N. 1002 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2004
Ordinanza emessa il 22 settembre 2004 dal giudice di pace di Cerignola nel procedimento civile vertente tra Marino Nicola presso il Comune di Cerignola Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare un terzo o di autodenunciarsi - Discriminazione fra proprietari titolari o meno di patente - Lesione del diritto fondamentale a non subire sanzioni personali senza essere responsabile della violazione contestata - Compressione della liberta' del cittadino e del diritto di difesa - Contrasto con il principio di personalita' della responsabilita' penale, estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24 e 27.(GU n.1 del 5-1-2005 )
IL GIUDICE DI PACE All'udienza del 22 settembre 2004, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 259/04 R.G. promosso da Marino avv. Nicola, nato il 9 gennaio 1948 a Cerignola ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Granato che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, ricorrente; Contro Comune di Cerignola, resistente; F a t t o Con ricorso depositato l'11 maggio 2004 l'avv. Nicola Marino assumeva che il Comando di P.M. di Cerignola con verbale n. V400024 gli contestava la violazione di cui all'art. 142/8 C.d.S. perche' «... in data 20 febbraio 2004 alle ore 17:08 in S.S. 16 direzione Bari-Foggia, alla progressiva chilometrica 707, in cui vige il limite di velocita' km/h 90, circolava alla velocita' di km/h 108, superando cosi' il limite imposto di km/h 18...». Accertamento effettuato a mezzo apparecchio Autovelox 105 SE. Pertanto chiedeva che, previa sospensione della efficacia esecutiva del verbale di contestazione, fosse revocato e posto nel nulla il p.v. n. V400024. A sostegno della opposizione deduceva il ricorrente in via preliminare: 1) la irregolarita' formale del processo verbale impugnato in quanto notificato in semplice fotocopia, priva di timbro di conformita' all'originale e senza indicazione dell'agente che aveva proceduto all'accertamento della violazione contestata; 2) sempre in via preliminare, violazione dell'art. 201 c.d.s. nel punto in cui vengono indicati i requisiti di forma e contenuto di cui devono essere muniti i verbali a pena di nullita'; 3) eccepiva altresi' la nullita' del verbale per mancata contestazione immediata cosi' come prescritto dall'art. 200 c.d.s. essendo le ragioni addotte dall'organo di p.m. pretestuose e stereotipe; 4) eccepiva ancora l'illegittimita' del p.v. in quanto nessuna giustificazione poteva essere dato per il colpevole ritardo con cui il verbale era stato notificato, rispetto alla data di infrazione; tanto non consentiva ad essoricorrente di sapere chi fosse effettivamente alla guida del veicolo il giorno della contestazione, per cui anche l'invito alla presentazione presso gli uffici della polizia municipale doveva ritenersi illegittimo non solo perche' tale attivita' di accertamento rientrava tra i compiti istituzionali degli Organi di Polizia, ma anche perche' certamente non poteva l'autore dell'illecito autodenunciarsi, sanzionando la sua eventuale «omissione di denuncia»; 5) infine nessuna prova era stata fornita in ordine alla perfetta funzionalita' dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione. D i r i t t o Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, rileva il giudicante che al ricorrente, quale proprietario del veicolo contravvenzionato, in applicazione del disposto di cui all'art. 126/bis d.lgs. n. 285/92 e' stato fatto obbligo di comunicare le generalita' del conducente del proprio veicolo al momento della violazione, pena la irrogazione di una specifica sanzione pecuniaria con conseguente decurtazione della sua patente dei punti prescritti dalla norma violata. Cio' premesso, questo giudicante ravvisa la non conformita' ai principi costituzionali della suddetta norma, ritenendo sussistenti i predetti presupposti per sollevare la questione di illegittimita' costituzionale di quest'ultima nella parte in cui cosi' recita: «Nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprio del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», per i motivi che seguono: M o t i v i La patente costituisce il permesso amministrativo per condurre un veicolo e viene conseguita a seguito di pubblico esame. L'ottenimento di tale permesso fa maturare in capo al beneticiario un diritto che rientra nell'esercizio delle liberta' costituzionalmente tutelate. Dall'esame del dettato costituzionale, portato dagli artt. 2, 3, 13 e 24, emerge di tutta evidenza che l'art. 126-bis, d.lgs. n. 285/92 comprime la tutela costituzionale, violandola; con tale norma, infatti, il legislatore ha voluto costringere il proprietario non solo a denunciare un terzo quand'anche, in difetto, ad autodenunciarsi. Non vi e' norma alcuna che possa costringere a tanto un cittadino, fatta eccezione per l'art. 364 c.p., posto a tutela della personalita' dello Stato e solo per reati che prevedono la pena dell'ergastolo. Il citato art. 126-bis, tra l'altro in contrasto con il disposto di cui all'art. 196 c.d.s., che prevede la sola solidarieta' delle sole sanzioni pecuniarie tra conducente e proprietario, e all'art. 210 c.d.s. che prescrive la intrasmissibilita' della sanzione accessoria, genera situazioni inconciliabili con i precetti costituzionali. Si pensi al proprietario del veicolo, che non ha mal conseguito la patente o cui e' stato revocata la patente, che verrebbe cosi' sottratto alla sanzione accessoria; si pensi ancora al legale rappresentante di una societa' che si vedrebbe applicare una sanzione amministrativa personale pur non essendo proprietario del mezzo, che invece appartiene alla societa' rappresentata, tra l'altro ignaro di cio' che avviene nei reparti operativi, o al capofamiglia intestatario del mezzo, utilizzato alternativamente da tutti i componenti della famiglia stessa. Da tanto consegue: la violazione dell'art. 3 della Costituzione, verificandosi una discriminazione tra il cittadino titolare di patente e l'altro che non la possiede; la violazione ancora dell'art. 2 della Costituzione essendo violato il diritto fondamentale del cittadino di non subire sanzioni personali, quand' anche amministrative, senza essere responsabile della violazione contestata; la violazione all'art. 13 Cost. per risultare compressa la liberta' del cittadino, costretto a subire una sanzione amministrativa personale autodenunciandosi o, in difetto, a subire una sanzione pecuniaria ove mai non fosse in grado di indicare la persona del conducente al momento della violazione. A tal proposito, si rileva che il nostro ordinamento giuridico, informato a principi liberali, non prevede che si possa essere costretti ad agire contro se stessi, cioe' ad autodenunciarsi; e' invece l'autorita' preposta che deve accertare l'identita' dell'autore dell'illecito. La norma in contestazione, inoltre, viola il precetto di cui all'art. 24 Cost. nella parte in cui non consente al proprietario di poter spiegare difesa alcuna, quand'anche mirata a provare la impossibilita' di conoscere l'identita' del conducente, non essendo prevista scriminante alcuna. La irrogazione di sanzioni pecuniarie, inoltre, con «contestazione differita», costituisce gia' di per se' una compressione del diritto di difesa, come tale derogatoria rispetto alla norma costituzionale in esame; appare pertanto illegittima ed inaccettabile tale compressione se riferita a sanzioni personali, quali appunto la decurtazione dei punti. Per ultimo, quand'anche riferita alla sola responsabilita' penale, si ritiene violata anche la norma di cui all'art. 27 Cost., ritenendo estensibile tale norma anche all'articolo in esame, che, pur disciplinando solo un illecito amministrativo, nella parte sanzionatoria incide sulla liberta' dell'individuo. La responsabilita' dell'illecito non puo' che essere personale ed il legislatore, sanzionando una persona diversa dal responsabile con una misura personale, viola il sopra richiamato precetto costituzionale. Per i motivi sopra esposti questo giudicante, ravvisata la non conformita' al dettato costituzionale dell'art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992, cosi' come inserito dall'art. 7 d.lgs. n. 9/2002, e ritenuto che la questione appare rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire al rigetto del ricorso presupposto e che quindi debba preventivamente essere risolta la questione di legittimita' costituzionale della norma predetta;
P. Q. M. Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992, cosi' come inserito dall'art. 7 d.lgs. n. 9/2002, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Sospende il presente giudizio; Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cerignola, addi' 22 settembre 2004 Il giudice di pace: Salerno 04C1357