IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il sig. D'Ambra Gabriel, cittadino
italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico»
conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di formazione professionale, complementari dei predetti titoli
abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha
ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data
28 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato
decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. D'Ambra
Gabriel e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 4 maggio 1977
dall'«Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina», Republica
Argentina, al sig. D'Ambra Gabriel, nato ad Avellaneda (Argentina) il
20 marzo 1952, e' riconosciuto quale titolo abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. Il dott. D'Ambra Gabriel e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico
chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri territorialmente competente.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2004
Il direttore generale: Mastrocola