N. 424 SENTENZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Pluralita'  di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine
  ad  alcune  delle  questioni  proposte - Riserva di decisione sulle
  restanti questioni.
Sport  -  Associazioni  sportive  dilettantistiche  -  Disciplina  da
  adottarsi con regolamenti statali - Ricorso della Regione Toscana -
  Denunciata  lesione  della  potesta'  legislativa concorrente nella
  materia  dell'«ordinamento sportivo» e della potesta' regolamentare
  della Regione - Ius superveniens modificativo delle norme censurate
  -  Rinuncia  al  ricorso  e  relativa accettazione - Estinzione del
  giudizio.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 18, 20 e 22.
- Costituzione,  art. 117, terzo e sesto comma; norme integrative per
  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale, art. 25, comma 1,
  secondo periodo.
Sport  -  Associazioni  sportive  dilettantistiche  -  Disciplina  da
  adottarsi  con  regolamenti  statali  - Ricorsi delle Regioni Valle
  d'Aosta  ed  Emilia-Romagna  -  Denunciata  lesione  della potesta'
  legislativa concorrente nella materia dell'«ordinamento sportivo» e
  della  potesta'  regolamentare  della  Regione  -  Ius superveniens
  modificativo   della   norma   censurata  nel  senso  voluto  dalle
  ricorrenti  -  Norma  non  attuata  -  Cessazione della materia del
  contendere.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 18.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 10.
Sport  -  Associazioni sportive dilettantistiche - Istituzione presso
  il  CONI  del  relativo  registro,  prescrizione delle modalita' di
  tenuta,   efficacia  dell'iscrizione  per  l'accesso  a  contributi
  pubblici  - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna -
  Denunciata  lesione  dell'autonomia  legislativa  regionale  -  Ius
  superveniens abrogativo delle norme censurate - Norme non attuate -
  Cessazione della materia del contendere.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 20, 21 e 22.
- Costituzione,   art. 117,   terzo   comma;   legge   costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Sport  - Impianti e attrezzature sportive - Disciplina statale per la
  gestione   e  l'uso  -  Ricorsi  delle  Regioni  Valle  d'Aosta  ed
  Emilia-Romagna  -  Denunciata  lesione  della  potesta' legislativa
  concorrente     nella    materia    dell'«ordinamento    sportivo»,
  dell'autonomia  degli enti locali e delle istituzioni scolastiche -
  Non fondatezza delle questioni.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 10.
Sport  -  Associazioni sportive dilettantistiche - Forme giuridiche -
  Ricorso   della   Regione  Valle  d'Aosta  -  Carenza  di  autonoma
  motivazione specifica - Inammissibilita' della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 17.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Sport  - Impianti e attrezzature sportive - Disciplina statale per la
  gestione e l'uso - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Carenza di
  motivazione  specifica  in  riferimento  ai  parametri  invocati  -
  Inammissibilita' della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione,  artt. 3,  5,  114,  118  e 119; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Sport  -  Enti  di promozione sportiva - Conferimento di 1 milione di
  euro  per  l'anno 2004  -  Ricorso  della  Regione Emilia-Romagna -
  Intervento finanziario diretto dello Stato in materia di competenza
  regionale,  con  lesione  dell'autonomia regionale - Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 204.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 90, commi 17,
18,  20,  21,  22,  24,  25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria 2003), promossi con ricorso della
Regione  Toscana,  notificato  il  26 febbraio  2003,  depositato  in
cancelleria  il  5 marzo successivo ed iscritto al n. 15 del registro
ricorsi  2003, con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato il
28 febbraio  2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed
iscritto  al  n. 19  del  registro  ricorsi  2003,  con ricorso della
Regione  Emilia-Romagna,  notificato  il 1° marzo 2003, depositato in
cancelleria  il  7 marzo successivo, e iscritto al n. 25 del registro
ricorsi  2003 e dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2004), promosso con
ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004,
depositato in cancelleria il 4 marzo successivo, ed iscritto al n. 33
del registro ricorsi 2004.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12 ottobre  2004  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi  gli  avvocati  Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana,  Massimo  Luciani  per  la  Regione  Valle  d'Aosta,  Franco
Mastragostino  e  Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e
l'avvocato  dello  Stato  Giancarlo  Mando'  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio
2003  e  depositato  il successivo 5 marzo, la Regione Valle d'Aosta,
con  ricorso  notificato  il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo
dello  stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato
il   1° marzo   2003  e  depositato  il  successivo  giorno 7,  hanno
impugnato,  in  via  principale,  numerose  disposizioni  della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), tra cui
l'art. 90, ed in particolare i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26.
    2.  -  La  Regione  Emilia-Romagna,  con  ricorso  notificato  il
24 febbraio   2004   e  depositato  il  successivo  4 marzo  2004  ha
impugnato,  in  via  principale,  diverse  disposizioni  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), tra le
quali l'art. 4, comma 204.
    3.  -  In  particolare la Regione Toscana deduce l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 90,  commi 18,  20 e 22, della legge n. 289
del 2002, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.
    La  ricorrente  premette che il comma 18 di tale articolo prevede
che  con  futuri  regolamenti statali, da emanarsi nel rispetto delle
disposizioni  dell'ordinamento  generale e dell'ordinamento sportivo,
siano  individuati  vari  aspetti  concernenti  la  disciplina  delle
associazioni  sportive  dilettantistiche;  premette, altresi', che il
comma 20 dello stesso art. 90 istituisce il registro delle societa' e
delle  associazioni  sportive dilettantistiche; infine, deduce che il
successivo comma 22 stabilisce che l'avvenuta iscrizione nel suddetto
registro  costituisce  condizione per accedere ai contributi pubblici
di qualsiasi natura.
    Ad  avviso  della  ricorrente,  la quale richiama anche il regime
giuridico  del  previgente  art. 117  della Costituzione, le suddette
disposizioni  sono  in  contrasto  con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione,  che  attribuisce alla potesta' legislativa concorrente
la  materia  «ordinamento  sportivo».  Pertanto,  spetta alle Regioni
disciplinare  l'organizzazione  e  le  attivita'  delle  associazioni
sportive   dilettantistiche  ed  e'  precluso  allo  Stato,  in  base
all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, intervenire con propri
regolamenti.
    3.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   deducendo   che   le  disposizioni  contenute  nell'art. 90,
comma 18, della legge n. 289 del 2002 sono riconducibili alla materia
«ordinamento  civile»,  riservata  alla  competenza legislativa dello
Stato,  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera l), della
Costituzione.  In  ordine alle altre disposizioni impugnate la difesa
dello  Stato  osserva  che  si e' in presenza della determinazione di
principi  fondamentali,  in un settore, ordinamento sportivo, oggetto
di potesta' legislativa concorrente.
    4.   -   La  Regione  Valle  d'Aosta  dubita  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 90,  commi 17,  18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26
della  legge  n. 289  del  2002 per violazione degli artt. 3, 5, 114,
117,  118  e 119 della Costituzione, nonche' dell'art. 10 della legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
    La  ricorrente  premette che l'art. 90 detta una articolata serie
di disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica.
    Afferma,  quindi,  come  l'art. 90 verta su questioni legate alla
materia «ordinamento sportivo» che rientra nella potesta' legislativa
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
e  che  lo  stesso  contiene disposizioni di dettaglio e non principi
fondamentali.
    La  ricorrente  deduce,  in particolare, che il comma 17 fissa le
forme  giuridiche  che  possono  assumere  le  associazioni  sportive
dilettantistiche  e  il  comma 18  rinvia  a  successivi  regolamenti
governativi  una  serie di aspetti; evidenzia, quindi, in ragione del
dettaglio   delle   disposizioni,   la  violazione  delle  competenze
legislative  regionali,  tanto  piu'  frustrate in quanto superate da
disposizioni regolamentari.
    Specifiche   doglianze  sono,  quindi,  formulate  in  ordine  ai
commi 20, 21 e 22, rilevandosi che l'istituzione di un registro delle
societa'   e   delle   associazioni   sportive   dilettantistiche,  e
l'introduzione  di  una forma di riconoscimento di tali soggetti, sia
pure a fini sportivi, costituiscono prerogativa regionale.
    Sotto   altro   profilo,   verrebbe   in  evidenza  la  manifesta
irragionevolezza  di tale disciplina, che si muove in una prospettiva
opposta  a  quella  seguita  dal  legislatore in riferimento ad altre
forme  associative  (organizzazioni  di volontariato, associazioni di
promozione  sociale,  societa'  cooperative),  vale  a dire quella di
favorire l'istituzione di albi e registri a livello locale.
    In  ordine  ai  commi 24,  25 e 26 dell'art. 90, la Regione Valle
d'Aosta  rimanda  alle  doglianze  gia' formulate nei confronti degli
altri  commi,  precisando  come  la  gestione  e l'uso degli impianti
sportivi   debbano   essere  ricompresi  nella  materia  «ordinamento
sportivo», assegnata alla potesta' legislativa concorrente.
    4.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che,  riservandosi  un  ulteriore  esame  della questione, ha
affermato che «le disposizioni poste dalla finanziaria, ove attengano
effettivamente   all'ordinamento  sportivo,  si  limitano,  in  piena
conformita'  al dettato costituzionale, a porre principi di carattere
generale. Ma, nella sua piu' ampia parte, l'art. 90 regola in realta'
campi   che   solo  indirettamente  sono  riferibili  all'ordinamento
sportivo,  dovendo  invece  essere  ascritti  a materie di competenza
esclusiva  dello  Stato  giusto  il  disposto  dell'art. 117, secondo
comma,  Cost., avendo ad oggetto una necessaria uniformita' a livello
nazionale:  cosi',  in  materia tributaria (lettera e), in materia di
ordinamento civile (lettera l)».
    5.  -  La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 90, commi 18, 20,
21,  22, 24, 25 e 26, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e
sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.
    La  Regione  ricorrente rileva che l'art. 90, comma 18, rimette a
successivi  regolamenti  la  disciplina  di una serie di aspetti, pur
trattandosi   di   materia   riservata   alla   potesta'  legislativa
concorrente,  rispetto  alla  quale,  da  parte  dello  Stato, non e'
ammessa  l'adozione  di regolamenti ma solo la fissazione di principi
fondamentali  della  materia,  ai  sensi  dell'art. 117, comma terzo,
della Costituzione.
    Inoltre, l'art. 90, commi 20 e 21, nel prevedere l'istituzione di
un  registro nazionale presso il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI),  attribuisce  poteri  amministrativi  e  normativi ad un ente
parastatale,  in contrasto con l'art. 117, terzo e sesto comma, e con
l'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
    La  Regione,  quindi,  afferma che, se anche nelle materie di cui
all'art. 117,  terzo  comma,  spettasse allo Stato allocare presso di
se'  le  predette  funzioni  amministrative,  tenuto conto della loro
rilevanza  ultraregionale,  i  commi 20  e  21 sarebbero illegittimi,
comunque,   per   violazione   dell'art. 118,   primo   comma,  della
Costituzione.
    Ad  avviso  della  ricorrente,  l'art. 90,  comma 22,  in  quanto
disposizione  di  dettaglio, violerebbe la potesta' legislativa delle
Regioni.
    Infine,  i  commi 24 e 25 dello stesso articolo dettano norme che
non  riguardano  l'ordinamento  sportivo,  ma  l'uso  degli  impianti
sportivi degli enti territoriali, e l'affidamento della loro gestione
nel  caso  in cui l'ente stesso non intenda effettuarla direttamente.
Secondo  la  ricorrente,  il comma 24, pur condivisibile in astratto,
viola  l'art. 117,  quarto  comma,  della Costituzione, cosi' come il
comma 25,  che  detta  criteri per l'affidamento della gestione degli
impianti,  lasciando  alle Regioni la sola disciplina delle modalita'
attuative.  Entrambi  i  suddetti  commi, quindi, ledono il principio
dell'autonomia  degli  enti locali. Anche la previsione del comma 26,
ricadendo  nel  campo  di  applicazione  dell'art. 117, quarto comma,
della   Costituzione,  viola  la  potesta'  legislativa  regionale  e
l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
    5.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   esponendo   che   la  disposizione  contenuta  nell'art. 90,
comma 18,    «si    riconduce   piu'   in   generale   alla   materia
dell'ordinamento  civile  riservata  allo  Stato;  mentre negli altri
commi  (...),  vi  e'  la  determinazione di principi fondamentali in
settore  (ordinamento sportivo) di concorrente competenza legislativa
dello  Stato, che in alcun modo pregiudicano o limitano la competenza
della Regione».
    6.  -  La Regione Emilia-Romagna ha, altresi', impugnato numerose
disposizioni  della  legge n. 350 del 2003, censurando in particolare
l'art. 4,   comma 204,  il  quale  prevede  che  «per  consentire  lo
svolgimento   dei   propri  compiti  istituzionali,  nonche'  per  il
finanziamento  e  il  potenziamento dei programmi relativi allo sport
sociale,  agli enti di promozione sportiva e' destinata la somma di 1
milione di euro per l'anno 2004».
    Afferma  la  Regione  ricorrente che la promozione ed il sostegno
dello  sport  costituiscono  materia  di competenza regionale sin dal
trasferimento delle funzioni statali alle Regioni disposto dal d.P.R.
24 luglio  1977,  n. 616  (Attuazione  della delega di cui all'art. 1
della   legge   22 luglio  1975,  n. 382).  Nel  vigente  ordinamento
costituzionale  lo  Stato  ha  potesta'  concorrente  in  materia  di
ordinamento  sportivo  secondo  quanto  previsto dall'art. 117, terzo
comma,   della   Costituzione,   nei  consueti  limiti  dei  principi
fondamentali;  pertanto,  secondo  la  ricorrente, «e' illegittima la
norma  che  dispone un finanziamento diretto, da parte dello Stato, a
favore  degli  enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei
programmi  relativi  allo  sport  sociale (entrambe materie di sicura
competenza residuale regionale) in quanto, come codesta Corte ha piu'
volte  affermato  (cfr.  sentenze  numeri  49 e 16 del 2004 e 370 del
2003), gli interventi finanziari diretti in materia di competenza non
«esclusiva»   dello   Stato   ledono  l'autonomia  finanziaria  della
Regione».  Nella  specie,  si  tratta,  invece, di risorse che devono
essere  assegnate  al  sistema  regionale o locale secondo i principi
dell'art. 119  della  Costituzione;  a  cio' va aggiunto che, in ogni
caso, non sono previsti meccanismi di cooperazione o di previa intesa
con le Regioni.
    7.  -  Successivamente  alla  proposizione  dei suddetti ricorsi,
l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e' stato modificato per effetto
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (Interventi per contrastare la
diffusione  telematica  abusiva  di  opere  dell'ingegno,  nonche'  a
sostegno  delle  attivita' cinematografiche e dello spettacolo), come
convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128.
    In  particolare,  l'art. 4  del  citato  decreto-legge, nel testo
risultante  dalla  legge  di conversione, ha modificato la lettera c)
del  comma 17  dell'art. 90;  ha  sostituito il comma 18, aggiungendo
anche  i  commi 18-bis e 18-ter; ha abrogato i commi 20, 21 e 22; non
ha, invece, apportato modificazioni ai commi 24, 25 e 26 del medesimo
art. 90.
    8. - La Regione Toscana, in prossimita' dell'udienza pubblica, ha
depositato  memoria  con  la  quale  rileva  che  le  modifiche  e le
abrogazioni  intervenute  dopo  la  proposizione  del  ricorso  hanno
determinato  la  cessazione  della  materia  del contendere, anche in
ragione  della  mancata attuazione, nelle more, delle disposizioni in
questione.
    8.1.  -  Analogamente  l'Avvocatura  generale  dello Stato, nella
memoria  depositata,  conclude  per  la declaratoria della cessazione
della materia del contendere.
    9.  -  Anche  la  Regione  Valle  d'Aosta  ha depositato memoria,
insistendo nelle domande formulate.
    In primo luogo ribadisce che la materia «ordinamento sportivo», a
seguito  della  riforma  del  Titolo  V  della Costituzione, e' stata
inserita  nel  novero  delle  materie  previste  dall'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, rispetto alle quali il legislatore statale
deve  limitarsi  a  dettare  direttive  di  principio, spettando alle
Regioni la disciplina di dettaglio.
    In tali materie, peraltro, non sono ammessi regolamenti statali.
    La   ricorrente   ricorda,  quindi,  come  gia'  nel  vigore  del
previgente  art. 117 della Costituzione fossero state attribuite alle
Regioni  competenze in ordine alla promozione di attivita' sportive e
ricreative e alla realizzazione di impianti ed attrezzature sportive,
con  riserva  allo  Stato  delle  sole competenze in materia di sport
agonistico  (si  richiama la sentenza n. 517 del 1987). La ricorrente
evidenzia,  inoltre,  che  in  forza di quanto stabilito nel relativo
statuto  speciale,  approvato con la legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 4  (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),  sono gia'
riservati, alla propria competenza legislativa concorrente, ambiti di
materie  quali  le finanze regionali e comunali, a norma dell'art. 3,
lettera  f),  l'istruzione  materna,  elementare  e  media,  ai sensi
dell'art. 3,   lettera g),   l'igiene   e   la  sanita',  ex  art. 3,
lettera l); ambiti tutti connessi, per diversi aspetti, all'attivita'
e   al   finanziamento  delle  associazioni  che  si  occupano  della
promozione dell'esercizio dell'attivita' sportiva.
    Ad   avviso   della   ricorrente,   quindi,   oggi,  in  presenza
dell'espressa  attribuzione  alle  Regioni della potesta' legislativa
concorrente  in materia di ordinamento sportivo - nonche' per effetto
dell'art. 10  della  legge  cost.  n. 3  del 2001, nella parte in cui
impone di riconoscere anche alle Regioni a statuto speciale eventuali
forme di autonomia piu' ampie, rispetto a quelle gia' attribuite, che
derivino  dal  nuovo assetto delle competenze disegnato dalla riforma
costituzionale  -  deve  essere  riservata  alle  Regioni  a  statuto
speciale   la   disciplina   di   dettaglio   dell'organizzazione   e
dell'attivita'   delle  associazioni  sportive  dilettantistiche,  in
relazione  alle quali non puo' dirsi che siano coinvolti interessi di
indubbio carattere nazionale.
    La  Regione  Valle  d'Aosta  ribadisce,  altresi', come l'art. 90
della  legge  n. 289 del 2002 contrasti con l'art. 117, terzo e sesto
comma, della Costituzione, anche nella parte in cui attribuisce ad un
ente  parastatale,  quale il CONI, poteri amministrativi e normativi.
Deduce,  quindi,  come l'affidamento alle Regioni, ai sensi del nuovo
art. 117  della  Costituzione, della potesta' legislativa concorrente
nella    materia   «ordinamento   sportivo»,   comporti   l'ulteriore
conseguenza  della  lesione,  da  parte delle disposizioni censurate,
anche  della  potesta' amministrativa costituzionalmente riconosciuta
alla  Regione  ricorrente,  in  particolare, la' dove le disposizioni
suddette condizionano il sovvenzionamento delle associazioni sportive
e la gestione e l'uso degli impianti.
    Infine,  la  ricorrente  osserva  che  le norme di legge in esame
incidono  anche  sull'autonomia degli enti locali e delle istituzioni
scolastiche.
    9.1.  - L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato anch'essa
memoria con la quale deduce l'inammissibilita' e l'infondatezza delle
censure  di  illegittimita'  costituzionale  sollevate  dalla Regione
Valle  d'Aosta.  Premette  la  difesa  erariale  come  sia cessata la
materia  del  contendere  in  ordine  alla  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 90,  commi 18,  20,  21  e  22, della legge
n. 289  del  2002,  in ragione di quanto stabilito dal d.l. n. 72 del
2004,  come  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 128 del
2004, non avendo avuto dette disposizioni alcuna attuazione.
    La  difesa dello Stato illustra, quindi, in via preliminare, come
la ricorrente, a fronte di una generalizzata impugnazione dell'intero
art. 90,  si  limiti  a svolgere circoscritte e vaghe censure solo in
ordine  a  poche disposizioni, cosi' incorrendo in un palese vizio di
genericita'  ed  omettendo  di  motivare  e  sviluppare  le questioni
formulate.  Manca, inoltre, qualsiasi concreto riferimento alle norme
costituzionali  delle  quali  si  deduce la violazione, salvo che per
l'art. 117  della  Costituzione.  Consegue  a cio' l'inammissibilita'
dell'intero  ricorso,  in  parte qua, e comunque l'impossibilita' che
siano caducate disposizioni ulteriori rispetto a quelle espressamente
e motivatamente censurate.
    Ad  avviso  della  difesa  dello  Stato,  comunque, il ricorso e'
infondato,  in  quanto  la  materia regolata dall'art. 90 della legge
n. 289  del  2002,  lungi  dal  rientrare nella competenza regionale,
regola  aspetti  dell'attivita'  sportiva  a fini particolari, il cui
perseguimento  ricade  nella  competenza  legislativa esclusiva dello
Stato.
    Le  disposizioni  contenute  nei commi 17 e 18 dell'art. 90 vanno
ricondotte   alla   materia   «ordinamento  civile»,  riservata  alla
competenza  legislativa  esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo
comma,  lettera l), della Costituzione; in particolare la previsione,
contenuta   nel   comma 18,   relativa   all'adozione  di  successivi
regolamenti   statali,  si  limita  a  porre  principi  di  carattere
generale.  Si  rileva, quindi, come le disposizioni dei commi 19 e 23
dell'art. 90,  peraltro  non  oggetto di specifiche impugnazioni, non
incidano sulle competenze della Regione.
    In  merito ai commi 20, 21 e 22, la difesa dello Stato, ribadendo
l'avvenuta abrogazione degli stessi, senza che ve ne sia stata alcuna
attuazione,  afferma  che  le  relative  disposizioni  possono essere
ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117,   secondo   comma,   lettera l),  della  Costituzione.
Osserva,  quindi,  come  la contraria opinione espressa dalla Regione
ricorrente,  secondo  la  quale i registri dovrebbero avere carattere
locale,  appare  connotata da evidente irrazionalita', atteso che, in
tal  caso,  «"gli  enti  chiamati  ad  iscriversi"  aventi  carattere
nazionale  dovrebbero  rinnovare  detta  iscrizione  presso  ciascuna
Regione.  E' invece confermato dalla stessa Carta costituzionale che,
nei  settori  in  cui  siano  costituiti  enti tanto a livello locale
quanto  a  livello  nazionale  (ad  es.,  in  materia creditizia), la
competenza   regionale   (concorrente)   di   cui   al   terzo  comma
dell'art. 117  sia  limitata  alla  regolamentazione dei soli enti "a
carattere regionale"».
    Infine,  in  ordine  alle  censure  sollevate dalla Regione Valle
d'Aosta rispetto ai commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge n. 289
del 2002, si osserva che, se pure non e' dubitabile che essi regolino
effettivamente    la    materia    «ordinamento   sportivo»,   appare
incontestabile  che gli stessi pongano delle previsioni di principio,
in quanto tali coerenti con il modello di legislazione concorrente di
cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.
    10.  -  La  Regione  Emilia-Romagna  ha depositato memoria con la
quale,  preliminarmente,  deduce  la  cessazione  della  materia  del
contendere  in  ordine all'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22 della legge
n. 289   del   2002,   in   ragione  delle  disposizioni  legislative
sopravvenute, e non avendo avuto le norme censurate alcuna attuazione
nelle more.
    La  ricorrente  insiste  nelle  domande  formulate  in  ordine ai
commi 24,  25  e  26 dello stesso art. 90 e contesta quanto affermato
dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria di costituzione, e
cioe'  che le disposizioni in questione dettino principi fondamentali
che,  in  alcun  modo,  pregiudicano  o  limitano la competenza della
Regione.  In  proposito, la ricorrente afferma che le disposizioni in
esame,  in quanto volte a disciplinare l'utilizzo e la gestione delle
strutture sportive di enti (comuni, istituti scolastici) che non sono
soggetti  dell'ordinamento  sportivo,  riguardano  aspetti rientranti
nella competenza legislativa regionale residuale di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione.
    10.1.  -  Ha  depositato  memoria il Presidente del Consiglio dei
ministri,  deducendo, in via preliminare, la cessazione della materia
del contendere in ordine ai commi 18, 20, 21 e 22.
    Deduce,  altresi',  come la prospettata questione di legittimita'
costituzionale andrebbe, comunque, dichiarata infondata. Ed, infatti,
la  disposizione  di  cui  al  comma 18  deve  essere ricondotta alla
materia  «ordinamento  civile»,  come  tale  riservata  alla potesta'
legislativa   statale,   ai   sensi   dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera l),  della Costituzione, mentre i commi 20, 21 e 22 enunciano
principi fondamentali nella materia «ordinamento sportivo».
    Con  specifico  riguardo  ai commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della
legge  n. 289 del 2002, l'Avvocatura generale dello Stato osserva, in
primo   luogo,  che  non  e'  condivisibile  la  tesi  della  Regione
ricorrente  secondo  la  quale  la materia «ordinamento sportivo» non
ricomprende   l'utilizzazione   degli   impianti  e  delle  strutture
destinati   alla   attivita'   sportiva.  Dette  strutture,  infatti,
costituendo  il  mezzo  necessario  per lo svolgimento della relativa
attivita',  vanno  ricondotte  alla  materia concorrente «ordinamento
sportivo»,  con  il  conseguente potere dello Stato di porre principi
fondamentali.
    In  secondo  luogo,  la difesa erariale afferma che la previsione
contenuta   nel   comma 25   dell'art. 90,   dettata   «ai  fini  del
conseguimento  degli obiettivi di cui all'articolo 29» della medesima
legge n. 289 del 2002, si qualifica come affermazione di un principio
fondamentale  di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
artt. 117   e   119  della  Costituzione.  L'autonomia  regionale  e'
salvaguardata  dall'espressa  previsione  della  potesta' legislativa
delle  Regioni  in  ordine  alla  regolamentazione delle modalita' di
affidamento preferenziale degli impianti, non direttamente utilizzati
dagli  enti  territoriali,  alle  societa'  ed  associazioni sportive
dilettantistiche.  Rimane d'altronde salva la sfera di determinazione
degli  enti territoriali, ai quali e' riservato il porre in essere le
convenzioni  per stabilire i criteri di uso, nonche' la fissazione di
criteri  generali  ed  obiettivi  per  la individuazione dei soggetti
affidatari.
    Infine,  in ordine al comma 26, la difesa dello Stato rileva come
detta   previsione   non   possa   essere  ricondotta  alla  potesta'
legislativa  residuale  delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto
comma,  della  Costituzione, mentre la stessa costituisce espressione
di  un  principio  fondamentale  in  materia  di istruzione - in tale
ambito dovendosi ricomprendere anche la disciplina dell'utilizzazione
dei  beni  e  delle  strutture destinate all'esercizio dell'attivita'
didattica  -  che  ugualmente  appartiene alla competenza legislativa
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
    11.  -  Quanto  al ricorso n. 33 del 2004, proposto dalla Regione
Emilia-Romagna,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  depositato
memoria  con  la  quale  deduce,  preliminarmente, l'inammissibilita'
della  domanda  di  «assegnazione  al  sistema  regionale  e  locale»
dell'importo  di  1  milione  di euro previsto all'art. 4, comma 204,
della legge n. 350 del 2003.
    Rileva,  altresi',  come  il  richiamo  effettuato nel ricorso ad
alcune   sentenze   della   Corte   non  sia  pertinente,  in  quanto
quest'ultime  riguardano fondi destinati alle autonomie territoriali,
mentre  il  comma in esame prevede un'elargizione destinata «ad enti,
presumibilmente  di  dimensione nazionale (CONI e federazioni ad esso
collegate),  non compresi nelle elencazioni contenute negli artt. 114
e  119  della  Costituzione.  Ne'  e'  ravvisabile in Costituzione un
divieto  per  lo Stato di elargire denaro, al pari di quanto potrebbe
fare  qualsiasi  soggetto  di  diritto  privato»;  ne'  puo' assumere
rilievo  la  circostanza  che  si  verta  in  materia  demandata alla
potesta'  legislativa  concorrente,  non  essendo  cio',  di per se',
preclusivo di qualsivoglia intervento finanziario statale.
    La  difesa  dello Stato contesta, infine, la prospettazione della
Regione  Emilia-Romagna,  secondo  la  quale  il  comma  in esame non
prevederebbe  «"meccanismi  di  cooperazione"  e  una  "intesa con le
Regioni"».  In  proposito  si  osserva  che  le  elargizioni  saranno
presumibilmente  effettuate a favore di enti a dimensione nazionale e
che  quindi  non  sarebbe  congruo  ne'  un  parere  della Conferenza
Stato-Regioni,  ne'  la necessita' di pervenire ad un'intesa. Diverso
il  caso  in  cui  un'elargizione  fosse destinata a realta' sportive
locali, in quanto, in tale ipotesi, un momento di cooperazione con la
singola Regione direttamente interessata potrebbe risultare doveroso.
    12.  -  All'udienza  pubblica  del  12 ottobre  2004,  la Regione
Toscana  ha  rinunciato al ricorso; detta rinuncia e' stata accettata
dalla controparte.
    Le  altre  Regioni ricorrenti e l'Avvocatura generale dello Stato
hanno  illustrato  le  proprie  argomentazioni  difensive, insistendo
nelle conclusioni gia' rassegnate.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio
2003  e  depositato  il successivo 5 marzo, la Regione Valle d'Aosta,
con  ricorso  notificato  il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo
dello  stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato
il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, hanno impugnato
numerose   disposizioni   della   legge   27 dicembre   2002,  n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2003), tra le quali l'art. 90, ed in
particolare  i  commi 17,  18,  20, 21, 22, 24, 25 e 26, deducendo la
violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e
dell'art. 10   della   legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
    La  Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio
2004  e  depositato  il  successivo  4 marzo 2004, ha anche sollevato
questione   di  legittimita'  costituzionale  in  ordine  a  numerose
disposizioni  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2004),  tra  le  quali l'art. 4, comma 204, deducendo la
violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
    2.   -   Le   impugnazioni   di   cui  innanzi  vengono  trattate
separatamente  rispetto  alle altre questioni proposte con i medesimi
atti  introduttivi  e,  per  omogeneita'  di  materia,  devono essere
decise,  previa  riunione  in  parte qua dei relativi ricorsi, con la
medesima sentenza.
    3.  - Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con i
ricorsi  in  epigrafe,  per i profili qui in esame, riguardano, da un
lato,   alcuni   aspetti  della  disciplina  dell'attivita'  sportiva
dilettantistica e della utilizzazione di impianti sportivi, contenuta
nell'art. 90,  commi 17,  18,  20,  21,  22,  24, 25 e 26 della legge
n. 289  del  2002;  dall'altro lato, concernono la destinazione della
somma  di  1  milione di euro per l'anno 2004 agli enti di promozione
sportiva,  per  consentire  loro  lo  svolgimento  dei propri compiti
istituzionali,  nonche'  per  il finanziamento e il potenziamento dei
programmi   relativi   allo   sport  sociale,  prevista  dall'art. 4,
comma 204, della legge n. 350 del 2004.
    4.  -  Successivamente  alla  proposizione dei ricorsi, l'art. 90
della  legge  n. 289  del  2002 e' stato modificato dal decreto-legge
22 marzo  2004,  n. 72  (Interventi  per  contrastare  la  diffusione
telematica  abusiva  di  opere dell'ingegno, nonche' a sostegno delle
attivita'  cinematografiche  e  dello  spettacolo),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, sicche' si pone la
questione   degli   effetti   dello  ius  superveniens  in  relazione
all'odierno giudizio.
    In  particolare,  l'art. 4  del  d.l.  n. 72  del 2004, nel testo
risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione, ha modificato il
comma 17,   lettera c),  dell'art. 90;  ha  sostituito  il  comma 18,
aggiungendo anche i commi 18-bis e 18-ter; ha abrogato i commi 20, 21
e  22;  nessuna modificazione e' stata apportata ai commi 24, 25 e 26
del medesimo art. 90.
    5.   -  La  Regione  Toscana,  proprio  in  considerazione  delle
intervenute   modifiche  normative,  ha  rinunciato  al  ricorso.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, ha accettato detta rinuncia.
    Ai  sensi  dell'art. 25,  comma 1,  secondo  periodo, delle norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale, la
rinuncia  al  ricorso,  qualora  sia  accettata, produce l'effetto di
estinguere il giudizio.
    6.  - In ordine alle restanti impugnazioni occorre verificare se,
nella  specie,  la  modifica,  ad opera del d.l. n. 72 del 2004, come
convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 2004, di alcune
delle   norme  sospettate  di  illegittimita'  costituzionale,  abbia
determinato  il venir meno dell'oggetto del contendere in rapporto al
contenuto dei ricorsi proposti.
    In  proposito,  occorre  ricordare  come questa Corte abbia avuto
modo  di affermare (cfr., tra le molte, sentenza n. 533 del 2002) che
solo  ove  dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile
una  norma  sostanzialmente  coincidente  con  quella  impugnata  nel
ricorso,  la questione - in forza del principio di effettivita' della
tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione - deve
essere trasferita sulla nuova norma.
    La   disposizione  normativa  contenuta  nel  comma 18  e'  stata
sostituita  e  sono stati aggiunti i commi 18-bis e 18-ter. Nel nuovo
comma 18 e' venuto meno ogni riferimento all'esercizio della potesta'
regolamentare  statale  - previsto dall'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988,  n. 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento   della   Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri)  -
individuandosi  direttamente,  in  modo autonomo, e con riferimento a
specificazioni  non  del tutto coincidenti con quelle dell'originario
comma 18,  i  contenuti  dello  statuto e dell'atto costitutivo delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche. I successivi
commi 18-bis e 18-ter, da un lato, hanno ripreso (comma 18-bis) parte
del  contenuto  dell'originario  comma 18, dall'altro, hanno previsto
(comma 18-ter) disposizioni transitorie.
    Considerato che il nucleo fondamentale della disciplina contenuta
nell'originario  comma 18 - oggetto di impugnazione da parte di tutte
le   Regioni   ricorrenti   -   era   costituito   dalla   previsione
dell'emanazione  di  una  normativa  regolamentare  governativa,  per
l'attuazione  delle  nuove  disposizioni;  considerato che le Regioni
ricorrenti  si  dolgono  in  via  principale  proprio  della suddetta
previsione, in quanto relativa all'esercizio della potesta' normativa
regolamentare statale in violazione dell'art. 117, sesto comma, della
Costituzione  (che riserva, invece, nelle materie oggetto di potesta'
legislativa  concorrente,  l'adozione  di  regolamenti esclusivamente
alle  Regioni);  considerato  il complesso delle osservazioni innanzi
indicate,  nonche' la circostanza della insussistenza di una, sia pur
parziale, coincidenza tra le precedenti e le nuove disposizioni (tale
da giustificare il trasferimento della questione di costituzionalita'
sulle  nuove norme) ed il fatto che, comunque, le norme impugnate non
hanno avuto alcuna attuazione; tutto cio' premesso puo' ritenersi che
si  sia  determinata  la  cessazione della materia del contendere, in
parte  qua,  dei  ricorsi  indicati  in  epigrafe per intervenuto ius
superveniens.  D'altronde  in tal senso hanno concluso sia la Regione
Emilia-Romagna, sia la difesa dello Stato.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ordine alla
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 90,  comma 18,
della  legge  289  del  2002, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta e
dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
    7.   -   I   commi 20,   21  e  22  dell'art. 90  hanno  previsto
l'istituzione  presso  il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
del   «registro   delle   societa'   e  delle  associazioni  sportive
dilettantistiche»  nel  quale  iscrivere  tutte  le associazioni e le
societa'  sportive  dilettantistiche  ivi  indicate (comma 20), hanno
disciplinato  le modalita' di tenuta del suddetto registro (comma 21)
ed  hanno  previsto  che  «per  accedere  ai  contributi  pubblici di
qualsiasi   natura,   le   societa'   e   le   associazioni  sportive
dilettantistiche   devono   dimostrare   l'avvenuta   iscrizione  nel
registro» stesso (comma 22).
    Le  Regioni  Valle  d'Aosta  ed  Emilia-Romagna  hanno denunciato
l'illegittimita'  costituzionale delle indicate disposizioni sotto il
profilo   della   violazione   dell'art. 117,   terzo   comma,  della
Costituzione,  in  ragione  della  lesione dell'autonomia legislativa
regionale.
    Anche  su  tali  questioni  di  legittimita'  costituzionale deve
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
    I  predetti  commi 20,  21 e 22 dell'art. 90, infatti, sono stati
abrogati  dall'art. 4  del  d.l.  n. 72 del 2004, nel testo integrato
dalla  relativa legge di conversione. Ne' risulta che, medio tempore,
le  disposizioni  contenute  nei  commi  stessi  abbiano ricevuto una
qualche  attuazione  che  sia  di  impedimento  a  tale pronuncia. In
siffatta  situazione, pertanto, e' venuta meno, per ius superveniens,
la  necessita' di una decisione di questa Corte (ordinanze n. 443 del
2002 e n. 347 del 2001).
    8.   -   Devono   essere   esaminate,  quindi,  le  questioni  di
legittimita' costituzionale dei commi 24, 25 e 26 dell'art. 90.
    Le   disposizioni   contenute   nei   citati   commi   concernono
l'utilizzazione  di  impianti sportivi, sicche' la relativa questione
di legittimita' costituzionale puo' essere esaminata con riferimento,
congiuntamente, a tutti e tre i commi sopra richiamati.
    In  particolare,  il  comma 24  dispone che «l'uso degli impianti
sportivi  in  esercizio  da  parte  degli enti locali territoriali e'
aperto  a  tutti  i  cittadini e deve essere garantito, sulla base di
criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive».
    Il   comma 25,   a   sua   volta,  stabilisce  che  ai  fini  del
conseguimento  degli  obiettivi  riguardanti  il  patto di stabilita'
interno  per  gli  enti territoriali «nei casi in cui l'ente pubblico
territoriale  non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,
la   gestione   e'   affidata  in  via  preferenziale  a  societa'  e
associazioni  sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base  di  convenzioni  che  ne  stabiliscono i criteri d'uso e previa
determinazione  di  criteri generali e obiettivi per l'individuazione
dei soggetti affidatari». Lo stesso comma conclude affermando che «le
Regioni   disciplinano,   con   propria   legge,   le   modalita'  di
affidamento».
    Infine,  il comma 26 dispone che «le palestre, le aree di gioco e
gli  impianti  sportivi  scolastici,  compatibilmente con le esigenze
dell'attivita'  didattica  e  delle  attivita' sportive della scuola,
comprese  quelle  extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 ottobre 1996, n. 567,
devono  essere  posti  a  disposizione  di  societa'  e  associazioni
sportive  dilettantistiche  aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti».
    In relazione alle disposizioni contenute nei citati tre commi, la
Regione Valle d'Aosta, nel premettere come «la gestione e l'uso degli
impianti sportivi debbano essere ricompresi nel generale ambito della
materia  "ordinamento  sportivo",  e quindi riservati all'espressione
della   potesta'   legislativa   regionale  concorrente»,  lamenta  -
deducendo  la  violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della
Costituzione e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - che «le
disposizioni  censurate  si spingono a dettare una disciplina che non
lascia adeguati margini di manovra alle Regioni».
    La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, dopo aver premesso che il
contenuto del comma 24 e' di per se' condivisibile, deduce, tuttavia,
che   manca  la  competenza  statale  all'emanazione  della  suddetta
disposizione.  I  commi 24  e 25, secondo la ricorrente, violerebbero
l'art. 117,  quarto  comma, della Costituzione, oltre che l'autonomia
degli  enti  locali.  Quanto  al  comma 26, la stessa ricorrente, con
riferimento  alla  citata  norma  costituzionale,  deduce, oltre alla
violazione  della  potesta'  legislativa  regionale, anche la lesione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
    L'Avvocatura  generale dello Stato rileva che le norme impugnate,
in  realta',  si  limitano  a  porre  principi di carattere generale,
disciplinando   campi   che   solo   indirettamente  sono  riferibili
all'ordinamento sportivo, dovendo invece essere ascritte a materie di
competenza  esclusiva  dello Stato, giusto il disposto dell'art. 117,
secondo   comma,   della   Costituzione,  in  quanto  preordinate  ad
assicurare la necessaria uniformita' normativa a livello nazionale.
    Vengono,   quindi,   esaminate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 90,  commi 24,  25  e  26,  sollevate  per
violazione    dell'art. 117    della   Costituzione   dalla   Regione
Emilia-Romagna,  e  dalla Regione Valle d'Aosta, anche in riferimento
all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
    8.1. - Le questioni non sono fondate.
    In  via  preliminare,  occorre  precisare  che  gia'  prima della
modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sancita
dalla legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616  (Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1  della  legge
22 luglio  1975,  n. 382),  nello  stabilire  il  trasferimento  alle
Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo ed
industria  alberghiera,  aveva  incluso  tra queste «la promozione di
attivita'  sportive  e  ricreative  e  la  realizzazione dei relativi
impianti  ed attrezzature, di intesa, per le attivita' e gli impianti
di  interesse dei giovani in eta' scolare, con gli organi scolastici»
(comma 2, lettera b), cfr. sentenza n. 241 del 2003). Con la sentenza
n. 517  del  1987  questa  Corte  ha  affermato come dall'art. 56 del
d.P.R.  n. 616  del  1977  discenda l'attribuzione alle Regioni della
competenza sugli impianti e sulle attrezzature necessari in relazione
all'organizzazione   delle   attivita'   sportive   di   base  o  non
agonistiche.
    Con  la  revisione  costituzionale operata dalla legge cost. n. 3
del  2001,  l'ordinamento  sportivo  e'  stato inserito nel novellato
art. 117,   terzo   comma,  tra  le  materie  oggetto  di  competenza
legislativa ripartita tra Stato e Regioni.
    8.2.  - Ora, non e' dubitabile che la disciplina degli impianti e
delle  attrezzature  sportive  rientri nella materia dell'ordinamento
sportivo  e  che in merito alla stessa operi il riparto di competenze
legislative  tra  Stato e Regioni sancito dall'art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
    Sono da ritenere infondate, quindi, sia la tesi della ricorrente,
secondo  cui  la  materia  degli impianti sportivi (anche scolastici)
rientrerebbe  nella  competenza  residuale delle Regioni ex art. 117,
quarto  comma,  della  Costituzione,  sia  la tesi della difesa dello
Stato,  secondo  cui si verterebbe in materie di competenza esclusiva
statale  ex  art. 117,  secondo comma, lettera e) e lettera l), della
Costituzione.
    Chiarito,   dunque,  che  si  verte  in  materia  di  ordinamento
sportivo, ne consegue che lo Stato deve limitarsi alla determinazione
dei   principi   fondamentali,   spettando  invece  alle  Regioni  la
regolamentazione  di  dettaglio,  salvo  una  diversa  allocazione, a
livello  nazionale,  delle  funzioni  amministrative, per assicurarne
l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione  ed  adeguatezza  con  riferimento  alla  disciplina
contenuta  nell'art. 118,  primo  comma, della Costituzione (sentenza
n. 303 del 2003).
    8.3.  -  Nella  specie, non potendosi ravvisare i presupposti per
una  diversa  allocazione delle suddette funzioni, occorre verificare
se sia stato rispettato il criterio per cui, vertendosi in materia di
legislazione  concorrente,  la normativa statale si sia limitata alla
sola  determinazione  dei  principi fondamentali, ovvero contenga una
specifica  regolamentazione di dettaglio rientrante, come tale, nella
competenza regionale.
    8.4.  -  Il comma 24 stabilisce che l'uso degli impianti sportivi
in  esercizio  da  parte  degli  enti locali territoriali deve essere
aperto  a  tutti  i  cittadini e deve essere garantito, sulla base di
criteri  oggettivi,  a  tutte  le  societa'  e associazioni sportive.
Trattasi,  all'evidenza,  di  una disposizione che fissa un principio
fondamentale  per  l'utilizzazione  degli  impianti  in questione, il
godimento  dei quali deve essere consentito, appunto in via generale,
a  tutti  i  cittadini.  Il  comma  in  esame,  dunque,  vista la sua
riconducibilita'  all'ambito dei principi fondamentali della materia,
si   sottrae   alle   censure  di  costituzionalita'  proposte  dalle
ricorrenti.
    9.  -  Ad  analoghe  conclusioni  si perviene per quanto concerne
l'impugnazione del successivo comma 25.
    Orbene,  anche  le  disposizioni  contenute  nel  suddetto  comma
esprimono  principi fondamentali, che l'art. 117, terzo comma, ultimo
inciso, della Costituzione demanda alla potesta' dello Stato.
    Sono  stabilite, infatti, regole generali dirette a garantire che
la  gestione degli impianti sportivi comunali, quando i comuni non vi
provvedano    direttamente,    avvenga    di    preferenza   mediante
l'attribuzione  a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria
rispetto  ai  possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi
nel  rispetto  delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi,
ai quali e' assicurata, in via principale, la possibilita' di gestire
direttamente gli impianti in questione.
    Si  tratta,  pertanto,  della  fissazione  di regole generali che
espressamente  demandano  alle  Regioni  l'adozione, con legge, della
disciplina di attuazione dei principi fondamentali cosi' fissati.
    10.  -  Anche l'analisi delle disposizioni contenute nel comma 26
consente di pervenire ad identiche conclusioni.
    Il  comma  in  questione, relativamente agli impianti sportivi di
pertinenza  di  istituti scolastici, quali palestre, aree di gioco ed
altre  analoghe attrezzature genericamente individuate come «impianti
sportivi»,  fissa  regole  secondo  le  quali, compatibilmente con le
esigenze  dell'attivita'  didattica  e delle attivita' sportive della
scuola,  anche  extracurriculari,  i  suddetti impianti devono essere
posti   a   disposizione   di   societa'   e   associazioni  sportive
dilettantistiche  aventi  sede  nello  stesso  comune in cui si trova
l'istituto  scolastico,  o  in  comuni confinanti. La disposizione in
esame   intende   salvaguardare,   innanzitutto,  l'utilizzazione  di
impianti sportivi scolastici, perche' siano soddisfatte integralmente
le  esigenze  della  scuola,  curriculari  ed  extracurriculari. Solo
subordinatamente   a   tali  esigenze,  per  finalita'  di  interesse
collettivo,  e'  prevista la utilizzazione degli impianti mediante il
loro  affidamento  a  societa'  sportive  e  ad associazioni sportive
dilettantistiche  e,  dunque, per il loro tramite, alla collettivita'
insediata  nel  comune  sede  dell'istituzione scolastica o in comuni
contermini.  In tal modo si garantisce una fruibilita' generale degli
impianti  stessi,  salvaguardando  prioritariamente,  da  un lato, le
esigenze della scuola e, dall'altro, la funzionalita' delle strutture
annesse agli istituti scolastici.
    Anche   la   disposizione   de   qua  puo'  ritenersi,  pertanto,
appartenere  al  novero di quelle espressive di principi fondamentali
della  materia,  come  tali  rientranti  nella competenza legislativa
dello Stato a norma dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
    11.  - La sola Regione Valle d'Aosta ha impugnato, tra gli altri,
anche  il comma 17, senza pero' formulare specifiche censure nei suoi
confronti,   se   non   quella,   di   carattere  generale,  relativa
all'incostituzionalita' di una normativa di dettaglio, non consentita
dalla  natura  della competenza legislativa concorrente nella materia
in esame.
    Detta  questione  deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile
per    carenza    di   qualsiasi   autonoma   motivazione   specifica
dell'impugnazione.
    12.  -  Va  dichiarata  inammissibile,  altresi', la questione di
legittimita'  costituzionale proposta dalla Regione Valle d'Aosta nei
confronti  dell'art. 90,  commi 24,  25  e  26,  con riferimento agli
artt. 3,  5,  114,  118 e 119 della Costituzione, e all'art. 10 della
legge    cost.    n. 3    del    2001,   per   assoluta   genericita'
dell'impugnazione,  non  assistita  da  alcuna motivazione che faccia
riferimento ai citati parametri.
    13.  -  La  Regione  Emilia-Romagna  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  in  ordine all'art. 4, comma 204, della
legge n. 350 del 2003.
    La  ricorrente  denuncia,  in  particolare,  la  violazione degli
artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonche' la mancanza
di meccanismi di cooperazione con le Regioni.
    La questione e' fondata.
    L'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003 dispone che «per
consentire  lo  svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche'
per  il  finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo
sport sociale, agli enti di promozione sportiva e' destinata la somma
di 1 milione di euro per l'anno 2004».
    La  ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale della norma
impugnata,  asserendo che non e' consentito un finanziamento diretto,
da  parte  dello  Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e
per  il  potenziamento  dei  programmi  relativi  allo sport sociale,
settori  di sicura competenza regionale. La stessa ricorrente rileva,
quindi,   come  gli  interventi  finanziari  diretti  in  materia  di
competenza   non  esclusiva  dello  Stato  ledano  l'autonomia  della
Regione,  trattandosi  di  risorse  che  dovrebbero  essere assegnate
direttamente  al  sistema  regionale e locale secondo quanto previsto
dall'art. 119  della Costituzione (sentenze numeri 49 e 16 del 2004 e
370 del 2003).
    Orbene, non vi e' dubbio che la disposizione attenga alla materia
«ordinamento  sportivo»  di  cui  all'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione.
    Il  finanziamento in esame e' finalizzato, infatti, in parte alla
promozione dei programmi dello sport sociale e in parte a favorire lo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali  degli  enti  di  promozione
sportiva,  che  sono  associazioni  aventi  lo  scopo di promuovere e
organizzare  attivita'  fisico-sportive  con  finalita'  ricreative e
formative   tra   i   giovani,  nonche'  di  organizzare  l'attivita'
amatoriale  (cfr. decreto ministeriale 23 giugno 2004 recante statuto
del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano,  adottato dal Consiglio
nazionale del CONI il 23 marzo 2004).
    Detti  profili,  pertanto,  per  loro stessa natura, nell'attuale
assetto  costituzionale della ripartizione delle competenze tra Stato
e  Regioni in materia di sport, non possono non comportare un diretto
coinvolgimento  delle  Regioni,  in  quanto  anche  esse  titolari di
potesta'  legislativa  nella  specifica materia. Di tale esigenza non
tiene,  evidentemente,  conto  l'impugnata  norma  di cui all'art. 4,
comma 204, della legge n. 350 del 2003, la quale, mentre e' del tutto
indeterminata  in  ordine  al soggetto erogatore del finanziamento in
questione  e  ai  criteri di riparto dello stesso, non prevede alcun,
pur necessario, coinvolgimento delle Regioni.
    Per  tale  assorbente considerazione, la norma stessa deve essere
dichiarata costituzionalmente illegittima.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunce  ogni  decisione sulle ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2003), proposte dalle
Regioni Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, nonche' della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), proposte
dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
    Riuniti  i  giudizi,  relativamente  alle  questioni proposte nei
confronti  dell'art. 90,  commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, della
legge  n. 289  del 2002, e dell'art. 4, comma 204, della legge n. 350
del 2003;
    1) Dichiara  estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso
promosso  dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe,
nei   confronti   dell'art. 90,   commi 18,  20  e  22,  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289;
    2) Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere in ordine alle
questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20,
21  e  22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli
articoli 3,  5,  114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V  della  parte  seconda  della  Costituzione),  dalla  Regione Valle
d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe;
    3) Dichiara    l'illegittimita'    costituzionale    dell'art. 4,
comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    4) Dichiara    non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289 del
2002,  proposte,  in  riferimento  all'art. 117  della Costituzione e
all'art. 10  della  legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione
Valle  d'Aosta  e,  in  riferimento  all'art. 117 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe;
    5) Dichiara    inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289
del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119
della  Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001,   nonche',   per   il   solo  comma 17,  in  riferimento  anche
all'art. 117  della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, con il
ricorso di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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