MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2004 

Approvazione   della  modifica  dell'articolo  2  dello  statuto  del
Consorzio   universitario   di  economia  industriale  e  manageriale
(C.U.E.I.M.), in Verona.
(GU n.304 del 29-12-2004)

                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989,
registrato  alla  Corte  dei  conti  l'8 luglio 1989, registro n. 36,
foglio  n.  117,  con  il quale e' stata riconosciuta la personalita'
giuridica  del  Consorzio  universitario  di  economia  industriale e
manageriale  (C.U.E.I.M.)  con sede in Verona e ne e' stato approvato
lo statuto;
  Visti  i  decreti  ministeriali 5 maggio 2000 e 5 giugno 2002 con i
quali e' stato modificato lo statuto dell'ente di cui trattasi;
  Visto  il verbale dell'assemblea straordinaria del Consorzio di cui
trattasi  in  data  20 maggio 2004, recepito in atto pubblico in pari
data,  numero di  repertorio  95.877, registrato a Verona il 3 giugno
2004  al  n.  3326, a rogito del dott. Giannaugusto Fantin, notaio in
Verona,  con  il  quale  e'  stata deliberata la modifica dell'art. 2
dello statuto del predetto Consorzio;
  Vista   l'istanza   del  legale  rappresentante  dell'ente  di  cui
trattasi;
  Considerato  che  la  modifica  dell'art.  2 dello statuto e' stata
apportata per una migliore funzionalita' del Consorzio;
  Visto l'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                              Decreta:

  L'art.  2  dello  statuto  del  Consorzio universitario di economia
industriale  e  manageriale  (C.U.E.I.M.) con sede in Verona e' cosi'
modificato:
  "I soci si dividono in:
    a) fondatori,  che si identificano con i sottoscrittori dell'atto
costitutivo;
    b) sostenitori,  cioe' tutte quelle persone fisiche e giuridiche,
enti e associazioni pubbliche e private, che avendone fatto richiesta
con  l'impegno  ad assolvere gli obblighi del presente statuto, siano
accettati dal Consiglio di amministrazione;
    c) onorari,   le   persone   scelte,   per   particolari  meriti,
dall'assemblea  su  designazione del consiglio di amministrazione, in
numero non superiore a quello dei fondatori.
  Il nuovo socio sostenitore rimane obbligato per almeno un triennio.
  Dopo il triennio iniziale il rapporto prosegue di anno in anno, con
facolta' di recedere con preavviso di almeno un semestre.
  Il  nuovo  socio  sostenitore  si  impegna  a  versare i contributi
determinati dall'assemblea ai sensi dell'art. 6.
  Le  universita'  sono  esentate  da  tali  contributi, essendo loro
riconosciuta  la  possibilita' di consentire al C.U.E.I.M. l'utilizzo
di  spazi per uffici, l'uso delle proprie biblioteche, l'accesso alle
proprie  banche  dati  ed  ai  centri  di  elaborazione dati, nonche'
l'impiego  di risorse umane e di altre strutture e servizi a supporto
delle  attivita'  di  ricerca.  In  proposito  il  C.U.E.I.M.  potra'
sottoscrivere apposite convenzioni con le universita' socie.
  I soci onorari non sono obbligati a dare contributi finanziari.ยป.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  in  sunto  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 dicembre 2004
                                                 Il Ministro: Moratti