IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna,
cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di
«medico» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di formazione professionale, complementari dei predetti titoli
abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha
ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai
sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data
28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la
sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna e' risultata idonea;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 29 giugno 1994
dall'Istituto Universitario Statale di Medicina dell'Ordine
dell'Amicizia fra i popoli di Lviv (Ucraina) alla sig.ra Okhrimenko
Iryna Vasylivna, nata a Drogobych (Ucraina) il 4 ottobre 1971, e'
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
2. La dott.ssa Okhrimenko Iryna Vasylivna e' autorizzata ad
esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la
professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed
accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della
lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2004
Il direttore generale: Mastrocola