N. 1016 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 2004
Ordinanza emessa il 10 settembre 2004 dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Puglia sul ricorso proposto da Fanelli Antonio contro la Procura regionale Impiego pubblico - Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato - Indennita' di fine rapporto - Sequestrabilita' e pignorabilita' per crediti erariali - Applicabilita' dei limiti previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., per ogni altro credito dei dipendenti privati nonche' per i dipendenti statali a seguito della sentenza della Corte n. 225 del 1997 - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sent. n. 99 del 1993. - Legge 8 giugno 1966, n. 424, art. 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.1 del 5-1-2005 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso ex art. 669-decies c.p.c., iscritto al n. 23811 del registro di segreteria, proposto dal sig. Fanelli Antonio, nato a Conversano il 2 gennaio 1943, rappresentato e difeso, in virtu' di procura a margine del ricorso, dall'avv. Francesco Iudice, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Conversano alla via Massari n. 12, contro la procura regionale. Visto il ricorso ex art. 669-deciesc.p.c. depositato in segreteria in data 19 maggio 2004; Visto il decreto del 1° luglio 2004, con il quale il Presidente della sezione ha fissato l'udienza del 22 luglio 2004 per la comparizione delle parti innanzi al giudice designato; Esaminati gli atti e documenti di causa; Udito, all'udienza del giorno 22 luglio 2004, con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Sabato, l'avv. Pasqua La Ghezza, per delega dell'avv. F. Iudice, per il ricorrente, nonche' il pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Francesco Lorusso. Ritenuto in fatto Con decreto del 9 febbraio 1995 (confermato con ordinanza n. 043/1995 del 5 - 11 aprile 1995), il Presidente di questa Sezione giurisdizionale in accoglimento del ricorso per sequestro conservativo ante causam proposto, in data 8 febbraio 1995, dalla Procura regionale a garanzia del credito risarcitorio per il danno conseguente agli illeciti commessi in connessione con l'attivita' gestoria del Servizio irrigua regionale, ha autorizzato nei confronti del sig. Fanelli Antonio, il sequestro conservativo, sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.361.732.180, pari al danno allo stesso imputato, «sui seguenti immobili: a) meta' dell'appartamento sito in Conversano, via Polignano 36, al piano rialzato superiore, composto di tre vani ed accessori, non censito in catasto, denunciato all'U.T.E. con scheda n. 235 del 12 maggio 1978; nota di trascrizione n. 310 del 4 gennaio 1979; b) meta' di porzione di appartamento sito in Conversano, via Macchia 26, al piano rialzato, composta di due vani e bagno, da discaricarsi dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come da denuncia di variazione presentata il 23 gennaio 1990, scheda n. 247; nota di trascrizione 004874/005802 del 30 gennaio 1991; c) fondo rustico, sito in agro di Conversano, alla contrada Cecirale o Martucci, esteso per are 34.54, in catasto a discaricarsi dalla partita 318, foglio 17, particella 26/b (ora 148) - nota di trascrizione 2893/3417 del 30 gennaio 1986; nonche' dei seguenti beni mobili registrati iscritti nel Pubblico registro automobilistico di Bari: d) autocarro trasporto merci Ford Tran targato BA A48028; e) autocarro Fiat 900 targato BA 530792; nonche' dell'indennita' di fine rapporto dovuta dall'Istituto Nazionale di' Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.)». Il relativo giudizio di merito, promosso dalla Procura Regionale, nei confronti del Fanelli e di altri convenuti, iscritto al n. 322/EL del registro di segreteria, risulta, allo stato, pendente in attesa dell'esecuzione degli incombenti, comprendenti, fra l'altro l'acquisizione degli «atti del procedimento penale a carico dei convenuti per i fatti contestati in questa sede, con riferimento almeno alla sentenza che sia stata o che sara' pronunciata in primo grado in quel procedimento ed alle fasi precedenti, nonche' notizie sugli eventuali seguiti» disposti dalla Sezione - che ne ha demandato l'espletamento alla Procura - con ordinanza n. 11/1996 del 22 novembre 1995 - 20 marzo 1996. Con il ricorso in epigrafe, il sig. Fanelli Antonio, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze della Regione Puglia - Ufficio Agricolo di Zona di Conversano, dal 1° febbraio 1969 al 31 dicembre 2002, ed esponendo che in dipendenza della cessazione del servizio, avvenuta per risoluzione consensuale, al Fanelli compete la liquidazione di somme a carico dell'I.N.P.D.A.P. e del bilancio regionale ai sensi della l.r. n. 22/1983 a titolo di indennita' di fine servizio e di buonuscita, nonche', ai sensi della l.r. n. 7/2002 art. 28, a titolo di beneficio dell'esodo volontario e che, in dipendenza del suddetto provvedimento di sequestro, al ricorrente non sono state liquidate sia l'indennita' di fine servizio sia l'indennita' di buonuscita e sia la seconda e terza quota dell'indennita' di' incentivazione all'esodo del personale gia' spettante ai sensi della l.r. 7/2002 art. 28, ha chiesto che, a parziale modifica del decreto presidenziale del 9 febbraio 1995, «venga limitata l'efficacia del sequestro conservativo nella misura di 1/5 sia con riferimento all'indennita' di fine servizio, sia con riferimento all'indennita' di buonuscita e sia con riferimento all'indennita' di incentivazione all'esodo del personale cosi' come spettantegli ai sensi della l.r. 7/2002 art. 28 nonche' disposta l'inefficacia del sequestro conservativo in ordine all'immobile sub lett. b) (meta' porzione di appartamento sito in Conversano - via Macchia 26, al piano rialzato, composta di due vani e bagno, da discaricarsi dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come da denuncia di variazione presentata il 23 gennaio 1990; scheda n. 247; nota di trascrizione 004874/005802 del 30 gennaio 1991) e conseguentemente ordinata la cancellazione della trascrizione del sequestro del medesimo immobile». A sostegno dell'istanza proposta il Fanelli ha, da un lato, invocato la sentenza n. 255 del 4 luglio 1997 (rectius n. 225 del 19 giugno 1997) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, legge n. 424/1966 e 21 d.P.R. 29 ottobre 1973 n. 1032 nella parte in cui era previsto per i dipendenti civili e militari dello Stato la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro per i danni erariali senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4 c.p.c. e dall'altro dedotto di aver «necessita' di liberare dal vincolo del sequestro conservativo quantomeno l'immobile sub lett. B) a causa delle sue gravi condizioni di salute, e cio' appunto per fronteggiare le considerevolissime spese occorrenti per poter effettuare la protesi per l'amputazione trasfemorale modulare definitiva dell'arto destro - come risulta dall'allegata documentazione - al fine dunque di evitare un ulteriore e grave pregiudizio alla sua integrita' fisica». All'udienza del 22 luglio 2004, l'avv. Pasquale La Ghezza, presente, per delega dell'avv. F. Iudice, per il ricorrente, ha reiterato le richieste formulate con il ricorso, ed il Procuratore regionale non si e' opposto «alla limitazione del sequestro nei termini di legge, in riferimento all'indennita' di fine servizio e di fine rapporto» mentre si e' opposto «alla riduzione a riguardo dell'indennita' di incentivazione all'esodo dei dirigenti regionali, perche' tale indennita' non ha natura retributiva» nonche' «al dissequestro dei beni immobili essendo ancora pendente il relativo giudizio di merito». Considerato in diritto 1. - E' appena il caso di premettere che l'art. 669-decies c.p.c. - applicabile, in virtu' degli artt. 26 r.d. 1038/1933 e dell'art. 669-quaterdecies c.p.c, e con il limite della compatibilita', al sequestro conservativo contabile - prevede che «nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare, con ordinanza, il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti delle circostanze» e che, giusto l'insegnamento delle SS.RR. (cfr. sentenza 15 dicembre 1999 - 15 febbraio 2000 n. 2/2000/Q.M.), deve ritenersi che competente alla revoca ed alla modifica del sequestro conservativo contabile sia il giudice designato, secondo il paradigma di cui all'art. 5, d.l. n. 453/1993 conv. in legge n. 19/1994. A termini del surriportato art. 669-decies c.p.c. alla revoca (ed alla modifica) del provvedimento cautelare puo' farsi luogo in quanto vi sia un mutamento di circostanze, nel senso che sopravvengano (ovvero emergano) fatti che dimostrino l'insussistenza (e, comunque, inducano ad una differente valutazione in ordine alla sussistenza) delle esigenze cautelari in termini di fumus boni iuris e/o di periculum in mora e, comunque, circostanze incidenti sulla legittimita' della permanenza della misura cautelare. 2. - Con il ricorso in epigrafe, il Fanelli ha, in primo luogo, chiesto che venga limitata l'efficacia del sequestro conservativo nella misura di 1/5 «sia con riferimento all'indennita' di fine servizio, sia con riferimento all'indennita' di buonuscita e sia con riferimento all'indennita' di incentivazione all'esodo del personale cosi' come spettantegli ai sensi della l.r. 7/2002 art. 28». 2.1 - Con riferimento all'indennita' di incentivazione all'esodo del personale, la domanda e' evidentemente inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.). considerato che il suddetto credito esula dal novero dei beni assoggettati al sequestro, a suo tempo autorizzato, con decreto del 9 febbraio 1995 del Presidente della sezione, avente ad oggetto, oltre che i beni immobili e dei beni mobili registrati innanzi elencati, «l'indennita' di fine rapporto dovuta dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione pubblica» e, cioe', un credito identificato in funzione sia della causale («l'indennita' di fine rapporto») sia del soggetto debitore («dovuta dall'I.N.P.D.A.P»). In proposito, si osserva che l'indennita' di incentivazione all'esodo del personale e' disciplinata dalla l.r. 21 maggio 2002 n. 7 che, all'art. 28, ha previsto che «al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale» anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione della legge n. 59/1979 e della legge n. 127/1997, ai dirigenti titolari di rapporti di impiego a tempo indeterminato che, entro il termine previsto dalla stessa legge (successivamente modificato dall'ait. 63, l.r. 1/2004), presentino all'Ente proposta di risoluzione del rapporto di lavoro, sara' erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente, un'indennita' supplementare pari ad otto mensilita' della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'eta' anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni» (primo comma) che «l'istanza di cui al comma prima deve contenere l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che in ogni caso non puo' essere posteriore al 1° gennaio 2003» (secondo comma) che «l'indennita' supplementare cosi' come determinata al comma 1, sara' corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003» (terzo comma). Il successivo sesto comma ha poi, previsto, che «le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese a tutti i dipendenti della regione che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo "e che" la misura dell'indennita' sara' determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sara' corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4». Alla luce della surriportata normativa, e' evidente che, quand'anche potesse ritenersi che l'indennita' supplementare di cui all'art. 28 l.r. n. 7/2002, pur essendole estranea la natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, possa essere sussunta nel genus delle «indennita' di fine rapporto», in relazione alla sua corresponsione in connessione con la risoluzione del rapporto ed in funzione incentivante della stessa, ne sarebbe comunque evidente l'estraneita' al novero dei beni vincolati in virtu' del provvedimento di sequestro, non potendosi revocare in dubbio l'estraneita' dell'I.N.P.D.A.P. al relativo rapporto. Sicche', evidentemente, non vi e' luogo a provvedere in ordine alla richiesta di limitazione a 1/5 dell'efficacia del sequestro conservativo con riferimento a cespite comunque estraneo al novero dei beni assoggettati alla misura cautelare. 2.2. - In ordine alla richiesta di limitazione a 1/5 dell'efficacia del sequestro conservativo «sia con riferimento all'indennita' di fine servizio, sia con riferimento all'indennita' di buonuscita» e' appena il caso di premettere che, a termini dell'art. 82, l.r. 18/1974 (cfr. inoltre, il comb. disp. degli artt. 37, comma 1-bis, l.r. n. 21/1994 come mod. dall'art. 7, l.r. n. 37/1994 e dell'art. 92, quarto comma, l.r. n. 18/1974) il personale regionale e' iscritto ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto Nazionale di Assistenza Enti locali INADEL - e, pertanto, all'I.N.P.D.A.P. subentratovi a termini del d.lgs. n. 479/1994 - cui, pertanto, fa carico, in definitiva, il trattamento di fine servizio, a prescindere dalle particolari modalita' di corresponsione previste dalla l.r. n. 22/1983. Ne consegue che evidentemente non pertinente e' il riferimento, di cui al ricorso in epigrafe, all'indennita' di buonuscita, prevista per i dipendenti dello Stato, gia' erogata dall'E.N.P.A.S. (cui e' parimenti subentrato l'I.N.P.D.A.P.), e della quale, peraltro, non vi e', con riferimento al Fanelli, alcuna menzione nel provvedimento presidenziale del 9 febbraio 1995 di autorizzazione del sequestro. Premesso quanto innanzi si osserva che la legge 8 giugno 1966 n. 424, dopo aver previsto, all'art. 1, che «sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza» e, all'art. 3, che la presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente art. 1» ha disposto all'art. 4, che «la pensione e gli altri trattamenti previsti dagli artt. 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente» (primo comma), che «quando i predetti crediti sono stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere» (secondo comma), e che «la pensione, comunque, non puo' essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto della ritenuta» (terzo comma). In altri termini, l'art. 4 della legge n. 424/1966 prevede l'assenza di limiti alla sequestrabilita' e pignorabilita' dell'intera indennita' di fine rapporto per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente (cfr. Sez. giur. Campania, 15 aprile 1993 n. 12, Sez. II ord. 10 novembre 1994 n. 44). Con sentenza n. 225 del 19 giugno 1997, la Corte costituzionale ha, peraltro, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 e dell'art. 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' e la pignorabilita' dell'indennita' di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. La summenzionata sentenza della Corte costituzionale e' invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di limitazione a 1/5 dell'efficacia del sequestro con riferimento all'indennita' di fine servizio spettantegli. Occorre, peraltro, osservare che, avendo specifico riguardo ai dipendenti civili e militari dello Stato, la suddetta pronuncia di illegittimita' costituzionale non ha investito l'indennita' di fine rapporto di lavoro spettante ai dipendenti di Enti pubblici diversi dallo Stato, sicche' deve ritenersi che, nei confronti degli stessi, l'art. 4 legge n. 424/1966 consenta l'integrale pignorabilita' e sequestrabilita' della relativa indennita' di fine rapporto per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente. Deve, d'altro canto, escludersi che, pur ricorrendo la ;eadem ratio la regola della pignorabilita' e sequestrabilita' dell'indennita' di fine rapporto per i crediti da danno erariale nei limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. - enucleabile, con riferimento ai dipendenti civili e militari dello Stato, per effetto della summenzionata pronuncia della Corte costituzionale n. 225/1997 - sia applicabile analogicamente, con riferimento ai dipendenti di altri Enti pubblici, considerato che, da un lato, non vi e', alla luce dell'art. 4 cit., legge n. 424/1966, alcuna lacuna da colmare e, dall'altro, stante il principio generale, desumibile dall'art. 2740, primo comma, cod. civ. nel senso che «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» e, pertanto, dell'eccezionalita' di ogni limite alla piena pignorabilita' di ogni bene o credito, evidentemente insuscettibili di applicazioni analogica (cfr. art. 14 disp. prel. cod. civ.) sono le eccezioni al principio stesso. Reputa, nondimeno, questo giudice che ricorrano i presupposti per sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, i dipendenti di ogni altro Ente pubblico, diverso dallo Stato, prevede la sequestrabilita' e la pignorabilita', per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, delle indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. Lo sfavorevole regime - nel senso dell'integrale pignorabilita' e sequestrabilita' delle indennita' per fine rapporto di lavoro per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente - residuato, a seguito della suddetta pronuncia n. 225/1997, nei soli confronti dei dipendenti degli Enti pubblici diversi dallo Stato, appare, invero, in contrasto con l'art. 3 Cost., non solo per l'ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei dipendenti pubblici (ora dei soli dipendenti di Enti pubblici diversi dallo Stato) rispetto ai dipendenti privati, in un contesto di graduale equiparazione dei rispettivi regimi, in considerazione della quale, con la summenzionata pronuncia n. 225/1997, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 424/1966 (nonche' dell'art. 21, d.P.R. 1032/1973), nella parte in cui prevede la sequestrabilita' e pignorabilita' dell'indennita' di fine rapporto di lavoro per i crediti di danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. - limitandola, peraltro (presumibilmente in ragione del vincolo derivante dal petitum) con riferimento ai soli dipendenti civili e militari dello Stato - ma, altresi', per l'ingiustificata disparita' di trattamento, quale si prospetta ora, a seguito della suddetta sentenza del Giudice delle leggi, fra i dipendenti di' Enti pubblici diversi dallo Stato ed i dipendenti civili e militari dello Stato, cui i primi sono accomunati, a termini del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e della giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. sentenze Corte cost. n. 89/1987 e n. 878/1988 e n. 506/2002), con riferimento al regime di pignorabilita' e sequestrabilita' degli stipendi, salari e pensioni, nonche' delle stesse indennita' di fine rapporto (cfr. sentenza Corte cost. n. 99/1993 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita', entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. anche per ogni altro credito, delle indennita' di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti), cosi' come lo erano, secondo la disciplina di cui all'art. 4, legge n. 424/1966, anteriormente alla summenzionata sentenza n. 225/1997 della Corte costituzionale, anche con specifico riguardo al regime di sequestrabilita' e pignorabilita' delle indennita' da liquidarsi in dipendenza della cessazione del rapporto di dipendenza per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, considerata, altresi', la sostanziale omogeneita', quanto a natura e funzione, dei rispettivi trattamenti di fine rapporto (cfr., ex multis,. Corte cost. n. 243/1993). Non puo', d'altro canto, revocarsi in dubbio la rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, che, si appalesa, pertanto, pregiudiziale, considerato che l'eventuale dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della censurata disposizione di cui all'art. 4, legge n. 424/1966, nei termini di cui innanzi, comporterebbe l'accoglimento del ricorso in parte qua con la conseguente limitazione, nella misura di 1/5, dell'efficacia del sequestro autorizzato, con riferimento all'indennita' di fine servizio. Sicche', ricorrono i presupposti per sollevare la suesposta questione di legittimita' costituzionale. 3. - Con il ricorso in epigrafe, il Fanelli ha, inoltre, chiesto che venga disposta l'inefficacia del sequestro conservativo in ordine all'immobile sub lett. b) e conseguentemente ordinata la cancellazione della trascrizione del sequestro del medesimo immobile. A sostegno della richiesta di dissequestro il ricorrente ha allegato l'esigenza di «fronteggiare le considerevolissime spese occorrenti per poter effettuare la protesi per l'amputazione trasfemorale modulare definitiva dell'arto destro - come risulta dall'allegata documentazione - al fine dunque di evitare un ulteriore e grave pregiudizio alla sua integrita' fisica». Reputa questo giudice che la stessa non sia meritevole di accoglimento. E' evidente, infatti, che la prospettata necessita' per il ricorrente di affrontare «considerevolissime spese» al fine «di evitare un ulteriore e grave pregiudizio alla sua integrita' fisica», lungi dal dimostrare il venir meno delle esigenze sottese al provvedimento cautelare, si da giustificarne la richiesta di (parziale) revoca, ne palesa, piuttosto, l'aggravamento, trattandosi di circostanze incidenti negativamente sulla complessiva valutazione patrimoniale e reddituale del debitore e, pertanto, tali da rendere vieppiu' fondato il timore del creditore di perdere la garanzia del proprio credito. Comunque, il Fanelli non ha nemmeno provato la necessita' di affrontare le «considerevolissime spese» per l'allegato intervento protesico. In proposito, occorre premettere che a termini dell'art. 26, legge n. 833/1978, dell'art. 7, primo comma, legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 502/1992 e succ. mod. ed int., nonche' delle norme regionali attuative (cfr. l.r. n. 36/1994), le UU.SS.LL. provvedono all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap (art. 5, l.r. n. 10/1997). La l.r. n. 31/1990 («istituzione e modalita' di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi ed ausili protesici con spesa a carico del S.S.N.»), ne disciplina, all'art. 11, le modalita' di erogazione, con particolare riferimento al pagamento alle imprese fornitrici delle protesi, prevedendo che, nel rispetto dei prezzi fissati nel nomenclatore tariffario, le imprese fornitrici presentino alla USL di appartenenza dell'assistito fattura unica mensile con allegata autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta dell'assistito stesso, ovvero gli estremi della spedizione (primo comma), che l'autorizzazione di cui primo comma debba essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell'azienda (secondo comma) e che la USL di competenza provveda al relativo saldo entro 90 gg. dal ricevimento della fattura, redatta in conformita' alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi (quinto comma). Analoghe modalita' di erogazione sono contemplate dall'art. 4 dal regolamento adottato con d.m. 27 agosto 1999, n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N. Sicche', evidentemente, l'assistenza protesica viene erogata in forma di assistenza diretta, senza, pertanto, alcun onere, nemmeno di anticipazione (c.d. assistenza indiretta), a carico dell'assistito. Con riferimento al caso di specie, considerato, da un lato, che il Fanelli non solo non ha provato ma non ha nemmeno allegato che gli sia stata negata l'autorizzazione alla fornitura della protesi con spesa a carico del S.S.N. e, dall'altro, che il preventivo dell'impresa fornitrice della protesi, dallo stesso prodotto, risulta espressamente «emesso in applic. del d.m. n. 332 del 27 agosto 1999 G.U. n. 227 del 27 settembre 1999» e, pertanto, in funzione dell'erogazione dell'assistenza protesica da parte del S.S.N., deve ragionevolmente presumrsi che la relativa fornitura sia stata (o sara) effettuata con onere a carico del S.S.N. Ne consegue che, in disparte la loro palese inconferenza, come innanzi esposto, le allegazioni del ricorrente si appalesano, comunque infondate.
P. Q. M. Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 luglio 2004, il giudice designato non definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 669-decies c.p.c., iscritto al n. 23811 del registro di segreteria, proposto dal sig. Fanelli Antonio, cosi' provvede: 1) dichiara inammissibile la richiesta che venga limitata l'efficacia del sequestro conservativo nella misura di 1/5 con riferimento all'indennita' di incentivazione all'esodo del personale ex art. 28, l.r. n. 7/2002; 2) respinge la richiesta che venga disposta l'inefficacia del sequestro conservativo in ordine all'immobile sub b) (meta' di porzione di appartamento sito in Conversano, via Macchia 26, al piano rialzato, composta di due vani e bagno, da discaricarsi dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come da denuncia di variazione presentata il 23 gennaio 1990, scheda n. 247; nota di trascrizione 004874/005802 del 30 gennaio 1991); 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, legge 8 giugno 1966, n. 424 nella parte in cui, per i dipendenti di Enti pubblici, diversi dallo Stato, prevede la sequestrabilita' e la pignorabilita', per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, delle indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. E per l'effetto: dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio ed; ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (ricorrente e Procura regionale) ed al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 9 settembre 2004 Il giudice designato: Martina 04c1413