CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 25 novembre 2004 

Accordo,  ai  sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri e le procedure per la
concessione  dei  contributi  alle  organizzazioni di volontariato di
Protezione  civile,  per  i  progetti  degli anni 2002-2003, ai sensi
dell'articolo   5   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
8 febbraio 2001, n. 194.
(GU n.304 del 29-12-2004)

                       LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nell'odierna seduta del 25 novembre 2004:
  Visto   l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
8 febbraio 2001, n. 194;
  Premesso  che  sull'applicazione  del disposto di cui all'art 5 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 febbraio 2001, n. 194, i
rappresentanti delle Autonomie regionali e locali hanno rappresentato
l'esigenza  di condivisione dei criteri di istruttoria delle pratiche
di  concessione  alle organizzazioni di volontariato della protezione
civile dei contributi relativi agli anni 2002 - 2003;
  Tenuto conto delle oggettive esigenze di rispettare limiti di tempo
imposti  dall'Ufficio  del bilancio del Dipartimento della protezione
civile;
  Visto  l'art.  107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo
nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di
emergenza  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c), della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
  Considerato  che  l'art.  108,  comma  7,  del  decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112, conferisce alle Amministrazioni regionali le
funzioni  inerenti  gli  interventi per l'organizzazione e l'utilizzo
del volontariato;
  Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce
alle  Regioni la potesta' regolamentare nelle materie di legislazione
concorrente;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera  c),  del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta'
di  promuovere  e  sancire  accordi  tra  Governo, Regioni, Province,
Comuni  e  Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive  competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita' di
interesse comune;
  Considerati  gli esiti della riunione tecnica del 10 novembre 2004,
in  occasione  della  quale,  sotto  il  profilo  tecnico, sono stati
concordati   i   criteri   oggetto   del   presente   accordo  tra  i
rappresentanti  delle  autonomie e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile;
  Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e
delle  province  autonome,  dell'ANCI,  dell'UPI  e  dell'UNCEM hanno
convenuto  sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto
riportati;
Sancisce accordo nei seguenti termini tra la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  - Dipartimento per la protezione civile e le autonomie
regionali  e  locali sui criteri di selezione dei progetti presentati
dal volontariato di protezione civile per l'erogazione dei contributi
relativi agli anni 2002-2003:
  1. Sono accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:
    organizzazioni    iscritte    nell'elenco    del    Dipartimento,
antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
    organizzazioni    non    nazionali    iscritte   nei   rispettivi
registri/albi  regionali,  istituiti  ai  sensi della legge 11 agosto
1991,  n. 266, legge-quadro sul volontariato, e considerate operative
dalle amministrazioni regionali competenti;
    sezioni   locali   di  organizzazioni  nazionali,  anche  se  non
individualmente  iscritte nei registri/albi di cui sopra, considerate
operative  dal Dipartimento della protezione civile nazionale, previo
nulla osta da parte della Sede centrale dell'associazione nazionale e
con  eventuale possibilita' da parte del Dipartimento, per necessita'
istruttorie, di cumulo degli importi.
  2. Sono ammessi al contributo i progetti con i seguenti requisiti:
    i  progetti,  la  cui documentazione, allegata alla domanda, deve
essere  completa  ai  sensi  degli  articoli  3 -  4  del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194;
    i   progetti   di  miglioramento  della  preparazione  tecnica  e
formazione  dei cittadini che abbiano ottenuto il parere positivo del
servizio formazione del Dipartimento della protezione civile;
    i  progetti di organizzazioni che abbiano adempiuto correttamente
all'assolvimento delle indicazioni istruttorie negli anni precedenti.
  3. Sono esclusi dal finanziamento:
    i  progetti di organizzazioni ufficialmente indicate da autorita'
di protezione civile come «non operative»;
    i  progetti  prodotti  da  organizzazioni  che  hanno ottenuto il
finanziamento  da  parte  del  Dipartimento  della  protezione civile
nell'anno    immediatamente    precedente    (ad   esclusione   delle
organizzazioni  nazionali,  se  i  progetti presentati sono a nome di
sezioni che non hanno ricevuto finanziamenti nell'anno immediatamente
precedente);
    i  progetti  per  i  quali  non venga esplicitamente garantita la
totale copertura dei restanti costi del progetto;
    i  progetti  presentati  dalle  organizzazioni  della Croce rossa
italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
    i  progetti  sui  quali  siano  stati  espressi  pareti negativi,
eventualmente  richiesti dal Dipartimento della protezione civile per
il completamento delle istruttorie ad enti appositamente individuati;
    i  progetti  che  prevedano  l'acquisizione  di materiali e mezzi
usati (salvo giustificate ed autorizzate eccezioni);
    i  progetti  che prevedano l'acquisto, la costruzione, interventi
di ristrutturazione di beni immobili e/o analoghe opere prefabbricate
(salvo giustificate eccezioni di volta in volta autorizzate).
  4.  Il Dipartimento della protezione civile valuta i progetti delle
organizzazioni nazionali sulla base dei criteri generali concordati e
l'eventuale   accoglimento   escludera'   i   progetti   che  singoli
distaccamenti (o sezioni) delle stesse presenteranno autonomamente.
  5.  Il limite del finanziamento stabilito dall'art. 2, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 febbraio 2001, n. 194,
nell'aliquota   del   75%,   potra'   essere  aumentato,  secondo  le
indicazioni  di cui al predetto comma, in aree che presentino elevati
indici  di  rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello
stato  di  emergenza  al  momento  della  domanda, tenuto conto delle
disponibilita'   di   bilancio   e   delle  esigenze  logistiche,  di
coordinamento e delle strategie della protezione civile.
  6.  Sono  considerati  prioritariamente progetti e proposte attuati
con  il  coordinamento  del  Dipartimento della protezione civile e/o
delle amministrazioni regionali.
  7.  In  assenza  di  indicazioni  regionali  sulla  opportunita'  e
validita'  di  progetti di miglioramento della preparazione tecnica e
formazione  dei  cittadini,  verra'  acquisito il parere del servizio
formazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile  (o di altra
autorita' competente).
  8.  I  progetti  di  miglioramento  della  preparazione  tecnica  e
formazione  dei  cittadini saranno comunque esaminati sotto l'aspetto
dei   benefici   ottenibili   in   un   ambito  di  progettualita'  e
programmazione  nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali
criteri, saranno esclusi od accolti parzialmente.
  9.  I  progetti  di  potenziamento  attrezzature  e  mezzi  saranno
comunque  esaminati  sotto  l'aspetto  dei  benefici ottenibili in un
ambito  di  progettualita'  e programmazione nazionale e, qualora non
fossero  compatibili  con  tali  criteri  saranno  esclusi od accolti
parzialmente.
  10.  Nel caso in cui una organizzazione presenti due progetti nello
stesso  anno,  concernenti miglioramento della preparazione tecnica e
formazione  dei  cittadini  e  di potenziamento di materiali e mezzi,
verra' considerata l'opportunita', sulla base delle disponibilita' di
bilancio,  di  chiedere  all'organizzazione  stessa  quale  priorita'
attribuire ad uno dei due progetti, ed eventualmente escludere quello
considerato secondario.
  11.  Il  Dipartimento  della  protezione civile potra' stabilire un
limite  massimo  agli  importi  dei progetti, in considerazione degli
stanziamenti annui e del numero di domande pervenuto nell'anno.
  12.  Il  Dipartimento  della  protezione civile potra' stabilire un
limite  massimo  ai finanziamenti erogati nei confronti di una stessa
organizzazione in un periodo di tempo definito.
  13.  In  presenza di un confinanziamento dichiarato, documentato ed
esattamente  quantificato  da  parte dell'organizzazione richiedente,
verra' calcolato l'importo del contributo:
    fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
    tenuto conto delle disponibilita' di bilancio;
    a  complemento  della  cifra stanziata da altro ente e, comunque,
non oltre l'intero importo del progetto.
  14.  In  presenza di progetti presentati da coordinamenti a nome di
sezioni  degli  stessi,  si  considerera'  ai  fini del calcolo della
percentuale  erogabile,  l'importo complessivo delle domande, come un
progetto unico.
  15.  Le  amministrazioni  regionali  potranno  prendere  visione, a
richiesta, della tabella di distribuzione delle fasce percentuali dei
contributi da erogare.
  16.  Stabilito  il  piano  di ripartizione del contributo secondo i
criteri  sopra  indicati,  sulla  base dello stanziamento annuale, ne
verra'  data  comunicazione  alle Organizzazioni beneficiarie ed alle
animmistrazioni regionali interessate.
  17.  Alle  organizzazioni  beneficiarie  viene accordato un anno di
tempo,  a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare
completamente  il progetto secondo le indicazioni e la documentazione
presentata   e   confermata  negli  atti  dell'istruttoria.  In  caso
contrario  sara'  avviata  la  prevista procedura per il recupero del
contributo erogato.
    Roma, 25 novembre 2004
                                             Il presidente: La loggia