N. 1008 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 settembre 2004
Ordinanza emessa il 2 settembre 2004 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da De Paoli Maurizio contro Ministero della difesa Impiego pubblico - Polizia di Stato - Personale non idoneo per invalidita' permanente non dipendente da causa di servizio - Possibilita' di trasferimento in ruoli diversi della stessa amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato come previsto per il personale dell'Arma dei carabinieri - Mancata previsione - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della P.A., sul diritto al lavoro, sui principi di tutela della salute, di retribuzione proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale. - Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, comma 1, 20° cpv.; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, art. 2. - Costituzione, artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97.(GU n.1 del 5-1-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 134-892/1998 R.G., proposti da De Paoli Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Betti Stefano, con domicilio eletto in Genova, piazza Portello, 1/5, presso lo studio dello stesso; Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; per l'annullamento: a) quanto al ricorso R.G.R. n. 134/1998: del provvedimento prot. n. SA/1732/ML1 della Regione militare Nord-Ovest Comando del servizio sanitario R.M.N.O. di Torino - Commissione medica di II istanza, del 20 novembre 1997 a firma dell'ufficio addetto alla sezione medica legale di non idoneita' permanente al servizio militare e d'istituto in modo assoluto nonche' per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra cui dell'atto, prot. n. 4/1128-2ª Ist. della Regione Militare Nord - Comando di servizio sanita/veterinaria di Verona - Ufficio coordinamento - Commissione Medica di II istanza, dell'11 agosto 1998 a firma del Capo sezione medicina legale - II istanza di non idoneita' permanente al S.M.I. ed al servizio d'istituto nell'Arma dei Carabinieri, da porre in congedo assoluto; nonche' per l'annullamento dell'atto, depositato in corso di causa ed impugnato con motivi aggiunti notificati il 6 novembre 1998, di cui al prot. n. 4/11282/2ª Ist. della Regione militare Nord - Comando di servizio sanita/veterinaria di Verona - Ufficio Coordinamento - Commissione medica di II istanza, dell'11 agosto 1998 a firma del Capo sezione medicina legale - IV istanza - Ten. Col. me. Roberto Costa Devoti, che conclude: «... che il soggetto sia, concordemente a quanto affermato dalla C.M.O. di Genova, nonche' dalla C.M. di II istanza di Torino, non idoneo permanente al s.m.i. ed al servizio d'istituto nell'Arma dei carabinieri da porre in congedo assoluto». b) quanto al ricorso R.G.R. n. 892/1998: per l'annullamento del provvedimento del Ministero della difesa Difeimpiegati, div. 3ª, sez. 3ª prot. n. 18123 con cui viene respinta l'istanza presentata dal ricorrente per la riassunzione in servizio ai sensi del d.P.R. n. 339/1982; nonche' per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra cui per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0022053 del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile; nonche' con motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0022053 del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, emesso in corso di causa in data 27 marzo 2003, che stabilisce: «Si fa riferimento all'istanza in data 5 dicembre 2002 con la quale la S.V. chiede, ai sensi della legge n. 266/1999, art. 14, comma 5, l'inquadramento nei ruoli civili dell «Amministrazione Difesa ... omissis ... Cio' posto poiche' la S.V. e' stata dichiarata non idonea al servizio militare in data 29 novembre 1997, cioe' in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 266/1999, si comunica che l'istanza in oggetto, a prescindere da ogni altra valutazione nel merito, non puo' essere presa in considerazione»: nonche' per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra cui, all'occorrenza, per l'annullamento in parte qua, del d.m. 18 aprile 2002, laddove non prevede l'applicazione retroattiva della normativa ivi contemplata a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 339 del 24 aprile 1982; nonche' per l'accertamento del diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili del Ministero della difesa a far data dalla domanda presentata il 7 gennaio 1998, con conseguente condanna del Ministero della difesa al pagamento delle retribuzioni arretrate a favore del ricorrente, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese e gli onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ex art. 15 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585; il tutto previa, all'occorrenza, dichiarazione di rilevanza e manifesta fondatezza della questione dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, ex artt. 3, 4, 32, 35, 38, 97 Cost. del cpr. 20 dell'art. 36, legge n. 121/1982 e/o dell'art. 2 del d.P.R. n. 339/1982 e/o dell'art. 14, legge n. 266/1999 laddove non prevedono l'applicazione della normativa ivi completata al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e/o limitano l'applicazione della norma esclusivamente personale dei ruoli della Polizia di Stato. Vinte le spese e gli onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ex art. 15 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 4 marzo 2004 il giudice dott. Davide Ponte; Uditi altresi' per il ricorrente l'avv. Betti e per il Ministero resistente l'avvocato dello Stato; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. Fatto e diritto Rilevato che questo Tribunale amministrativo regionale, sezione I, ha sollevato, con ordinanza n. 315 del 18 marzo - 9 luglio 1999, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione; che nel processo in esame - risultante dalla riunione dei due giudizi di cui in epigrafe sono stati impugnati i provvedimenti del Ministero della difesa che hanno ritenuto un militare appartenente all'Arma dei carabinieri permanentemente non idoneo al servizio militare e di istituto, a causa di lesioni riportate al di fuori del servizio, e che hanno altresi' rigettato la sua domanda di transito, ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982, nei ruoli del personale civile del ministero; che, secondo questa stessa sezione, la questione era rilevante, in quanto la domanda del ricorrente potrebbe essere accolta esclusivamente qualora sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, nelle parti in cui attribuiscono al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa - di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, la facolta' di essere trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato e non prevedono l'applicabilita' di siffatta disciplina «al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e/o limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato»; che, ad avviso di questo Tribunale, numerose disposizioni - in particolare, gli artt. 16 e 43, commi settimo e diciassettesimo, della legge n. 121 del 1981 e l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 - dimostrerebbero che il rapporto di impiego degli appartenenti alle diverse forze di polizia sarebbe caratterizzato da elementi di identita', i quali, conseguentemente, imporrebbero che detti rapporti siano disciplinati in maniera omologa; che, pertanto, la limitazione ai soli dipendenti della Polizia di Stato della facolta', in caso di sopravvenuta inidoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, di transitare in ruoli diversi da quelli di appartenenza, si porrebbe in contrasto con i parametri sopra indicati, in quanto realizzerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento e, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione, determinerebbe una disfunzione nell'organizzazione di uffici preposti alla cura degli stessi interessi, recando altresi' vulnus ai principi posti a tutela del lavoro e della salute; che con ordinanza n. 589 del 2000 la Corte costituzionale adita, ha avuto modo di evidenziare come successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione sia entrata in vigore la legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), il cui art. 14, comma 5 ha stabilito che «il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339»; che, sulla base di tale sopravvenienza, lo stesso Giudice delle leggi ha imposto il riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione, competendo altresi' al medesimo giudice a quo la preliminare valutazione in ordine all'applicabilita' dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame. Ritenuto che, all'esito della dovuta rivalutazione nonche' della ulteriore verificazione in via di fatto in ordine alla permanenza dell'interesse al ricorso da parte dell'interessato, la questione sia tutt'ora rilevante, oltre che non manifestamente infondata per le considerazioni gia' svolte in sede di originaria rimessione disposta con ordinanza n. 315 del 1999; che, in primo luogo, la normativa sopravvenuta non sia applicabile alla fattispecie in esame in quanto la disposizione di cui all'art. 14, comma 5 non opera retroattivamente nei confronti di fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, come peraltro ritenuto dalla stessa amministrazione resistente con il nuovo provvedimento oggetto di motivi aggiunti; che la retroattivita', e quindi l'operativita' nella presente fattispecie, deve essere esclusa sia in base al dettato ex lege, per cui in assenza di diversa determinazione vale la regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile a tenore della quale la legge non dispone che per l'avvenire, sia in base alla normativa di attuazione di cui al d.m. 18 aprile 2002; che tale ultima disciplina, da interpretare in evidente coordinamento con la norma di legge suddetta priva di espressi effetti retroattivi, in termini di disciplina intertemporale all'art. 3 prende coerentemente in esame le ipotesi del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge 28 luglio 1999, n. 2666 e l'adozione dello stesso d.m. di attuazione, lasciando fuori le ipotesi anteriori, tra cui rientra la presente fattispecie in cui il giudizio di non idoneita' risale al 29 novembre 1997; che nessun rilievo in senso contrario puo' essere attribuito al successivo comma 2 dell'art. 3, d.m. 18 aprile 2002 cit. sulla salvezza delle domande gia' presentate e la relativa decorrenza del termine di risposta, sia in quanto integrativa della previsione precedente relativa al termine di presentazione della domanda, sia in quanto quale norma di attuazione non in grado di estendere l'ambito di applicabilita' della legge da attuare, sia in quanto nel caso de quo vi era gia' stato il giudizio negativo risalente ad oltre quattro anni prima; che, in secondo luogo, la rilevanza emerge anche dalla permanenza dell'interesse alla decisione, come reso evidente dall'esito della verificazione (cfr. esito visita della commissione medica ospedaliera datata 14 aprile 2004) disposta dal Tribunale con ordinanza collegiale n. 65 del 2004 e, ancor prima, dall'adozione, e conseguente impugnazione con motivi aggiunti, dell'ulteriore atto negativo; che, infine, a conferma della non manifesta infondatezza cosi' come evidenziata nella precedente ordinanza al cui contenuto non puo' che rinviarsi, lo stesso legislatore e' intervenuto, pur se limitatamente alle fattispecie successive alla data di entrata in vigore della legge 266 cit., al fine di eliminare la contestata disparita' di trattamento; che pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono deve essere sospesa ogni decisione sulle predette controversie, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulla spese; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, avente valore di legge per espresso disposto legislativo, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, e/o limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo i giudizi in corso; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2004. Il Presidente: Vivenzio L'estensore: Ponte 04C1363