MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 dicembre 2004 

Scioglimento  della societa' cooperativa «FA.TA.C. Fabbrica tarantina
confezioni societa' cooperativa a r.l.», in Taranto.
(GU n.302 del 27-12-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Taranto
  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie  del  codice  civile  introdotte  dall'art. 9 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'Autorita'
amministrativa  di  vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina
di  un liquidatore le societa' cooperative che non hanno depositato i
bilanci  d'esercizio  da  oltre  cinque anni per le quali non risulta
1'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   Autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  che  ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione datata 30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  6 marzo  1996  del  Ministero del lavoro -
Direzione generale della cooperazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure di
scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato
art. 223-septiesdecies e precisamente:
    non  ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni,
atteso  che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di
esercizio;
    non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le  cooperative presso il Ministero delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «FA.TA.C. - Fabbrica Tarantina Confezioni
Societa'  Cooperativa  a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione
B.U.S.C.  n.  3239/,  costituita  per  rogito  notaio  dott. Girolamo
Bonfrate  di  Taranto  in  data 19 aprile 1983, repertorio n. 244956,
raccolta n. 26914, codice fiscale n. 00871360731, e' sciolta per atto
d'autorita'   senza   nomina   del  liquidatore  ai  sensi  dell'art.
223-septiesdecies  delle norme di attuazione e transitorie del codice
civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o altri interessati potranno presentare formale e motivata
domanda  alla  scrivente  Direzione  intesa ad ottenere la nomina del
commissario liquidatore.
    Taranto, 6 dicembre 2004
                                  Il direttore provinciale: Marseglia