MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2004 

Riconoscimento,  al sig. D'Ambra Gabriel, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
(GU n.2 del 4-1-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale il sig. D'Ambra Gabriel, cittadino
italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  «medico»
conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 30 marzo 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto   dall'art.  6,  comma 1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
28 ottobre  2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato
decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. D'Ambra
Gabriel e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il   titolo   di  «medico»  rilasciato  in  data  4 maggio  1977
dall'«Universidad  de Buenos Aires - Facultad de Medicina», Republica
Argentina, al sig. D'Ambra Gabriel, nato ad Avellaneda (Argentina) il
20 marzo   1952,   e'   riconosciuto   quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
  2. Il dott. D'Ambra Gabriel e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola