N. 426 SENTENZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati  e  pene - Utilizzazione per uso privato di apparati o parti di
  apparati  atti  alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
  accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
  in  forma  sia  analogica  sia  digitale  -  Condotta  punibile con
  sanzione  penale  in  base  al diritto vivente (fino all'entrata in
  vigore  della  legge  n. 22  del  2003),  anziche'  con la sanzione
  amministrativa  di  cui  all'art. 6  del  d.lgs.  n. 373 del 2000 -
  Irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  a  piu' gravi
  condotte depenalizzate - Illegittimita' costituzionale in parte qua
  - Assorbimento di altra questione.
- Legge  22 aprile  1941,  n. 633,  art. 171-octies, introdotto dalla
  legge 18 agosto 2000, n. 248, art. 17.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 171-octies della
legge  22 aprile  1941,  n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri  diritti  connessi  al  suo esercizio), introdotto dall'art. 17
della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto
d'autore)  e  degli  artt. 4  e 6 del decreto legislativo 15 novembre
2000,  n. 373  (Attuazione  della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
servizi   ad   accesso   condizionato   e   dei  servizi  di  accesso
condizionato), promossi con ordinanze del 3 e del 10 ottobre 2003 dal
Tribunale  di Modica e del 2 ottobre 2003 dal Tribunale di Agrigento,
rispettivamente  iscritte  ai  numeri  1056, 1116 e 1147 del registro
ordinanze   2003   e   pubblicate   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica,  n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2003 e numeri 1 e 3,
1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice
relatore Paolo Maddalena.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  due  ordinanze  di analogo contenuto, il Tribunale di
Modica  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale: a)
dell'art. 171-octies  della  legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del  diritto  d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),
introdotto  dall'art. 17  della  legge  18 agosto 2000, n. 248 (Nuove
norme di tutela del diritto d'autore), nella parte in cui prevede tra
le  condotte punibili con la sanzione penale, quella di utilizzazione
per   uso   privato  di  apparati  o  parti  di  apparati  atti  alla
decodificazione  di  trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia  digitale, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore
della  legge  n. 248  del 2000 fino all'entrata in vigore della legge
7 febbraio  2003,  n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre
2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparita'
di  trattamento rispetto alle piu' gravi condotte depenalizzate dagli
artt. 4   e  6  del  decreto  legislativo  15 novembre  2000,  n. 373
(Attuazione  della  direttiva  98/1984/CE sulla tutela dei servizi ad
accesso  condizionato  e  dei  servizi  di  accesso condizionato); b)
dell'art. 4  del  decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in
cui   non   include   tra   le   attivita'   illecite  vietate  anche
l'utilizzazione  per uso privato dei predetti dispositivi illeciti di
cui  all'art. 1,  comma 1,  lettera g),  e  dell'art. 6  dello stesso
decreto  legislativo  n. 373 del 2000, nella parte in cui non punisce
con  la sanzione amministrativa pecuniaria anche la utilizzazione per
uso  privato  dei dispositivi illeciti, per la violazione dell'art. 3
della   Costituzione,   a   causa  dell'irragionevole  disparita'  di
trattamento  rispetto  alle  piu'  gravi  condotte  «vietate e quindi
depenalizzate» dall'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000.
    1.1.  -  In  punto di fatto il remittente espone che nei processi
penali a quo si procede per il reato di cui all'art. 171-octies della
legge  n. 633 del 1941, concernente l'utilizzazione ad uso privato di
parti   di  apparati  idonei  alla  decodificazione  di  trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato.
    1.2.  -  Cio'  premesso  il  remittente  ricostruisce  il  quadro
normativo della materia, osservando che l'art. 171-octies della legge
n. 633  del  1941, inserito dall'art. 17 della legge n. 248 del 2000,
punisce  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire  cinque  milioni  a  lire  cinquanta  milioni  chiunque  a  fini
fraudolenti  produce,  pone  in vendita, importa, promuove, installa,
modifica,  utilizza  per  uso  pubblico e privato apparati o parti di
apparati  atti  alla  decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad
accesso  condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. La norma specifica, inoltre, che
si  intendono  ad  accesso  condizionato  tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli
stessi  visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati
dal  soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
    L'art. 6  del  successivo  decreto  legislativo  n. 373 del 2000,
emanato   in   adempimento   della  legge  21 dicembre  1999,  n. 526
(Disposizioni     per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   comunita'  europee  -  legge
comunitaria  1999),  attuativa  della  direttiva europea 98/84/CE del
20 novembre   1998,   in  tema  di  tutela  dei  servizi  ad  accesso
condizionato,  punisce  invece con sanzione amministrativa pecuniaria
«chiunque  pone  in  essere  una  delle  attivita'  illecite  di  cui
all'art. 4»,  il  quale,  a  sua  volta,  vieta: a) la fabbricazione,
l'importazione,  la  distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il
possesso   a   fini   commerciali  di  dispositivi  illeciti  di  cui
all'art. 1,  comma 1, lettera g); b) l'installazione, la manutenzione
o  la  sostituzione  a  fini  commerciali  dei  predetti  dispositivi
illeciti;   c)   la   diffusione  con  ogni  mezzo  di  comunicazioni
commerciali  per  promuovere  la  distribuzione  e l'uso degli stessi
dispositivi.
    L'art. 1   dello   stesso   decreto   precisa  poi,  al  comma 1,
lettera g),   che  per  dispositivo  illecito  deve  intendersi  ogni
apparecchiatura  o  programma per elaboratori elettronici concepiti o
adattati  al  fine  di  rendere possibile, senza l'autorizzazione del
fornitore,  l'accesso ad un servizio protetto, e cioe' ad un servizio
ad accesso condizionato o di accesso condizionato.
    Il  medesimo  art. 1  stabilisce poi, al comma 1, lettera b), che
per  servizio  ad  accesso  condizionato,  va inteso uno dei seguenti
servizi  se  forniti  a  pagamento  e  mediante un sistema di accesso
condizionato:
        1) trasmissioni  televisive, cioe' le trasmissioni via cavo o
via  radio  anche  via satellite di programmi televisivi destinati al
pubblico;
        2)  trasmissioni sonore, cioe' le trasmissioni via cavo o via
radio,   anche  via  satellite,  di  programmi  sonori  destinati  al
pubblico;
        3) servizi della societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi
servizio  fornito  a  distanza  per  via  elettronica  ed a richiesta
individuale di un destinatario di servizi.
    Per  servizio  di accesso condizionato, deve intendersi (comma 1,
lettera c)  il  servizio  di  fornitura di un accesso condizionato ai
predetti  servizi  elencati  alla  lettera b), e, infine, per accesso
condizionato  (comma  1, lettera d), ogni misura e sistema tecnico in
base  ai  quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto
sia  subordinato  a preventiva ed individuale autorizzazione da parte
del fornitore del servizio.
    L'art. 1  della  legge n. 22 del 2003 ha infine previsto che alle
attivita'  vietate  dall'art. 4  del  decreto  legislativo n. 373 del
2000,  e sanzionate amministrativamente dall'art. 6, si applichino le
sanzioni  penali  e  le  altre  misure  accessorie  previste  per  le
attivita' illecite di cui agli artt. 171-bis e 171-octies della legge
n. 633 del 1941.
    1.3.  -  Cosi'  ricostruito  il  quadro  normativo, il remittente
osserva  che  secondo l'interpretazione della Cassazione (Cass., sez.
un.,  n. 8545  del  2003),  il rapporto tra la fattispecie penalmente
sanzionata  di  cui  all'art. 171-octies  e  quella sanzionata in via
amministrativa  in  base  al combinato disposto degli artt. 4 e 6 del
decreto  legislativo n. 373 del 2000 va ricostruito nel senso che: a)
limitatamente  alle  condotte  tipiche sostanzialmente assimilabili o
sovrapponibili,  la  fattispecie  punita  con sanzione amministrativa
deve ritenersi speciale rispetto a quella punita con sanzione penale,
contemplando  quali  elementi  specializzanti  il  fine  di commercio
nonche' la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato
e  deve  pertanto  applicarsi in via esclusiva, ex art. 9 della legge
24 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale); b) continua
ad  essere  penalmente  sanzionata, ai sensi dell'art. 171-octies, la
condotta  di  utilizzazione  per  uso  privato di apparati o parti di
apparati  atti  alla  decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad
accesso   condizionato,   non   assimilabile  ad  alcuna  tra  quelle
amministrativamente sanzionate.
    1.4.  -  La  Cassazione  ha  poi precisato, nella stessa sentenza
sopra  indicata,  che  la  nuova  legge  n. 22  del 2003, la quale ha
disposto    l'applicazione    delle    sanzioni    penali    di   cui
all'art. 171-octies   anche   alle   condotte   sanzionate   in   via
amministrativa  dal  combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto
legislativo   n. 373   del   2000,   non   ha   carattere   meramente
interpretativo  ed ha semplicemente introdotto le sanzioni penali per
le predette fattispecie in aggiunta alle sanzioni amministrative.
    1.5.  -  Quanto  alla  non  manifesta infondatezza, il remittente
osserva  che  l'art. 171-octies della legge n. 633 del 1941 determina
una  irragionevole  disparita'  di  trattamento  nella  parte  in cui
continua  a  punire con sanzione penale comportamenti confinati nella
sfera  privata del soggetto agente o comunque non sorretti da fini di
arricchimento  patrimoniale (quali l'utilizzazione per uso privato di
apparati   o   parti   di   apparati  atti  alla  decodificazione  di
trasmissioni  audiovisive  ad  accesso  condizionato  effettuate  via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale),
mentre  condotte  di  evidente maggior disvalore giuridico e sociale,
perche' lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei
servizi  protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro, vengono
sanzionate  come  illecito amministrativo. Per la medesima ragione il
remittente ritiene che gli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373
del  2000, nella parte in cui non prevedono tra le attivita' illecite
vietate e sanzionate in via amministrativa anche la utilizzazione per
uso  privato dei predetti dispositivi illeciti violino l'art. 3 della
Costituzione, a causa dell'irragionevole disparita' di trattamento di
tale  condotta,  penalmente  sanzionata,  rispetto  alle  piu'  gravi
condotte  punite  solo in via amministrativa dall'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 373 del 2000.
    1.6.  -  E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione.
    2.  -  Anche il Tribunale di Agrigento ha sollevato, in relazione
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 171-octies  della  legge  n. 633  del 1941,
nella  parte  in  cui punisce con sanzione penale l'utilizzazione per
uso  privato,  ed a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati
atti  alla  decodificazione  di  trasmissioni  audiovisive ad accesso
condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma
sia analogica che digitale.
    2.1.  -  In punto di fatto, il remittente espone che all'imputato
nel  processo  penale  a  quo  e' stato contestato il reato di cui al
predetto   art. 171-octies,   «perche'  utilizzava  per  uso  privato
apparati  atti  alla  decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato (c.d. smart card idonee a decodificare programmi
di Tele +)».
    2.2.  -  Cio'  premesso,  il giudice a quo, ricostruito il quadro
normativo  in materia (in modo sostanzialmente coincidente con quello
delle citate ordinanze del Tribunale di Modica), osserva che, secondo
le sezioni unite della Cassazione, la fattispecie punita con sanzione
amministrativa  di  cui  al  decreto legislativo n. 373 del 2000 deve
ritenersi    speciale    rispetto    alla    fattispecie    di    cui
all'art. 171-octies  della  legge n. 633 del 1941, contemplando quali
elementi  specializzanti  il fine di commercio nonche' la fornitura a
pagamento  del  servizio  ad  accesso  condizionato  e  deve pertanto
applicarsi  in  via esclusiva ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689
del 1981.
    Di  conseguenza  l'ambito  di applicabilita' dell'art. 171-octies
della  legge  n. 633  del 1941 deve ritenersi ormai circoscritto alle
ipotesi   residuali   di   condotte  tipiche  non  sovrapponibili  od
assimilabili  a  quelle previste dal decreto legislativo, ovvero alle
ipotesi  di  condotte  tipiche  che non siano qualificate dal fine di
commercio o dal pagamento di una somma per l'accesso al servizio.
    Cio'   stante,   la   norma  censurata  sarebbe,  ad  avviso  del
remittente,  lesiva  del principio di uguaglianza in quanto del tutto
irragionevolmente  sanziona  penalmente  la condotta di utilizzazione
per   uso   privato  di  apparati  o  parti  di  apparati  atti  alla
decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato,
laddove  gli  artt. 1  e  4  del  decreto legislativo n. 373 del 2000
puniscono  ormai  con  mera sanzione amministrativa le ben piu' gravi
condotte   di   fabbricazione,   importazione,  promozione,  vendita,
noleggio dei medesimi apparati.
    2.3.  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione.

                       Considerato in diritto

    1.  Il  Tribunale di Modica e il Tribunale di Agrigento censurano
l'art. 171-octies  della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi al suo esercizio),
introdotto  dall'art. 17  della  legge  18 agosto 2000, n. 248 (Nuove
norme di tutela del diritto d'autore), nella parte in cui, secondo il
diritto  vivente,  prevede  tra  le condotte punibili con la sanzione
penale,  quella  di utilizzazione per uso privato di apparati o parti
di  apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso  condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale.
    I   remittenti   assumono   la   violazione   dell'art. 3   della
Costituzione,  a  causa  dell'irragionevole disparita' di trattamento
tra  la  condotta punita con sanzione penale e le piu' gravi condotte
depenalizzate  dagli  artt. 4 e 6 del decreto legislativo 15 novembre
2000,  n. 373  (Attuazione  della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
servizi   ad   accesso   condizionato   e   dei  servizi  di  accesso
condizionato),  riguardanti la vendita, l'importazione, la promozione
e   l'installazione  dei  dispositivi  illeciti  di  cui  all'art. 1,
comma 1,  lettera g),  ovvero  ogni  apparecchiatura  o programma per
elaboratori  elettronici  concepiti  o  adattati  al  fine di rendere
possibile,  senza  l'autorizzazione  del  fornitore,  l'accesso ad un
servizio  protetto.  La  censura di costituzionalita' riguarda i soli
fatti  commessi  dall'entrata  in  vigore della legge n. 248 del 2000
fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  7 febbraio  2003,  n. 22
(Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di
tutela  del  diritto  d'autore),  che  ha  esteso  le sanzioni penali
previste  dall'art. 171-octies  alle  condotte  di cui all'art. 4 del
decreto legislativo n. 373 del 2000.
    Il  Tribunale  di  Modica  censura  inoltre  l'art. 4 del decreto
legislativo  n. 373  del 2000, nella parte in cui non include, tra le
attivita'  illecite  vietate,  anche la utilizzazione per uso privato
dei  dispositivi  illeciti  di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), e
l'art. 6  del  predetto  decreto  legislativo  n. 373 del 2000, nella
parte  in  cui  non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria
anche  l'utilizzazione  per  uso  privato  degli  stessi  dispositivi
illeciti.  Anche  in  questo  caso,  il  Tribunale  di Modica ritiene
violato  l'art. 3  della  Costituzione,  a  causa  dell'irragionevole
disparita'  di trattamento tra la condotta punita con sanzione penale
e le piu' gravi condotte «vietate e quindi depenalizzate» dall'art. 4
del decreto legislativo n. 373 del 2000.
    1.1. - In ordine alla questione riguardante l'art. 171-octies, va
preliminarmente  rigettata  l'eccezione di inammissibilita' sollevata
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per  la  quale i remittenti
avrebbero  dovuto accertare il fatto contestato prima di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale. Infatti non e' dubbio che i
giudici a quo procedono per l'applicazione dell'art. 171-octies della
legge  n. 633 del 1941 e che i dubbi di costituzionalita' sulla norma
da  applicare  possono  dar  luogo  ad  una questione di legittimita'
costituzionale   in   un  qualsiasi  momento  dello  svolgimento  del
processo.
    1.2.  -  Quanto  al  merito della questione, occorre innanzitutto
ricordare  che  l'uso  di  dispositivi illeciti per fruire di servizi
audiovisivi  ad  accesso  condizionato  e'  stato  regolato nella sua
interezza  dall'art. 17  della  legge  n. 248  del  2000, il quale ha
aggiunto  alla legge n. 633 del 1941 l'art. 171-octies. Tale articolo
punisce  con  sanzione penale la condotta di chi, a fini fraudolenti,
produce,  pone  in  vendita,  importa,  promuove, installa, modifica,
utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti
alla   decodificazione   di   trasmissioni   audiovisive  ad  accesso
condizionato, effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma
sia  analogica  sia digitale. Si tratta di una norma che colpisce sia
l'aspetto  della  commercializzazione  dei  dispositivi illeciti, sia
l'aspetto del loro utilizzo.
    In   attuazione  della  direttiva  comunitaria  n. 98/84/CE,  del
20 novembre   1998,   in  tema  di  tutela  dei  servizi  ad  accesso
condizionato,  e'  intervenuto  poi il decreto legislativo n. 373 del
2000,   il   quale   ha   previsto   l'irrogazione  di  una  sanzione
amministrativa (art. 6) a carico di chiunque (art. 4) ponga in essere
una delle seguenti attivita': a) la fabbricazione, l'importazione, la
distribuzione,  la  vendita,  il  noleggio  ovvero il possesso a fini
commerciali   di   dispositivi   illeciti   di   decodificazione;  b)
l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali
dei  predetti  dispositivi;  c)  la  diffusione  con  ogni  mezzo  di
comunicazioni  commerciali  per  promuovere  la distribuzione e l'uso
degli stessi dispositivi.
    La  disposizione,  come  risulta evidente, si occupa dell'aspetto
commerciale  del  fenomeno  ed  ignora  l'aspetto  dell'utilizzo  dei
decodificatori.
    1.3.  -  Dalla  sovrapposizione  delle due citate disposizioni e'
derivata     un'alterazione     del    sistema.    Infatti,    mentre
l'art. 171-octies  introdotto  dalla  legge  n. 248 del 2000 ha posto
sullo  stesso  piano  i  vari  comportamenti  dallo  stesso  articolo
contemplati,  prevedendo  per  tutti  la medesima sanzione penale, il
successivo  decreto legislativo n. 373 del 2000, emesso in attuazione
della direttiva comunitaria sopra citata, si e' occupato soltanto dei
comportamenti  che attengono alla commercializzazione dei dispositivi
illeciti,  prevedendo  per questi, non piu' la sanzione penale, ma la
sanzione    amministrativa,    e   non   ha   considerato   l'aspetto
dell'utilizzazione  dei  dispositivi,  di  modo  che per quest'ultima
ipotesi  e'  rimasta  applicabile  la sanzione penale originariamente
prevista per tutti i comportamenti in questione.
    1.4.  -  La  situazione  verificatasi  e' stata posta in evidenza
dalle  sezioni unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 8545
del   2003,  hanno  ritenuto  che  il  rapporto  tra  le  fattispecie
penalmente  sanzionate di cui all'art. 171-octies e quelle sanzionate
in via amministrativa in base al combinato disposto degli artt. 4 e 6
del  decreto  legislativo  n. 373 del 2000 vada ricostruito nel senso
che:   a)   limitatamente   alle   condotte  tipiche  sostanzialmente
assimilabili  o  sovrapponibili,  la  fattispecie punita con sanzione
amministrativa  deve  ritenersi speciale rispetto a quella punita con
sanzione  penale,  contemplando quali elementi specializzanti il fine
di commercio nonche' la fornitura a pagamento del servizio ad accesso
condizionato  e ad essa deve pertanto applicarsi in via esclusiva, ex
art. 9  della  legge  24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale),  la sanzione amministrativa; b) la condotta di utilizzazione
per   uso   privato  di  apparati  o  parti  di  apparati  atti  alla
decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato,
non assimilabile ad alcuna tra quelle amministrativamente sanzionate,
continua     ad     essere    penalmente    sanzionata    ai    sensi
dell'art. 171-octies.
    1.5.  -  Questa  situazione  di distonia del sistema e' stata poi
eliminata  dalla  legge  n. 22  del 2003, la quale ha previsto che ai
comportamenti  illeciti  di  cui  all'art. 6  del decreto legislativo
n. 373  del 2000 «si applicano altresi' le sanzioni penali e le altre
misure  accessorie  previste  per  le  attivita' illecite di cui agli
articoli 171-bis  e  171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni».
    1.6.  -  E' da sottolineare a questo punto che il legislatore del
2000, nell'emanare l'art. 171-octies, ha considerato di pari gravita'
i  comportamenti  riguardanti la commercializzazione e l'utilizzo dei
dispositivi  illeciti atti alla decodificazione, prevedendo per tutti
la  sanzione  penale,  mentre il legislatore del 2003, aggiungendo la
sanzione  penale  a  quella  amministrativa  per i soli comportamenti
riguardanti  la  commercializzazione  di  detti dispositivi illeciti,
previsti  dall'art. 4  del  decreto  legislativo  n. 373 del 2000, ha
evidentemente considerato questi ultimi di maggiore gravita'.
    1.7. - Resta tuttavia la situazione di distonia, alla quale sopra
si faceva cenno, per i fatti commessi sotto la disciplina del decreto
legislativo  n. 373  del 2000 (che regola anche i fatti anteriormente
puniti  dall'art. 171-octies  della legge n. 633 del 1941, introdotto
dalla legge n. 248 del 2000, in quanto norma piu' favorevole ai sensi
dell'art. 2 del codice penale) fino all'entrata in vigore della legge
n. 22  del  2003. In questo periodo, infatti, l'attivita' di utilizzo
di  dispositivi  illeciti,  considerata,  come  si  e' visto, di pari
gravita'  rispetto  all'attivita' di commercializzazione degli stessi
dall'art. 171-octies  della  legge  n. 633  del  1941,  e  di  minore
gravita'  dalla  legge  n. 22  del 2003, e' stata punita con una pena
piu' afflittiva (sanzione penale) di quella (sanzione amministrativa)
prevista per la predetta attivita' di commercializzazione dal decreto
legislativo n. 373 del 2000.
    La  disciplina applicabile alle condotte realizzatesi nel cennato
periodo di tempo, prevedendo una sanzione penale per comportamenti di
pari  o minore gravita' rispetto a quelli per i quali e' prevista una
sanzione amministrativa, e' manifestamente irragionevole.
    Di   conseguenza   questa   Corte   non   puo'   che   dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 171-octies  aggiunto alla
legge n. 633 del 1941 dalla legge n. 248 del 2000, nella parte in cui
prevede  la  sanzione  penale,  anziche'  la  sanzione amministrativa
prevista  dall'art. 6  del  decreto  legislativo n. 373 del 2000, per
l'utilizzo  privato  di  apparati  o  parti  di  apparati  atti  alla
decodificazione  di  trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
(cfr.  sentenze  n. 287  del 2001 e n. 52 del 1996), relativamente al
periodo che va dall'entrata in vigore del citato art. 171-octies fino
all'entrata  in  vigore  della  legge n. 22 del 2003. Tale intervento
sostitutivo  assorbe  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dal  Tribunale  di  Modica  in ordine agli artt. 4 e 6 del
decreto legislativo n. 373 del 2000.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 171-octies
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e
di  altri  diritti connessi al suo esercizio), introdotto dalla legge
18 agosto  2000,  n. 248,  nella parte in cui, limitatamente ai fatti
commessi   dall'entrata  in  vigore  di  detto  art. 171-octies  fino
all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al
decreto  legislativo  15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del
diritto  d'autore),  punisce  con  sanzione  penale,  anziche' con la
sanzione  amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo
15 novembre  2000,  n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla
tutela  dei  servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di
apparati  atti  alla  decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad
accesso  condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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