N. 1008 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 settembre 2004

Ordinanza  emessa  il  2  settembre 2004 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Liguria  sui  ricorsi  riuniti proposti da De Paoli
Maurizio contro Ministero della difesa

Impiego  pubblico  -  Polizia  di  Stato  -  Personale non idoneo per
  invalidita'  permanente  non  dipendente  da  causa  di  servizio -
  Possibilita'   di  trasferimento  in  ruoli  diversi  della  stessa
  amministrazione   o  di  altre  amministrazioni  dello  Stato  come
  previsto  per  il  personale  dell'Arma  dei  carabinieri - Mancata
  previsione  -  Disparita'  di  trattamento di situazioni omogenee -
  Incidenza  sui  principi  di  imparzialita'  e buon andamento della
  P.A.,  sul  diritto al lavoro, sui principi di tutela della salute,
  di   retribuzione   proporzionata  ed  adeguata  e  sulla  garanzia
  previdenziale.
- Legge  1°  aprile  1981, n. 121, art. 36, comma 1, 20° cpv.; d.P.R.
  24 aprile 1982, n. 339, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 134-892/1998
R.G.,   proposti   da  De  Paoli  Maurizio,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Betti  Stefano,  con  domicilio  eletto  in  Genova, piazza
Portello, 1/5, presso lo studio dello stesso;
    Contro  il  Ministero  della  difesa,  in persona del Ministro in
carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato,  domiciliataria  in  Genova,  viale Brigate Partigiane, 2; per
l'annullamento:
        a)  quanto  al  ricorso R.G.R. n. 134/1998: del provvedimento
prot.  n. SA/1732/ML1  della  Regione militare Nord-Ovest Comando del
servizio  sanitario  R.M.N.O.  di  Torino  - Commissione medica di II
istanza,  del  20 novembre  1997  a  firma  dell'ufficio addetto alla
sezione  medica  legale  di  non  idoneita'  permanente  al  servizio
militare  e d'istituto in modo assoluto nonche' per l'annullamento di
tutti  gli  atti  presupposti,  connessi  e  conseguenziali  tra  cui
dell'atto,  prot.  n. 4/1128-2ª  Ist.  della  Regione Militare Nord -
Comando   di   servizio   sanita/veterinaria   di  Verona  -  Ufficio
coordinamento - Commissione Medica di II istanza, dell'11 agosto 1998
a  firma  del  Capo  sezione  medicina  legale  -  II  istanza di non
idoneita'  permanente  al  S.M.I. ed al servizio d'istituto nell'Arma
dei   Carabinieri,   da   porre  in  congedo  assoluto;  nonche'  per
l'annullamento  dell'atto,  depositato in corso di causa ed impugnato
con  motivi  aggiunti  notificati il 6 novembre 1998, di cui al prot.
n. 4/11282/2ª  Ist. della Regione militare Nord - Comando di servizio
sanita/veterinaria  di  Verona  - Ufficio Coordinamento - Commissione
medica  di  II  istanza, dell'11 agosto 1998 a firma del Capo sezione
medicina  legale  -  IV istanza - Ten. Col. me. Roberto Costa Devoti,
che conclude:
            «...   che   il  soggetto  sia,  concordemente  a  quanto
affermato dalla C.M.O. di Genova, nonche' dalla C.M. di II istanza di
Torino,  non  idoneo  permanente  al s.m.i. ed al servizio d'istituto
nell'Arma dei carabinieri da porre in congedo assoluto».
        b)  quanto  al ricorso R.G.R. n. 892/1998: per l'annullamento
del  provvedimento del Ministero della difesa Difeimpiegati, div. 3ª,
sez.  3ª  prot.  n. 18123 con cui viene respinta l'istanza presentata
dal  ricorrente  per  la riassunzione in servizio ai sensi del d.P.R.
n. 339/1982;   nonche'   per   l'annullamento   di   tutti  gli  atti
presupposti, connessi e conseguenziali tra cui per l'annullamento del
provvedimento  prot. n. 0022053 del Ministero della difesa, Direzione
generale  per  il  personale  civile; nonche' con motivi aggiunti per
l'annullamento del provvedimento prot. n. 0022053 del Ministero della
difesa,  Direzione  generale per il personale civile, emesso in corso
di  causa  in  data 27 marzo 2003, che stabilisce: «Si fa riferimento
all'istanza  in  data 5 dicembre 2002 con la quale la S.V. chiede, ai
sensi  della legge n. 266/1999, art. 14, comma 5, l'inquadramento nei
ruoli  civili dell «Amministrazione Difesa ... omissis ... Cio' posto
poiche'  la  S.V. e' stata dichiarata non idonea al servizio militare
in  data  29  novembre 1997, cioe' in data antecedente all'entrata in
vigore della legge n. 266/1999, si comunica che l'istanza in oggetto,
a  prescindere  da ogni altra valutazione nel merito, non puo' essere
presa  in  considerazione»:  nonche'  per l'annullamento di tutti gli
atti  presupposti, connessi e conseguenziali tra cui, all'occorrenza,
per l'annullamento in parte qua, del d.m. 18 aprile 2002, laddove non
prevede  l'applicazione retroattiva della normativa ivi contemplata a
decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  d.P.R. n. 339 del 24 aprile
1982;  nonche'  per  l'accertamento  del  diritto  del  ricorrente  a
transitare  nei  ruoli  civili  del Ministero della difesa a far data
dalla  domanda presentata il 7 gennaio 1998, con conseguente condanna
del  Ministero della difesa al pagamento delle retribuzioni arretrate
a  favore  del  ricorrente, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Vinte  le  spese e gli onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese
generali  ex  art. 15  d.m.  5 ottobre 1994, n. 585; il tutto previa,
all'occorrenza,  dichiarazione  di  rilevanza  e manifesta fondatezza
della  questione dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, ex
artt. 3,  4,  32,  35,  38,  97 Cost. del cpr. 20 dell'art. 36, legge
n. 121/1982  e/o dell'art. 2 del d.P.R. n. 339/1982 e/o dell'art. 14,
legge   n. 266/1999   laddove   non  prevedono  l'applicazione  della
normativa  ivi  completata  al  personale  dei  ruoli  dell'Arma  dei
carabinieri  a  decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile
1982,  n. 339  e/o limitano l'applicazione della norma esclusivamente
personale  dei  ruoli  della  Polizia  di Stato. Vinte le spese e gli
onorari  di  causa,  oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ex art. 15
d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio del Ministero della
difesa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per  la pubblica udienza del 4 marzo 2004 il
giudice dott. Davide Ponte;
    Uditi  altresi' per il ricorrente l'avv. Betti e per il Ministero
resistente l'avvocato dello Stato;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    Rilevato  che  questo Tribunale amministrativo regionale, sezione
I,  ha  sollevato, con ordinanza n. 315 del 18 marzo - 9 luglio 1999,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, primo comma,
cpv.  XX,  della  legge  1°  aprile  1981,  n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza)  e  2 del d.P.R. 24
aprile   1982,   n. 339   (Passaggio   del   personale   non   idoneo
all'espletamento    dei   servizi   di   polizia   ad   altri   ruoli
dell'amministrazione    della   pubblica   sicurezza   o   di   altre
amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36,
38 e 97 della Costituzione;
        che nel processo in esame - risultante dalla riunione dei due
giudizi  di  cui in epigrafe sono stati impugnati i provvedimenti del
Ministero  della  difesa  che hanno ritenuto un militare appartenente
all'Arma  dei  carabinieri  permanentemente  non  idoneo  al servizio
militare  e di istituto, a causa di lesioni riportate al di fuori del
servizio,  e che hanno altresi' rigettato la sua domanda di transito,
ai  sensi  del d.P.R. n. 339 del 1982, nei ruoli del personale civile
del ministero;
        che,   secondo   questa  stessa  sezione,  la  questione  era
rilevante,  in  quanto  la  domanda  del  ricorrente  potrebbe essere
accolta   esclusivamente   qualora  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale   delle   norme   impugnate,   nelle   parti   in  cui
attribuiscono  al  personale  dei  ruoli  della  Polizia di Stato che
espleta  funzioni  di  polizia  ed abbia riportato un'invalidita' non
dipendente  da  causa  -  di servizio, che non comporti l'inidoneita'
assoluta  ai  compiti d'istituto, la facolta' di essere trasferito, a
domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia
di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze
di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
della  Polizia  di Stato e non prevedono l'applicabilita' di siffatta
disciplina  «al  personale  dei  ruoli  dell'Arma dei carabinieri e/o
limitano  l'applicazione  delle  norme  soltanto  al  personale della
Polizia di Stato»;
        che,  ad  avviso di questo Tribunale, numerose disposizioni -
in  particolare,  gli artt. 16 e 43, commi settimo e diciassettesimo,
della  legge  n. 121  del  1981  e l'art. 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216   -   dimostrerebbero   che   il  rapporto  di  impiego  degli
appartenenti  alle diverse forze di polizia sarebbe caratterizzato da
elementi  di  identita',  i quali, conseguentemente, imporrebbero che
detti rapporti siano disciplinati in maniera omologa;
        che,  pertanto,  la  limitazione  ai  soli  dipendenti  della
Polizia  di Stato della facolta', in caso di sopravvenuta inidoneita'
all'assolvimento  dei  servizi  di  polizia,  di  transitare in ruoli
diversi  da  quelli  di  appartenenza, si porrebbe in contrasto con i
parametri  sopra  indicati, in quanto realizzerebbe un'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  e,  in  violazione  dei principi di buon
andamento  ed  imparzialita' dell'amministrazione, determinerebbe una
disfunzione  nell'organizzazione  di  uffici preposti alla cura degli
stessi  interessi, recando altresi' vulnus ai principi posti a tutela
del lavoro e della salute;
        che  con  ordinanza  n. 589  del 2000 la Corte costituzionale
adita,  ha  avuto  modo  di  evidenziare  come  successivamente  alla
pronuncia dell'ordinanza di rimessione sia entrata in vigore la legge
28  luglio  1999,  n. 266  (Delega  al  Governo per il riordino delle
carriere  diplomatica  e  prefettizia,  nonche'  disposizioni  per il
restante   personale  del  Ministero  degli  affari  esteri,  per  il
personale  militare  del  Ministero  della  difesa,  per il personale
dell'Amministrazione  penitenziaria  e per il personale del Consiglio
superiore  della  magistratura), il cui art. 14, comma 5 ha stabilito
che  «il  personale  delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei
carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia  di finanza, giudicato non
idoneo  al  servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o
meno  da  causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale  civile  del  Ministero  della  difesa e, per la Guardia di
finanza,  del  personale  civile del Ministero delle finanze, secondo
modalita'  e  procedure  analoghe  a  quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339»;
        che,  sulla  base  di  tale sopravvenienza, lo stesso Giudice
delle  leggi  ha  imposto  il  riesame  da parte del rimettente della
perdurante rilevanza della questione, competendo altresi' al medesimo
giudice a quo la preliminare valutazione in ordine all'applicabilita'
dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.
    Ritenuto  che, all'esito della dovuta rivalutazione nonche' della
ulteriore  verificazione  in  via  di fatto in ordine alla permanenza
dell'interesse al ricorso da parte dell'interessato, la questione sia
tutt'ora  rilevante,  oltre  che  non manifestamente infondata per le
considerazioni  gia' svolte in sede di originaria rimessione disposta
con ordinanza n. 315 del 1999;
        che,  in  primo  luogo,  la  normativa  sopravvenuta  non sia
applicabile  alla  fattispecie  in esame in quanto la disposizione di
cui  all'art. 14, comma 5 non opera retroattivamente nei confronti di
fattispecie  anteriori  alla  sua  entrata  in  vigore, come peraltro
ritenuto   dalla  stessa  amministrazione  resistente  con  il  nuovo
provvedimento oggetto di motivi aggiunti;
        che la retroattivita', e quindi l'operativita' nella presente
fattispecie,  deve essere esclusa sia in base al dettato ex lege, per
cui  in  assenza di diversa determinazione vale la regola generale di
cui  all'art. 11 delle preleggi al codice civile a tenore della quale
la  legge  non dispone che per l'avvenire, sia in base alla normativa
di attuazione di cui al d.m. 18 aprile 2002;
        che  tale  ultima  disciplina,  da  interpretare  in evidente
coordinamento  con  la  norma  di  legge  suddetta  priva di espressi
effetti   retroattivi,   in   termini  di  disciplina  intertemporale
all'art. 3  prende  coerentemente  in  esame le ipotesi del personale
giudicato  non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo
intercorrente  tra  l'entrata  in vigore della stessa legge 28 luglio
1999, n. 2666 e l'adozione dello stesso d.m. di attuazione, lasciando
fuori  le  ipotesi anteriori, tra cui rientra la presente fattispecie
in cui il giudizio di non idoneita' risale al 29 novembre 1997;
        che  nessun rilievo in senso contrario puo' essere attribuito
al  successivo  comma  2  dell'art. 3, d.m. 18 aprile 2002 cit. sulla
salvezza  delle  domande gia' presentate e la relativa decorrenza del
termine  di  risposta,  sia  in  quanto  integrativa della previsione
precedente relativa al termine di presentazione della domanda, sia in
quanto  quale  norma di attuazione non in grado di estendere l'ambito
di  applicabilita'  della legge da attuare, sia in quanto nel caso de
quo vi era gia' stato il giudizio negativo risalente ad oltre quattro
anni prima;
        che,  in  secondo  luogo,  la  rilevanza  emerge  anche dalla
permanenza   dell'interesse   alla   decisione,  come  reso  evidente
dall'esito  della  verificazione (cfr. esito visita della commissione
medica  ospedaliera datata 14 aprile 2004) disposta dal Tribunale con
ordinanza  collegiale n. 65 del 2004 e, ancor prima, dall'adozione, e
conseguente  impugnazione  con  motivi  aggiunti, dell'ulteriore atto
negativo;
        che,  infine,  a  conferma  della  non manifesta infondatezza
cosi'  come  evidenziata  nella precedente ordinanza al cui contenuto
non  puo' che rinviarsi, lo stesso legislatore e' intervenuto, pur se
limitatamente  alle  fattispecie  successive  alla data di entrata in
vigore  della  legge  266  cit.,  al  fine di eliminare la contestata
disparita' di trattamento;
        che  pertanto,  alla  luce delle considerazioni che precedono
deve  essere  sospesa  ogni  decisione  sulle  predette controversie,
dovendo  la  questione  essere  demandata  al  giudizio  della  Corte
costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulla spese;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  degli  artt. 36, primo comma, cpv. XX, della legge
1°  aprile 1981, n. 121 e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, avente
valore di legge per espresso disposto legislativo, nella parte in cui
non  prevedono  l'applicazione  della  normativa  ivi  contemplata al
personale   dei   ruoli   dell'Arma  dei  Carabinieri,  e/o  limitano
l'applicazione  delle  norme  soltanto  al personale della Polizia di
Stato,  per  contrasto  con  gli  artt. 3,  4,  32, 36, 38 e 97 della
Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo i giudizi in corso;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche'  sia  comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed
al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Genova, nella Camera di consiglio dell'8 luglio
2004.
                       Il Presidente: Vivenzio
L'estensore: Ponte
04C1363