N. 1003 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 settembre 2004
Ordinanza emessa il 13 settembre 2004 dal giudice di pace di Livorno nel procedimento civile vertente tra Sibel S.r.l. contro comune di Livorno Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di comunicare i dati del conducente trasgressore non identificato, pena l'irrogazione di sanzione pecuniaria a carico dell'ente - Lesione del diritto di difesa e delle norme civilistiche - Irragionevolezza dell'obbligo di denuncia - Ingiustificata equiparazione fra ipotesi di differente gravita'. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.1 del 5-1-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1907/04 R.G. promossa da Sibel S.r.l. con sede in Stagno (Livorno), via Barantini n. 21, partita IVA 00197550494, in persona dell'amministratore delegato sig. Raul Checchi, rappresentanta e difesa dall'avv. Armando Scotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Livorno, via Calzabigli n. 4; Contro comune di Livorno per l'annullamento, previa sospensione, del verbale V2004371459 del 22 giugno 2004, del comune di Livorno, Polizia Municipale, notificato in data 29 giugno 2004, con il quale e' stata contestata la mancata comunicazione del nominativo del conducente, richiesta dal comune di Livorno - Polizia Municipale a seguito del verbale di accertamento n. 352671 emesso per la violazione dell'art. 158, comma 2 c.d.s., ed irrogata la sanzione di Euro 343,35. Visto il ricorso presentato in data 25 agosto 2004 dalla ricorrente con il quale e' stata proposta opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dal comune di Livorno a seguito della mancata comunicazione da parte del legale rappresentante della suddetta societa' del nominativo del conducente dell'autovettura Fiat Marea, tg. BS367ZJ, di proprieta' della ricorrente stessa, richiesta dalla Polizia Municipale di Livorno in conseguenza dell'accertamento della violazione dell'art. 158, comma 2 c.d.s. ed al fine di procedere alla indicazione della decurtazione del punteggio attribuito sulla patente al responsabile della violazione; Rilevato che tra i motivi del ricorso risulta prospettata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, osservando la ricorrente che la predetta norma impone al legale rappresentante della persona giuridica o di autodenunciarsi, o di cagionare un danno patrimoniale alla societa' che rappresenta, o, nel caso in cui non sia il conducente del veicolo, di denunciare un terzo soggetto; che la questione risulta rilevante nel presente giudizio in quanto la caducazione dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s., nella parte in cui impone al legale rappresentante di fornire, anche tramite un suo delegato, i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della violazione, prevedendo in caso di omessa comunicazione l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 180, comma 8 c.d.s., determinerebbe l'annullamento della sanzione oggetto della presente impugnazione; che la questione appare non manifestamente infondata; che in effetti la norma censurata impone, in via altemativa, al legale rappresentante della persona giuridica i seguenti comportamenti: l'autodenuncia o, in caso di omessa denuncia, la determinazione di un danno a carico della persona giuridica, rappresentato dalla sanzione di cui all'art. 180, comma 8 c.d.s.; la denuncia di un terzo soggetto nel caso in cui il legale rappresentante della persona giuridica non sia il conducente responsabile della violazione; che l'alternativa tra l'autodenuncia ed il verificarsi del danno a carico della persona giuridica viola l'art. 24 della Costituzione secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, in quanto costringe ad agire contro se stessi o, comunque, a danno di un soggetto di cui si ha la cura degli interessi, con evidente violazione del diritto di difesa, ponendosi altresi' in contrasto con le norme civilistiche che disciplinano il rapporto tra persona giuridica ed il proprio legale rappresentante; che l'obbligo di denuncia del terzo conducente del veicolo appare violare l'art. 3 della costituzione sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e della disparita' di trattamento; che infatti nel nostro ordinamento l'attivita' di individuazione dei responsabili delle violazioni e' attribuita alla Pubblica Autorita' riconoscendosi un diritto dei citadini a non collaborare che trova deroga o nel processo penale, nel quale, con la garanzia del contraddittorio tra accusa e difesa, sussiste l'obbligo di deporre secondo verita' o in casi di particolare gravita' ed allarme sociale, come quelli evidenziati dalla ricorrente nel suo ricorso (art. 364 c.p. e art. 3 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82), per i quali sussiste l'obbligo di denuncia; che la previsione dell'obbligo di denuncia per violazioni del codice della strada come quella contestata nel caso di specie, l'art. 158 comma 2 c.d.s., appare quindi del tutto irragionevole e viene a parificare, per quanto riguarda la prestazione imposta al cittadino, ipotesi di palese differente gravita';
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza al ricorrente, al comune di Livorno, al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazione e delle comunicazioni prescritte. Livorno, addi' 13 settembre 2004 Il giudice di pace: Geraci 04C1358