N. 1003 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 settembre 2004

Ordinanza  emessa il 13 settembre 2004 dal giudice di pace di Livorno
nel  procedimento  civile  vertente tra Sibel S.r.l. contro comune di
Livorno

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Obbligo   del   legale   rappresentante   della  persona  giuridica
  proprietaria  del  veicolo  di  comunicare  i  dati  del conducente
  trasgressore  non  identificato,  pena  l'irrogazione  di  sanzione
  pecuniaria  a  carico  dell'ente  - Lesione del diritto di difesa e
  delle   norme   civilistiche  -  Irragionevolezza  dell'obbligo  di
  denuncia  -  Ingiustificata equiparazione fra ipotesi di differente
  gravita'.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 1907/04  R.G.  promossa  da  Sibel  S.r.l.  con sede in Stagno
(Livorno),  via  Barantini n. 21, partita IVA 00197550494, in persona
dell'amministratore  delegato  sig.  Raul  Checchi,  rappresentanta e
difesa  dall'avv.  Armando Scotto ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del predetto difensore in Livorno, via Calzabigli n. 4;
    Contro  comune di Livorno per l'annullamento, previa sospensione,
del  verbale  V2004371459  del 22 giugno 2004, del comune di Livorno,
Polizia  Municipale,  notificato in data 29 giugno 2004, con il quale
e'  stata  contestata  la  mancata  comunicazione  del nominativo del
conducente,  richiesta  dal  comune di Livorno - Polizia Municipale a
seguito   del   verbale  di  accertamento  n. 352671  emesso  per  la
violazione  dell'art. 158, comma 2 c.d.s., ed irrogata la sanzione di
Euro 343,35.
    Visto  il  ricorso  presentato  in  data  25  agosto  2004  dalla
ricorrente  con  il quale e' stata proposta opposizione alla sanzione
amministrativa irrogata dal comune di Livorno a seguito della mancata
comunicazione  da  parte  del  legale  rappresentante  della suddetta
societa'  del  nominativo del conducente dell'autovettura Fiat Marea,
tg.  BS367ZJ,  di proprieta' della ricorrente stessa, richiesta dalla
Polizia  Municipale di Livorno in conseguenza dell'accertamento della
violazione dell'art. 158, comma 2 c.d.s. ed al fine di procedere alla
indicazione della decurtazione del punteggio attribuito sulla patente
al responsabile della violazione;
    Rilevato  che  tra  i  motivi  del  ricorso  risulta  prospettata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. per
la  violazione  degli  artt. 3 e 24 della Costituzione, osservando la
ricorrente  che  la  predetta  norma  impone al legale rappresentante
della persona giuridica o di autodenunciarsi, o di cagionare un danno
patrimoniale  alla  societa'  che rappresenta, o, nel caso in cui non
sia il conducente del veicolo, di denunciare un terzo soggetto;
        che  la  questione risulta rilevante nel presente giudizio in
quanto  la caducazione dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s., nella parte
in  cui  impone al legale rappresentante di fornire, anche tramite un
suo  delegato,  i  dati  personali e della patente del conducente del
veicolo  al  momento  della  violazione, prevedendo in caso di omessa
comunicazione  l'applicazione  della sanzione prevista dall'art. 180,
comma  8 c.d.s., determinerebbe l'annullamento della sanzione oggetto
della presente impugnazione;
        che la questione appare non manifestamente infondata;
        che  in effetti la norma censurata impone, in via altemativa,
al   legale   rappresentante   della  persona  giuridica  i  seguenti
comportamenti:  l'autodenuncia  o,  in  caso  di  omessa denuncia, la
determinazione   di  un  danno  a  carico  della  persona  giuridica,
rappresentato dalla sanzione di cui all'art. 180, comma 8 c.d.s.;
        la  denuncia  di  un terzo soggetto nel caso in cui il legale
rappresentante   della   persona  giuridica  non  sia  il  conducente
responsabile della violazione;
        che  l'alternativa  tra  l'autodenuncia ed il verificarsi del
danno   a  carico  della  persona  giuridica  viola  l'art. 24  della
Costituzione  secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la
tutela  dei propri diritti e interessi legittimi, in quanto costringe
ad  agire contro se stessi o, comunque, a danno di un soggetto di cui
si ha la cura degli interessi, con evidente violazione del diritto di
difesa, ponendosi altresi' in contrasto con le norme civilistiche che
disciplinano  il  rapporto tra persona giuridica ed il proprio legale
rappresentante;
        che  l'obbligo  di  denuncia del terzo conducente del veicolo
appare  violare  l'art. 3  della  costituzione  sotto  il profilo del
difetto di ragionevolezza e della disparita' di trattamento;
        che   infatti   nel   nostro   ordinamento   l'attivita'   di
individuazione  dei  responsabili delle violazioni e' attribuita alla
Pubblica  Autorita'  riconoscendosi  un  diritto  dei  citadini a non
collaborare che trova deroga o nel processo penale, nel quale, con la
garanzia  del contraddittorio tra accusa e difesa, sussiste l'obbligo
di  deporre  secondo  verita'  o  in  casi di particolare gravita' ed
allarme  sociale,  come  quelli  evidenziati dalla ricorrente nel suo
ricorso   (art. 364   c.p.  e  art. 3  d.l.  15 gennaio  1991,  n. 8,
convertito  nella  legge  15 marzo 1991, n. 82), per i quali sussiste
l'obbligo di denuncia;
        che la previsione dell'obbligo di denuncia per violazioni del
codice  della  strada  come  quella  contestata  nel  caso di specie,
l'art. 158  comma  2  c.d.s., appare quindi del tutto irragionevole e
viene  a  parificare,  per  quanto riguarda la prestazione imposta al
cittadino, ipotesi di palese differente gravita';
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, per le ragioni di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione della presente ordinanza al ricorrente,
al comune di Livorno, al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione alla Corte costituzionale della presente
ordinanza  insieme  con  gli  atti  del giudizio e con la prova delle
notificazione e delle comunicazioni prescritte.
        Livorno, addi' 13 settembre 2004
                     Il giudice di pace: Geraci
04C1358