MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2004 

Abilitazione,  per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore
del LA.P.I. S.r.l. di Prato, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del
decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156. (Decreto n. 18).
(GU n.2 del 4-1-2005)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
              per la prevenzione e la sicurezza tecnica

  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i prodotti da costruzione, come modificata dalla
direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto  il  decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile
1993,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
  Considerato  che  la  direttiva,  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  e  il  decreto interministeriale sopra citati individuano
tra  gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza
in caso di incendio»;
  Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui
al  decreto  interministeriale  citato svolta nei riguardi di LA.P.I.
S.r.l.,  con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11,
in  relazione  all'applicazione  delle  norme tecniche armonizzate di
seguito  indicate  per  gli  aspetti  concernenti  il  solo requisito
essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;
                              Decreta:
  Il  LA.P.I.  S.r.l.,  con sede in Prato, loc. La Querce - via della
Quercia  n.  11,  nel  seguito  denominato «organismo», e' abilitato,
nell'ambito  di  tutta  la  legislazione di cui in premessa e ai fini
della  corrispondente  notifica alla Commissione UE, all'espletamento
dell'attestazione  della  conformita'  alle  seguenti  norme tecniche
armonizzate  e  in qualita' della tipologia di organismo specificata,
per  gli  aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza
in caso d'incendio».
Organismo di certificazione, di ispezione e laboratorio   di prova.
  1.  UNI  EN  1154:2003  «Accessori  per serramenti - dispositivi di
chiusura controllata delle porte - requisiti e metodi di prova».
  2.  UNI  EN  1155:2003  «Accessori  per  serramenti  -  dispositivi
elettromagnetici  fermoposta  per porte girevoli - requisiti e metodi
di prova».
  3.  UNI EN 1158:2003 «Accessori per serramenti - dispositivi per il
coordinamento  della  sequenza  di chiusura delle porte - requisiti e
metodi di prova».
  4.   EN   12209:2003   «Accessori  per  serramenti  -  serrature  e
chiavistelli - serrature azionate meccanicamente, catenacci e piastre
di bloccaggio - requisiti e metodi di prova».
  5.  UNI  EN  179:2002  «Accessori  per serramenti - dispositivi per
uscite  di  emergenza  azionati  mediante maniglia a leva o piastra a
spinta - requisiti e metodi di prova».
  6.  UNI  EN  1125:2002  «Accessori  per  serramenti  -  dispositivi
antipanico  per  uscite  di  sicurezza  azionati  mediante  una barra
orizzontale - requisiti e metodi di prova».
  7.  UNI  EN  1935:2004 «Accessori per serramenti - cerniere ad asse
singolo - requisiti e metodi di prova».
  L'attivita'  complessiva  dell'«organismo»  deve svolgersi in piena
aderenza  al  contenuto  della normativa citata in premessa, sotto la
diretta  responsabilita' del rappresentante legale sig.ra Maria Leali
e del direttore tecnico dott. Giancarlo Borsini secondo le rispettive
competenze.
  Qualsivoglia     variazione     nelle     condizioni     dichiarate
dall'«organismo»   nell'istruttoria   di   abilitazione  deve  essere
comunicata  alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile del Ministero dell'interno per la necessaria
approvazione preventiva.
  L'«organismo»  deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che
vengono  emanate  nel  settore  concernente l'attivita' oggetto della
presente abilitazione.
  Il  presente  decreto  dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero
delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza
previsti  dalla  legislazione  citata  in premessa e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La   presente   abilitazione  decorre  dalla  data  della  suddetta
pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
    Roma, 22 dicembre 2004
                                         Il direttore centrale: Barzi