione dei commi 17 e 18. 
  20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del
Governo aventi rilevanza ambientale e'  garantita  la  partecipazione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". 
  21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli
di natura urbanistica,  non  sia  piu'  esercitabile  il  diritto  di
edificare  che  sia  stato  gia'  assentito  a  norma  delle  vigenti
disposizioni, e' in facolta' del titolare  del  diritto  chiedere  di
esercitare lo stesso su altra area del territorio  comunale,  di  cui
abbia acquisito la disponibilita' a fini edificatori. 
  22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata  ai  sensi  del
comma 21, la traslazione del diritto di  edificare  su  area  diversa
comporta la  contestuale  cessione  al  comune,  a  titolo  gratuito,
dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto. 
  23. Il comune puo'  approvare  le  varianti  al  vigente  strumento
urbanistico che si rendano necessarie ai fini della  traslazione  del
diritto di edificare di cui al comma 21. 
  24. L'accoglimento dell'istanza  di  cui  ai  commi  21  e  22  non
costituisce titolo per richieste di indennizzo,  quando,  secondo  le
norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non  sia  indennizzabile.  Nei
casi in cui, ai  sensi  della  normativa  vigente,  il  titolare  del
diritto di edificare puo' richiedere l'indennizzo a causa del vincolo
sopravvenuto,  la  traslazione  del  diritto  di  edificare  su  area
diversa, ai sensi dei citati commi 21 e  22,  e'  computata  ai  fini
della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto. 
  25. In attesa di una  revisione  complessiva  della  normativa  sui
rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla  lettera  a)
del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie  dei
rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da
cicli produttivi o di consumo, sono  definibili  come  materie  prime
secondarie per le attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche'  le
modalita' affinche' gli  stessi  siano  sottoposti  al  regime  delle
materie prime e non a quello dei rifiuti. 
  26.  Fermo  restando   quanto   disposto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti  al  regime  delle
materie prime e  non  a  quello  dei  rifiuti,  se  rispondenti  alla
definizione di materia prima secondaria per attivita' siderurgiche  e
metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma  29,
i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non
abbia deciso o non abbia l'obbligo  di  disfarsi  e  che  quindi  non
conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai  fini  del
recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed
effettivo   all'impiego   nei   cicli   produttivi   siderurgici    o
metallurgici. 
  27. I rottami ferrosi e non ferrosi  provenienti  dall'estero  sono
riconosciuti a  tutti  gli  effetti  come  materie  prime  secondarie
derivanti da operazioni  di  recupero  se  dichiarati  come  tali  da
fornitori o produttori di Paesi  esteri  che  si  iscrivono  all'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le
modalita' specificate al comma 28. 
  28. E' istituita una sezione  speciale  dell'Albo  nazionale  delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di' cui  all'articolo
30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,  alla
quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed  extraeuropei  che
effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e  non  ferrosi,
elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per
la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica
e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme  tecniche
riportate nell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'iscrizione  e'  effettuata  a
seguito  di  comunicazione  all'Albo  da  parte  dell'azienda  estera
interessata, accompagnata dall'attestazione  di  conformita'  a  tali
condizioni  e  norme  tecniche  rilasciata  dall'autorita'   pubblica
competente nel Paese di appartenenza. Le modalita'  di  funzionamento
della  sezione  speciale  sono  stabilite  dal   Comitato   nazionale
dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione e'  sostituita
a tutti gli effetti dalla comunicazione  corredata  dall'attestazione
di conformita' dell'autorita' competente. 
  29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono  aggiunte  le
seguenti: 
"q-bis)  materia  prima  secondaria  per  attivita'  siderurgiche   e
metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da  operazioni
di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO  o
ad altre. specifiche nazionali e internazionali,  nonche'  i  rottami
scarti di lavorazioni industriali  o  artigianali  o  provenienti  da
cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che
possiedono in origine le  medesime  caratteristiche  riportate  nelle
specifiche sopra menzionate; 
q-ter) organizzatore del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  e  di
bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei
rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica  dei  siti  inquinati
ricorrendo  e  coordinando  anche  altre  imprese,  in  possesso  dei
requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del  servizio
medesimo.   L'impresa   che   intende   svolgere    l'attivita'    di
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve
essere iscritta nelle categorie  di  intermediazione  dei  rifiuti  e
bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonche'  nella
categoria delle opere generali di bonifica  e  protezione  ambientale
stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34"; 
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta
la seguente: 
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e  speciali
non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI  9903-1  (RDF
di qualita' elevata), utilizzato  in  co-combustione,  come  definita
dall'articolo 2, comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell' artigianato 11  novembre  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come
sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro  delle  attivita'
produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  71
del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia  elettrica  e
in cementifici, come  specificato  nel  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  8  marzo  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002"; 
    c) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti  a  soggetti  autorizzati
alle  operazioni  di  raggruppamento,  ricondizionamento  e  deposito
preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14,
D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori  dei  rifiuti
per il corretto  smaltimento  e'  esclusa  a  condizione  che  questi
ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3,  lettera
b),  abbiano  ricevuto  il  certificato   di   avvenuto   smaltimento
rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le  operazioni  di
cui ai punti da D 1 a  D  12  del  citato  allegato  B.  Le  relative
modalita' di  attuazione  sono  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio"; 
    d) all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di  ogni  anno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno". 
  30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12  marzo  2002,  conseguenti  a  quanto
previsto al comma 29, lettera b). 
  31. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e'
autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile   1998,
finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinche'
non  sia  considerata  come  rifiuto   derivante   dalla   produzione
dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a prevedere, oltre  ai
cementifici, le seguenti  attivita'  di  recupero  della  polvere  di
allumina, in una percentuale dall' 1 al 5  per  cento  nella  miscela
complessiva: 
    a) produzione di laterizi e refrattari; 
    b) produzione di industrie ceramiche;. 
    c) produzione di argille espanse. 
  32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato  al  paesaggio
da  vasti  interventi  di  lottizzazione  abusiva  realizzati   nella
localita' denominata Punta Perotti nel comune di Bari,  il  direttore
generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero  per
i beni e le attivita' culturali, verificato il mancato esercizio  del
potere di demolizione delle opere abusive gia'  confiscate  a  favore
del comune con sentenza  penale  passata  in  giudicato,  diffida  il
comune medesimo a provvedere entro il  termine  di  sessanta  giorni,
invitando la regione Puglia ad esercitare,  ove  occorra,  il  potere
sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del
comune, nonche' il mancato esercizio del potere sostitutivo da  parte
della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a
tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa,  previa
convenzione. 
  33. Per l'esecuzione della  demolizione  di  cui  al  comma  32  il
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  si  avvale  delle
anticipazioni e delle procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le  medesime
finalita', possono essere utilizzate le somme riscosse ai  sensi  del
comma 38, secondo periodo, nonche', previa intesa  tra  il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e la  regione  Puglia,  le  somme
riscosse  dalla  regione  ai  sensi  dell'articolo  164  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell'articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa  con
la regione Puglia ed  il  comune  di  Bari  e  sentito  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   effettuata   la
demolizione, procede all'elaborazione del progetto di recupero  e  di
riqualificazione paesaggistica dell'area. Per  l'esecuzione  di  tali
interventi la regione o i  comuni  interessati  utilizzano  le  somme
riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del
2004, ovvero altre somme individuate dalla regione. 
  35. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio,  o  della  regione  interessata,  sono   individuati
ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre  ad  interventi
di demolizione, secondo le procedure e le modalita' di cui  ai  commi
32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo  2
della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 
  36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 167, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Laddove l'autorita'  amministrativa  preposta  alla  tutela
paesaggistica  non  provveda  d'ufficio,   il   direttore   regionale
competente, su  richiesta  della  medesima  autorita'  amministrativa
ovvero, decorsi centottanta giorni  dall'accertamento  dell'illecito,
previa diffida alla suddetta autorita' competente a  provvedervi  nei
successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi  delle
modalita'  operative  previste  dall'articolo  41  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  a  seguito  di
apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e il Ministero della difesa."; 
    b) all'articolo 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione  del  comma  1,
nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della
legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e  misure  di
diretta applicazione" sono utilizzate,  oltre  che  per  l'esecuzione
delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche  per  finalita'
di  salvaguardia  nonche'  per  interventi  di  recupero  dei  valori
paesaggistici e di  riqualificazione  degli  immobili  e  delle  aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime
finalita' possono essere utilizzate  anche  le  somme  derivanti  dal
recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per  l'esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati,  ovvero
altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti."; 
    c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
"1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni  qualora  i
lavori di cui al comma 1: 
    a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo  136,
per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati  di
notevole interesse pubblico con  apposito  provvedimento  emanato  in
epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; 
    b) ricadano su immobili od  aree  tutelati  per  legge  ai  sensi
dell'articolo 142 ed abbiano  comportato  un  aumento  dei  manufatti
superiore al trenta per  cento  della  volumetria  della  costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
a settecentocinquanta metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato
una nuova costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
cubi. 
1-ter. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
ripristinatorie  o  pecuniarie  di  cui  all'articolo  167,   qualora
l'autorita'  amministrativa  competente  accerti  la   compatibilita'
paesaggistica secondo le procedure  di  cui  al  comma  1-quater,  la
disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
    a)  per  i  lavori,   realizzati   in   assenza   o   difformita'
dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  non   abbiano   determinato
creazione di superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento  di  quelli
legittimamente realizzati; 
    b) per l'impiego di materiali in difformita'  dall'autorizzazione
paesaggistica; 
    c) per i lavori configurabili quali  interventi  di  manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi  titolo
dell'immobile o dell'area interessati  dagli  interventi  di  cui  al
comma 1-ter presenta apposita  domanda  all'autorita'  preposta  alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento  della  compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi.  L'autorita'  competente  si
pronuncia sulla domanda entro il termine  perentorio  di  centottanta
giorni, previo parere vincolante  della  soprintendenza  da  rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. 
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree  o  degli  immobili
soggetti a vincoli paesaggistici' da parte  del  trasgressore,  prima
che  venga  disposta  d'ufficio  dall'autorita'   amministrativa,   e
comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato  di  cui
al comma 1". 
  37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e  non  oltre
il  30  settembre  2004  senza  la  prescritta  autorizzazione  o  in
difformita' da essa, l'accertamento di  compatibilita'  paesaggistica
dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione
eventualmente rilasciata, comporta  l'estinzione  del  reato  di  cui
all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004,  e  di  ogni
altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni: 
    a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati,
anche se diversi da quelli  indicati  nell'eventuale  autorizzazione,
rientrino  fra  quelli  previsti  e  assentiti  dagli  strumenti   di
pianificazione  paesaggistica,  ove  vigenti,  o,  altrimenti,  siano
giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; 
    b) che i trasgressori abbiano previamente pagato: 
      1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta'; 
      2)   una   sanzione    pecuniaria    aggiuntiva    determinata,
dall'autorita'  amministrativa  competente   all'applicazione   della
sanzione di cui al precedente numero 1), tra  un  minimo  di  tremila
euro ed un massimo di cinquantamila euro. 
  38. La somma riscossa per effetto della sanzione di  cui  al  comma
37, lettera b), numero 1), e'  utilizzata  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La
somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b),  numero  2),  e'
riscossa dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  riassegnata
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  per
essere utilizzata per le finalita' di cui al comma 33 e al comma  36,
lettera b). 
  39. Il proprietario, possessore  o  detentore  a  qualsiasi  titolo
dell'immobile o dell'area  interessati  all'intervento,  presenta  la
domanda di accertamento di compatibilita' paesaggistica all'autorita'
preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31
gennaio 2005. L'autorita'  competente  si  pronuncia  sulla  domanda,
previo parere della soprintendenza. 
  40. All'articolo  34  del  codice  della  navigazione,  le  parole:
"dell'amministrazione interessata" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'amministrazione   statale,   regionale   o   dell'ente   locale
competente". 
  41. A decorrere dall'anno 2004  le  spese  di  funzionamento  delle
Autorita' di  bacino  di  rilievo  nazionale  sono  iscritte  in  una
specifica unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare  agli  standard
europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori
pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela  delle  acque
interne, di rifiuti e di bonifica  dei  siti  inquinati,  nonche'  di
aumentare l'efficienza di detti interventi  anche  sotto  il  profilo
della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti
dell'Unione europea, e' istituita, presso il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non
piu' di ventuno  esperti  di  elevata  qualificazione,  nominati  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  quale
ne e' stabilito anche il funzionamento. Per  la  costituzione  ed  il
funzionamento della predetta segreteria e' autorizzata  la  spesa  di
450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un
milione di euro a decorrere dall'anno 2006. 
  43. All'onere  derivante  dall'attuazione  della  disposizione  del
comma  42  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2004, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
per  gli  anni  2004-2006  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  44. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del comma 43. 
  45.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  accordi  di
programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della
qualita' dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di
veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la  spesa  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 
  46. All'onere derivante dall'attuazione del comma  45  si  provvede
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2003,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004  e  2005,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2004,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  47. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del comma 46. 
  48. All'articolo 113 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  al
settore del trasporto pubblico  locale  che  resta  disciplinato  dal
decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.   422,   e   successive
modificazioni."; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  agli
impianti di trasporti a  fune  per  la  mobilita'  turistico-sportiva
eserciti in aree montane". 
  49. Dall'attuazione del comma 48  non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  50. Al  fine  di  adeguare  le  strutture  operative  dell'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata  al  mare
(ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a
supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle  attivita'
a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi  portuali  e
nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di
laboratori  locali  di  ricerca,  e'  autorizzata  per  il   triennio
2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui. 
  51. All'onere derivante dall'attuazione del comma  50  si  provvede
quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e'  delle  finanze  per  l'anno   2003,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a  7,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2004,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza  e  per
la bonifica dei terreni e delle falde  delle  aree  ex  depositi  POL
della Marina  Militare,  zona  "Celle"  e  zona  "Cimitero"  e  della
Aeronautica  Militare,  zona  "Vecchia  delle   Vigne",   nell'ambito
dell'attuazione  del  piano   intermodale   dell'area   Flegrea,   e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro  per  l'anno  2003,  di  10
milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2005. 
  53. All'onere derivante dall'attuazione del comma  52  si  provvede
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2003,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2003,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di
euro per l'anno 2004 e a 5 milioni di euro per l'anno  2005  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  54. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione dei commi 51 e 53. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 15 dicembre 2004 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
                              della tutela del territorio 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
    
                             ----------