N. 434 ORDINANZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Responsabilita'  civile  -  Risarcimento dei danni fisici e materiali
  subiti  a causa di condotta colposa del conducente di autoveicolo -
  Assicurazione  r.c.a.  -  Valutazione e quantificazione del danno -
  Modalita'  e  criteri  discriminatori,  uniformita' ed irrisorieta'
  della  misura  economica - Denunciata disparita' di trattamento fra
  danneggiati,  lesione  del  diritto  all'integrita'  fisica  e alla
  salute    -   Questioni   prematuramente   proposte   -   Manifesta
  inammissibilita'.
- Legge  5 marzo 2001, n. 57, art. 5; legge 12 dicembre 2002, n. 273,
  art. 23.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
5 marzo   2001,   n. 57   (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e
regolazione  dei  mercati),  e  dell'art. 23  legge 12 dicembre 2002,
n. 273  (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza),  promosso con ordinanza del 14 gennaio 2003 dal giudice
di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Rita Venturini e
Francesca   Paoletti  ed  altra,  iscritta  al  n. 245  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  l'atto di costituzione della Fata - Fondo Assicurativo tra
Agricoltori  s.p.a.,  nonche' l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16 novembre  2004  il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi l'avvocato Alessandro Pace per la Fata - Fondo Assicurativo
tra  Agricoltori  s.p.a.  e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  il giudice di pace di Roma - nel corso della causa
civile promossa da Venturini Rita nei confronti di Paoletti Francesca
e  della  Fata  Assicurazioni  s.p.a.,  per il risarcimento dei danni
materiali  subiti in un incidente stradale avvenuto il 7 aprile 2001,
ed   in   cui   la   Paoletti,  costituendosi,  ha  spiegato  domanda
riconvenzionale per il risarcimento dei danni, materiali e fisici con
esiti  invalidanti  permanenti, subiti a causa della condotta colposa
del  conducente  l'autoveicolo  di  proprieta'  dell'attrice,  ed  ha
chiesto   l'autorizzazione   alla   chiamata   in   causa  della  Ras
Assicurazioni  s.p.a.,  quale  compagnia  assicuratrice per la r.c.a.
della   Venturini   -   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 5   della   legge   5 marzo   2001,  n. 57
(Disposizioni  in materia di apertura e regolazione dei mercati), per
violazione  degli  artt. 2,  3,  32 Cost., e dell'art. 23 della legge
12 dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e
lo sviluppo della concorrenza), per violazione dell'art. 3 Cost;
        che  il  giudice  rimettente  ha  rilevato che, tenendo conto
della  data di accadimento del sinistro, successivo al 4 aprile 2001,
data  di entrata in vigore della legge n. 57 del 2001, la prima norma
e'  applicabile in giudizio, quanto ai danni fisici lamentati, mentre
la   seconda  disposizione  e'  applicabile  relativamente  ai  danni
materiali;
        che  lo  stesso  giudice  ha  osservato di aver gia' dubitato
della  legittimita'  costituzionale dell'art. 5 della legge n. 57 del
2001  con  ordinanza del 14 gennaio 2002, «la cui parte motiva doveva
intendersi integralmente riportata e trascritta»;
        che   con  la  precedente  ordinanza  di  rimessione  si  era
dichiarata  la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni
di    costituzionalita'   dell'art. 5,   relativamente   alle   varie
disposizioni in esso contenute, cioe':
          al  comma 1,  che  impone  al  danneggiato la comunicazione
all'assicuratore  dei  suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti
ai   fini   della   valutazione   del   danno  biologico,  e  concede
all'assicuratore  un ulteriore termine di novanta giorni per proporre
offerta  risarcitoria  in  aggiunta ai sessanta giorni previsti quale
presupposto processuale;
          al  comma 2, lettera a), in cui, fissando in lire 1.200.000
il valore economico per il primo punto di invalidita' permanente, non
consente  di  realizzare  il  risarcimento  integrale  del danno alla
salute    per    le    lesioni   di   lieve   entita',   introducendo
ingiustificatamente un principio indennitario che non rende effettiva
la tutela del bene pregiudicato;
          al   comma 2,   lettera a),  che  introduce  un  metodo  di
liquidazione   caratterizzato   esclusivamente   da   uniformita'  ed
irrisorieta' della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione
giudiziaria   dei   casi   concreti  con  liquidazione  equitativa  e
specificazione degli elementi valorizzati;
          al   comma 2,   lettera b),  che  predetermina  un  importo
irrisorio   e   rigido   per  ogni  giorno  di  inabilita'  assoluta,
indipendentemente  dalla  tipologia  e gravita' delle lesioni e dalle
caratteristiche personali del danneggiato;
          al comma 3, che definisce il danno biologico e ne determina
un  criterio  di  accertamento  e  risarcimento  destinato  a  creare
disparita'  di  trattamento in relazione al danno da fatto illecito o
da  sinistro  conseguente  alla circolazione di veicoli a motore e di
natanti,  all'azione  giudiziaria  intrapresa,  nonche'  alla  natura
dell'attivita' del danneggiante;
          al  comma 4,  che  stabilisce che «il danno biologico viene
ulteriormente  risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del
danneggiato»,  senza  determinare  caratteristiche  e contenuti delle
circostanze  soggettive, e senza stabilirne i criteri ne' attribuirli
a valutazioni equitative;
        che  lo  stesso  giudice ha confermato la «palese violazione»
dei  parametri  costituzionali violati, non potendo l'eziologia di un
infortunio,  comunque  derivante  da  un  fatto  illecito, costituire
fattore discriminante per la quantificazione del danno relativo;
        che,  nel frattempo, l'art. 23 della legge n. 273 del 2002 ha
sostituito il quarto comma dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001, la
cui   ratio   appariva   incomprensibile,   eliminando   l'«ulteriore
risarcimento»,  introducendo  un  correttivo  all'ammontare del danno
biologico rimesso all'esclusiva valutazione equitativa del giudice, e
contenuto  in  misura  irrisoria sganciata dalle effettive condizioni
soggettive del danneggiato;
        che  la  disparita'  di trattamento era altresi' ravvisabile:
tra  danneggiati  da  circolazione  stradale,  a seconda se attori in
giudizio  ex art. 2043 cod. civ. o ex legge 24 dicembre 1969, n. 990;
tra  danneggiati  da  circolazione  stradale  o da ipotesi diverse di
illecito;  tra danneggiati da circolazione stradale per sinistri dopo
il  4 aprile  2001,  gia'  definiti,  e  danneggiati  con  gli stessi
presupposti  di  diritto  e  di periodo di accadimento, ma non ancora
definiti;
        che,   per   questi   ultimi,  inoltre,  si  ravviserebbe  la
costrizione  dei cittadini riportanti danni fisici dalla circolazione
ed  esercitanti  azione  ex  legge  n. 990 del 1969, ad intraprendere
l'azione  giudiziaria,  essendo l'applicazione della norma introdotta
dalla  legge  n. 273 del 2002 riservata al giugdice, con aggravio del
contenzioso giudiziario e incremento dei costi assicurativi;
        che,  peraltro, la limitazione «in misura non superiore ad un
quinto», introdotta dalla legge n. 273 del 2002, non consentirebbe di
tenere  nel debito conto le peculiarita' del caso concreto, adeguando
la somma base individuata dalle tabelle all'effettiva incidenza della
menomazione    biologica,   in   violazione   della   necessita'   di
personalizzazione    del    danno    biologico,    avvalorata   dalla
giurisprudenza  costituzionale, dalla giurisprudenza di legittimita',
e dalla risoluzione 7/75 del Consiglio d'Europa;
        che  norme  analoghe a quelle contenute nelle leggi n. 57 del
2001  e n. 273 del 2002, sono state dichiarate incostituzionali dalla
Corte costituzionale spagnola con sentenza 29 giugno 2000;
        che,  in  conclusione,  essendo l'integrita' della persona un
diritto fondamentale costituzionalmente garantito, appare illegittima
la  regolamentazione  legislativa  del  risarcimento,  attraverso una
valutazione sociale irrisoria, tramite disposizioni ispirate da costi
economici  e  profitti d'impresa che stravolgono il valore dell'umana
sofferenza,  tariffandola, prevaricandola e riducendo il risarcimento
ad indennizzo;
        che  la  normativa  della  legge  n. 273 del 2002 viola anche
l'art. 41, primo e secondo comma, Cost.;
        che la norma indicata risulta applicabile in giudizio, avendo
la  convenuta,  attrice  in riconvenzionale, depositato preventivo di
spesa;
        che   la  disciplina  indicata  costringe  il  danneggiato  a
riparare  comunque  l'autovettura,  senza possibilita' di provvedervi
con    intervento    di   manodopera   personale,   restando   allora
incomprensibile  la  parificazione  della  fattura  all'attestato  di
demolizione,  posto  che  in  quest'ultima ipotesi il danneggiato non
utilizza proprio l'equivalente economico conseguito;
        che   in  detta  disciplina  e'  evidente  la  disparita'  di
trattamento  ed  il  contrasto  con i consolidati principi in tema di
risarcimento del danno e transazione dei diritti;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei   ministri,  che  ha  chiesto  dichiararsi  l'infondatezza  della
questione;
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Fata  s.p.a., che
eccepisce   profili  di  manifesta  inammissibilita'  e  comunque  di
infondatezza  della  questione sollevata dal giudice di pace di Roma,
reiterando   tali   osservazioni   nella   memoria  depositata  prima
dell'udienza.
    Considerato   che   il  giudice  rimettente,  malgrado  si  fosse
riservato  di  decidere, non ha provveduto a chiamare in causa la Ras
s.p.a., compagnia assicuratrice della Venturini, attrice convenuta in
riconvenzione dalla Paoletti, per il risarcimento dei danni materiali
e fisici subiti;
        che  il  primo comma dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001 e
il  secondo comma dell'art. 23 della legge n. 273 del 2002 riguardano
il  solo  rapporto tra il danneggiato, alla persona o alle cose, e la
compagnia  di  assicurazione  contro  cui  lo  stesso  agisce  e sono
rilevanti   solo   per  la  domanda  riconvenzionale  spiegata  dalla
Paoletti,  sia  perche'  solo  quest'ultima  ha  lamentato danni alla
persona,  sia perche', con riferimento al secondo comma dell'art. 23,
il rimettente afferma che e' rilevante riguardo alla parte convenuta,
motivando la rilevanza solo con riguardo a quest'ultima;
        che l'art. 5, commi secondo, lettere a) e b), terzo e quarto,
impugnato  nella  parte  in  cui  disciplina  la  liquidazione  delle
micropermanenti,  e'  applicabile  soltanto  all'ipotesi  dell'azione
diretta  del  danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche
nel  rapporto tra danneggiato e danneggiante, che e' indipendente dal
contratto   assicurativo   (analogamente,   in  tema  di  criteri  di
liquidazione  del  lucro  cessante, di cui all'art. 4 del d.l. n. 857
del  1976:  Cass.  11 febbraio  1999,  n. 1166; Cass. 11 giugno 1990,
n. 5672);
        che  le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili
per essere state prematuramente proposte, dal momento che, in difetto
della  costituzione  del rapporto giuridico processuale nei confronti
della  Ras  assicurazioni  s.p.a.,  hanno ad oggetto disposizioni che
concernono  una ipotetica fase processuale ulteriore, venendo cosi' a
riguardare una futura eventualita' (ordinanze n. 130 e n. 85 del 1998
e n. 566 del 1990);
        che,  comunque, allo stato attuale della controversia e cioe'
senza  la  presenza  in  giudizio della compagnia assicuratrice della
Paoletti,  le  questioni  proposte  sono manifestamente inammissibili
anche  per  mancanza  di  motivazione  sull'eventuale  applicabilita'
dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001 nel rapporto tra danneggiata e
danneggiante.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5  della  della legge 5 marzo
2001,  n. 57  (Disposizioni  in materia di apertura e regolazione dei
mercati),  in  riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, e
dell'art. 23  della  della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire  l'iniziativa  privata  e lo sviluppo della concorrenza), in
riferimento  all'art. 3  della Costituzione, sollevate dal giudice di
pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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