N. 1007 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2004
Ordinanza emessa il 14 settembre 2004 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Vassalli Luigi contro Niky Hotel S.r.l. Procedimento civile - Impugnazioni - Atto di citazione in appello - Luogo di notificazione - Notificazione al procuratore costituito dell'appellato effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado - Validita' ove il procuratore eserciti la sua attivita' fuori della circoscrizione di quel giudice e non abbia eletto domicilio nella sede di causa - Irragionevole compressione dell'effettivita' del diritto di difesa dell'appellato e della parita' delle parti nel contraddittorio processuale. - Combinato disposto degli artt. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, e 330 [primo comma, seconda parte] cod. proc. civ. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.1 del 5-1-2005 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile recante il numero di ruolo generale sopra indicato, promossa in grado d'appello con citazione notificata il 13 aprile 2004; da Vassalli Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Ballabio, galleria del Corso n. 1, Milano, presso il quale ha eletto domicilio, nei confronti di Niki Hotel S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Meleri del foro di Crema ed Annalisa Montanari, via Emilia n. 12, Casalpusterlengo (Lodi); letti gli atti ed i documenti di cui ai fascicoli d'ufficio e di parte appellante; Premesso che a fronte della citazione introduttiva dell'attore Vassalli, che chiedeva il pagamento dell'opera di mediazione svolta in un affare immobiliare, la convenuta Niki Hotel S.r.l. si costituiva nel marzo 2000 dinanzi l'adito Tribunale di Milano con l'assistenza di due difensori (l'avv. Carlo Meleri del foro di Crema e l'avv. Annalisa Montanari del foro di Lodi), eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima in Casalpusterlengo (Lodi); all'esito del giudizio di primo grado, il tribunale, come da dispositivo, ha «respinto le domande dell'attore, per essere intervenuta precedentemente transazione tra le parti»; contro questa sentenza, depositata il 26 febbraio 2003 e non notificata, il soccombente Vassalli ha dunque proposto appello dinanzi questa Corte, con articolati motivi di fatto e di diritto, notificando l'atto d'impugnazione, in data 13 aprile 2004 (cioe', alla scadenza del termine piu' lungo, come prorogato anche per le precedenti festivita), al domicilio dei procuratori di controparte, ma a mani del cancelliere presso il Tribunale di Milano; alla prima udienza della causa d'appello, in data 6 luglio 2004, l'appellata non si e' costituita e questa Corte si e' riservata di decidere in ordine alla sua eventuale contumacia; Considerato che nella notificazione dell'atto d'impugnazione l'appellante ha fatto evidente applicazione del combinato disposto dell'art. 330, primo comma, seconda parte, c.p.c. (che indica il luogo di notifica della citazione d'appello a controparte con riferimento al suo procuratore costituito ed al domicilio eletto in primo grado) e dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore («1. Gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso. 2. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto pressa la cancelleria della stessa autorita' giudiziaria»). Ritenuto che non vi e' dubbio circa l'esatta applicazione da parte dell'appellante del riferito contesto normativo nella stabile interpretazione offertane dalla S.C. di Cassazione: si veda, a conferma di gia' risalente, conforme giurisprudenza, Cass. SS. UU. 15 aprile 1992, n. 4602, per la quale «il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale a cui e' assegnato, deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l'Ufficio giudiziario presso il quale e' in corso il processo, ed in mancanza si intende che abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice, sicche' e' tale domicilio de jure che, nell'indicata ipotesi, assume rilevanza sia ai fini della notificazione della sentenza al procuratore costituito ..., sia ai fini della notificazione della stessa impugnazione»; e questa opzione interpretativa - all'interno della quale possono distinguersi solo pronunce piu' rigorose che escludono ogni possibilita' di scelta da parte del notificante ed altre che intendono il domicilio legale dell'art. 82 come una mera facolta', alternativa ad un'eventuale notifica piu' diretta ed efficace - risulta poi piu' volte ribadita anche di recente (tra le molte: Cass. 14 marzo 2000, n. 2952, e 4 dicembre 2001, n. 15306 e pur dopo l'ingresso in vigore della legge 24 marzo 1997, n. 27, che ha soppresso la distinzione tra avvocati e procuratori legali (tra le altre, Cass. 9 maggio 2002, n. 6692); nel caso di specie, tra l'altro, entrambi i procuratori della convenuta-appellata hanno indicato negli atti di parte studi professionali siti fuori del circondario del Tribunale di Milano e, da una verifica dell'albo professionale milanese, nessuno di essi risulta ad oggi quivi iscritto: di modo che non sarebbe neppur ipotizzabile, per questa Corte, ordinare un'ulteriore notifica dell'impugnazione presso l'effettivo studio di uno dei procuratoni costituiti (in qualche modo forzando le suggestioni desumibili da Cass. 15 febbraio 2000, n. 1700, 21 dicembre 2001, n. 16145, e 18 aprile 2002, n. 5635, fino a far prevalere, in caso di piu' difensori ed anche a dispetto della specifica elezione, il domicilio del procuratore residente nella circoscrizione del giudice adito, ovvero, comunque il domicillo legale ex r.d.l. n. 1578/1933, come risultante dall'albo professionale rispetto a diverse indicazioni di parte); in ogni caso, un ipotetico ordine di rinnovare una notificazione - che sia, com'e', formalmente valida - sol per la probabilita' che essa non abbia di fatto raggiunto il destinatario, non rientrerebbe neppure tra i poteri discrezionali di questa Corte (in questa senso Cass. SS.UU. 6 aprile 1993, n. 4105: l'art. 291 c.p.c. lega, infatti, la rinnovazione alla nullita' della notificazione della prima citazione); ed anzi, la gia' citata Cass. n. 16145/2001, nel considerare piu' in generale i poteri ordinatori del giudice sull'andamento della procedura, anche alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione, ha accertato la nullita' di un'ordinanza che imponga di rinnovare una citazione valida e la ridondanza di tale nullita' anche sul provvedimento con il quale venga sanzionata la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione. Ritenuto dunque che la questione di costituzionalita', che si intende sollevare d'ufficio in ordine alle norme citate, appare in concreto rilevante nella presente causa, giacche' dalla loro applicazione secondo il diritto «vivente» discenderebbe la dichiarazione di contumacia della societa' appellata ed il sacrificio di un reale contraddittorio d'appello (privato non solo degli eventuali argomenti di una parte, ma anche dei documenti da essa gia' prodotti e dal primo giudice posti a fondamento della sentenza ora criticata). Osservato che secondo la corrente, ed ora unanime, interpretazione (fin da Cass. 3 luglio 1997, n. 5985 l'art. 82 citato ha il duplice fine di esonerare la parte dai maggiori oneri connessi all'esecuzione di una notifica fuori del circondario e, piu' in generale, di stabilire un collegamento di ordine territoriale tra l'ufficio giudiziario ed il procuratore che esercita il suo ministero davanti ad esso, per favorire l'efficienza e la funzionalita' del rito (si pensi alle comunicazioni di ufficio); tuttavia, quanto al primo profilo, l'interesse della parte notificante va coordinato con quello della parte notificata: la tutela, cioe', del - costituzionalmente garantito - «facile esercizio» del diritto d'azione (e d'impugnazione) deve pur sempre contemperarsi con la salvaguardia dell'altrettanto garantito e rilevante diritto di difesa di chi subisce l'impugnazione. In concreto, il lieve peso o la scomodita' di una notifica fuori circondano - ma semmai a breve distanza; e soprattutto con le possibilita' odierne di comunicazione e di legale utilizzazione del mezzo postale, dove l'impegno del notificante non muta quale che sia il circondario del destinatario - devono ragionevolmente commisurarsi con il rischio di una rinuncia al fondamentale obiettivo che il diritto di difesa possa esprimersi in maniera effettiva in tutte le fasi ed i gradi del giudizio; rischio, nella presente situazione processuale, per un verso non inevitabile (come nei casi d'irreperibilita) e per altro verso assai concreto, dato il tempo trascorso dalla prima sentenza e le pratiche modalita' delle notifiche in cancelleria; a maggior ragione, il sacrificio del diritto effettivo di difesa se non e' qui di certo necessario, non sembra nemmeno giustificabile con riferimento alle richiamate ragioni organizzative di un ufficio giudiziario od alla formale efficienza del modello processuale lo studio della procuratrice domiciliataria rientra comunque nel distretto di questa Corte); la domiciliazione della notifica d'appello come imposta, od almeno consentita, dal combinato disposto delle norme in esame non risulterebbe piu' ragionevole o giustificata nemmeno ove intesa come «sanzione» all'inosservanza di un legittimo precetto rivolto all'avvocato dal primo comma dell'art. 82, regio decreto n. 37/1934 tale sanzione sembra, infatti, francamente eccessiva nei suoi probabili esiti di pratica ignoranza dell'esistenza di un'impugnazione e soprattutto irragionevolmente punitiva nei confronti non del legale, ma direttamente della parte (alla quale un'eventuale sede risarcitoria potrebbe non offrire adeguato ristoro); ed in effetti gli altri casi di obbligatoria domiciliazione previsti dal codice di rito (come agli artt. 165, 319, 480, 638, 660 c.p.c.) o non prevedono una «sanzione» analoga a quella qui discussa ovvero, quando la prevedono, non sono confrontabili con quello in esame, poiche' si riferiscono a situazioni processuali ben diverse, nelle quali e' esigibile e praticabile dal legale o dalla parte personalmente un onere d'informazione presso la cancelleria, dal momento che in tutti quei casi l'interessato sa della pendenza del procedimento, per averlo promosso e per essersi costituito: di modo che la conseguenza della domiciliazione legale non risulta in concreto punitiva; in un'ottica di confronto con situazioni lato sensu assimilabili, va detto, anzi, che l'esaminata disciplina di legge per il caso di mancata elezione di domicilio da parte del procuratore risulta in concreto inspiegabilmente piu' severa rispetto alla necessita', pur sempre prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 330 c.p.c., di un'efficace notifica dell'impugnazione personalmente a controparte, laddove questa sia rimasta contumace in primo grado: dove si dimostra ulteriormente che la «facilita» dell'esercizio del diritto d'impugnazione e le esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario non costituiscono criteri sempre vincenti agli occhi del legislatore; Ritenuto dunque che non e' ingiustificato il dubbio che il combinato disposto delle norme di legge indicate violi i precetti degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, conducendo irragionevolmente a sacrificare l'effettivita' del diritto di difesa e la parita' delle parti nel contraddittorio processuale;
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge n. 53/1987; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 82, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e 330 c.p.c. nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa; Ordina la sospensione del presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria perche' notifichi la presente ordinanza alla parte appellante costituita ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 12 luglio 2004. Il Presidente: Vanoni 04C1362