Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il consorzio Eurosviluppo - Primo aggiornamento. (Deliberazione n. 17/2004).(GU n.304 del 29-12-2004)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante
modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi
Dipartimento per il mezzogiorno e agenzia per la promozione dello
sviluppo del mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, che demanda a questo comitato la determinazione dei limiti,
criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole,
della pesca marittima e in acque salmastre e dell'agricoltura, e ai
relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) della legge n. 662/1996;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in
particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare
l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio
1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L160/1999) sul
sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni
regolamenti e in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che
rimangono in vigore le direttive del consiglio e della Commissione
relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla
modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 950/1997 del consiglio del 20 maggio 1997
(Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L142/1997);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C28
del 1° febbraio 2000);
Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000) D/102347, (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n.
C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento della Carta degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli
esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte
della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga
prevista all'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha
autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n.
488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' della
stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione
negoziata;
Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli
strumenti previsti dalla programmazione negoziata;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992,
approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
163/2000);
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n.
133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel settore
industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi
aggiornamenti;
Vista la delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),
riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive
modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997
(Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della
delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione
degli strumenti della programmazione negoziata nei settori
dell'agricoltura e della pesca;
Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 32 (Gazzetta Ufficiale n.
262/2002), con la quale e' stato approvato il contratto di programma
tra il Ministero delle attivita' produttive e il costituendo
consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l, per la realizzazione nel comune di
Scandale (provincia di Crotone), area obiettivo 1, di un progetto
industriale integrato nella filiera energetica, finalizzato alla
reindustrializzazione e al rilancio dell'area industriale ex
Pertusola, con investimenti industriali da realizzarsi nel periodo
2002-2005 per un totale di 133.771.000 euro, un onere a carico dello
Stato pari a 72.299.730 euro e un'occupazione aggiuntiva di n. 240
addetti diretti.
Vista la nota n. 132 del 24 maggio 2004, con la quale il Ministero
delle attivita' produttive ha sottoposto a questo comitato la
rimodulazione del piano progettuale del contratto di programma
approvato con la sopra citata delibera n. 32/2004, che comporta la
sostituzione dell'iniziativa gia' proposta dalla Esposito S.r.l., con
l'iniziativa da realizzarsi da parte della Alibio S.r.l. del gruppo
Ciccolella, relativa ad investimenti nel settore floricolo. Il nuovo
programma prevede un aumento degli investimenti pari a 9.460.000
euro, a fronte del mantenimento dell'onere a carico dello Stato nei
limiti di quanto gia' approvato con la citata delibera n. 32/2002 e
degli stessi livelli occupazionali;
Considerato che il Ministero delle attivita' produttive propone per
la nuova iniziativa ricadente nella tabella 1 del regime di aiuti n.
729/A/2000, il riconoscimento del contributo nella misura inferiore
rispetto al limite massimo concedibile pari al 50% E.S.L., nel limite
del contributo gia' approvato per l'iniziativa sostituita;
Considerato che la regione Calabria, ha considerato l'iniziativa
proposta coerente con le direttrici di sviluppo determinate dal POR
2000-2006 della Calabria;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il contratto di programma tra il Ministero delle attivita'
produttive e il consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l. di cui alla citata
delibera n. 32/2002, risulta cosi' rideterminato:
1.1. gli investimenti ammessi, pari a 143.231.000 euro, relativi
alle cinque iniziative specificate nell'allegata tabella 1 che fa
parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
investimenti nelle aziende agricole 50.400.000 euro;
investimenti industriali 92.831.000 euro;
1.2. le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto
previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in
premessa, sono calcolate nelle seguenti misure:
----> Vedere tabella di pag. 115 <----
investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000) nella misura del 93,73% dell'intensita' massima
ammissibile pari al 50%, espresso in E.S.L., per le zone agricole
svantaggiate;
interventi industriali nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti non inclusi nell'allegato 1 del
Trattato nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa
nell'allegata tabella 1, nei limiti dell'intensita' massima
ammissibile pari al 50% E.S.N. oltre al 15% E.S.L. per le P.M.I.,
previsto per le aree coperte da deroga art. 87.3.a) del Trattato
C.E.;
1.3. l'onere massimo a carico della finanza pubblica per la
concessione delle agevolazioni finanziarie, e' rideterminato in
72.299.610 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato
in 54.159.610 euro. La restante somma di 18.140.000 euro sara' a
carico della regione Calabria.
2. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n.
32/2002.
3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle
agevolazioni il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver
completato la verifica della coerenza degli investimenti nel settore
della produzione agricola inseriti nel contratto di programma con il
POR della regione Calabria. Dovra' altresi' aver compiutamente
valutato la redditivita' delle aziende beneficiarie delle
agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre
condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia di
agricoltura e della pesca.
Roma, 27 maggio 2004
Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del C.I.P.E.: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 205