N. 1005 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 agosto 2004
Ordinanza emessa il 18 agosto 2004 dal giudice di pace di Cervignano del Friuli nel procedimento civile vertente tra Mora Milena contro Comune di Cervignano del Friuli Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Disparita' di trattamento fra proprietari (a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche, e che siano titolari o meno di patente) - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio della responsabilita' personale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27, commi primo e terzo.(GU n.1 del 5-1-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al n. 23/04 r.g. promossa con ricorso depositato nella cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace di Cervignano del Friuli il 2 febbraio 2004 da Mora Milena residente a Trieste, in via del Toro n. 6 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vittor con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Cervignano del Friuli, l.go Oberdan, 1 - opponente contro Comune di Cervignano del Friuli - Comando polizia municipale - amministrazione opposta. In punto: ricorso in opposizione ex articoli 22 e 23, legge n. 689/1981 avverso il verbale di contestazione n. 245S/20031V di data 21 novembre 2003 del Comando polizia municipale di Cervignano del Friuli P r e m e s s o Con ricorso depositato in cancelleria il 2 febbraio 2004 la sig.ra Mora Milena, come sopra rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso il verbale n. 245S/2003/V elevato nei suoi confronti dalla polizia municipale del Comune di Cervignano del Friuli (UD) in data 21 novembre 2003 per violazione dell'art. 173, commi 2 e 3 del Nuovo codice della strada, poiche': «Quale conducente di veicolo percorreva la suddetta via con direzione via Caiu' - via Mercato, facendo uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico. La violazione dell'articolo 173, commi 2 e 3 del C.d.S. determina la decurtazione di n. 5 punti che verra' posta a carico della S.V., in qualita' di responsabile in solido, salvo che, entro trenta giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo Ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalita' e i dati della patente di guida di colui che, al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo. La decurtazione prevista dal presente verbale sara' raddoppiata qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di tre anni». La violazione non e' stata immediatamente contestata, causa: l'agente era impegnato nella viabilita' per uscita scolari dalla scuola. Questione: sull'art. 126-bis c.d.s. (Patente a punti). Il ricorrente ha sollevato questione di incostituzionalita' in relazione all'art. 126-bis, comma 2 c.d.s., per contrasto con gli artt. 24 e 27 della Cost., nella parte in cui impone al proprietario del veicolo, per evitare la decurtazione dei punti dalla sua patente, nel caso di mancata identificazione del conducente, di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il ricorrente sostiene: di non essere in grado di fornire i dati richiesti dall'articolo sopra citato perche' non e' a conoscenza di che abbia fatto uso della sua autovettura, nell'ambito familiare; di non dover essere assoggettato alla decurtazione dei punti in quanto non personalmente responsabile della contestata violazione; di non essere tenuto quindi a rispondere per l'infrazione al c.d.s., eventualmente commessa da terzi. Il giudice non condivide tale tesi, pur residuandogli un dubbio sulla costituzionalita' della norma in esame. L'art. 6, commi 1 e 2 - Solidarieta' - della legge n. 689/1981, e' cosi' formulato: 1. - «Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. 2. - Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto». Sul punto solidarieta' in piu' occasioni si e' pronunciata la suprema Corte di cassazione: «In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, la responsabilita' solidale, per il pagamento della somma dovuta dal proprietario della cosa che e' servita a commettere la violazione e dell'autore della stessa, non viene meno nell'ipotesi in cui questi non sia stato identificato, atteso che nel prevedere la detta solidarieta' la legge non mira a far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della violazione ma ad evitare che quest'ultima resti impunita quando, essendo impossibile individuarne l'autore sia invece facilmente identificabile il proprietario della cosa che e' servita o che e' stata destinata a commetterla. Ne consegue che l'identificazione del trasgressore non costituisce requisito di legittimita' dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale. *Cass. Civ., sez. I, 6 febbraio 1997, n. 1114 comune di Minturno e De Santis». Tale principio, a parere di questo giudice, potrebbe valere anche nel caso in esame, pur trattandosi di punti e non di somma di denaro. Appare chiaro che il proprietario ha un obbligo di vigilanza sul veicolo di sua proprieta' e sulle persone che lo impiegano. Questo sistema normativo al fini pratici, per la sicurezza della circolazione e la tutela della incolumita' pubblica appare ragionevole, pero' non perfettamente in armonia con la norma costituzionale. Ecco il dubbio. L'art. 126-bis del codice della strada, ai fini della decurtazione del punteggio prevede tre casi: decurtazione del punteggio dalla patente di guida del proprietario-conducente o di chi da questi e' stato indicato come conducente; non si applica la decurtazione al proprietario del veicolo quando non e' titolare della patente di guida. La sanzione e' solamente pecuniaria; per la societa', nella ipotesi che il legale rappresentante non sia in grado di fornire i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l'infrazione all'organo di polizia che procede, si applica una sanzione pecuniaria. I tre casi richiamati, per lo stesso tipo di infrazione, prevedono tre trattamenti, sanzionatori diversi. Appare evidente una discriminazione tra i soggetti interessati; cioe' dei cittadini, che nel caso in esame sono soprattutto parenti, di fronte alla legge. L'art. 27 della Costituzione stabilisce che: «La responsabilita' penale e' personale». Per la violazione commessa deve rispondere personalmente il soggetto che materialmente ed effettivamente ha violato la norma. L'art. 126-bis, invece fa risalire la responsabilita' ad un soggetto estraneo al fatto, anche se direttamente chiamato a rispondere quale proprietario del veicolo condotto da terzi purquando non e' in grado di fornire le informazioni richieste dall'art. 126-bis (cosiddetta delazione). Il proprietario cui fa riferimento la norma, in concreto, diventa un familiare o un amico e, come familiare, puo' essere il padre, la madre, il fratello, il nonno o la nonna. L'invito, direi l'obbligo, di «delazione» certamente determina nei parenti delle remore d'ordine psicologico, di disagio morale e la tentazione di eludere la norma addossando la responsabilita', per non perdere i punti, a quel parente che avrebbe minor danno: parente infermo che non si serve della patente, pensionato che col veicolo si muove poco o niente, tacendo cosi' la verita' e violando la sincerita' dei rapporti nell'ambito della famiglia ed anche verso lo Stato. Il parente proprietario del veicolo, insomma, dovrebbe fare il «poliziotto» nei confronti del parente che ha fatto uso dell'auto. Cio' limita l'intima reciproca liberta' della persona, con interferenza tra chi ha commesso l'infrazione e chi dovrebbe accusarlo. La responsabilita' penale e' personale. Nel caso in esame scaturisce una responsabilita' solidale che comporta una sanzione d'ordine amministrativo. La depenalizzazione attiene ai riflessi sanzionatori, mentre i presupposti della responsabilita' resta personale, ecco perche' la norma dell'art. 126 del c.d.s. suscita perplessita'. Non basta, sia pure per fini socialmente apprezzabili, dire ed ottenere che «paghi qualcuno» in soldi o in punti! Per quanto precede la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione appare rilevante, e non manifestamente infondata. Sussistono, a parere di questo giudice, i gravi motivi previsti dall'art. 22 della legge n. 689/1981, per concreta possibilita' di giudicati contrastanti, per aderire alla richiesta di provvisoria sospensione del provvedimento impugnato.
P. Q. M. Visto l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689; Sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato compresa la decurtazione dei punti dalla patente di guida; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del c.d.s. nella parte in cui prevede che «la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Sospende ai sensi dell'art. 22, legge n. 689/1981 il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga comunicata all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato e venga notificata alla parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il giudice di pace: Centore 04C1360