N. 1004 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2004
Ordinanza emessa il 13 luglio 2004 dal giudice di pace di Montepulciano nel procedimento civile vertente tra Ciufegni Stefano contro Polizia Municipale di Montepulciano Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Mancata esclusione in tutti i casi in cui non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione - Prevista applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata imputazione di responsabilita' a soggetto diverso dall'autore dell'infrazione - Violazione del diritto di libera circolazione - Contrasto con il carattere personale della responsabilita' e con la necessaria riferibilita' di essa a una condotta umana diretta - Difficolta' applicative nell'ipotesi di veicolo in comproprieta' di piu' soggetti - Discriminazione in danno dei titolari di patente proprietari di veicoli. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, in relazione ai successivi artt. 200 e 201. - Costituzione, artt. 3, 16, 24 e 27, primo comma.(GU n.1 del 5-1-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 3 febbraio 2004 (iscritto al n. r.g. 51/04, con il quale Ciufegni Stefano, elett. te domiciliato in Montepulciano (Siena), via Gubbio n. 11, in proprio, ricorre avverso l'accertamento di violazione n. 1090A/2003/V prot. n. 2026/2003 redatto dalla Polizia Municipale di Montepulciano, notificato in data 30 dicembre 2003 per la violazione di cui all'art. 142, comma 8 del d.lgs n. 285/1992 delle norme della circolazione stradale, per il quale poiche', il giorno 18 ottobre 2003 alle ore 16,51 lungo la strada s.s. 326 est a1tezza s.p. 326 est n. c. 147 - localita' Tre Berte - direzioni Acquaviva con autoveicolo modello Peugeot, targato BZ922KE, circolava alla velocita' di km/h 71,00 superando di 21,00 km/h la velocita' massima consentita in quel tratto di strada percorso (limite di velocita' 50 km/h); velocita' determinata, ai sensi dell'art. 345, comma 2 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dall'art. 197, d.P.R. 16 giugno 1996, n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h, comprensiva della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura «Eletraff S.r.1.» Mod. Velomatic 103/B-512 Omol. Minist. LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1998 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso; velocita' indicata sulla risultanza fotografica km/h 76; violazione non contestata immediatamente, poiche' i verbalizzanti erano impegnati ad eseguire controlli ed accertamenti ad altro autoveicolo, gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di complessivi euri 144,31, con pagamento in misura ridotta se effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione e la decurtazione di n. 2 punti sulla patente di guida, con trascritto nell'accertamento della violazione l'invito ad esibire documenti artt. 180-181 c.d.s), con avviso che la decurtazione sarebbe stata posta a carico dell'intestatario del veicolo in qualita' di notifica del verbale, non fosse pervenuto agli uffici della polizia la dichiarazione sottoscritta contenente le generalita' e i dati della patente di guida di colui che, al momento dell'accertamento conduceva il veicolo e, qualora il proprietario non fosse persona fisica, la mancata comunicazione delle generalita' del trasgressore avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 180, comma 8, con la possibilita' di consultare o ritirare copia della documentazione fotografica, relativa al presente accertamento personalmente o con delega scritta a persona diversa; Rilevato che il ricorrente chiedeva l'integrale annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecuzione, per le seguenti ragioni: 1) illegittimita' dell'atto, in quanto ai sensi dell'art. 200 del d.lgs. n. 285/1992 la violazione, quando possibile deve essere immediatamente contestata, 2) ai sensi dell'art. 201 del citato decreto in virtu' delle recenti modifiche l'uso degli strumenti di rilevazione elettronica della velocita' non prevede ladecadenza dell'immediata contestazione, se non su strade o tratti di esse appositamente individuate dal Prefetto del luogo di appartenenza; 3) previa esibizione della carta di circolazione e acquisizione di copia agli atti per presa visione dell'originale, a conferma di quanto dedotto che il veicolo risulta cointestato ad altro comproprietario e, pertanto, la decurtazione dei punti sulla patente di guida, in caso di mancata individuazione di chi fosse alla guida, in assenza di sottoscrizione di dichiarazione, ben puo' prevedere un addebito a soggetto diverso da colui che realmente fosse alla guida; Ritenuto che a norma dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992 sembrano profilarsi motivi di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 16, 24, 27, comma primo Cost. tutto quanto sopra premesso; O s s e r v a Che esiste contrasto evidente, in linea generale, dell'applicazione dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs n. 285/1992, con il disposto di cui agli artt. 200 e 201, in ordine alla mancata immediata contestazione, che assume una primaria importanza, poiche' si viene a punire con la decurtazione dei punti sulla patente un soggetto talvolta che non e' colui che realmente si trovava alla guida e che non ha, quindi, effettivamente violato con il suo comportamento il codice della strada, costituendo cio' di per se' gia' una inaccettabile violazione a quelli che sono i diritti fondamentali di libera circolazione sanciti espressamente dalla Carta costituzionale, poiche' per l'applicazione della decurtazione dei punti ad una persona occorre con certezza conoscerne l'identita' al fine di poter applicare la citata decurtazione, che altro non e' se non una restituzione che riflette i propri effetti senza tenere nella necessaria considerazione ipotesi di situazioni realmente sconosciute al proprietario; R i l e v a In linea ancora piu' specifica e riferita al caso di specie, trovandoci di fronte ad un veicolo, intestato al P.R.A., a nome di due proprietari, che l'Amministrazione procedente ha posto in atto un provvedimento a dir poco singolare, poiche' ha notificato un accertamento di violazione, indicando nello stesso che, in caso di mancata comunicazione di chi fosse stato alla guida, la decurtazione dei punti avrebbe interessato il proprietario, poi esclusivamente individuato nel primo intestatario e, non invece nel secondo, ovvero ad entrambi, decurtando i punti a meta' per ciascuno, con la conseguenza di non poter dividere equamente i punti nel caso in cui il punteggio da irrogare fosse stato dispari. Cio' posto e' evidente ed innegabile che sussiste una impossibilita' di applicazione della norma che contrasta ad evidenza con i dettati della Costituzione. Con la norma de qua appare evidente che il legislatore abbia definitivamente compresso il diritto dei cittadini di vedersi applicare una sanzione a ragione per una violazione realmente infranta, cio' potendo incontrovertibilmente appalesarsi attraverso quella immediata contestazione, senza la quale, inevitabilmente si vedra' punire soggetti che nessuna norma hanno violato e, in contrapposto, risultare indenni da sanzione altri che a ragione dovrebbero essere sanzionati. Si pone evidente in materia un problema di accollo sostanziale della responsabilita', problema che assurge ad un valore centrale all'interno dell'intera tematica della «patente a punti», costituendo lo snodo sul quale vanno necessariamente modellati gli imprescindibili rapporti intercorrenti tra il fatto violativo, nella veste di fondamento della sanzionabilita', e l'irrogazione del dato repressivo, inteso quale risposta dell'ordinamentoalla condotta in concreto irrispettosa dei precetti. Non sembri banale osservare, in via preliminare, come in ogni manifestazione di controllo sociale la normale e spontanea valutazione dell'agire umano rivesta ordinariamente tanto la causazione del fatto indesiderato, quanto il contatto diretto dell'agente con la situazione posta in essere: va da se' che la fissazione delle soglie di rilevanza dell'uno e dell'altro paradigma impiegato scaturisce poi in buona parte dagli stimoli di razionalita' attuativa e di funzionalita' preventiva propri di ciascun sistema, purche' si rimanga nella condivisa ed incancellabile prospettiva secondo la quale entrambi quei paradigmi siano, nel loro concorso convergente, necessari e sufficienti per fondare l'attribuibilita' del fatto e, quindi, l'assoggettamento alla sanzione conseguente. Non per niente, parlare di responsabilita', a qualunque livello immaginata, introduce immancabilmente un concetto di relazione, ovverosia di interconnessione diretta tra fatto e sanzione, per cui ogni analisi in proposito non puo' che, dirigersi a ricostruire i criteri in base ai quali, nella normativa all'esame, si dispiega la reazione sanzionatoria e si orienta la ricerca dei di lei destinatari, a fronte della lesione del bene giuridico tutelato, che, nella fattispecie, sembra ragionevolmente individuarsi nella quanto piu' corretta utilizzazione dinamica dei veicoli a motore da parte di chi e' legittimato a condurli nel sistema che disciplina la circolazione stradale. Risulta chiaro a monte che ogni norma, che evochi profili di responsabilita' fondata su una violazione, esprime, da un canto, il suo contenuto sostanziale nel fornire con metodi quanto piu' mirati e parametri quanto piu' rigorosi i passaggi strutturali del giudizio che sfocia nell'irrogazione della sanzione, ed impegna, dall'altro la sua credibilita' funzionale nello stabilire senza approssimazioni di sorta le regole che governano l'imputazione del fatto al responsabile realisticamente individuato della violazione medesima. Se, dunque, il giudizio di responsabilita' e' vocazionalmente quello che in via esclusiva fa scattare la sanzione nei confronti dell'autore del fatto violativo, una norma come quella in discorso merita di essere convenientemente indagata al precipuo fine di ricavare attendibilmente le ragioni che reggono, secondo il tenore della stessa, l'attribuzione in concreto della qualifica di autore, e che individuano le condizioni che legittimano, in forza delle metodiche li' normativamente fissate, la dilatazione soggettiva insolitamente presente nella reazione dell'ordinamento davanti all'ipotesi di specie disegnate. Si e', in effetti, al cospetto di un quadro normativo dove l'elemento sanzionatorio applicato non ha un mero peso pecuniario, ma possiede in maniera vistosa una valenza personale estremamente incisiva, che va a toccare in pieno la sfera operativa della moderna figura del cittadino, per cui e' avvertibile l'affiorare di una situazione sensatamente tendente ad imporre che a fondamento della responsabilita' evocata debba inserirsi, al minimo, il meccanismo garantista ispirato dall'ineludibile rapporto materiale col fatto, e retto irrinunciabilmente da un nesso di causalita' diretta. Di fronte all'intensita' «punitiva» della sanzione irrogata non appare pertanto concepibile una responsabilita' personale che non sia impiantata su di un criterio di riferibilita' materiale e concreta, tale da porre irrefragabilmente in relazione la condotta del soggetto colpito con il fatto assunto come rilevante. In un siffatto contesto, risulterebbe assolutamente improponibile un'intrinseca e pur auspicabile finalita' rieducativa del momento sanzionatorio, giacche' in assenza di un'attribuibilita' causale certa, l'assoggettamento al dato sanzionatorio per fatti altrui si candiderebbe in tutta evidenza a puntare inesorabilmente verso una finalita' ciecamente intimidatrice, rimanendo, per altra via, del tutto insensibile alle insopprimibili emergenze di garanzia dell'inviolabile dignita' complessiva della persona, laddove risulterebbe palese un'inaccettabile strumentalizzazione del ridetto dato sanzionatorio, per intendimenti di mera e fraintesa prevenzione generale. Sotto quest'ottica, soluzioni alternative a quelle per contrasto adombrata non pare possano sottrarsi a censure di arbitrarieta', allorche' tentassero di affermare che il carattere personale dell'esposizione alla sanzione sarebbe rispettato anche nei casi in cui il congegno di attribuibilita' si fondi su una certa situazione nella quale si trova o viene a trovarsi il soggetto inciso, ovvero su una sua qualita' reale o pretesa, purche' situazione e qualita' siano assunte con la consapevolezza dei rischi sanzionatori che esse in concreto comportano o potrebbero in astratto comportare. Invero, un tale fattore applicativo raggiungerebbe risultati sicuramente poco esaltanti in termini di trattamento paritario, da un lato, indirizzando opportunamente e statisticamente gli esiti degli accertamenti ai fini sanzionatori verso soggetti anziani o comunque poco interessati al mantenimento del punteggio integrale; oppure, da un altro, permettendo la punibilita' mediante decurtazione del punteggio solo a carico dei titolari di patente di guida contemporaneamente titolari del diritto di proprieta' su veicoli a motore, mentre il sistema giuridico notoriamente consente ai soggetti di essere proprietari di veicoli pur senza avere la corrispondente autorizzazione alla loro guida; oppure, da un altro ancora, determinando condizioni indesiderabili di imbarazzo applicativo di fronte a situazioni di proprieta' esclusiva o di proprieta' ripartita, magari per comunione incidentale, riguardo ad un veicolo coinvolto nel contesto sanzionatorio in parola; oppure, da un altro infine, limitando indebitamente le potenzialita' utilizzatorie di un veicolo tramite una drastica limitazione della sua cedibilita' in comodato, che, per converso, viene ordinariamente e liberamente praticata, ad esempio, in ambito familiare. D'altra parte, la configurazione di forme di responsabilita' per posizione finisce per mettere completamente in ombra, oltre che il nesso eziologico, la stessa rilevanza della condotta alla quale non puo' essere in alcun modo equiparato l'accollo, su un non meglio identificato piano sociale, di un rischio sanzionatorio, la cui concreta specificazione viene dalla legge potenzialmente demandata in tutto o in parte al comportamento futuro di terze persone: di talche' l'ipotesi di una formulazione positiva cosi' congegnata e' destinata a produrre per piu' versi risultati indesiderati, che, muovendo da un inaccettabile richiamo ai modelli della responsabilita' civile, entrano in aperta collisione con il principio che impone l'inderogabile centralita' della condotta umana diretta nella strutturazione di una qualsivoglia fattispecie sanzionabile, in assenza di spazio per moduli ascrittivi di stampo, per cosi' dire, caratteriologico, deputati ad esaltare casi di responsabilita' per rischio o per posizione. La questione appare, per quanto sopra argomentato, manifestamente munita di rilevanza nella misura in cui la richiamata disciplina non prevede l'esclusione della sanzione della decurtazione del punteggio in tutti quei casi in cui non sia intervenuta, per qualsiasi ragione, la contestazione immediata della violazione; nel momento in cui la suddetta disciplina prevede meccanismi di surrogazione nella ricerca del soggetto destinatario della decurtazione del punteggio, realizza avvertibili profili di forzatura, poiche' finisce, in senso induttivo, per convogliare su un soggetto potenzialmente non responsabile in forma diretta della violazione gravata da decurtazione, le conseguenze di un fatto rispetto al quale sarebbe stato non per forza impossibile individuare in concreto il soggetto materialmente responsabile, attraverso metodi operazionali piu' adatti a conseguire augurabili effetti di accertamento immediato ed inequivocabile.
P. Q. M. Ritenuto che si rende all'esito necessaria una pronuncia sul punto del giudice delle leggi; Visto l'art. 23, comma 3, della legge n. 83/1957; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs n. 285/1992 in relazione agli artt. 200 e 201 del medesimo decreto in contrasto con gli artt. 3, 16, 24 e 27, comma primo, Cost.; Sospende il presente giudizio in corso nonche' l'esecuzione dell'atto impugnato; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la presente ordinanza alle parti in causa e al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla al sig. Presidente del Senato della Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati. Montepulciano, addi' 13 luglio 2004 Il giudice di pace: Marchettoni 04C1359