N. 429 SENTENZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Veneto  -  Parchi  nazionali  - Opere o lavori di competenza
  degli  Enti  parco nazionali - Stipula di convenzione o accordo tra
  l'Ente,  la  Regione  e  lo  Stato - Ricorso del Governo - Asserita
  lesione  della  competenza  legislativa esclusiva dello Stato nella
  materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).
Regione  Veneto  -  Parchi  nazionali  - Opere o lavori di competenza
  degli  Enti  parco nazionali - Stipula di convenzione o accordo tra
  l'Ente,  la  Regione  e  lo  Stato - Ricorso del Governo - Asserita
  imposizione  allo  Stato di attivita' amministrativa obbligatoria -
  Mancanza    di   capacita'   lesiva   della   norma   impugnata   -
  Inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 114.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della  legge  della  Regione  Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni
e  compiti  amministrativi  alle  autonomie  locali in attuazione del
decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112» e della legge regionale
9 maggio   2002,   n. 10   «Rideterminazione   del  termine  previsto
dall'art. 58,  comma 2,  della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11:
Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato   il   29 dicembre  2003,  depositato  in  cancelleria  il
7 gennaio 2004 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16 novembre  2004  il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Luigi Manzi per la Regione
Veneto.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso
notificato  il  29 dicembre  2003  e depositato il 7 gennaio 2004, ha
sollevato,  ai  sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli
artt. 117,  secondo  comma,  lettera s),  e  114 della Costituzione -
dell'art. 1,  comma 2,  della  legge  della Regione Veneto 29 ottobre
2003,  n. 26  (Modifica  della  legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
«Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e
della  legge  regionale  9 maggio  2002,  n. 10 «Rideterminazione del
termine   previsto   dall'art. 58,  comma 2,  della  legge  regionale
13 aprile   2001,   n. 11:   Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  alle  autonomie  locali  in  attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112»).
    2.  - La suddetta norma aggiunge il comma 4-bis all'art. 64 della
citata  legge n. 11 del 2001, la cui rubrica reca Funzioni degli enti
parco.
    La   disposizione  sospettata  di  illegittimita'  costituzionale
prevede che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali e
nelle  aree  di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai
sensi  dell'art. 146  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997,   n. 352),  le  funzioni  disciplinate  dall'art. 61,  comma 1,
lettera b),  numero 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli
Enti  parco  nazionali  o  da  essi  anche indirettamente realizzati,
nonche'  le  funzioni  di cui all'art. 63, comma 1, lettera a), della
medesima   legge   regionale,   sono   esercitate   dall'Ente   parco
successivamente  alla  stipula  di  una  convenzione  o di un accordo
interistituzionale  tra  l'Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la
determinazione delle relative modalita' di esercizio.
    L'art. 61,  sopra citato della legge regionale n. 11 del 2001, la
cui  rubrica  reca  Funzioni  della  Regione, al comma 1, lettera b),
prevede  che  «Sono di competenza della Regione, in quanto richiedono
l'unitario  esercizio  a livello regionale, le seguenti funzioni gia'
delegate   dallo   Stato,  ai  sensi  dell'art. 82  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977:
        a) [omissis];
        b)  rilascio  di  autorizzazioni,  funzioni  di  vigilanza  e
adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni
ambientali relativi ad opere o lavori:
    1) [omissis];
    2)  di  enti  o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo
Stato o dalla Regione».
    L'art. 63  della medesima legge, la cui rubrica reca Funzioni dei
comuni,  al  comma 1,  lettera a),  prevede  che «Sono subdelegate ai
comuni, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:
        a)  rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti
cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste
dall'art. 61,  comma 1,  lettera b),  comprese  quelle  relative alle
linee  telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle
singole  utenze  ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle
funzioni previste da specifiche leggi regionali».
    3.  -  Ad  avviso  del  ricorrente,  «la norma eccede chiaramente
l'ambito delle competenze regionali, sotto un duplice profilo».
    In   primo   luogo,   la   disposizione  censurata  «concreta  un
illegittimo  condizionamento dell'attivita' dell'Ente parco e risulta
invasiva  della  competenza  esclusiva  statale  in materia di tutela
dell'ambiente  di  cui  all'articolo 117,  secondo comma, lettera s),
della Costituzione».
    In tal modo si condizionerebbe a preventivi accordi o all'assenso
di  altri  enti  il  rilascio  del nulla osta di competenza dell'Ente
parco,  previsto  dell'art. 13  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette).
    La  norma  da  ultimo  richiamata  riconosce  come  autorita'  di
gestione  del parco nazionale l'Ente parco ed allo stesso affida, tra
l'altro,  il  compito  di  verificare  la  conformita'  di  eventuali
concessioni   o  autorizzazioni,  relative  ad  opere  ed  interventi
all'interno  dell'area,  al  piano  del  parco e al suo regolamento e
«deve  ritenersi  vincolante  e  non  derogabile dalle Regioni, quale
espressione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato in materia di
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  che,  cosi' come affermato
dalla  Corte  costituzionale (sentenza n. 536 del 2002), legittima lo
Stato  a  dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio
nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative regionali».
    In secondo luogo, la disposizione in questione impone allo Stato,
in   termini   di   obbligatorieta',   l'esercizio   di  un'attivita'
amministrativa,  cioe'  la stipula di una convenzione o di un accordo
interistituzionale,   per   la   determinazione  delle  modalita'  di
esercizio  delle  prerogative  degli  Enti  parco.  In  ordine a tale
profilo,  pertanto,  il ricorrente deduce la violazione dell'art. 114
della  Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra
Stato, Regioni ed enti locali.
    4.  -  Con memoria depositata il 27 gennaio 2004 si e' costituita
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta, eccependo,
preliminarmente,  l'inammissibilita'  del  ricorso  e  chiedendo, nel
merito, che lo stesso venga dichiarato non fondato.
    La  Regione  deduce  che  il  ricorso e' inammissibile, in quanto
l'effettiva  applicabilita' della norma e', in ogni caso, subordinata
alla  stipula di una convenzione o di un accordo tra l'Ente parco, lo
Stato  e  la  Regione.  «Conseguentemente,  ove  la  disposizione sia
ritenuta   lesiva  delle  prerogative  dell'Ente  nazionale  o  anche
semplicemente  inopportuna,  la  stessa  puo'  essere resa inoperante
semplicemente  omettendo  la stipula della convenzione o dell'accordo
ivi previsti».
    La  Regione  osserva  che  i  motivi  di  censura proposti con il
ricorso  «costituiscono  l'effetto  di  travisamento  del significato
della  norma  impugnata»,  in  quanto  la  disposizione  in  esame si
riferisce  soltanto  alle  funzioni  di  rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica  di  cui  all'art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, gia'
delegate  dallo  Stato  alle  Regioni  con  il d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616  (Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1  della  legge
22 luglio 1975, n. 382).
    La  norma,  pertanto,  non  si  riferisce  ne'  direttamente, ne'
indirettamente  alle  funzioni  di  rilascio  del  nulla  osta di cui
all'art. 13 della legge n. 394 del 1991 e scaturisce da una richiesta
formale  dell'Ente  parco  delle  Dolomiti  Bellunesi  -  unico parco
nazionale  presente  nel territorio della Regione Veneto - al fine di
semplificare   l'iter   amministrativo  delle  opere  da  realizzarsi
all'interno del perimetro del Parco stesso.
    Pertanto  la  disposizione in esame «non comprime alcuna funzione
di   competenza   dell'Ente   parco   ma,   all'opposto,  ne  ammette
l'estensione,  riconoscendo  all'Ente parco la competenza al rilascio
anche   dell'autorizzazione   paesaggistica,   in  via  ordinaria  di
competenza regionale».
    5.  -  Con  memoria  depositata  il 14 ottobre 2004, l'Avvocatura
generale  dello  Stato,  preso  atto  delle  argomentazioni difensive
formulate  dalla  Regione  Veneto,  ha  insistito  nella richiesta di
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma.
    La  difesa  dello  Stato  rileva  che  la  norma  in esame «lungi
dall'essere  chiara (...) riesce (...) a creare confusione normativa,
a  tutto  svantaggio  dell'efficacia  degli strumenti di tutela delle
aree  protette  approntati  dall'ordinamento». Deduce, infine, che la
Regione non ha alcun potere di prevedere o imporre che l'esercizio di
determinate  funzioni,  inerenti alla tutela delle aree protette, sia
subordinato  alla stipula di convenzioni o accordi interistituzionali
tra l'Ente parco, la Regione e lo Stato.
    6.  -  In prossimita' dell'udienza pubblica, la Regione Veneto ha
depositato  una  memoria,  con la quale ha ribadito le argomentazioni
svolte  al momento della costituzione. In particolare, osserva che la
disposizione  in  esame  non attiene alle funzioni di cui all'art. 13
della legge n. 394 del 1991. La previsione della stipula dell'accordo
o  della  convenzione  non  costituisce, altresi', un'imposizione nei
confronti  dell'Ente  parco,  suscettibile  di limitare i poteri allo
stesso  attribuiti  dalla  legge statale, ma e' diretta ad ampliare i
poteri dell'Ente medesimo, prevedendo che quest'ultimo sia competente
anche in ordine alla concessione dell'autorizzazione paesaggistica.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  ricorso  proposto  dal  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  ha  ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge della Regione
Veneto   29 ottobre  2003,  n. 26  (Modifica  della  legge  regionale
13 aprile   2001,   n. 11   «Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  alle  autonomie  locali  in  attuazione  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998, n. 112» e della legge regionale 9 maggio
2002,  n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58,
comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), in riferimento agli
artt. 117, secondo comma, lettera s), e 114 della Costituzione.
    2. - Detta norma aggiunge il comma 4-bis all'art. 64 della citata
legge della Regione Veneto n. 11 del 2001.
    La   disposizione  sospettata  di  illegittimita'  costituzionale
prevede che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali -
nel  territorio  della Regione Veneto ricade il Parco nazionale delle
Dolomiti  Bellunesi - e nelle aree di protezione esterna agli stessi,
oggetto  di  vincolo  ai sensi dell' art. 146 del decreto legislativo
29 ottobre  1999,  n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative
in  materia  di  beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1
della  legge  8 ottobre  1997,  n. 352),  le  funzioni,  disciplinate
dall'art. 61,  comma 1,  lettera b),  numero  2,  riguardanti opere o
lavori  di  competenza  degli  Enti  parco  nazionali o da essi anche
indirettamente  realizzati,  nonche'  le funzioni di cui all'art. 63,
comma 1,  lettera a), della medesima legge regionale, sono esercitate
dall'Ente  parco successivamente alla stipula di una convenzione o di
un  accordo  interistituzionale  tra  l'Ente  stesso, la Regione e lo
Stato, per la determinazione delle relative modalita' di esercizio.
    3.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale proposta dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri e' articolata in due distinte
censure.
    Con la prima viene dedotto che la norma impugnata da' luogo ad un
illegittimo  condizionamento dell'attivita' dell'Ente parco, al quale
compete  -  ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge  quadro  sulle aree protette) - il rilascio del nulla osta per
la  realizzazione di interventi all'interno del perimetro del parco o
nelle zone ad esso limitrofe.
    Vi sarebbe, quindi, la lesione della competenza legislativa nella
materia  «tutela  dell'ambiente»,  riservata,  in via esclusiva, allo
Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
    Con  la  seconda censura si afferma che la disposizione impugnata
impone  allo  Stato,  come  obbligatorio, l'esercizio di un'attivita'
amministrativa,    consistente    nella   stipula   di   un   accordo
interistituzionale  o  di  una  convenzione  per  la fissazione delle
modalita' di esercizio di funzioni proprie dell'Ente parco.
    4.- Innanzitutto, occorre delineare il quadro normativo regionale
in cui si colloca la disposizione impugnata.
    L'art. 61 della legge della Regione Veneto n. 11 del 2001, la cui
rubrica  reca Funzioni della Regione, al comma 1, lettera b), prevede
che   «Sono   di  competenza  della  Regione,  in  quanto  richiedono
l'unitario  esercizio  a livello regionale, le seguenti funzioni gia'
delegate  dallo  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 82  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977:
        a) [omissis];
        b)  rilascio  di  autorizzazioni,  funzioni  di  vigilanza  e
adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni
ambientali relativi ad opere o lavori:
    1) [omissis];
    2)  di  enti  o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo
Stato o dalla Regione».
    L'art. 62 della legge regionale in questione, la cui rubrica reca
Funzioni  delle  province,  dispone  la subdelega alle Province delle
funzioni concernenti:
        «a)  compilazione  degli  elenchi  delle bellezze naturali ai
sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;
        b)  competenze  in materia di funzionamento della commissione
provinciale per apposizione e revisione vincoli paesaggistici».
    Il  successivo  art. 63, la cui rubrica reca Funzioni dei comuni,
al  comma 1,  lettera a),  prevede  che  «Sono subdelegate ai comuni,
secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:
    a)  rilascio  delle  autorizzazioni  e  adozione di provvedimenti
cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste
dall'art. 61,  comma 1,  lettera b),  comprese  quelle  relative alle
linee  telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle
singole  utenze  ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle
funzioni previste da specifiche leggi regionali».
    In  detto  contesto  normativo si inserisce la disposizione della
legge  regionale n. 26 del 2003 della cui legittimita' costituzionale
il ricorrente dubita.
    5.  -  Cosi' ricostruita la disciplina sulla quale va ad incidere
la  norma  impugnata,  si  puo' passare all'esame della prima censura
avanzata  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
    6. - La questione non e' fondata nei termini di seguito indicati.
    La  difesa  dello  Stato  -  nel  sostenere  che  la disposizione
impugnata  eccede  l'ambito  delle  competenze  regionali,  in quanto
incide  sulle competenze attribuite all'Ente parco dall'art. 13 della
legge   n. 394   del  1991,  nella  materia  «tutela  dell'ambiente»,
riservata   alla   competenza   legislativa   esclusiva  dello  Stato
dall'art. 117,  secondo comma, lettera s), della Costituzione - muove
da un erroneo presupposto interpretativo.
    Il citato comma 4-bis opera, in prospettiva, un ampliamento delle
competenze  degli  Enti  parco,  attribuendo  loro,  come  si e' gia'
precisato:
        funzioni   in   origine   delegate  alla  Regione,  ai  sensi
dell'art. 82  del  d.P.R.  24 luglio  1977,  n. 616 (Attuazione della
delega  di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), vale a
dire  quelle  previste  dall'art. 61,  comma 1, lettera b), numero 2,
della  legge  regionale  n. 11  del  2001, concernente il rilascio di
autorizzazioni,   le   funzioni   di   vigilanza   e   l'adozione  di
provvedimenti   cautelari  e  sanzionatori  per  opere  e  lavori  di
competenza  di  enti  o  aziende  concessionari pubblici o dipendenti
dallo Stato o dalla Regione;
        funzioni  anch'esse  delegate alle Regioni e gia' subdelegate
ai  comuni,  vale  a dire previste dall'art. 63, comma 1, lettera a),
della stessa legge regionale n. 11 del 2001.
    Tale  ampliamento,  peraltro,  e'  subordinato  alla stipulazione
della convenzione o dell'accordo interistituzionale sopra richiamato.
    Non  e',  quindi,  fondata  la  tesi  prospettata dal ricorrente,
secondo  la  quale  la  disposizione  contenuta nell'art. 1, comma 2,
della legge n. 26 del 2003 inciderebbe su competenze dell'Ente parco,
previste e disciplinate dalla legislazione statale, ed in particolare
dall'art. 13 della legge n. 394 del 1991.
    L'art. 13  della  citata legge n. 394 del 1991, la cui rubrica e'
Nulla  osta,  dispone,  al comma 1, che «Il rilascio di concessioni o
autorizzazioni  relative ad interventi, impianti ed opere all'interno
del  parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il
nulla  osta  verifica  la conformita' tra le disposizioni del piano e
del regolamento e l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla
richiesta.  Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende
rilasciato. [...]».
    Orbene,   il   nulla   osta   in   questione   e'   atto  diverso
dall'autorizzazione   paesaggistica   relativa  all'intervento,  agli
impianti  ed  alle opere da realizzare all'interno del parco. Esso e'
un   atto   endoprocedimentale,   prodromico   rispetto  al  rilascio
dell'autorizzazione.  Ne'  appare  possibile interpretare il suddetto
comma 4-bis  nel  senso  che  l'accordo o la convenzione ivi previsti
possano,  in  qualche  modo,  incidere  sul  rilascio  del nulla osta
dell'Ente  parco,  in  quanto  si  tratterebbe  di un'interpretazione
contrastante  sia  con  la  lettera che con la ratio dell'innovazione
disposta  dalla  legge  regionale  n. 26  del  2003.  Il  nulla  osta
dell'Ente   parco,   pertanto,  non  costituisce  oggetto  di  alcuna
interferenza  ad  opera  della  norma  censurata e continua ad essere
disciplinato  esclusivamente  dall'art. 13 della legge statale n. 394
del 1991 come competenza propria dell'Ente medesimo.
    D'altronde,  in  tal  senso  ha  concluso  la stessa difesa della
Regione.
    Deve  quindi  escludersi  la  illegittimita' costituzionale della
disposizione  in  esame,  sotto  l'aspetto  denunciato,  in quanto la
stessa   non  incide  sulle  attribuzioni  dell'Ente  parco  previste
dall'art. 13 della legge n. 394 del 1991, e non interferisce, dunque,
sulla  competenza  esclusiva  di  quest'ultimo  al rilascio del nulla
osta,  con  la  precisazione  che  l'accordo  interistituzionale o la
convenzione  previsti dall'art. 4-bis in nessun caso possono avere ad
oggetto  i contenuti e la portata del nulla osta sopra citato. Non vi
e',   pertanto,   alcuna   lesione   dell'art. 117,   secondo  comma,
lettera s), della Costituzione.
    7.  -  Deve  essere,  ora,  esaminata  l'ulteriore  questione  di
legittimita' costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in riferimento all'art. 114 della Costituzione.
    Il  ricorrente  deduce  che  la  norma  impugnata,  in violazione
dell'indicato  parametro  costituzionale,  imporrebbe  allo Stato, in
modo  non  consentito,  l'esercizio  di  una attivita' amministrativa
consistente  nella  «stipula  di  una  convenzione  o  di  un accordo
interistituzionale»   per   la   determinazione  delle  modalita'  di
esercizio delle prerogative dell'Ente parco.
    Al  riguardo  la  Regione  ha  eccepito  l'inammissibilita' della
questione  sotto  il profilo della mancanza di capacita' lesiva della
norma impugnata.
    8. - L'eccezione e' fondata.
    E'  pur  vero  che,  come questa Corte ha avuto modo di affermare
(sentenza   n. 134   del   2004),   forme   di  collaborazione  e  di
coordinamento  che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello
Stato    non    possono   essere   disciplinate   unilateralmente   e
autoritativamente  dalle  Regioni,  nemmeno nell'esercizio della loro
potesta'  legislativa.  Cio'  in  quanto esse debbono trovare il loro
fondamento  o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o
le consentano, o in accordi tra gli enti interessati.
    Tuttavia,  proprio il tenore della norma censurata esclude che la
stessa imponga allo Stato il compimento di determinate attivita'.
    Ed  in  effetti  senza  consenso dello Stato e dell'Ente parco il
meccanismo  previsto  dall'art. 4-bis  e' destinato a non funzionare,
sicche'  il riparto delle competenze tra Regione, Province e comuni e
lo  stesso  Ente  parco,  senza  la  stipulazione della convenzione o
dell'accordo   in   questione,   resta   regolato   dalle  originarie
disposizioni  contenute  negli  artt. 61,  62,  63  e  64 della legge
regionale   n. 11  del  2001  e  secondo  il  riparto  di  competenze
precedentemente previsto.
    Pertanto,  non  aderendo  alla  stipulazione dell'accordo o della
convenzione,  i  suddetti enti, secondo una valutazione eminentemente
discrezionale,  hanno  la  possibilita' di continuare ad applicare la
precedente  disciplina,  sicche'  non  puo' ritenersi prevista alcuna
attivita'  obbligatoria  a  loro  carico, ne' alcuna limitazione alla
sfera delle rispettive competenze istituzionali.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto
29 ottobre  2003,  n. 26  (Modifica  della  legge regionale 13 aprile
2001,  n. 11  «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112»    e    della    legge   regionale   9 maggio   2002,   n. 10
«Rideterminazione  del  termine  previsto  dall'articolo 58, comma 2,
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni
e  compiti  amministrativi  alle  autonomie  locali in attuazione del
decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n. 112»),   sollevata,  in
riferimento    all'art. 117,   secondo   comma,   lettera s),   della
Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con il
ricorso in epigrafe;
    2)   dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dello  stesso  art. 1,  comma 2, della predetta legge
della  Regione  Veneto  n. 26  del  2003,  sollevata,  in riferimento
all'art. 114  della  Costituzione,  dal  Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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