N. 1016 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 2004

Ordinanza  emessa  il  10  settembre  2004 dalla Corte dei conti sez.
giur.  per  la Regione Puglia sul ricorso proposto da Fanelli Antonio
contro la Procura regionale
Impiego  pubblico - Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato -
  Indennita' di fine rapporto - Sequestrabilita' e pignorabilita' per
  crediti erariali - Applicabilita' dei limiti previsti dall'art. 545
  cod.  proc.  civ.,  per  ogni  altro credito dei dipendenti privati
  nonche'  per  i  dipendenti  statali a seguito della sentenza della
  Corte  n. 225 del 1997 - Mancata previsione - Lesione del principio
  di eguaglianza - Richiamo alla sent. n. 99 del 1993.
- Legge 8 giugno 1966, n. 424, art. 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sul   ricorso   ex
art. 669-decies   c.p.c.,   iscritto  al  n. 23811  del  registro  di
segreteria, proposto dal sig. Fanelli Antonio, nato a Conversano il 2
gennaio  1943, rappresentato e difeso, in virtu' di procura a margine
del  ricorso,  dall'avv.  Francesco  Iudice,  presso il cui studio e'
elettivamente  domiciliato  in  Conversano  alla  via  Massari n. 12,
contro la procura regionale.
    Visto   il   ricorso   ex  art.  669-deciesc.p.c.  depositato  in
segreteria in data 19 maggio 2004;
    Visto  il  decreto del 1° luglio 2004, con il quale il Presidente
della  sezione  ha  fissato  l'udienza  del  22 luglio  2004  per  la
comparizione delle parti innanzi al giudice designato;
    Esaminati gli atti e documenti di causa;
    Udito,  all'udienza  del  giorno 22 luglio 2004, con l'assistenza
del  segretario  dott. Salvatore Sabato, l'avv. Pasqua La Ghezza, per
delega  dell'avv.  F.  Iudice, per il ricorrente, nonche' il pubblico
ministero  nella  persona  del  Procuratore regionale dott. Francesco
Lorusso.

                          Ritenuto in fatto

    Con  decreto  del  9  febbraio  1995  (confermato  con  ordinanza
n. 043/1995  del 5 - 11 aprile 1995), il Presidente di questa Sezione
giurisdizionale   in   accoglimento   del   ricorso   per   sequestro
conservativo  ante  causam  proposto,  in data 8 febbraio 1995, dalla
Procura  regionale  a  garanzia del credito risarcitorio per il danno
conseguente  agli  illeciti  commessi  in connessione con l'attivita'
gestoria del Servizio irrigua regionale, ha autorizzato nei confronti
del  sig.  Fanelli  Antonio,  il  sequestro  conservativo,  sino alla
concorrenza  dell'importo  di  lire 1.361.732.180, pari al danno allo
stesso imputato, «sui seguenti immobili:
        a)  meta' dell'appartamento sito in Conversano, via Polignano
36,  al  piano rialzato superiore, composto di tre vani ed accessori,
non  censito  in catasto, denunciato all'U.T.E. con scheda n. 235 del
12 maggio 1978; nota di trascrizione n. 310 del 4 gennaio 1979;
        b)  meta' di porzione di appartamento sito in Conversano, via
Macchia  26,  al  piano  rialzato,  composta  di due vani e bagno, da
discaricarsi  dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come
da  denuncia  di  variazione  presentata  il  23 gennaio 1990, scheda
n. 247; nota di trascrizione 004874/005802 del 30 gennaio 1991;
        c)  fondo  rustico, sito in agro di Conversano, alla contrada
Cecirale  o Martucci, esteso per are 34.54, in catasto a discaricarsi
dalla  partita  318,  foglio  17, particella 26/b (ora 148) - nota di
trascrizione 2893/3417 del 30 gennaio 1986; nonche' dei seguenti beni
mobili  registrati  iscritti nel Pubblico registro automobilistico di
Bari:
        d) autocarro trasporto merci Ford Tran targato BA A48028;
        e) autocarro Fiat 900 targato BA 530792;
nonche'   dell'indennita'   di  fine  rapporto  dovuta  dall'Istituto
Nazionale  di'  Previdenza  per  i  Dipendenti  delle Amministrazioni
Pubbliche (I.N.P.D.A.P.)».
    Il relativo giudizio di merito, promosso dalla Procura Regionale,
nei confronti del Fanelli e di altri convenuti, iscritto al n. 322/EL
del  registro  di segreteria, risulta, allo stato, pendente in attesa
dell'esecuzione   degli   incombenti,   comprendenti,   fra   l'altro
l'acquisizione  degli  «atti  del  procedimento  penale  a carico dei
convenuti  per  i  fatti  contestati  in questa sede, con riferimento
almeno  alla  sentenza che sia stata o che sara' pronunciata in primo
grado  in  quel procedimento ed alle fasi precedenti, nonche' notizie
sugli eventuali seguiti» disposti dalla Sezione - che ne ha demandato
l'espletamento  alla  Procura  -  con  ordinanza  n. 11/1996  del  22
novembre 1995 - 20 marzo 1996.
    Con  il ricorso in epigrafe, il sig. Fanelli Antonio, premettendo
di  aver  prestato  servizio  alle  dipendenze della Regione Puglia -
Ufficio  Agricolo  di  Zona di Conversano, dal 1° febbraio 1969 al 31
dicembre  2002,  ed  esponendo che in dipendenza della cessazione del
servizio, avvenuta per risoluzione consensuale, al Fanelli compete la
liquidazione  di  somme  a  carico  dell'I.N.P.D.A.P.  e del bilancio
regionale  ai  sensi  della l.r. n. 22/1983 a titolo di indennita' di
fine servizio e di buonuscita, nonche', ai sensi della l.r. n. 7/2002
art. 28,  a  titolo  di  beneficio  dell'esodo  volontario  e che, in
dipendenza del suddetto provvedimento di sequestro, al ricorrente non
sono   state   liquidate   sia  l'indennita'  di  fine  servizio  sia
l'indennita'   di   buonuscita   e  sia  la  seconda  e  terza  quota
dell'indennita'  di'  incentivazione  all'esodo  del  personale  gia'
spettante  ai  sensi  della  l.r.  7/2002  art. 28, ha chiesto che, a
parziale  modifica  del  decreto  presidenziale  del 9 febbraio 1995,
«venga  limitata  l'efficacia del sequestro conservativo nella misura
di  1/5  sia con riferimento all'indennita' di fine servizio, sia con
riferimento  all'indennita'  di  buonuscita  e  sia  con  riferimento
all'indennita'  di  incentivazione all'esodo del personale cosi' come
spettantegli  ai  sensi  della  l.r.  7/2002 art. 28 nonche' disposta
l'inefficacia  del  sequestro conservativo in ordine all'immobile sub
lett.  b)  (meta'  porzione  di appartamento sito in Conversano - via
Macchia  26,  al  piano  rialzato,  composta  di due vani e bagno, da
discaricarsi  dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come
da  denuncia  di  variazione  presentata  il  23 gennaio 1990; scheda
n. 247;  nota  di  trascrizione  004874/005802 del 30 gennaio 1991) e
conseguentemente  ordinata  la  cancellazione  della trascrizione del
sequestro del medesimo immobile».
    A  sostegno  dell'istanza  proposta  il  Fanelli  ha, da un lato,
invocato  la sentenza n. 255 del 4 luglio 1997 (rectius n. 225 del 19
giugno  1997)  con  la  quale  la  Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, legge n. 424/1966 e 21
d.P.R.  29 ottobre 1973 n. 1032 nella parte in cui era previsto per i
dipendenti  civili  e  militari  dello Stato la sequestrabilita' o la
pignorabilita'  delle  indennita'  di  fine  rapporto di lavoro per i
danni  erariali  senza  osservare  i  limiti stabiliti dall'art. 545,
comma  4  c.p.c. e dall'altro dedotto di aver «necessita' di liberare
dal  vincolo  del  sequestro  conservativo  quantomeno l'immobile sub
lett. B) a causa delle sue gravi condizioni di salute, e cio' appunto
per  fronteggiare  le  considerevolissime  spese occorrenti per poter
effettuare   la   protesi  per  l'amputazione  trasfemorale  modulare
definitiva    dell'arto   destro   -   come   risulta   dall'allegata
documentazione  -  al  fine  dunque  di  evitare un ulteriore e grave
pregiudizio alla sua integrita' fisica».
    All'udienza  del  22  luglio  2004,  l'avv.  Pasquale  La Ghezza,
presente,  per  delega  dell'avv.  F.  Iudice,  per il ricorrente, ha
reiterato  le  richieste  formulate con il ricorso, ed il Procuratore
regionale  non  si  e'  opposto  «alla  limitazione del sequestro nei
termini di legge, in riferimento all'indennita' di fine servizio e di
fine  rapporto»  mentre  si  e'  opposto  «alla  riduzione a riguardo
dell'indennita'  di incentivazione all'esodo dei dirigenti regionali,
perche'  tale  indennita'  non  ha  natura  retributiva»  nonche' «al
dissequestro  dei  beni  immobili essendo ancora pendente il relativo
giudizio di merito».

                       Considerato in diritto

    1. - E' appena il caso di premettere che l'art. 669-decies c.p.c.
-   applicabile,   in   virtu'   degli   artt. 26  r.d.  1038/1933  e
dell'art. 669-quaterdecies    c.p.c,    e   con   il   limite   della
compatibilita',  al  sequestro  conservativo  contabile - prevede che
«nel  corso  dell'istruzione  il  giudice  istruttore  della causa di
merito  puo',  su  istanza  di  parte,  modificare  o  revocare,  con
ordinanza,  il  provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente
alla  causa  se  si  verificano  mutamenti  delle circostanze» e che,
giusto  l'insegnamento delle SS.RR. (cfr. sentenza 15 dicembre 1999 -
15  febbraio 2000 n. 2/2000/Q.M.), deve ritenersi che competente alla
revoca  ed  alla modifica del sequestro conservativo contabile sia il
giudice  designato,  secondo  il  paradigma  di  cui all'art. 5, d.l.
n. 453/1993 conv. in legge n. 19/1994.
    A termini del surriportato art. 669-decies c.p.c. alla revoca (ed
alla modifica) del provvedimento cautelare puo' farsi luogo in quanto
vi  sia  un  mutamento  di  circostanze,  nel senso che sopravvengano
(ovvero  emergano) fatti che dimostrino l'insussistenza (e, comunque,
inducano  ad  una  differente valutazione in ordine alla sussistenza)
delle  esigenze  cautelari  in  termini  di  fumus  boni iuris e/o di
periculum   in   mora   e,   comunque,  circostanze  incidenti  sulla
legittimita' della permanenza della misura cautelare.
    2.  -  Con il ricorso in epigrafe, il Fanelli ha, in primo luogo,
chiesto  che  venga  limitata  l'efficacia del sequestro conservativo
nella  misura  di  1/5  «sia  con  riferimento all'indennita' di fine
servizio,  sia con riferimento all'indennita' di buonuscita e sia con
riferimento  all'indennita' di incentivazione all'esodo del personale
cosi' come spettantegli ai sensi della l.r. 7/2002 art. 28».
    2.1  - Con riferimento all'indennita' di incentivazione all'esodo
del  personale, la domanda e' evidentemente inammissibile per carenza
di  interesse  (art. 100 c.p.c.). considerato che il suddetto credito
esula  dal  novero  dei  beni  assoggettati al sequestro, a suo tempo
autorizzato,  con  decreto  del  9 febbraio 1995 del Presidente della
sezione,  avente  ad  oggetto,  oltre  che i beni immobili e dei beni
mobili  registrati  innanzi  elencati, «l'indennita' di fine rapporto
dovuta   dall'Istituto  Nazionale  di  Previdenza  per  i  Dipendenti
dell'Amministrazione  pubblica»  e, cioe', un credito identificato in
funzione  sia della causale («l'indennita' di fine rapporto») sia del
soggetto debitore («dovuta dall'I.N.P.D.A.P»).
    In  proposito,  si  osserva  che  l'indennita'  di incentivazione
all'esodo  del  personale  e'  disciplinata dalla l.r. 21 maggio 2002
n. 7  che,  all'art.  28,  ha  previsto che «al fine di accelerare il
processo  di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale» anche a
seguito  del  trasferimento di funzioni e compiti in attuazione della
legge  n. 59/1979 e della legge n. 127/1997, ai dirigenti titolari di
rapporti  di  impiego  a  tempo  indeterminato  che, entro il termine
previsto dalla stessa legge (successivamente modificato dall'ait. 63,
l.r.   1/2004),  presentino  all'Ente  proposta  di  risoluzione  del
rapporto  di lavoro, sara' erogata, subordinatamente all'accettazione
della   proposta   medesima   da   parte   dell'Ente,   un'indennita'
supplementare  pari  ad  otto  mensilita'  della  retribuzione  lorda
spettante  alla  data  della  predetta  risoluzione,  per  ogni  anno
derivante   dalla   differenza   fra  65  anni  e  l'eta'  anagrafica
individuale,  espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del
rapporto  di  lavoro,  calcolati  per  un massimo di sei anni» (primo
comma)   che   «l'istanza  di  cui  al  comma  prima  deve  contenere
l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che in
ogni  caso  non  puo'  essere posteriore al 1° gennaio 2003» (secondo
comma)  che  «l'indennita'  supplementare  cosi'  come determinata al
comma  1,  sara' corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi
entro il primo trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003» (terzo
comma).
    Il  successivo sesto comma ha poi, previsto, che «le disposizioni
di  cui  ai  precedenti  commi sono estese a tutti i dipendenti della
regione che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini
e  con  le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo "e
che"  la  misura  dell'indennita'  sara' determinata sulla base della
retribuzione  mensile  lorda  spettante  alla  data di cessazione del
rapporto  di lavoro e sara' corrisposta alle scadenze di cui ai commi
3 e 4».
    Alla   luce   della  surriportata  normativa,  e'  evidente  che,
quand'anche  potesse  ritenersi che l'indennita' supplementare di cui
all'art. 28  l.r.  n. 7/2002,  pur  essendole  estranea  la natura di
retribuzione   differita   e  funzione  previdenziale,  possa  essere
sussunta  nel genus delle «indennita' di fine rapporto», in relazione
alla  sua  corresponsione  in  connessione  con  la  risoluzione  del
rapporto  ed  in  funzione  incentivante  della  stessa,  ne  sarebbe
comunque  evidente  l'estraneita'  al  novero  dei  beni vincolati in
virtu'  del  provvedimento  di  sequestro,  non potendosi revocare in
dubbio l'estraneita' dell'I.N.P.D.A.P. al relativo rapporto.
    Sicche',  evidentemente,  non  vi e' luogo a provvedere in ordine
alla  richiesta  di  limitazione  a  1/5 dell'efficacia del sequestro
conservativo  con  riferimento  a cespite comunque estraneo al novero
dei beni assoggettati alla misura cautelare.
    2.2.   -   In   ordine   alla  richiesta  di  limitazione  a  1/5
dell'efficacia   del  sequestro  conservativo  «sia  con  riferimento
all'indennita'  di  fine servizio, sia con riferimento all'indennita'
di  buonuscita»  e'  appena  il  caso  di  premettere  che, a termini
dell'art.  82,  l.r.  18/1974  (cfr.  inoltre,  il  comb. disp. degli
artt. 37,  comma  1-bis,  l.r. n. 21/1994 come mod. dall'art. 7, l.r.
n. 37/1994   e   dell'art. 92,  quarto  comma,  l.r.  n. 18/1974)  il
personale  regionale  e'  iscritto  ai  fini  del trattamento di fine
servizio all'Istituto Nazionale di Assistenza Enti locali INADEL - e,
pertanto,   all'I.N.P.D.A.P.   subentratovi   a  termini  del  d.lgs.
n. 479/1994 - cui, pertanto, fa carico, in definitiva, il trattamento
di  fine  servizio,  a  prescindere  dalle  particolari  modalita' di
corresponsione previste dalla l.r. n. 22/1983.
    Ne  consegue  che evidentemente non pertinente e' il riferimento,
di cui al ricorso in epigrafe, all'indennita' di buonuscita, prevista
per  i  dipendenti  dello Stato, gia' erogata dall'E.N.P.A.S. (cui e'
parimenti subentrato l'I.N.P.D.A.P.), e della quale, peraltro, non vi
e',  con  riferimento  al  Fanelli, alcuna menzione nel provvedimento
presidenziale del 9 febbraio 1995 di autorizzazione del sequestro.
    Premesso  quanto  innanzi  si  osserva che la legge 8 giugno 1966
n. 424,  dopo  aver  previsto,  all'art. 1,  che  «sono  abrogate  le
disposizioni  che  prevedono,  a  seguito  di  condanna  penale  o di
provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto
del  dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento
e  al  godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita'
da  liquidarsi  in  conseguenza  della  cessazione  del  rapporto  di
dipendenza» e, all'art. 3, che la presente legge si applica anche nei
riguardi  delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro
Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano
comunque,  titolo  alla  pensione o ad altri trattamenti previsti dal
precedente  art.  1»  ha  disposto all'art. 4, che «la pensione e gli
altri  trattamenti  previsti  dagli  artt. 1 e 3 della presente legge
sono  sequestrabili  e  pignorabili  per  il  realizzo dei crediti da
risarcimento  del  danno eventualmente causato dal dipendente» (primo
comma),  che  «quando  i  predetti  crediti  sono stati accertati con
sentenza   passata   in   giudicato,  il  ristoro  del  danno  subito
dall'Amministrazione  puo'  avvenire  anche mediante trattenuta sugli
importi  da  corrispondere»  (secondo  comma),  e  che  «la pensione,
comunque,  non puo' essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a
trattenuta  in misura superiore ad un quinto, valutato al netto della
ritenuta» (terzo comma).
    In  altri  termini,  l'art.  4  della  legge  n. 424/1966 prevede
l'assenza   di   limiti   alla   sequestrabilita'   e  pignorabilita'
dell'intera  indennita'  di fine rapporto per il realizzo dei crediti
da  risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente (cfr.
Sez.  giur.  Campania, 15 aprile 1993 n. 12, Sez. II ord. 10 novembre
1994 n. 44).
    Con  sentenza  n. 225 del 19 giugno 1997, la Corte costituzionale
ha,  peraltro, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4
della  legge 8 giugno 1966, n. 424 e dell'art. 21, d.P.R. 29 dicembre
1973,  n. 1032, nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili
e  militari  dello  Stato,  la  sequestrabilita'  e la pignorabilita'
dell'indennita'  di  fine  rapporto di lavoro, anche per i crediti da
danno  erariale,  senza  osservare  i limiti stabiliti dall'art. 545,
quarto comma, c.p.c.
    La  summenzionata sentenza della Corte costituzionale e' invocata
dal  ricorrente  a  sostegno  della  richiesta  di  limitazione a 1/5
dell'efficacia  del  sequestro con riferimento all'indennita' di fine
servizio spettantegli.
    Occorre,  peraltro,  osservare  che, avendo specifico riguardo ai
dipendenti  civili  e  militari dello Stato, la suddetta pronuncia di
illegittimita'  costituzionale  non ha investito l'indennita' di fine
rapporto  di  lavoro spettante ai dipendenti di Enti pubblici diversi
dallo  Stato, sicche' deve ritenersi che, nei confronti degli stessi,
l'art. 4  legge  n. 424/1966  consenta  l'integrale  pignorabilita' e
sequestrabilita'  della  relativa  indennita' di fine rapporto per il
realizzo  dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato
dal dipendente.
    Deve,  d'altro  canto,  escludersi  che, pur ricorrendo la ;eadem
ratio    la    regola   della   pignorabilita'   e   sequestrabilita'
dell'indennita'  di fine rapporto per i crediti da danno erariale nei
limiti  stabiliti  dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. - enucleabile,
con  riferimento  ai  dipendenti  civili  e militari dello Stato, per
effetto  della  summenzionata  pronuncia  della  Corte costituzionale
n. 225/1997  -  sia  applicabile  analogicamente,  con riferimento ai
dipendenti  di  altri Enti pubblici, considerato che, da un lato, non
vi  e',  alla luce dell'art. 4 cit., legge n. 424/1966, alcuna lacuna
da  colmare  e,  dall'altro, stante il principio generale, desumibile
dall'art. 2740,  primo  comma,  cod.  civ. nel senso che «il debitore
risponde  dell'adempimento  delle  obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti  e  futuri»  e, pertanto, dell'eccezionalita' di ogni limite
alla  piena  pignorabilita'  di  ogni  bene  o credito, evidentemente
insuscettibili  di  applicazioni  analogica (cfr. art. 14 disp. prel.
cod. civ.) sono le eccezioni al principio stesso.
    Reputa, nondimeno, questo giudice che ricorrano i presupposti per
sollevare   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 4   della  legge  8 giugno  1966,  n. 424,  in  riferimento
all'art. 3 Cost., nella parte in cui, i dipendenti di ogni altro Ente
pubblico,  diverso  dallo  Stato,  prevede  la  sequestrabilita' e la
pignorabilita', per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno
eventualmente  causato dal dipendente, delle indennita' da liquidarsi
in  conseguenza  della  cessazione  del rapporto di dipendenza, senza
osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c.
    Lo sfavorevole regime - nel senso dell'integrale pignorabilita' e
sequestrabilita'  delle indennita' per fine rapporto di lavoro per il
realizzo  dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato
dal  dipendente  -  residuato,  a  seguito  della  suddetta pronuncia
n. 225/1997,  nei  soli  confronti dei dipendenti degli Enti pubblici
diversi dallo Stato, appare, invero, in contrasto con l'art. 3 Cost.,
non  solo per l'ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei
dipendenti pubblici (ora dei soli dipendenti di Enti pubblici diversi
dallo  Stato)  rispetto  ai  dipendenti  privati,  in  un contesto di
graduale equiparazione dei rispettivi regimi, in considerazione della
quale,   con   la   summenzionata  pronuncia  n. 225/1997,  la  Corte
costituzionale    ha   dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art.  4  della  legge  n. 424/1966 (nonche' dell'art. 21, d.P.R.
1032/1973),   nella  parte  in  cui  prevede  la  sequestrabilita'  e
pignorabilita'  dell'indennita'  di  fine  rapporto  di  lavoro per i
crediti  di  danno  erariale,  senza  osservare  i  limiti  stabiliti
dall'art. 545,   quarto   comma,   c.p.c.   -  limitandola,  peraltro
(presumibilmente  in  ragione  del vincolo derivante dal petitum) con
riferimento  ai  soli  dipendenti civili e militari dello Stato - ma,
altresi',  per  l'ingiustificata  disparita' di trattamento, quale si
prospetta  ora,  a  seguito della suddetta sentenza del Giudice delle
leggi,  fra  i  dipendenti di' Enti pubblici diversi dallo Stato ed i
dipendenti   civili   e  militari  dello  Stato,  cui  i  primi  sono
accomunati,  a  termini  del  d.P.R.  5  gennaio 1950, n. 180 e della
giurisprudenza  costituzionale  in materia (cfr. sentenze Corte cost.
n. 89/1987 e n. 878/1988 e n. 506/2002), con riferimento al regime di
pignorabilita'  e sequestrabilita' degli stipendi, salari e pensioni,
nonche' delle stesse indennita' di fine rapporto (cfr. sentenza Corte
cost.  n. 99/1993  che  ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 2,  primo  comma,  n. 3  del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,
nella  parte  in  cui  esclude,  per i dipendenti degli enti indicati
nell'art.   1   dello   stesso  decreto,  la  sequestrabilita'  e  la
pignorabilita', entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma,
c.p.c.  anche  per  ogni  altro  credito,  delle  indennita'  di fine
rapporto  di  lavoro  spettanti  ai  detti dipendenti), cosi' come lo
erano,  secondo  la  disciplina di cui all'art. 4, legge n. 424/1966,
anteriormente  alla  summenzionata  sentenza  n. 225/1997 della Corte
costituzionale,   anche   con   specifico   riguardo   al  regime  di
sequestrabilita'  e  pignorabilita' delle indennita' da liquidarsi in
dipendenza  della  cessazione  del  rapporto  di  dipendenza  per  il
realizzo  dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato
dal  dipendente,  considerata,  altresi', la sostanziale omogeneita',
quanto  a  natura  e  funzione,  dei  rispettivi  trattamenti di fine
rapporto (cfr., ex multis,. Corte cost. n. 243/1993).
    Non  puo',  d'altro canto, revocarsi in dubbio la rilevanza della
prospettata   questione   di  legittimita'  costituzionale,  che,  si
appalesa,   pertanto,   pregiudiziale,  considerato  che  l'eventuale
dichiarazione   d'illegittimita'   costituzionale   della   censurata
disposizione di cui all'art. 4, legge n. 424/1966, nei termini di cui
innanzi, comporterebbe l'accoglimento del ricorso in parte qua con la
conseguente  limitazione,  nella  misura  di  1/5, dell'efficacia del
sequestro   autorizzato,   con  riferimento  all'indennita'  di  fine
servizio.
    Sicche',  ricorrono  i  presupposti  per  sollevare  la suesposta
questione di legittimita' costituzionale.
    3.  - Con il ricorso in epigrafe, il Fanelli ha, inoltre, chiesto
che venga disposta l'inefficacia del sequestro conservativo in ordine
all'immobile   sub   lett.   b)   e   conseguentemente   ordinata  la
cancellazione della trascrizione del sequestro del medesimo immobile.
    A  sostegno  della  richiesta  di  dissequestro  il ricorrente ha
allegato  l'esigenza  di  «fronteggiare  le  considerevolissime spese
occorrenti   per   poter  effettuare  la  protesi  per  l'amputazione
trasfemorale  modulare  definitiva  dell'arto  destro  - come risulta
dall'allegata documentazione - al fine dunque di evitare un ulteriore
e grave pregiudizio alla sua integrita' fisica».
    Reputa  questo  giudice  che  la  stessa  non  sia  meritevole di
accoglimento.
    E'  evidente,  infatti,  che  la  prospettata  necessita'  per il
ricorrente  di  affrontare  «considerevolissime  spese»  al  fine «di
evitare un ulteriore e grave pregiudizio alla sua integrita' fisica»,
lungi  dal  dimostrare  il  venir  meno  delle  esigenze  sottese  al
provvedimento   cautelare,   si  da  giustificarne  la  richiesta  di
(parziale)  revoca, ne palesa, piuttosto, l'aggravamento, trattandosi
di  circostanze incidenti negativamente sulla complessiva valutazione
patrimoniale  e  reddituale del debitore e, pertanto, tali da rendere
vieppiu'  fondato  il timore del creditore di perdere la garanzia del
proprio credito.
    Comunque,  il  Fanelli  non  ha  nemmeno provato la necessita' di
affrontare  le  «considerevolissime  spese» per l'allegato intervento
protesico.
    In  proposito,  occorre  premettere  che  a termini dell'art. 26,
legge  n. 833/1978,  dell'art. 7, primo comma, legge n. 104/1992, del
d.lgs.  n. 502/1992  e  succ.  mod.  ed  int.,  nonche'  delle  norme
regionali  attuative  (cfr. l.r. n. 36/1994), le UU.SS.LL. provvedono
all'assistenza  protesica  nei  confronti  dei  portatori di handicap
(art. 5, l.r. n. 10/1997).
    La   l.r.   n. 31/1990  («istituzione  e  modalita'  di  gestione
dell'elenco  regionale  delle  aziende abilitate a fornire presidi ed
ausili  protesici  con  spesa  a  carico del S.S.N.»), ne disciplina,
all'art. 11,  le modalita' di erogazione, con particolare riferimento
al  pagamento  alle imprese fornitrici delle protesi, prevedendo che,
nel  rispetto  dei  prezzi  fissati  nel  nomenclatore tariffario, le
imprese fornitrici presentino alla USL di appartenenza dell'assistito
fattura  unica mensile con allegata autorizzazione e la dichiarazione
di   ricevuta   dell'assistito   stesso,  ovvero  gli  estremi  della
spedizione  (primo  comma),  che  l'autorizzazione di cui primo comma
debba  essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo
dell'azienda  (secondo  comma) e che la USL di competenza provveda al
relativo saldo entro 90 gg. dal ricevimento della fattura, redatta in
conformita'  alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo
dei presidi (quinto comma).
    Analoghe modalita' di erogazione sono contemplate dall'art. 4 dal
regolamento  adottato  con  d.m. 27 agosto 1999, n. 332 recante norme
per  le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
S.S.N.
    Sicche',  evidentemente,  l'assistenza protesica viene erogata in
forma di assistenza diretta, senza, pertanto, alcun onere, nemmeno di
anticipazione (c.d. assistenza indiretta), a carico dell'assistito.
    Con  riferimento  al caso di specie, considerato, da un lato, che
il Fanelli non solo non ha provato ma non ha nemmeno allegato che gli
sia  stata  negata  l'autorizzazione alla fornitura della protesi con
spesa   a   carico  del  S.S.N.  e,  dall'altro,  che  il  preventivo
dell'impresa fornitrice della protesi, dallo stesso prodotto, risulta
espressamente  «emesso  in applic. del d.m. n. 332 del 27 agosto 1999
G.U.   n. 227  del  27  settembre  1999»  e,  pertanto,  in  funzione
dell'erogazione  dell'assistenza  protesica da parte del S.S.N., deve
ragionevolmente  presumrsi  che  la  relativa  fornitura sia stata (o
sara) effettuata con onere a carico del S.S.N.
    Ne  consegue  che,  in disparte la loro palese inconferenza, come
innanzi   esposto,  le  allegazioni  del  ricorrente  si  appalesano,
comunque infondate.
                              P. Q. M.
    Sciogliendo  la riserva formulata all'udienza del 22 luglio 2004,
il  giudice designato non definitivamente pronunciando sul ricorso ex
art.   669-decies  c.p.c.,  iscritto  al  n. 23811  del  registro  di
segreteria, proposto dal sig. Fanelli Antonio, cosi' provvede:
        1)  dichiara  inammissibile  la  richiesta che venga limitata
l'efficacia  del  sequestro  conservativo  nella  misura  di  1/5 con
riferimento  all'indennita' di incentivazione all'esodo del personale
ex art. 28, l.r. n. 7/2002;
        2) respinge la richiesta che venga disposta l'inefficacia del
sequestro  conservativo  in  ordine  all'immobile  sub  b)  (meta' di
porzione di appartamento sito in Conversano, via Macchia 26, al piano
rialzato, composta di due vani e bagno, da discaricarsi dalla partita
6450,  foglio  14, particella 2111/67, come da denuncia di variazione
presentata  il  23  gennaio 1990, scheda n. 247; nota di trascrizione
004874/005802 del 30 gennaio 1991);
        3)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale in riferimento all'art. 3
Cost.,  dell'art.  4, legge 8 giugno 1966, n. 424 nella parte in cui,
per  i  dipendenti  di Enti pubblici, diversi dallo Stato, prevede la
sequestrabilita'  e la pignorabilita', per il realizzo dei crediti da
risarcimento  del  danno  eventualmente causato dal dipendente, delle
indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto
di  dipendenza,  senza  osservare  i  limiti stabiliti dall'art. 545,
quarto comma, c.p.c.
    E per l'effetto:
        dispone   l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio ed;
        ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza
sia  notificata  alle parti in causa (ricorrente e Procura regionale)
ed   al  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 9 settembre 2004
                    Il giudice designato: Martina
04c1413