N. 430 SENTENZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  - Perequazione dei trattamenti pensionistici - Dipendenti
  della  scuola  collocati  a  riposo  tra il 1° giugno 1977 ed il 1°
  aprile  1979  -  Decorrenza  del beneficio dal 1° gennaio 1986 e 1°
  gennaio  1987,  anziche' dal 1° febbraio 1981 - Asserita disparita'
  di   trattamento  rispetto  ai  dipendenti  che  beneficiano  della
  riliquidazione  dalla  data  piu'  remota  -  Non  fondatezza della
  questione.
- Legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 7, comma 2.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 2,
della  legge  17 aprile  1985,  n. 141  (Perequazione dei trattamenti
pensionistici   in   atto  dei  pubblici  dipendenti),  promossi  con
ordinanze  dell'8 gennaio 2004 e del 29 dicembre 2003 dalla Corte dei
conti  -  sezione  giurisdizionale per la Regione Puglia, sui ricorsi
proposti  da  Masi  Caterina  ed  altri contro il Provveditorato agli
studi  di  Bari  ed  altri  e  da  Palama'  Ercole ed altri contro il
Provveditorato agli studi di Lecce ed altri, rispettivamente iscritte
ai  numeri  263  e 405 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica,  n. 15  e  n. 20,  1ª  serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice
relatore Paolo Maddalena.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con due ordinanze di identico contenuto, iscritte ai numeri
263  e  405 del registro ordinanze 2004, la Corte dei conti - sezione
giurisdizionale  per  la  Regione Puglia ha sollevato, in riferimento
all'articolo 3,   primo   comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 7,  comma 2,  della legge
17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in
atto  dei  pubblici dipendenti), «nella parte in cui stabilisce che i
benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti
della  scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed
il  1° aprile  1979  in  ragione  del  50  per  cento a decorrere dal
1° gennaio   1986   ed  interamente  dal  1° gennaio  1987,  anziche'
interamente dal 1° febbraio 1981».
    2.1  In  punto  di fatto il remittente precisa di dovere decidere
vari ricorsi proposti da dipendenti in quiescenza del settore scuola,
cessati  dal  servizio  nel periodo 1° giugno 1977 - 31 marzo 1979, i
quali hanno richiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza
con  valutazione  dell'intera  anzianita' a decorrere dal 1° febbraio
1981.
    2.2.  -  In  punto  di  rilevanza  il  giudice  a  quo rileva che
l'impugnato   articolo 7,   comma 2,  della  legge  n. 141  del  1985
attribuisce  ai suddetti dipendenti la valutazione dell'anzianita' in
ragione  del  50  per  cento  a  decorrere  dal  1° gennaio  1986  ed
interamente  dal  1° gennaio  1987, mentre l'art. 8 del decreto-legge
28 maggio   1981,  n. 255  (Copertura  finanziaria  dei  decreti  del
Presidente   della   Repubblica   concernenti  la  corresponsione  di
miglioramenti  economici  al  personale della scuola di ogni ordine e
grado,  compresa  l'universita), convertito, con modificazioni, nella
legge  24 luglio  1981,  n. 391, riconosce alla medesima categoria di
dipendenti,  ma  cessati  dal  servizio  dopo  il  1° aprile 1979, la
valutazione dell'intera anzianita' a decorrere dal 1 febbraio 1981.
    Il  remittente  richiama  la  sentenza  n. 504 del 1988 di questa
Corte,  la quale ha dichiarato la incostituzionalita' dell'art. 8 del
citato decreto-legge n. 255 del 1981, «nella parte in cui non prevede
l'estensione  ai  dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel
periodo  tra  il  1°  giugno 1977  ed  il 1° aprile 1979 dei benefici
concessi  ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data»,
e  sostiene  che  dalla  caducazione  dell'impugnato art. 7, comma 2,
della  legge n. 141 del 1985 deriverebbe l'accoglimento delle domande
avanti a se' proposte, le quali andrebbero, altrimenti, respinte.
    2.3.  -  In  ordine alla non manifesta infondatezza il remittente
ricorda,  anzitutto,  l'art. 152  della  legge 11 luglio 1980, n. 312
(Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello  Stato), con il quale il legislatore si e' assunto l'impegno di
«correggere» le disparita' di trattamento derivanti dall'applicazione
del  criterio  del c.d. maturato economico (criterio prescelto per il
reinquadramento  del  personale  nelle  nuove qualifiche funzionali),
prevedendo  espressamente  il  recupero  della maggiore anzianita' di
servizio   nei   livelli   retributivi  precedentemente  maturati,  a
cominciare  dal triennio contrattuale 1979-1981, con priorita' per il
personale  che  avesse  gia'  maturato  il  diritto al trattamento di
quiescenza.
    Il  giudice a quo richiama, ancora, la citata sentenza n. 504 del
1988 di questa Corte, che ha ritenuto «irragionevole la decisione del
legislatore   di   estendere   retroattivamente   il   beneficio  del
riconoscimento integrale dell'anzianita' di servizio limitatamente al
solo  personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale
estensione a coloro i quali, nonostante il loro collocamento a riposo
risalisse  ad  un'epoca  anteriore al 1 aprile 1979, avevano tuttavia
ottenuto  l'inquadramento  nelle  qualifiche  retributive  funzionali
perche'  al  1°  giugno 1977»  (data  di  entrata  in  vigore, per il
personale della scuola, delle qualifiche funzionali, introdotte dalla
legge n. 312 del 1980) «erano ancora in servizio».
    Per il remittente l'art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985,
nel  prevedere, per il personale della scuola collocato in quiescenza
tra  il  1°  giugno 1977  ed  il  31 marzo 1979, la valutazione della
anzianita'  in  ragione  della  meta'  a  decorrere dall'anno 1986 ed
interamente  dall'anno 1987,  avrebbe solo limitato, ma non eliminato
la   grave  e  discriminatoria  sperequazione  rilevata  dalla  Corte
costituzionale  con  la  sentenza  n. 504  del  1988, e, alla luce di
questa sentenza e per le medesime ragioni, dovrebbe essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
    3.  -  E'  intervenuto  in  entrambi  i giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza delle
questioni.
    L'Avvocatura  sostiene  che «dalla irragionevolezza», riscontrata
dalla  sentenza  n. 504  del  1988 di questa Corte, «della originaria
scelta  di  estendere  il  beneficio  integrale  della  anzianita' di
servizio  al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979 e
non   a   quello  cessato  in  precedenza,  non  scaturisce,  in  via
automatica,  quella  dal  giudice  a quo ipotizzata, ed asseritamente
incentrata  sulla  diversificazione  della  misura e della decorrenza
economica della riliquidazione in questione». «Una volta eliminato il
preponderante  fattore di discriminazione, mediante la estensione del
beneficio  ai  soggetti  dapprima  esclusi, si riafferma», secondo la
difesa  erariale, «quanto a profili secondari di diversificazione che
il    legislatore    puo'    mantenere   nell'esercizio   della   sua
discrezionalita', il consolidato orientamento della Corte secondo cui
non  contrasta  di per se' con il principio di uguaglianza un diverso
trattamento  applicato  alla  stessa  categoria  di  soggetti,  ma in
momenti  diversi  nel  tempo,  perche'  lo  stesso  fluire  di questo
costituisce un elemento diversificatore».

                       Considerato in diritto

    1.  - Con due ordinanze di identico contenuto, la Corte dei conti
-  sezione  giurisdizionale  per  la  Regione Puglia ha sollevato, in
riferimento   all'articolo 3,   primo   comma,   della  Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 7, comma 2,
della  legge  17 aprile  1985,  n. 141  (Perequazione dei trattamenti
pensionistici  in  atto dei pubblici dipendenti), «nella parte in cui
stabilisce  che  i  benefici  previsti  dal  presente  articolo  sono
attribuiti  ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo
tra  il  1°  giugno 1977  ed  il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per
cento  a  decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio
1987, anziche' interamente dal 1° febbraio 1981».
    2. - I due giudizi, di identico oggetto, possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
    3.   -   La  disposizione  impugnata  si  inquadra  nel  processo
legislativo  che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto  retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato),  ha  previsto  per  i  pubblici  dipendenti  la  sostituzione
dell'ordinamento gerarchico con quello delle qualifiche funzionali.
    Il  passaggio  dall'uno  all'altro assetto e' stato effettuato in
base  al  criterio  del c.d. maturato economico, il quale tiene conto
unicamente  del  trattamento  economico complessivo goduto al momento
dell'inquadramento  nelle  qualifiche funzionali (art. 51 della legge
n. 312  del  1980),  prescindendosi dall'anzianita' effettiva. Questo
comporta  un  chiaro  vantaggio  per  il  personale  all'inizio della
carriera,   il   quale  beneficia  immediatamente  dei  miglioramenti
retributivi ed ha la prospettiva di beneficiarne a lungo per tutto lo
svolgimento della prevista progressione economica, ma al tempo stesso
provoca  un  appiattimento della posizione del personale con maggiore
anzianita'  nell'ambito  della  medesima  qualifica, il quale se vede
conservato  il  proprio  trattamento  economico, puo' beneficiare del
nuovo  e  piu' favorevole sistema retributivo per un periodo di tempo
molto minore.
    Il  legislatore  si  e'  fatto  carico  di  questo problema e con
l'art. 152   della  stessa  legge  n. 312  del  1980  ha  manifestato
l'intento  di  disciplinare  la  valutazione  dell'eventuale maggiore
anzianita',  rispetto  a quella conferita nei livelli retributivi con
l'inquadramento  effettuato, a cominciare dal triennio 1979-1981, con
priorita' nei confronti di coloro che avessero maturato il diritto al
trattamento di quiescenza.
    In  attuazione dell'art. 152 della legge n. 312 del 1980 e' stato
emanato   il   decreto-legge   28 maggio   1981,   n. 255  (Copertura
finanziaria  dei  decreti del Presidente della Repubblica concernenti
la  corresponsione  di  miglioramenti  economici  al  personale della
scuola  di  ogni  ordine e grado, compresa l'universita), convertito,
con  modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, il quale, con
norma  retroattiva,  ha  previsto  (art. 8,  commi 1  e 2) che per il
personale collocato a riposo dopo il 1° aprile 1979 la pensione viene
riliquidata  tenendo conto della anzianita' pregressa, con decorrenza
dal 1 febbraio 1981.
    L'impugnato   art. 7   della   legge   n. 141  del  1985  ha  poi
ulteriormente   esteso  il  beneficio  previsto  dal  citato  art. 8,
prevedendo  anche  per  il  personale  cessato dal servizio tra il 1°
giugno 1977  ed il 31 marzo 1979 la riliquidazione della pensione con
valutazione della anzianita', ma in questo caso in ragione del 50 per
cento con decorrenza dal 1° gennaio 1986 e interamente dal 1° gennaio
1987.
    4.1.  -  La  Corte  dei  conti  -  sezione giurisdizionale per la
Regione  Puglia  ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe
con  il canone di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in
quanto   sarebbe   «gravemente   discriminatorio»  e  «irragionevole»
differenziare  a fini pensionistici la posizione dei dipendenti della
scuola   cessati   dal  servizio  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
giugno 1977  ed  il  31 marzo  1979, cui l'impugnato art. 7, comma 2,
della  legge n. 141 del 1985 riconosce la valutazione dell'anzianita'
in  ragione  del  50  per  cento  a  decorrere dal 1° gennaio 1986 ed
interamente  dal  1° gennaio  1987,  rispetto  a  quella dei medesimi
dipendenti,   cessati  dopo  il  1° aprile  1979,  cui  l'art. 8  del
decreto-legge   n. 255  del  1981  riconosce  la  riliquidazione  del
trattamento  di  quiescenza  con valutazione dell'intera anzianita' a
decorrere dal 1° febbraio 1981.
    Il giudice a quo ricorda in proposito la sentenza di questa Corte
n. 504  del  1988,  la  quale ha ritenuto irragionevole la scelta del
legislatore  del  1981  di  limitare  l'estensione  del beneficio del
riconoscimento   integrale   dell'anzianita'   di  servizio  al  solo
personale  cessato  dal  servizio  dal  1° aprile  1979, negando tale
estensione  al  personale  cessato dal servizio dal 1° giugno 1977, e
cioe' dalla data di entrata in vigore, per il personale della scuola,
delle   qualifiche  funzionali,  ritenendo  che  la  citata  sentenza
implichi   una   equiparazione   del  trattamento  pensionistico  del
personale in questione anche sul piano della decorrenza del beneficio
stesso.
    4.2. - La questione non e' fondata.
    4.3. - Questa Corte, piu' volte chiamata a valutare gli esiti del
passaggio  dall'ordinamento  gerarchico delle carriere a quello delle
qualifiche  funzionali,  ed  in particolare il criterio prescelto dal
legislatore  del  1980  del  c.d.  maturato  economico e i successivi
interventi  volti  a  temperarne  gli  effetti meno favorevoli per il
personale  con notevole anzianita' rispetto a quello all'inizio della
carriera,  ha  riconosciuto  ampia discrezionalita' al legislatore in
materia  ed  ha chiarito che la previsione di una diversa valutazione
delle  anzianita'  pregresse  attraverso  un discrimine temporale non
viola il principio di uguaglianza (cfr. sentenze numeri 296 del 1984,
618  del 1987, 624 del 1988, 219 del 1998, 126 del 2000, 376 del 2001
e ordinanza n. 121 del 2003).
    D'altro   canto   questa   giurisprudenza   e'  coerente  con  il
consolidato    indirizzo   della   Corte   che   ha   sempre   negato
l'obbligatorieta'   per   il  legislatore  di  estendere  i  benefici
conseguiti  dal  personale  in  servizio a quello in quiescenza (cfr.
sentenza  n. 30  del  2004  e  ordinanze n. 162 del 2003 e n. 531 del
2002).
    Alla  luce  della  costante  giurisprudenza appena ricordata, non
appare,  dunque,  irragionevole la scelta del legislatore del 1985 di
differenziare,  nell'ambito  della  stessa  categoria di soggetti, la
decorrenza  e  l'entita' del beneficio in ragione della data del loro
collocamento a riposo.
    4.4.  -  Ne'  d'altra  parte vale invocare la sentenza n. 504 del
1988,  giacche'  in  quella  occasione  la  Corte  si era limitata ad
affermare il principio dell'applicazione del beneficio a tutti coloro
che  erano  cessati  dal  servizio  dopo  il  1°  giugno 1977,  senza
censurare  la  diversa  decorrenza del beneficio prevista dall'art. 7
della legge n. 141 del 1985.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 7,   comma 2,   della   legge  17 aprile  1985,  n. 141
(Perequazione  dei  trattamenti  pensionistici  in  atto dei pubblici
dipendenti), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione,  dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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