N. 1015 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2004
Ordinanza emessa il 22 giugno 2004 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Scopinaro Lucia ed altri contro Ministero della giustizia ed altra Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare e ammissione diretta alla prova scritta del concorso dei soggetti in possesso del diploma di specializzazione in professioni legali, dei magistrati amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato - Esonero altresi' per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione - Mancata previsione - Irrazionalita' - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 13 febbraio 2001 n. 48, art. 22, comma 3, in combinato disposto con l'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.1 del 5-1-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella Camera di consiglio del 10 giugno 2004. Visto il ricorso 773/2004 proposto da Scopinaro Lucia, Parodi Paola, Calcagno Elisabetta, Flick Arturo, Peccioli Anna Maria, Grosso Valentina rappresentati e difesi da: Crucioli Mattia con domicilio eletto in Genova, via Macaggi, 21/5-8, presso Crucioli Mattia. Contro Ministero della giustizia rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, presso la sua sede e nei confronti di Mereu Alesandra per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del d.m. 28 febbraio 2004 e del d.m. 23 marzo 2004, di indizione di n. 2 concorsi per uditore giudiziario, nella parte in cui non prevedono l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte per i candidati in possesso del titolo di avvocato e/o dottore di ricerca in discipline giuridiche. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia; Udito il relatore consigliere Raffaele Prosperi e uditi l'avv. Crucioli per i ricorrenti e e l'avv. dello Stato Guerra per il Ministero della giustizia; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Ritenuto che il bando di concorso impugnato costituisca esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che per quanto riguarda la previsione dell'esonero dalla prova preliminare dei candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualita' di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che non e' prevista dal citato art. 123-bis; Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle censure dedotte finisca cosi' con il risolversi nella questione di legittimita' costituzionale delle norme citate nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte in cui - nell'individuare le categorie dei beneficiari dell'esonero da tale prova - non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa; Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalita', che: a) la previsione della sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare costituisce il frutto di una scelta politica del legislatore che - tenendo conto del carattere transitorio della sua previsione, limitata ormai a soli due concorsi, e della pratica organizzazione della stessa che non privilegia esasperatamente, a differenza di altri concorsi, doti di mnemonicita' a breve traducentisi quasi in riflessi condizionati - non appare arbitraria o irragionevole, rispondendo all'esigenza di contenere il numero dei candidati, al fine di semplificare le operazioni concorsuali e di contenerne la durata in limiti ragionevoli; b) la mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare profili di arbitrarieta' ed irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte costituzionale, previa concessione della tutela cautelare, visto il gia' avvenuto vaglio della preparazione culturale dei soggetti interessati in un esame di ammissione ad una professione notoriamente tra i maggiormente selettivi ed apparendo altresi' grave il pregiudizio derivante dalla necessita' di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all'esame vero e proprio sulle materie del concorso; c) la mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in procinto di conseguire il titolo di dottore di ricerca sembra anch'essa arbitraria e irragionevole soprattutto se comparata con l'esonero statuito per i soggetti in procinto di conseguire il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali ove si consideri che il dottorato di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attivita' di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori vari delle scienze giuridiche. Ne consegue che il collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, ritiene necessario - previo accoglimento ad tempus (cioe' sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale) della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato - ordinare la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferire alla Corte costituzionale la definizione della legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del r.d. 30 gennaio l941, n.12 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione e del piu' generale principio di necessaria ragionevolezza delle leggi.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e del relativo principio di ragionevolezza, del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Sospende il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La presente ordinanza sara' eseguita dalla Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne comunicazione alle parti. Genova, addi' 10 giugno 2004 Il Presidente: Vivenzio L'estensore: Prosperi 04C1412